N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2020
Ordinanza del 18 dicembre 2020 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Credito Emiliano Holding spa c/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia . Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari - Previsione che per gli intermediari finanziari la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle voci del conto economico indicate, tra le quali, il margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), art. 6, comma 1, lettera a).(GU n.17 del 28-4-2021 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA
sezione 2
Riunita con l'intervento dei signori:
Montanari Marco - Presidente e Relatore;
Gianferrari Venturino Ivan - Giudice;
Nuccini Ido - Giudice;
ha emesso la seguente ordinanza:
sul ricorso n. 382/2019 depositato il 02/08/2019;
avverso rifiuto RIMB. IRAP 2013;
avverso rifiuto RIMB. IRAP 2014;
avverso rifiuto RIMB. IRAP 2015;
avverso rifiuto RIMB. IRAP 2016 contro:
Ag. Ent. Direzione provinciale Reggio Emilia - via Borsellino 32 -
42123;
proposto dai ricorrenti:
Credito Emiliano Holding Spa - via Emilia San Pietro n. 4 -
42121 Reggio nell'Emilia RE;
rappresentato da:
Ferrari Giorgio - via Emilia San Pietro n. 4 - 42121
Reggio nell'Emilia RE;
difeso da:
Caumont Caimi Cristiano - via Crocefisso n. 12 - 20122 Milano
MI;
difeso da:
Cherchi Ilaria - via Crocefisso, 12 - 20122 Milano MI;
difeso da:
Shiku Ira - via Crocefisso n. 12 20122 Milano MI - Ordinanza.
1 - Credito Emiliano Holding s.p.a., ricorre nei confronti
dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia,
avverso silenzio rifiuto formatosi in ordine all'istanza finalizzata
ad ottenere il rimborso di complessivi € 3.842.800,91, indebitamente,
versati per IRAP negli anni d'imposta 2013, 2014, 2016, piu'
interessi, come per legge; deduce la Ricorrente, nella richiamata
istanza e, poi, in sede di gravame che: in questi anni ha percepito
diVidendi e dalla propria controllata Credito Emiliano S.p.A., per
complessivi € 137.982.1079,261 ("i Dividendi Interni"), e da altre
societa', per € 1.621,362 ("i Dividendi da Trading"), questi ultimi
essendo iscritti alla voce 70, lett. A.) del bilancio bancario tra le
"Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione"; ha fatto
concorrere al valore della produzione, rilevante ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP 50 % di tutti i dividendi
percepiti nel corso dei predetti esercizi, sia di quelli rivenienti
da attivita' finanziarie detenute per la negoziazione che da quelle
non detenute per la negoziazione; cio', in applicazione dell'art. 6,
d.lgs. n°446/1997,("Decreto IRAP"), in base al quale, il valore della
produzione netta delle banche e' dato dalla somma algebrica di talune
voci del conto economico, ivi incluso il margine di intermediazione,
"ridotto del 50% dei dividendi'; dispone, infatti, l'art. 6, 1°comma,
lett.a), Decreto IRAP, rubricato "Determinazione del valore della
produzione netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari"
che "per le banche e gli altri enti e societa' finanziarie ... la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti
voci del conto economico ... a) margine d'intermediazione ridotto del
50 per cento dei dividendi;";); su questi presupposti ha versato, a
titolo di IRAP, € 3.842.800,91, in relazione ai Dividendi Interni, di
cui e' stato chiesto il rimborso e € 45,15, in relazione ai Dividendi
da Trading, di cui non e' stato chiesto il rimborso; la richiesta di
rimborso si basa sulla dedotta illegittimita' dell'art. 6, 1° comma,
lett.a), Decreto IRAP, nella parte in cui dispone l'assoggettamento a
tassazione del 50% di tutti i dividendi, quindi anche dei Dividendi
Interni rivenienti da attivita' finanziarie non detenute per la
negoziazione; illegittimita' dedotta per il seguente ordine di
motivi: a) in via principale, per violazione dell'art. 4, parr.1,3
della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011 ("Direttiva
Madre-Figlia"), come interpretato dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ("CGUE") con giurisprudenza, cfr.C-365/16 e
C-68/15, assunta come, direttamente, applicabile al diritto interno;
infatti l'art. 6, cit., laddove dispone l'assoggettamento ad
imposizione dei dividendi europei ,vale a dire quelli distribuiti da
societa' figlie residenti in altri stati membri, in misura superiore
rispetto alla soglia massima del 5% prevista dalla Direttiva
Madre-Figlia, viola quest'ultima direttiva, e, quindi, merita di
essere disapplicato in riferimento ai c.d. Dividendi Interni; b) in
via subordinata per violazione del diritto di stabilimento di cui
agli artt. 49-55 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
("TFUE"), del principio della libera circolazione dei capitali di cui
all'art. 63, TFUE e dei principii di eguaglianza e di capacita'
contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost.; infatti alla
sopravvenuta inapplicabilita' dell'art. 6, 1° comma, lett.a), Decreto
IRAP, in relazione ai soli dividendi europei, conseguirebbe un regime
di imposizione piu' oneroso per i dividendi interni, idoneo a
disincentivare gli investimenti nelle imprese nazionali rispetto a
quelli nelle imprese europee e, in ogni caso, basato su un criterio,
l'origine dei dividendi, inadeguato ad esprimere una maggiore o
minore capacita' contributiva del soggetto percettore; c) in via
ulteriormente subordinata, per violazione dell'art. 3, Cost., nella
parte in cui l'art. 6, 1° comma, lett.a), prevede l'assoggettamento
ad IRAP di un importo forfetario di dividendi, includendo quindi
anche dividendi ,quali, per l'appunto, quelli interni in esame, che
non sono percepiti dalla banca nell'esercizio della sua attivita'
caratteristica e, quindi, non dovrebbero scontare la predetta
imposta.
