N. 62 SENTENZA 10 marzo - 8 aprile 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Guida sotto  lieve  influenza  dell'alcool  -
  Sanzione accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  -
  Beneficio della riduzione alla meta' della sua durata  in  caso  di
  svolgimento positivo del  lavoro  di  pubblica  utilita'  -  Omessa
  previsione  -  Denunciata  disparita'   di   trattamento,   nonche'
  violazione delle garanzie convenzionali  -  Inammissibilita'  delle
  questioni. 
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art. 186, comma 9-bis. 
- Costituzione,  art.  3;  Dichiarazione   universale   dei   diritti
  dell'uomo, art. 29, secondo comma. 
(GU n.15 del 14-4-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186,  comma
9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice
della strada), aggiunto dall'art. 33,  comma  1,  lettera  d),  della
legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in  materia  di  sicurezza
stradale), promosso dal Giudice di pace di  Genova  nel  procedimento
vertente tra N.D. H. e la Prefettura di Genova, con ordinanza del  22
novembre 2019, iscritta al  n.  60  del  registro  ordinanze  2020  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  24,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  10  marzo  2021  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 22 novembre 2019, iscritta al reg. ord.  n.
60 del 2020, il Giudice di pace di Genova ha sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d),  della  legge  29  luglio
2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza  stradale),  nella
parte in cui non prevede un istituto o una prestazione  che  consenta
alle persone incorse nella violazione dell'art. 186, comma 2, lettera
a), cod. strada, di poter  beneficiare  della  riduzione  alla  meta'
della sanzione accessoria della sospensione della patente  di  guida,
parimenti a quanto previsto per le ipotesi  di  cui  alle  successive
lettere b) e c) dello stesso comma, per contrasto con l'art. 3  della
Costituzione e con l'art.  29,  secondo  comma,  della  Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo,  adottata  dall'Assemblea  generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 
    2.- L'ordinanza di rimessione e' stata pronunciata nel  corso  di
un giudizio di cui all'art. 6 del decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150  (Disposizioni  complementari  al  codice  di  procedura
civile in materia di riduzione  e  semplificazione  dei  procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), promosso da N.D. H. avverso un'ordinanza  del  Prefetto
di  Genova  che  ha  irrogato  nei   suoi   confronti   la   sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida per tre  mesi
in conseguenza della violazione dell'art. 186, comma 2,  lettera  a),
cod. strada, come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), punto
1), della legge n. 120 del 2010. 
    2.1.- Il giudice a quo dubita della  legittimita'  costituzionale
del comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada,  in  quanto,  mentre  esso
prevede la possibilita' di sostituire le pene stabilite dal comma  2,
lettere b) e c),  con  il  «lavoro  di  pubblica  utilita'»,  al  cui
svolgimento positivo consegue il beneficio della riduzione alla meta'
della sanzione della  sospensione  della  patente  di  guida,  nessun
istituto analogo e' contemplato per l'ipotesi di cui alla lettera a),
piu' lieve e punita soltanto con sanzione amministrativa pecuniaria e
sanzione accessoria della sospensione della patente. 
    2.2.- Ad avviso  del  Giudice  di  pace  di  Genova,  la  mancata
previsione  nel  comma  9-bis  di  un  istituto   che   consenta   al
trasgressore di ottenere il beneficio della riduzione alla meta'  del
periodo di sospensione della patente di guida contrasterebbe con  gli
evocati parametri, perche' «creerebbe diseguaglianza» tra le  persone
incorse nella violazione dell'art. 186, comma  2,  lettera  a),  cod.
strada, e quelle incorse nella violazione  dell'art.  186,  comma  2,
lettere b) e c), cod. strada. Le  ipotesi  piu'  gravi  di  cui  alle
lettere  b)  e  c),  costituenti  reato,   consentono,   invero,   la
possibilita'  di  accedere  all'istituto  dei  «lavori  di   pubblica
utilita'», con il conseguente beneficio di ottenere la riduzione alla
meta' della sanzione accessoria della sospensione  della  patente  di
guida, mentre al trasgressore della fattispecie di cui  alla  lettera
a) non e' permesso di servirsi dello stesso, o di analogo istituto  o
di analoga prestazione, per conseguire parimenti la  riduzione  della
sospensione della patente  di  guida.  Cosi'  si  determinerebbe  una
disparita' di trattamento sanzionatorio tra l'ipotesi  piu'  lieve  e
quelle piu' gravi della medesima condotta illecita: infatti, nel caso
di cui alla lettera b), con l'esito positivo  dello  svolgimento  dei
lavori di pubblica utilita', la sospensione  della  patente  potrebbe
venire ridotta a tre mesi, nella stessa misura minima di  sospensione
prevista nel caso meno grave punito alla lettera  a).  Il  rimettente
esclude, peraltro, che il beneficio sia in relazione con il complesso
delle sanzioni stabilite per le fattispecie di reato,  in  quanto  la
diversita' tra le sanzioni penali  e  quella  amministrativa  dipende
dalla differente qualificazione delle condotte che il legislatore  ha
voluto prevedere. 
