N. 78 SENTENZA 23 marzo - 21 aprile 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Interventi di
  straordinaria demolizione e ricostruzione,  su  immobili  esistenti
  alla data del 31 dicembre 2018 - Rinvio, ai fini della  definizione
  di "immobile esistente", alle norme tecniche definite con d.m.  del
  2018 - Omessa  espressa  previsione,  mediante  novella  introdotta
  dalla norma impugnata - Ricorso del Governo - Lamentata  violazione
  della competenza esclusiva statale nella materia  della  sicurezza,
  nonche' delle forme statali di coordinamento tra  Stato  e  Regioni
  nella  materia   dell'ordine   pubblico   e   della   sicurezza   -
  Inammissibilita' delle questioni. 
- Legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62, art. 1, comma
  1. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera h),  e  118,  terzo
  comma. 
(GU n.16 del 21-4-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche  alla
legge regionale n. 21/2010), promosso dal  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  con  ricorso  notificato  il  13-18   febbraio   2020,
depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020, iscritto al n. 20  del
registro ricorsi 2020 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore
Silvana Sciarra; 
    udito l'avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Presidente  dei
Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto
1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  iscritto  al  n.  20  del  reg.  ric.  2020,  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  della  Regione
Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge  regionale  n.
21/2010), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera h), e
118, terzo comma, della Costituzione. 
    La disposizione impugnata sostituisce  il  comma  1  dell'art.  6
della legge della Regione Calabria 11  agosto  2010,  n.  21  (Misure
straordinarie  a  sostegno  dell'attivita'  edilizia  finalizzata  al
miglioramento della quantita' del patrimonio edilizio  residenziale),
nei termini seguenti: «Gli interventi previsti negli articoli 4  e  5
nonche' nel presente articolo possono essere realizzati  su  immobili
esistenti alla data del 31 dicembre  2018,  ivi  comprese  le  unita'
collabenti regolarmente accatastati presso le rispettive agenzie  del
territorio  oppure  per  i  quali,   al   momento   della   richiesta
dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento». 
    Il ricorrente sottolinea che il nuovo testo - «[i]n  disparte  la
circostanza che le modifiche apportate alla disposizione in  commento
si sono succedute  in  un  breve  lasso  di  tempo,  potendo,  cosi',
condurre a distorsioni applicative» - ha  comportato,  rispetto  alla
formulazione previgente, «la soppressione del riferimento alle  Norme
tecniche per le costruzioni»,  approvate  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio  2018  (Aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni»). 
    Le norme tecniche per le  costruzioni,  in  quanto  afferenti  ad
aspetti correlati  alla  "sicurezza"  delle  costruzioni,  dovrebbero
trovare applicazione uniforme sull'intero  territorio  nazionale.  La
soppressione  del  previgente  richiamo  costituirebbe  indice  della
«volonta'  del  legislatore  regionale   [...]   di   consentire   la
realizzabilita' degli  interventi  a  prescindere  dal  rispetto  del
predetto decreto», con  conseguente  invasione  della  materia  della
«sicurezza», rimessa  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato, «anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento  con
le Regioni (art. 117, secondo comma, lettera h) e  118,  terzo  comma
della Costituzione)». 
    Precisa il ricorrente che la materia  della  «sicurezza»  non  si
esaurisce  nell'adozione  di  misure  relative  alla  prevenzione   e
repressione dei reati ma, alla luce della  giurisprudenza  di  questa
Corte,   comprenderebbe    la    tutela    dell'interesse    generale
all'incolumita' delle persone, finendo quindi  per  estendersi  anche
alla  «disciplina  che  attenga  a   profili   di   sicurezza   delle
costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumita'». 
    Del resto, aggiunge il ricorrente, «il potere di  riconoscere  le
ragioni particolari che impediscono il rispetto delle norme tecniche»
risulta «affidato al Ministro per le infrastrutture e trasporti»,  ai
sensi di quanto prevede l'art. 88 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A)». 
    2.- La Regione Calabria non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  20  del
2020), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  della  Regione
Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge  regionale  n.
21/2010), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera  h),
e 118, terzo comma, della Costituzione. 
    La disposizione impugnata, nel sostituire il previgente  art.  6,
comma 1, della legge della Regione Calabria 11  agosto  2010,  n.  21
(Misure straordinarie a sostegno dell'attivita' edilizia  finalizzata
al   miglioramento   della   quantita'   del   patrimonio    edilizio
residenziale), quest'ultimo introdotto dall'art. 1, comma 1,  lettera
c), della legge  della  Regione  Calabria  16  ottobre  2019,  n.  36
(Modifiche e  integrazioni  alla  legge  regionale  n.  21/2010),  ha
stabilito  che  gli  interventi  straordinari  di   ampliamento,   di
variazione di destinazione d'uso e di variazione del numero di unita'
immobiliari (previsti dall'art. 4 della stessa legge regionale n.  21
del 2010), gli interventi di demolizione e ricostruzione  di  edifici
residenziali e non residenziali con aumento  di  volumetria  (di  cui
all'art. 5 della  stessa  legge  regionale),  nonche'  gli  ulteriori
interventi in  deroga  agli  strumenti  urbanistici,  previsti  dallo
stesso art. 6 della legge regionale n. 21 del 2010,  «possono  essere
realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018,  ivi
comprese le unita'  collabenti  regolarmente  accatastati  presso  le
rispettive agenzie del territorio oppure  per  i  quali,  al  momento
della  richiesta  dell'intervento,  sia  in  corso  la  procedura  di
accatastamento». 