2 - La Ricorrente conclude nel senso che: 1) Il Giudice adito, in
applicazione dei principi comunitari espressi nella direttiva
madre-figlia, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria,
disapplichi il richiamato art. 6, 1° comma, lett. a), Decreto IRAP,
per violazione dei suddetti principii ed ordini il richiesto
rimborso; vinte le spese; 2) in subordine, qualora questo Giudice
ritenesse che le sentenze della CGUE non spieghino un impatto diretto
sul regime italiano di tassazione dei dividendi europei e,
conseguentemente, dei Dividendi Interni, chiede che venga rimessa, in
via pregiudiziale, la questione alla CGUE affinche' si, pronunci
circa la compatibilita' dell'art. 8,1°comma, lett.a), Decreto IRAP
nella parte in cui assoggetta alla stessa i dividendi europei in
misura pari 50% del loro ammontare, con l'art. 4, parr.1,3, della
Direttiva Madre-Figlia; la soluzione di questa questione avendo,
infatti, natura pregiudiziale rispetto al presente giudizio, avente
ad oggetto i Dividendi interni, essendo quesfultimo condizionato alla
definizione della prima; 3)in ulteriore subordine, e nell'assunto che
la norma in esame debba essere disapplicata in relazione ai dividendi
europei, per violazione della Direttiva Madre-Figlia, protesta la
rilevanza e non manifesta infondatezza, bella questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, 1° comma, lett. a), Decreto
IRAP, nella parte in cui continua ad assoggettare a tassazione i
Dividendi Interni, per violazione dei principi di eguaglianza e di
capacita' contributiva, di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto, a
fronte di un medesimo indice di capacita' contributiva, rappresentato
dalla percezione di dividendi su partecipazioni di controllo, due
soggetti sono trattati diversamente a seconda della provenienza,
domestica o estera, dei dividendi stessi, vale a dire sulla base di
un criterio, l'origine dei dividendi, assolutamente inidoneo ad
esprimere una maggiore o minore capacita' contributiva del soggetto
percettore e, quindi, per cio' stesso irragionevole; 4) nella, ancora
piu', denegata ipotesi in cui questo Giudice ritenesse di non
condividere quanto sopra rappresentato e, quindi, ritenesse
applicabile, "rectius", non suscettibile di essere disapplicato, ne'
in via autonoma ne' in via "mediata", l'art. 6,1° comma, lett. a),
Decreto IRAP ai Dividendi Interni, protesta la rilevanza e la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
della citata disposizione, nella parte in cui prevede
l'assoggettamento ad IRAP del 50%,anche, dei Dividendi Interni, per
violazione del principio di proporzionalita' ,del mezzo rispetto al
fine, sancito all'art. 3, Cost.
3 - L'intimata Agenzia si costituisce in giudizio con
controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso posto che: la
c.d. Direttiva Madre Figlia non rebbe applicabile all'Irap ma solo
all' Ires con conseguente infondatezza di tutti i motivi di doglianza
che presuppongono erroneamente la sua applicabilita' IRAP;
rimarrebbe, comunque, sempre nella discrezionalita' del legislatore
ordinario la scelta del presupposto impositivo e, dunque, non
avrebbero alcun fondamento i dubbi di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, 1°comma, lett.a), cit.; chiede, dunque, il rigetto del
ricorso; vinte le spese.
4 - La "DIRETTIVA 2011/96/UE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2011
concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri
e figlie di Stati membri diversi" dispone nell'allegato 1, parte b)
che la stessa si applichi "all'imposta sulle societa' in Italia"; ne
consegue, pertanto, che la stessa non sia applicabile all'IRAP e che
non abbiano, dunque, alcun fondamento le doglianze della Ricorrente
richiamate ai punti 2-1, 2, 3,di cui in narrativa, presupponendo le
stesse, tutte, l'applicabilita' all'IRAP della suddetta direttiva.
5 - Un esame a parte meritano, invero, le deduzioni della
Ricorrente sintetizzate al punto 2,4, di cui in narrativa.
A - Secondo l'insegnamento costante della Corte Costituzionale,
dall'art. 3, Cost. si ricavano le regole, cogenti, della
"proporzionalita'" e della "ragionevolezza" delle misure contenute
nell'ordinamento giuridico; in base a tali regole, implicite nel
principio di eguaglianza, il legislatore, da un lato, e' libero di
scegliere le finalita', il programma e il principio da sviluppare con
le proprie disposizioni, dall'altro lato, una volta scelto il
principio, lo deve sviluppare con coerenza, senza escludere dalla
fattispecie situazioni in essa ragionevolmente sussumibili, sarebbe
una discriminazione irragionevole, e senza includervi situazioni
ragionevolmente distinguibili; quando il legislatore deroga a queste
regole, la disposizione viola l'art. 3, Cost.
B - Per quanto qui rileva, va notato che l'art. 6, 1°comma,
lett.a), Decreto IRAP, prevede il parziale assoggettamento ad
imposizione dei dividendi percepiti dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari nella assunzione che una parte di essi,
forfettariamente determinata dai legislatore in misura pari al 50 %,
derivi dall'attivita' di negoziazione, attivita' caratteristica ,dei
predetti soggetti; la "ratio" della norma appare essere, infatti,
quella di "intercettare" ai fini impositivi i soli; dividendi che
conseguono allo svolgimento di attivita' di negoziazione ,vale a
dire, i dividendi da trading; ora, dato che questi ultimi dividendi
sono separatamente e precisamente iscritti nella Voce 70, lett. A.
del bilancio bancario ("Attivita' finanziarie detenute per la
negoziazione"), quindi, identificabili con assoluta precisione,
l'obiettivo di assoggettarli ad imposizione ben avrebbe potuto essere
perseguito tramite una specifica previsione di imponibilita' degli
stessi, senza scomodare meccanismi forfetari, per natura imprecisi;
invece, la previsione di una forfettizzazione che quantifica i
dividendi da trading in misura pari al 50% di quelli complessivamente
rilevati nella Voce 70, pur in presenza delle condizioni per
procedere ad una determinazione analitica degli stessi, pare viziare
di irragionevolezza la disposizione, in guanto recante una misura non
congrua, "rectius", sproporzionata, rispetto alle finalita'
peseguite.
L'art.6, 1° comma, lett. a) d. lgs. 446/1997 appare, dunque,
violare i canoni proporzionalita' e ragionevolezza che la Corte
Costituzionale, nella propria giurisprudenza, assume come dirette
conseguenze dell'art.3 della Costituzione e, dunque, appare non
manifestatamente infondata la relativa eccezione di legittimita'
costituzionale per violazione dell'art.3 Costituzione.
D-Poiche' la Ricorrente, negli anni d'imposta 2013, 2014 e 2016,
ha assoggettato ad IRAP, per il 50% del loro ammontare, tutti i
dividendi incassati e, poiche' nel caso in cui venisse dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art.6, 1° comma, lett a) d. lgs.
446/1997, nei sensi di cui sopra, tale imposta risulterebbe dovuta
solo in relazione ai Dividendi da Trading, conseguendone dunque il
diritto al rimborso dell'IRAP corrisposta sulle altre tipologie di
dividendi ,oltre interessi, ne conseguirebbe che, nell'ambito del
presente giudizio, questo Giudice dovrebbe annullare il
silenzio-rifiuto formatosi relativamente all'istanza di rimborso
dell'IRAP, indebitamente, versata sul 50% dei Dividendi Interni, e
condannare l'Agenzia alla restituzione delle somme "de quibus"; ne
conseguirebbe, ulteriormente, l'indubitabile rilevanza dell'
eccezione di legittimita' costituzionale di cui sopra.
P.Q.M.
La Commissione, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.6. 1°comma, lett. a) D. Lgs.
446/97 per violazione dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza desumibili dall'art.3 Costituzione nei sensi e per gli
effetti di cui in motivazione; sospende il giudizio;
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale; ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia
notificata alle Parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
della Camera dei Deputati.
Reggio Emilia, li' 1° dicembre 2020.
Il Presidente: Montanari