    3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha  chiesto  dichiararsi   le   questioni   parzialmente
inammissibili e, in subordine, non fondate. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, innanzitutto
il  richiamo  all'art.  29,  secondo   comma,   della   Dichiarazione
universale  dei  diritti  dell'uomo  e'  inidoneo  a  individuare  un
autonomo parametro di costituzionalita' della disposizione censurata,
trattandosi di fonte di  diritto  internazionale  invocabile  per  il
tramite del riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. 
    Sarebbe poi palesemente  infondata  la  denuncia  per  violazione
dell'art. 3 Cost., in quanto la mancata  previsione,  nell'art.  186,
comma 9-bis, cod. strada, di un istituto  che  consenta  ai  soggetti
incorsi nella violazione dell'art. 186, comma 2,  lettera  a),  dello
stesso codice, di ottenere il beneficio della  riduzione  alla  meta'
della durata della sospensione della patente,  non  creerebbe  alcuna
irragionevole disparita' di  trattamento  rispetto  ai  soggetti  che
siano invece incorsi nella violazione dell'art. 186, comma 2, lettere
b) e c), cod. strada, atteso che  queste  ultime  sanzionano  vere  e
proprie ipotesi di reato, e percio' consentono l'accesso all'istituto
del lavoro di pubblica utilita',  la  cui  applicazione  comporta  la
fruizione del beneficio della  riduzione  della  sanzione  accessoria
della sospensione della patente di guida. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sottolinea  infine
l'eterogeneita'  delle  condotte  penalmente  sanzionate  rispetto  a
quella sanzionata solo in via amministrativa,  apparendo  ragionevole
che solo con  riferimento  alle  prime  sia  previsto  un  meccanismo
premiale che consente al condannato, in caso di  mancata  opposizione
al decreto penale di condanna, di beneficiare di una serie di effetti
favorevoli, tra i  quali  la  riduzione  alla  meta'  della  sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Giudice di  pace  di  Genova  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d),  della  legge  29  luglio
2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza  stradale),  nella
parte in cui non prevede un istituto o una prestazione  che  consenta
alle persone incorse nella violazione dell'art. 186, comma 2, lettera
a), cod. strada, di beneficiare  della  riduzione  alla  meta'  della
sanzione  accessoria  della  sospensione  della  patente  di   guida,
parimenti a quanto previsto per le ipotesi  di  cui  alle  successive
lettere b) e c) dello stesso comma, per contrasto con l'art. 3  della
Costituzione e con l'art.  29,  secondo  comma,  della  Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo,  adottata  dall'Assemblea  generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 
    1.1.-  Ad  avviso  del  giudice  a  quo,   la   norma   censurata
contrasterebbe  con  gli  evocati  parametri,  in  quanto  «creerebbe
diseguaglianza» tra le persone  incorse  nella  violazione  dell'art.
186, comma 2,  lettera  a),  cod.  strada,  e  quelle  incorse  nella
violazione dell'art. 186, comma 2, lettere  b)  e  c),  cod.  strada.
Soltanto le  ipotesi  piu'  gravi  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),
costituenti reato, consentono infatti di  accedere  all'istituto  del
lavoro di pubblica  utilita',  con  il  conseguente  beneficio  della
riduzione alla meta'  della  sanzione  accessoria  della  sospensione
della patente di guida, mentre al trasgressore della  fattispecie  di
cui alla lettera a) non e'  permesso  avvalersi  dello  stesso  o  di
analogo istituto, o rendere analoga prestazione,  per  conseguire  la
riduzione della sospensione della patente di guida. 
    2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   ha    eccepito
l'inammissibilita' della  questione  riferita  all'art.  29,  secondo
comma,  della  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo,  e
comunque, in subordine, la non fondatezza delle questioni tutte. 
    3.- L'eccezione e' fondata. 
    Il  rimettente  ha  evocato  l'art.  29,  secondo  comma,   della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo  come  un  riferimento
immediato e non quale norma interposta in  rapporto  al  primo  comma
dell'art. 117 Cost. A prescindere dalla questione se la Dichiarazione
faccia sorgere o esprima veri e propri  obblighi  che  vincolano  gli
Stati dal punto di vista del diritto internazionale, questa Corte  ha
piu' volte affermato  che  gli  stessi  trattati  internazionali  sui
diritti  umani,  come  la  generalita'  del  diritto   internazionale
pattizio, vincolano il potere  legislativo  statale  e  regionale  ai
sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma,  Cost.,  secondo
le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e n. 349 del  2007,
potendo  altrimenti  essere  utilizzati  soltanto   quali   strumenti
interpretativi delle corrispondenti garanzie costituzionali (sentenze
n. 102 del 2020 e n. 120 del 2018). 
    4.- Anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3  Cost.
e'  inammissibile,  sia  per  l'omessa  ricostruzione  del   contesto
normativo entro il quale la disposizione censurata e' ricompresa, sia
per la natura indebitamente manipolativa e creativa  della  pronuncia
da lui richiesta. 
    4.1.- L'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, e'  stato  introdotto
dall'art. 33, comma 1, lettera  d),  della  legge  n.  120  del  2010
nell'ambito   di   un   intervento   organico,   modificativo   delle
disposizioni del  codice  della  strada  relative  alla  guida  sotto
l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso
di sostanze stupefacenti. Con tale intervento e' stata, tra  l'altro,
depenalizzata l'ipotesi piu' lieve di  guida  in  stato  di  ebbrezza
disciplinata dall'art. 186, comma 2,  lettera  a),  cod.  strada;  e'
stato innalzato da tre a sei  mesi  il  minimo  edittale  della  pena
detentiva nel caso piu' grave di accertamento del  tasso  alcolemico;
ed e' stata, infine, prevista, al comma 9-bis, la possibilita' per il
giudice di sostituire, nei casi tuttora costituenti  reato  e  sempre
che la fattispecie non sia aggravata dal fatto di aver  cagionato  un
incidente stradale, la pena detentiva e quella pecuniaria con  quella
del lavoro di pubblica utilita': misura,  questa,  consistente  nella
prestazione  di  un'attivita'   non   retribuita   a   favore   della
collettivita', da svolgere,  in  via  prioritaria,  nel  campo  della
sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni,  le
Province, i Comuni o  presso  enti  o  organizzazioni  di  assistenza
sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati  di  lotta
alle  dipendenze.  E'  stato  poi  previsto  che,   all'esito   dello
svolgimento positivo del lavoro  di  pubblica  utilita',  il  giudice
fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il  reato,  dispone  la
riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e
revoca la confisca del veicolo sequestrato. 
    4.2.- La disciplina posta dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada
e' stata gia' oggetto di diverse pronunce di questa Corte. 
    L'ordinanza  n.  247  del  2013  ha   dichiarato   manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  186,
comma 9-bis, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
con riguardo alla scelta del legislatore di negare la possibilita' di
sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per  il  reato  di
guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilita'
allorche'  la  fattispecie  risulti  aggravata  dal  fatto  di   aver
cagionato un  incidente  stradale,  giacche'  spetta  al  legislatore
fissare i limiti dell'applicazione delle sanzioni sostitutive. 
    E ancora, con la sentenza n. 198 del 2015,  e'  stata  dichiarata
non  fondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   della
disposizione in esame, censurata, in riferimento  all'art.  3  Cost.,
laddove non prevede, per il caso di svolgimento  con  esito  positivo
del lavoro di pubblica utilita', che la riduzione  alla  meta'  della
sanzione accessoria della sospensione della patente - gia'  irrogata,
con la sentenza di condanna, in misura doppia per essere risultato il
veicolo, condotto in stato di ebbrezza, appartenente a terzi estranei
al reato - possa  essere  operata  senza  tener  conto  dell'indicato
raddoppio. In tale decisione si e' rilevato che la sostituzione della
pena detentiva  e  pecuniaria  con  quella  del  lavoro  di  pubblica
utilita' avvia una vera  e  propria  procedura  di  tipo  "premiale",
giacche', in considerazione degli esiti  positivi  della  prestazione
offerta dal soggetto condannato, il giudice assume nei  confronti  di
quest'ultimo una  serie  di  provvedimenti  favorevoli,  fra  cui  il
dimezzamento della durata della sospensione della  patente  di  guida
(in tal senso, anche la sentenza n. 75 del 2020). 
    Al riguardo, si e' evidenziato, peraltro, che,  nel  valutare  la
denunciata irragionevolezza del trattamento  sanzionatorio  riservato
dalla legge alle due condotte poste  in  comparazione  (la  guida  in
stato di ebbrezza commessa dal  proprietario  del  veicolo  e  quella
avvenuta con veicolo di proprieta'  di  terzi,  cui  si  riferiscono,
rispettivamente, la sospensione "semplice" e  quella  "raddoppiata"),
occorreva  un  puntuale  ragguaglio  non  soltanto  delle   posizioni
"finali", risultanti all'esito del positivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', ma anche delle sanzioni di partenza,  diverse  per
ragioni obiettivamente rilevanti. Nella citata sentenza si e'  quindi
precisato che la riduzione  premiale  del  trattamento  sanzionatorio
trova giustificazione in una condotta diversa da quella  illecita,  e
cioe' nella efficace e diligente prestazione del lavoro  di  pubblica
utilita', senza, pero', che tale fattore di premialita' possa di  per
se'   condurre   a   ritenere   omologabili   sanzioni   in   origine
ragionevolmente differenziate. 
    La sentenza n. 179 del 2020  ha,  da  ultimo,  affermato  che  il
lavoro di pubblica utilita', disposto quale sanzione sostitutiva  per
la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada, «comporta per  il
condannato un percorso che implica lo svolgimento di un'attivita'  in
favore  della  collettivita',  e  dunque  esprime  una  meritevolezza
maggiore - in caso di svolgimento positivo dell'attivita' -  rispetto
a quella espressa da chi si limiti a concordare la propria  pena  con
il pubblico ministero, ovvero non si opponga  al  decreto  penale  di
condanna,  beneficiando  per  cio'  stesso  della  non  menzione  nei
certificati del casellario richiesti dai privati». La stessa sentenza
ha evidenziato come il positivo svolgimento del  lavoro  di  pubblica
utilita'   «testimonia   il   percorso   rieducativo   compiuto   dal
condannato». 
    5.- L'ordinanza del Giudice di pace di Genova, oltre a mancare di
un'adeguata considerazione dell'articolato contesto  normativo  entro
il  quale  la  disposizione  censurata  e'  ricompresa,  non  ravvisa
comunque alcuna irragionevolezza del  trattamento  sanzionatorio  "di
partenza" riservato dalla lettera a) del comma 2 dell'art.  186  cod.
strada alla condotta della guida in stato di ebbrezza  corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a  0,8  grammi
per litro  (trattamento  consistente  nella  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  euro  543  ad  euro  2170,  nonche'  nella   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
tre  a  sei  mesi),  in  comparazione  con  le  condotte   sanzionate
penalmente nelle lettere b) e c) dello stesso comma. 
    Il giudice a quo si duole, piuttosto,  dell'incongruenza  tra  la
posizione finale del  trasgressore  della  fattispecie  di  cui  alla
lettera a), sanzionato in ogni caso con la sospensione della  patente
di guida da tre a sei mesi, e la posizione  finale  del  trasgressore
della piu' grave fattispecie punita alla lettera b), come  risultante
all'esito del positivo svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita',
che comporta, beneficiando della riduzione alla meta',  una  identica
misura minima di tre mesi di sospensione della patente. 
    5.1.- Deve allora osservarsi che,  ferma  l'obiettiva  diversita'
della rilevanza  delle  violazioni  e  delle  correlate  sanzioni  di
partenza stabilite per le differenti ipotesi  previste  dal  comma  2
dell'art. 186 cod. strada, non puo' censurarsi  l'incongruenza  della
misura  della  sospensione  della  patente  fissata  per   l'illecito
amministrativo di cui alla lettera a), utilizzando quale elemento  di
comparazione  la  misura  della  medesima  sospensione  che   residua
allorche' alle sanzioni stabilite per le violazioni costituenti reato
sia stata apportata  la  riduzione  premiale  che  consegue  soltanto
all'efficace e diligente prestazione del lavoro di pubblica utilita',
e dunque ad una condotta del tutto diversa da quella illecita. 
    5.2.-   L'ordinanza   di   rimessione   auspica,   in   sostanza,
l'introduzione,  anche   per   la   condotta   costituente   illecito
amministrativo, di un fattore di premialita' comune a  quello  invece
garantito per le  condotte  di  rilevanza  penale,  addebitando  alla
irriducibilita' della misura minima della sospensione  della  patente
inflitta per la violazione  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  2
dell'art. 186 cod. strada, l'effetto censurabile  di  omologare  tale
sanzione a quella  fissata  per  le  condotte  di  rilevanza  penale,
sebbene in origine ragionevolmente differenziate. 
