MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2021 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della  Regione  Piemonte
dal 2 al 3 ottobre 2020. (21A02452) 
(GU n.99 del 26-4-2021)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, che  disciplinano
gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e  per
i rischi  non  assicurabili  con  polizze  agevolate,  assistite  dal
contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e  che  abroga  il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato, in particolare, l'art. 25 del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2020/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.  702/2014,  (UE)  n.
717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro  periodo  di
applicazione e altri adeguamenti pertinenti; 
  Esaminato in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto regolamento
n. 2020/2008, che modifica l'art. 52, secondo comma  del  regolamento
702/2014, nella parte in  cui  sposta  il  termine  di  durata  delle
disposizioni in esso contenute al 31 dicembre 2022; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n.  55  e  come  modificato  da
ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 17 giugno 2020, al n. 152; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti  in  data
11 marzo 2015, reg.ne prev.  n.  623,  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla  luce  della  nuova
normativa in  materia  di  aiuti  di  Stato  al  settore  agricolo  e
forestale, nonche' il relativo decreto  direttoriale  applicativo  24
luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale  di
cui alla deliberazione  della  giunta  regionale  n.  492604  del  18
dicembre 2020: 
    piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al  3  ottobre  2020  nelle
Province  di  Alessandria,  Asti,  Biella,  Cuneo,  Novara,   Torino,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli; 
  Dato atto alla Regione Piemonte  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Piemonte  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali  ed
alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni  causati  alle  strutture  aziendali  e  alle  infrastrutture
connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  e
successive modificazioni ed integrazioni: 
    Alessandria: 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di  Casale  Monferrato,  Felizzano,  Frassineto  Po,  Oviglio,
Valenza, Valmacca; 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
comuni di Casale Monferrato, Frassineto Po; 
    Asti: 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di Asti, Castello di Annone,  Cerro  Tanaro,  Rocca  D'Arazzo,
Rocchetta Tanaro; 
    Biella: 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di  Biella,  Candelo,  Castelletto  Cervo,  Cossato,  Lessona,
Mottalciata,  Muzzano,  Occhieppo  Inferiore,   Pollone,   Ponderano,
Salussola, Sostegno, Strona, Valdilana, Villa del Bosco; 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
comuni di Biella, Borriana,  Candelo,  Castelletto  Cervo,  Cerrione,
Cossato,  Graglia,   Mottalciata,   Occhieppo   Inferiore,   Pollone,
Salussola; 
    Cuneo: 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di Bagnasco, Bastia Mondovi',  Battifollo,  Carru',  Cherasco,
Ciglie',  Cuneo,  Farigliano,  Garessio,  La  Morra,  Lequio  Tarano,
Lesegno, Monchiero, Montaldo di  Mondovi',  Narzole,  Niella  Tanaro,
Ormea, Pamparato, Piozzo,  Priola,  Saluzzo,  San  Michele  Mondovi',
Scagnello, Torre Mondovi', Viola; 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
comuni di Bagnasco, Bastia Mondovi', Battifollo,  Briga  Alta,  Ceva,
Chiusa di Pesio, Ciglie', Cuneo, Fossano, Frabosa Soprana,  Garessio,
Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Mombasiglio,  Monchiero,  Montaldo  di
Mondovi', Montaldo Roero, Narzole, Niella Tanaro,  Novello,  Nucetto,
Ormea, Pamparato, Piozzo, Priola, Roccaforte  Mondovi',  San  Michele
Mondovi' Scagnello, Torre Mondovi', Vicoforte, Viola; 
    Novara: 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di Bogogno,  Casalino,  Fara  Novarese,  Grignasco,  Maggiora,
Novara, Prato Sesia, San Nazzaro Sesia, Vinzaglio; 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
comuni  di  Cameri,  Landiona,  Novara,  Recetto,  Romagnano   Sesia,
Vinzaglio; 
    Torino: 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di Caravino, Chialamberto, Fiorano Canavese,  Ivrea,  Montalto
Dora, Quincinetto, Romano Canavese, San  Mauro  Torinese,  Strambino,
Verrua Savoia, Vestigne', Vische; 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
comuni di Castellamonte, Cuorgne',  Feletto,  Foglizzo,  Groscavallo,
Locana, Mazze', Rivarolo Canavese,  Salassa,  San  Giorgio  Canavese,
Valprato Soana, Vidracco, Villareggia, Vistrorio; 
    Verbano-Cusio-Ossola: 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola,  Bannio  Anzino,  Baveno,
Cannobio, Ceppo Morelli,  Cesara,  Cossogno,  Crevoladossola,  Crodo,
Formazza,  Ghiffa,  Gravellona   Toce,   Mergozzo,   Nonio,   Omegna,
Ornavasso,  Premosello-Chiovenda,  Re,  Trarego  Viggiona,  Verbania,
Vignone, Villette, Vogogna; 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
comuni di Craveggia, Santa Maria Maggiore; 
    Vercelli: 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alto Sermenza, Arborio,
Asigliano  Vercellese,  Balocco,  Buronzo,   Campertogno,   Caresana,
Caresanablot,  Carisio,  Casanova   Elvo,   Collobiano,   Costanzana,
Cavagliana, Fobello, Formigliana, Gattinara, Guardabosone, Motta  de'
Conti, Oldenico, Pezzana, Piode, Postua, Prarolo, Quinto  Vercellese,
Ronsecco,  Sali  Vercellese,  Santhia',  Scopa,   Serravalle   Sesia,
Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca; 
      piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
comuni  di  Albano  Vercellese,  Arborio,  Balocco,  Borgo  Vercelli,
Buronzo,  Caresana,  Caresanablot,   Castelletto   Cervo,   Civiasco,
Formigliana, Gattinara, Greggio, Lenta, Moncrivello, Motta de' Conti,
Oldenico,  Pezzana,   Postua,   Prarolo,   Rovasenda,   San   Giacomo
Vercellese, Santhia', Stroppiana, Tricerro, Vercelli, Villata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 aprile 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli