MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2021, n. 51 

Regolamento recante modifiche al  decreto  ministeriale  21  febbraio
2013, n. 38, recante disciplina della  distribuzione  e  vendita  dei
prodotti da fumo. (21G00061) 
(GU n.95 del 21-4-2021)
 
 Vigente al: 6-5-2021  
 

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 2019, n. 37,  che
prevede l'adozione di un regolamento  ministeriale  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
al fine di dare attuazione al comma 1 dello stesso articolo; 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, recante norme in materia  di
monopolio dei sali e dei tabacchi; 
  Vista  la  legge  22  dicembre  1957,   n.   1293,   e   successive
modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di  esecuzione  della
legge n. 1293 del 1957; 
  Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, che detta i principi concernenti le modalita' per la istituzione
di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per
il rilascio e il rinnovo del patentino; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
febbraio 2013,  n.  38,  recante  disciplina  della  distribuzione  e
vendita dei prodotti da fumo, adottato  ai  sensi  dell'articolo  24,
comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, della legge  3  maggio  2019,  n.  37,
recante  disposizioni  per  l'adeguamento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018
- sui criteri di rilascio delle concessioni relative  alle  rivendite
di tabacchi, con il quale sono apportate modifiche  all'articolo  24,
comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle  disposizioni  di
cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 37 del  2019,  attraverso
una sistematica revisione  di  quanto  previsto  dal  citato  decreto
ministeriale n. 38 del 2013; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 luglio 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
inviata con nota prot. n. 1690 del 4 febbraio 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
  21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della  distribuzione  e
  vendita dei prodotti da fumo 
 