    Nella  precedente  versione  della  norma,  erano  consentiti   i
medesimi interventi sugli «immobili esistenti», con  la  precisazione
che fossero «definiti tali dal Capitolo 8 delle Norme tecniche per le
costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti (Aggiornamento delle  "Norme  tecniche
per le costruzioni")». 
    La norma impugnata dal Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
eliminato il richiamo alle norme tecniche, approvate con decreto  del
Ministro  per  le  infrastrutture  e  i  trasporti  17  gennaio  2018
(Aggiornamento delle «Norme tecniche per le  costruzioni»),  che,  al
capitolo 8, capoverso,  definiscono  «costruzione  esistente»  quella
«che abbia, alla data della redazione della valutazione di  sicurezza
e/o   del   progetto   d'intervento,   la   struttura   completamente
realizzata». 
    Secondo il ricorrente la norma  impugnata  sarebbe  da  ascrivere
alla materia della «sicurezza» (art. 117, secondo comma,  lettera  h,
Cost.), rimessa alla competenza esclusiva  del  legislatore  statale,
«anche con riguardo alle possibili  forme  di  coordinamento  con  le
Regioni» (ai sensi dell'art. 118, terzo comma, Cost.). 
    2.- Dopo la proposizione del ricorso, il testo dell'art. 6, comma
1, della legge reg. Calabria n.  21  del  2010  e'  stato  modificato
dall'art. 4, comma 1, della legge della  Regione  Calabria  2  luglio
2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano  Casa  (legge
regionale 11 agosto 2010, n. 21)». 
    Tale ius superveniens forma oggetto di altro e successivo ricorso
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, iscritto al  n.
72 del reg. ric. 2020, non ancora venuto in decisione. 
    Quest'ultima modifica ha  inciso  unicamente  sulla  data  -  ora
indicata al 31 dicembre 2019 - rilevante ai fini della  realizzazione
degli interventi in deroga. Essa, pertanto, non e' satisfattiva delle
pretese avanzate dal ricorrente. Non puo', dunque, dirsi  cessata  la
materia del contendere. 
    Ne' ricorrono i presupposti per trasferire lo scrutinio di questa
Corte sulla  nuova  disposizione,  dal  momento  che  essa  e'  stata
impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con  un  distinto
ricorso  (da  ultimo,  sentenza  n.  36  del  2021,  punto  6.1.  del
Considerato in diritto). 
    3.- Le questioni sono inammissibili. 
    Questa  Corte  ha  affermato  che  le  norme  tecniche   per   le
costruzioni - aggiornate con d.m. 17 gennaio 2018, sulla  base  della
previsione di cui  all'art.  52  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A)» - sono vincolanti per le Regioni  in  quanto  garantiscono,  «per
ragioni di sussidiarieta' e di adeguatezza, un regime  unico,  valido
per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in
gioco valutazioni altamente tecniche»  (sentenza  n.  282  del  2016,
punto 6.2. del Considerato in diritto; analogamente, sentenza n.  125
del 2017, punto 4.3.2. del Considerato in diritto). Anche la  Regione
Calabria non puo' sottrarsi all'obbligo di osservare e applicare tali
norme tecniche per le costruzioni, come, del resto, si evince da  una
recente decisione di questa Corte (sentenza n. 264  del  2019,  punto
6.4. del Considerato in diritto). 
    Dall'assenza, nella disposizione  impugnata,  di  un  riferimento
alle norme tecniche, il ricorrente fa  discendere  la  «volonta'  del
legislatore regionale» di consentire, nel  territorio  calabrese,  la
realizzabilita' degli interventi senza il rispetto di  quelle  norme,
in violazione della competenza legislativa dello Stato nella  materia
della «sicurezza». A tale riguardo, non illustra le ragioni  per  cui
la mera soppressione del  riferimento  alla  definizione  statale  di
«costruzione  esistente»  possa  tradursi,  di   per   se',   in   un
generalizzato vulnus ai criteri generali di sicurezza, stabiliti  dal
d.m. 17 gennaio 2018 per la costruzione  dei  manufatti  edilizi.  La
legge reg. Calabria n. 21 del 2010, peraltro,  richiama,  in  diverse
sue disposizioni, le «vigenti normative tecniche  sulle  costruzioni»
(si vedano, in particolare, gli artt. 2, comma 3, 4, comma  3,  e  5,
comma 4), ma di questa ricognizione il ricorrente non da' conto. 
    Altrettanto assertivi e generici appaiono gli argomenti offerti a
sostegno della violazione, con la disposizione  impugnata,  dell'art.
118, terzo comma, Cost., in  riferimento  alle  «possibili  forme  di
coordinamento» tra Stato e Regioni nella materia  della  «sicurezza».
Le censure del ricorrente, proprio perche' generiche, non superano il
vaglio di ammissibilita' che, nei ricorsi in via principale, richiede
una motivazione adeguata  e  non  meramente  apodittica  (da  ultimo,
sentenze n. 279 e n. 143 del 2020). Questa  esigenza  si  pone,  come
questa Corte ha  costantemente  ribadito,  «in  termini  ancora  piu'
rigorosi nei giudizi proposti in via  principale  rispetto  a  quelli
instaurati in via incidentale» (sentenza n. 36 del 2021,  punto  3.1.
del Considerato in diritto). 
    Da tutto cio' deriva l'inammissibilita' delle questioni. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della  legge  della  Regione  Calabria  16
dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla  legge  regionale  n.  21/2010),
promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera h), e
118, terzo comma, della Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA