AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Desaclor». (21A02337) 
(GU n.97 del 23-4-2021)

 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 59/2021 del 12 aprile 2021 
 
    Descrizione   del   medicinale   e   attribuzione   n.    A.I.C.:
e' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  DESACLOR,
nella forma e confezione alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare  A.I.C.:  Alfa  Intes  Industria  Terapeutica  Splendore
S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Fratelli Bandiera,  26  -
80026 Casoria (NA) Italia. 
    Confezione: «5mg/ml+1mg/ml collirio, soluzione» flacone  in  ldpe
con contagocce - A.I.C. n. 047028016 (in base  10)  1DV5TJ  (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Periodo di validita': 
      due anni; 
      ventotto giorni dopo la prima apertura del flacone. 
    Precauzioni particolari per la conservazione: 
      conservare in frigorifero (2°C - 8°C); 
      dopo la prima apertura, conservare a  temperatura  inferiore  a
25°C; 
      conservare nella confezione originale. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        1 ml di soluzione contiene 5 mg di cloramfenicolo e 1  mg  di
desametasone sodio fosfato (pari a 0,76 mg di desametasone); 
        una  goccia  contiene   approssimativamente   0,160   mg   di
cloramfenicolo e 0,032 mg di desametasone sodio fosfato (pari a 0,024
mg di desametasone); 
      eccipienti: 
        benzalconio cloruro; 
        disodio fosfato diidrato (E339); 
        sodio diidrogeno fosfato diidrato (E339); 
        disodio edetato (E385); 
        macrogol 400; 
        macrogolglicerolo ricinoleato; 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Balkanpharma-Razgrad AD - 68, Aprilsko Vastanie Blvd.,  -  7200
Razgrad - Bulgaria. 
    Indicazioni terapeutiche: infiammazione  del  segmento  anteriore
dell'occhio nei pazienti in cui sono  indicati  i  corticosteroidi  e
quando vi  e'  complicazione  dovuta  a  una  concomitante  infezione
batterica, sensibile al  cloramfenicolo  (vedere  paragrafo  5.1  del
riassunto delle caratteristiche del  prodotto  -  RCP)  o  quando  il
rischio di questa infezione e' alto. 
    Si deve prestare attenzione alle linee guida ufficiali per  l'uso
appropriato di agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art. 8,  comma  10,  lettera  c),  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale  soggetto  a
prescrizione medica 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.