  1. Al decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  21
febbraio 2013, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al  comma  3,  le  parole  «in  ogni  caso  nei  comuni  con
popolazione fino a 10.000 abitanti» sono soppresse;  dopo  le  parole
«di una nuova rivendita qualora»  sono  inserite  le  seguenti:  «nei
comuni interessati»; dopo le parole  «salvo  che»  sono  inserite  le
seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti  che
ne  siano  sprovvisti,  qualora  sussista  un  effettivo  e  concreto
interesse del  servizio  e»;  dopo  le  parole  «in  esercizio»  sono
inserite le seguenti: «in altro comune»; 
      2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Per l'individuazione della popolazione comunale si  fa  riferimento,
nelle more  della  completa  accessibilita'  dell'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente, ad  apposita  certificazione  rilasciata
dal Comune  ovvero,  in  mancanza,  ai  dati  dell'ultimo  censimento
pubblicato dall'Istat.»; 
      3) dopo il  comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis.  Il
provvedimento di istituzione di una rivendita in via  di  esperimento
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957,  n.
1293, puo' essere revocato nell'interesse del servizio  nel  caso  in
cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le  rivendite
in esperimento non possono formare oggetto di cambio di  titolarita',
salvo  il  caso  di  assegnazione  al  coadiutore   nell'ipotesi   di
premorienza del titolare. 4-ter. Ai fini dell'assegnazione, ai  sensi
degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957,  n.  1293,
della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una
dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  redatta  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
relativa  alla  sussistenza  di  eventuali   violazioni   fiscali   e
situazioni  di  morosita'  verso  l'Erario  o  verso  l'Agente  della
riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo  80,
comma  4,  del  decreto  legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,
definitivamente  accertate  o  risultanti  da   sentenze   non   piu'
impugnabili.»; 
      4) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole  «abitativi,  commerciali,»  e'
soppressa  la  seguente:  «ovvero»;  dopo  le  parole   «aggregazione
urbana,» sono inserite  le  seguenti:  «della  popolazione  residente
ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari
rilevanza e frequentazione»; le parole «palesi  carenze  dell'offerta
in funzione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «palese la
sussistenza dell'interesse del servizio»; 
      2) al comma 2,  lettera  a),  le  parole  «ad  un  effettivo  e
concreto rapporto  tra  domanda  e  offerta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'interesse del servizio»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; 
      2) al comma 2, nella lettera g) alinea, dopo le parole «di  cui
all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «comma 3, e  a  condizione
che  la  rivendita  piu'  vicina  sia  localizzata  ad  una  distanza
superiore a metri 350, nei  comuni  con  popolazione  fino  a  30.000
abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000
abitanti e a metri  250,  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a
100.000 abitanti,»; 
      3) al comma 2, lettera g), punto 6, le parole  «equilibrare  il
rapporto fra domanda e offerta,» sono sostituite con dalla  seguente:
«servizio,»; 
      4) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il
parametro di cui all'articolo 2, comma 3, non trova  applicazione  in
riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora  la  rivendita  piu'
vicina ai  luoghi  ivi  indicati  sia  localizzata  ad  una  distanza
superiore a metri 1.500, nei comuni con  popolazione  fino  a  30.000
abitanti, a metri 2.000, nei  comuni  con  popolazione  da  30.001  a
100.000 abitanti  e,  a  metri  2.500,  nei  comuni  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti.»; 
    d) all'articolo 5, comma 3, lettera b), la parola  «pendenze»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «violazioni»;  le  parole  «e/o»   sono
sostituite  dalle  seguenti:   «e   situazioni»;   dopo   le   parole
«dell'Agente  della  riscossione»  sono  inserite  le  seguenti:  «di
importo superiore a quello previsto dall'articolo 80,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole  «sentenze  non»
e' inserita la seguente: «piu'»; 
    e) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'interno degli
impianti di distribuzione  di  carburanti  possono  essere  istituiti
esclusivamente rivendite speciali o patentini.»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.  I  criteri
previsti   dall'articolo    2,    considerata    la    particolarita'
dell'ubicazione   e   dell'utenza   di   riferimento,   non   trovano
applicazione per gli impianti  localizzati  nelle  aree  di  servizio
autostradali, salvo che nelle aree medesime sia  gia'  istituita  una
rivendita speciale o un patentino.»; 
      3) al comma 6, lettera b), la parola «pendenze»  e'  sostituita
dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  situazioni»;  dopo  le   parole   «dell'Agente   della
riscossione» sono inserite  le  seguenti:  «di  importo  superiore  a
quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n.
50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente:
«piu'»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 2, lettera f), dopo le parole «flusso di  pubblico»
e' inserita la seguente: «e» e le parole  «la  concreta  esigenza  di
approvvigionamento di prodotti da fumo» sono soppresse; 
      2) al comma 3, lettera c), le parole «, comunque non  inferiore
a 100 metri» sono soppresse; 
      3) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:  «e)
la  frequentazione  dell'esercizio  sulla  base  del   numero   medio
giornaliero di scontrini fiscali o di  biglietti  di  accesso  emessi
ovvero  in  ogni  caso  sulla  base  delle  cessioni  e   prestazioni
effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»; 
      4) al comma 3, lettera g), la parola  «assenza»  e'  sostituita
dalla seguente «sussistenza»;  la  parola  «pendenze»  e'  sostituita
dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  situazioni»;  dopo  le  parole:   «dell'Agente   della
riscossione» sono inserite  le  seguenti:  «di  importo  superiore  a
quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n.
50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente:
«piu'»; 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In ogni  caso  il
patentino non puo' essere rilasciato se la rivendita piu'  vicina  e'
posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonche' se presso  una
rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di  cui  all'articolo
2, comma 2, e' installato  un  distributore  automatico  di  tabacchi
lavorati.»; 
    g) all'articolo 8, comma 3: 
      1)  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)   la
frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero
di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in  ogni
caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli  ultimi
due periodi di imposta;»; 
      2) alla lettera f) la parola  «pendenze»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «violazioni»;  le  parole  «e/o»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «e  situazioni»;  dopo  le  parole:   «dell'Agente   della
riscossione» sono inserite  le  seguenti:  «di  importo  superiore  a
quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n.
50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente:
«piu'»; 
    h) all'articolo 9: 
      1) al comma 3,  le  parole  da  «il  soggetto»  fino  a  «oltre
1.000.000 di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le
medesime condizioni stabilite dall'articolo 7  per  il  rilascio  del
patentino.»; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
    i) all'articolo 10: 
      1)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il   seguente:   «5-bis.
L'autorizzazione  al  trasferimento  fuori  zona  e'  subordinata  al
rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali
circostanze,  motivate  in  relazione  alla  ottimizzazione  e   alla
razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori  zona
della rivendita non e' consentito se la distanza intercorrente tra la
sede originaria della  rivendita  e  quella  proposta  per  la  nuova
ubicazione  risulti  superiore  a:  a)  3000  metri  nei  comuni  con
popolazione fino a 30.000 abitanti; b)  2500  metri  nei  comuni  con
popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000  metri  nei  comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti»; 
      2) il comma 6 e' abrogato; 
    l) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, le parole «Fuori dai casi di cui  agli  articoli
10 e 11, le domande» sono sostituite dalle  seguenti:  «Le  domande»;
dopo le parole «altresi' consentite» sono inserite le seguenti: «, in
qualsiasi periodo dell'anno,»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, le parole «di reddito e distanza» sono
soppresse e  dopo  le  parole  «all'articolo  2,»  sono  inserite  le
seguenti: «comma 2,»; 
        2.2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei casi
di  forza  maggiore  per  i  quali,  decorsi  i  12   mesi,   perduri
l'impedimento all'esercizio dell'attivita' per causa  non  imputabile
al  titolare  della  rivendita,  il  trasferimento  non  puo'  essere
prorogato oltre i complessivi  18  mesi.  Nell'ipotesi  di  calamita'
naturali formalmente dichiarate ai  sensi  della  legge  24  febbraio
1992, n. 255, il trasferimento  puo'  essere  prorogato  oltre  i  12
mesi.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 12 febbraio 2021 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia  

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg.ne n. 454