    Il giudice a quo non considera, tuttavia,  che  l'istituto  delle
sanzioni sostitutive, della cui  mancata  estensione  all'ipotesi  di
illecito amministrativo previsto dall'art. 186, comma 2, lettera  a),
cod. strada, egli si duole sia pure  ai  soli  fini  della  riduzione
della sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  della
patente di guida, trova attualmente la propria applicazione  elettiva
nell'ambito penale.  La  possibilita'  di  sostituzione  della  pena,
invero,  e'  prevista  per  i  soli  illeciti  penali  e  tra  questi
unicamente per quelli per i quali il legislatore stabilisce una  pena
detentiva, sola o congiunta ad una pena pecuniaria. Depongono in  tal
senso sia l'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche
al sistema penale), il  quale  prevede  la  sostituzione  delle  pene
detentive  brevi,  sia,  e  soprattutto,  l'art.   52   del   decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della  legge  24
novembre 1999, n. 468), il quale, da un lato, dispone  che  ai  reati
attribuiti alla competenza  del  giudice  di  pace  per  i  quali  e'
prevista la sola  pena  della  multa  o  dell'ammenda  continuano  ad
applicarsi le pene  pecuniarie  vigenti  (comma  1),  e,  dall'altro,
modula le sanzioni sostitutive - tra le quali il lavoro  di  pubblica
utilita', che puo' essere applicato solo su richiesta dell'imputato -
esclusivamente con riguardo alle pene detentive. 
    La procedura di tipo "premiale" disciplinata dall'art. 186, comma
9-bis,  cod.  strada,  non  puo',  dunque,  assumersi  come   tertium
comparationis, ne', tanto meno, come soluzione che  possa  applicarsi
allo scopo di ridurre  la  misura  della  sospensione  della  patente
conseguente alla violazione prevista dalla lettera  a)  del  comma  2
dell'art. 186 cod.  strada,  giacche',  come  gia'  da  questa  Corte
affermato nei richiamati precedenti, essa ha  un  evidente  carattere
speciale, culmina nella irrogazione di una  pena  sostitutiva  ed  e'
intimamente correlata alla natura degli illeciti penali cui la misura
accede. Pertanto,  l'invocazione  di  una  generalizzazione  di  tale
fattore di premialita'  anche  nella  ipotesi  che  viene  perseguita
soltanto  con  sanzione  amministrativa   trascura   la   particolare
finalita' rieducativa  che  l'art.  186,  comma  9-bis,  cod.  strada
riconnette alla  prestazione  del  lavoro  di  pubblica  utilita'  in
sostituzione  della  pena  pecuniaria,  sola  o  congiunta  a  quella
detentiva. 
    5.3.- E' costante, d'altra parte, nella giurisprudenza di  questa
Corte, l'orientamento per  cui  rientra  nella  discrezionalita'  del
legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o
di  arbitrarieta'   della   scelta   in   concreto   effettuata,   la
configurazione  degli  illeciti  penali   e   amministrativi   e   la
individuazione del relativo trattamento sanzionatorio, nonche'  degli
istituti che possono incidere sulla determinazione in concreto  della
sanzione da applicare (ex plurimis, sentenze n. 212, n. 115, n. 112 e
n. 88 del 2019). 
    Orbene, l'ordinanza del Giudice di pace di Genova  sollecita  una
pronuncia  additivo-manipolativa  (finalizzata  ad   individuare   un
istituto o una prestazione che estenda il beneficio  della  riduzione
della sospensione della patente), la quale sarebbe,  peraltro,  tanto
penetrante quanto indeterminata nelle sue coordinate da  invadere  lo
spazio  riservato  alla  discrezionalita'  legislativa.   Cio',   per
costante giurisprudenza di questa Corte, preclude l'esame nel  merito
della  questione,  determinandone  l'inammissibilita'  (ex  plurimis,
sentenze n. 153, n. 21 e n. 7 del 2020, n. 239 del 2019; ordinanza n.
261 del 2020). 
    6.- Alla luce delle considerazioni che  precedono,  le  questioni
devono essere dichiarate inammissibili. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  aggiunto  dall'art.
33, comma  1,  lettera  d),  della  legge  29  luglio  2010,  n.  120
(Disposizioni  in  materia  di  sicurezza  stradale),  sollevate,  in
riferimento all'art. 3 della  Costituzione  e  all'art.  29,  secondo
comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,  dal
Giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA