N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2020
Ordinanza del 18 dicembre 2020 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Credito Emiliano Holding spa c/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia . Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari - Previsione che per gli intermediari finanziari la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle voci del conto economico indicate, tra le quali, il margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), art. 6, comma 1, lettera a).(GU n.17 del 28-4-2021 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA sezione 2 Riunita con l'intervento dei signori: Montanari Marco - Presidente e Relatore; Gianferrari Venturino Ivan - Giudice; Nuccini Ido - Giudice; ha emesso la seguente ordinanza: sul ricorso n. 382/2019 depositato il 02/08/2019; avverso rifiuto RIMB. IRAP 2013; avverso rifiuto RIMB. IRAP 2014; avverso rifiuto RIMB. IRAP 2015; avverso rifiuto RIMB. IRAP 2016 contro: Ag. Ent. Direzione provinciale Reggio Emilia - via Borsellino 32 - 42123; proposto dai ricorrenti: Credito Emiliano Holding Spa - via Emilia San Pietro n. 4 - 42121 Reggio nell'Emilia RE; rappresentato da: Ferrari Giorgio - via Emilia San Pietro n. 4 - 42121 Reggio nell'Emilia RE; difeso da: Caumont Caimi Cristiano - via Crocefisso n. 12 - 20122 Milano MI; difeso da: Cherchi Ilaria - via Crocefisso, 12 - 20122 Milano MI; difeso da: Shiku Ira - via Crocefisso n. 12 20122 Milano MI - Ordinanza. 1 - Credito Emiliano Holding s.p.a., ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso silenzio rifiuto formatosi in ordine all'istanza finalizzata ad ottenere il rimborso di complessivi € 3.842.800,91, indebitamente, versati per IRAP negli anni d'imposta 2013, 2014, 2016, piu' interessi, come per legge; deduce la Ricorrente, nella richiamata istanza e, poi, in sede di gravame che: in questi anni ha percepito diVidendi e dalla propria controllata Credito Emiliano S.p.A., per complessivi € 137.982.1079,261 ("i Dividendi Interni"), e da altre societa', per € 1.621,362 ("i Dividendi da Trading"), questi ultimi essendo iscritti alla voce 70, lett. A.) del bilancio bancario tra le "Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione"; ha fatto concorrere al valore della produzione, rilevante ai fini della determinazione della base imponibile IRAP 50 % di tutti i dividendi percepiti nel corso dei predetti esercizi, sia di quelli rivenienti da attivita' finanziarie detenute per la negoziazione che da quelle non detenute per la negoziazione; cio', in applicazione dell'art. 6, d.lgs. n°446/1997,("Decreto IRAP"), in base al quale, il valore della produzione netta delle banche e' dato dalla somma algebrica di talune voci del conto economico, ivi incluso il margine di intermediazione, "ridotto del 50% dei dividendi'; dispone, infatti, l'art. 6, 1°comma, lett.a), Decreto IRAP, rubricato "Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari" che "per le banche e gli altri enti e societa' finanziarie ... la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico ... a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;";); su questi presupposti ha versato, a titolo di IRAP, € 3.842.800,91, in relazione ai Dividendi Interni, di cui e' stato chiesto il rimborso e € 45,15, in relazione ai Dividendi da Trading, di cui non e' stato chiesto il rimborso; la richiesta di rimborso si basa sulla dedotta illegittimita' dell'art. 6, 1° comma, lett.a), Decreto IRAP, nella parte in cui dispone l'assoggettamento a tassazione del 50% di tutti i dividendi, quindi anche dei Dividendi Interni rivenienti da attivita' finanziarie non detenute per la negoziazione; illegittimita' dedotta per il seguente ordine di motivi: a) in via principale, per violazione dell'art. 4, parr.1,3 della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011 ("Direttiva Madre-Figlia"), come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") con giurisprudenza, cfr.C-365/16 e C-68/15, assunta come, direttamente, applicabile al diritto interno; infatti l'art. 6, cit., laddove dispone l'assoggettamento ad imposizione dei dividendi europei ,vale a dire quelli distribuiti da societa' figlie residenti in altri stati membri, in misura superiore rispetto alla soglia massima del 5% prevista dalla Direttiva Madre-Figlia, viola quest'ultima direttiva, e, quindi, merita di essere disapplicato in riferimento ai c.d. Dividendi Interni; b) in via subordinata per violazione del diritto di stabilimento di cui agli artt. 49-55 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), del principio della libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63, TFUE e dei principii di eguaglianza e di capacita' contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost.; infatti alla sopravvenuta inapplicabilita' dell'art. 6, 1° comma, lett.a), Decreto IRAP, in relazione ai soli dividendi europei, conseguirebbe un regime di imposizione piu' oneroso per i dividendi interni, idoneo a disincentivare gli investimenti nelle imprese nazionali rispetto a quelli nelle imprese europee e, in ogni caso, basato su un criterio, l'origine dei dividendi, inadeguato ad esprimere una maggiore o minore capacita' contributiva del soggetto percettore; c) in via ulteriormente subordinata, per violazione dell'art. 3, Cost., nella parte in cui l'art. 6, 1° comma, lett.a), prevede l'assoggettamento ad IRAP di un importo forfetario di dividendi, includendo quindi anche dividendi ,quali, per l'appunto, quelli interni in esame, che non sono percepiti dalla banca nell'esercizio della sua attivita' caratteristica e, quindi, non dovrebbero scontare la predetta imposta. 2 - La Ricorrente conclude nel senso che: 1) Il Giudice adito, in applicazione dei principi comunitari espressi nella direttiva madre-figlia, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, disapplichi il richiamato art. 6, 1° comma, lett. a), Decreto IRAP, per violazione dei suddetti principii ed ordini il richiesto rimborso; vinte le spese; 2) in subordine, qualora questo Giudice ritenesse che le sentenze della CGUE non spieghino un impatto diretto sul regime italiano di tassazione dei dividendi europei e, conseguentemente, dei Dividendi Interni, chiede che venga rimessa, in via pregiudiziale, la questione alla CGUE affinche' si, pronunci circa la compatibilita' dell'art. 8,1°comma, lett.a), Decreto IRAP nella parte in cui assoggetta alla stessa i dividendi europei in misura pari 50% del loro ammontare, con l'art. 4, parr.1,3, della Direttiva Madre-Figlia; la soluzione di questa questione avendo, infatti, natura pregiudiziale rispetto al presente giudizio, avente ad oggetto i Dividendi interni, essendo quesfultimo condizionato alla definizione della prima; 3)in ulteriore subordine, e nell'assunto che la norma in esame debba essere disapplicata in relazione ai dividendi europei, per violazione della Direttiva Madre-Figlia, protesta la rilevanza e non manifesta infondatezza, bella questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, 1° comma, lett. a), Decreto IRAP, nella parte in cui continua ad assoggettare a tassazione i Dividendi Interni, per violazione dei principi di eguaglianza e di capacita' contributiva, di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto, a fronte di un medesimo indice di capacita' contributiva, rappresentato dalla percezione di dividendi su partecipazioni di controllo, due soggetti sono trattati diversamente a seconda della provenienza, domestica o estera, dei dividendi stessi, vale a dire sulla base di un criterio, l'origine dei dividendi, assolutamente inidoneo ad esprimere una maggiore o minore capacita' contributiva del soggetto percettore e, quindi, per cio' stesso irragionevole; 4) nella, ancora piu', denegata ipotesi in cui questo Giudice ritenesse di non condividere quanto sopra rappresentato e, quindi, ritenesse applicabile, "rectius", non suscettibile di essere disapplicato, ne' in via autonoma ne' in via "mediata", l'art. 6,1° comma, lett. a), Decreto IRAP ai Dividendi Interni, protesta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad IRAP del 50%,anche, dei Dividendi Interni, per violazione del principio di proporzionalita' ,del mezzo rispetto al fine, sancito all'art. 3, Cost. 3 - L'intimata Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso posto che: la c.d. Direttiva Madre Figlia non rebbe applicabile all'Irap ma solo all' Ires con conseguente infondatezza di tutti i motivi di doglianza che presuppongono erroneamente la sua applicabilita' IRAP; rimarrebbe, comunque, sempre nella discrezionalita' del legislatore ordinario la scelta del presupposto impositivo e, dunque, non avrebbero alcun fondamento i dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, 1°comma, lett.a), cit.; chiede, dunque, il rigetto del ricorso; vinte le spese. 4 - La "DIRETTIVA 2011/96/UE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi" dispone nell'allegato 1, parte b) che la stessa si applichi "all'imposta sulle societa' in Italia"; ne consegue, pertanto, che la stessa non sia applicabile all'IRAP e che non abbiano, dunque, alcun fondamento le doglianze della Ricorrente richiamate ai punti 2-1, 2, 3,di cui in narrativa, presupponendo le stesse, tutte, l'applicabilita' all'IRAP della suddetta direttiva. 5 - Un esame a parte meritano, invero, le deduzioni della Ricorrente sintetizzate al punto 2,4, di cui in narrativa. A - Secondo l'insegnamento costante della Corte Costituzionale, dall'art. 3, Cost. si ricavano le regole, cogenti, della "proporzionalita'" e della "ragionevolezza" delle misure contenute nell'ordinamento giuridico; in base a tali regole, implicite nel principio di eguaglianza, il legislatore, da un lato, e' libero di scegliere le finalita', il programma e il principio da sviluppare con le proprie disposizioni, dall'altro lato, una volta scelto il principio, lo deve sviluppare con coerenza, senza escludere dalla fattispecie situazioni in essa ragionevolmente sussumibili, sarebbe una discriminazione irragionevole, e senza includervi situazioni ragionevolmente distinguibili; quando il legislatore deroga a queste regole, la disposizione viola l'art. 3, Cost. B - Per quanto qui rileva, va notato che l'art. 6, 1°comma, lett.a), Decreto IRAP, prevede il parziale assoggettamento ad imposizione dei dividendi percepiti dalle banche e dagli altri intermediari finanziari nella assunzione che una parte di essi, forfettariamente determinata dai legislatore in misura pari al 50 %, derivi dall'attivita' di negoziazione, attivita' caratteristica ,dei predetti soggetti; la "ratio" della norma appare essere, infatti, quella di "intercettare" ai fini impositivi i soli; dividendi che conseguono allo svolgimento di attivita' di negoziazione ,vale a dire, i dividendi da trading; ora, dato che questi ultimi dividendi sono separatamente e precisamente iscritti nella Voce 70, lett. A. del bilancio bancario ("Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione"), quindi, identificabili con assoluta precisione, l'obiettivo di assoggettarli ad imposizione ben avrebbe potuto essere perseguito tramite una specifica previsione di imponibilita' degli stessi, senza scomodare meccanismi forfetari, per natura imprecisi; invece, la previsione di una forfettizzazione che quantifica i dividendi da trading in misura pari al 50% di quelli complessivamente rilevati nella Voce 70, pur in presenza delle condizioni per procedere ad una determinazione analitica degli stessi, pare viziare di irragionevolezza la disposizione, in guanto recante una misura non congrua, "rectius", sproporzionata, rispetto alle finalita' peseguite. L'art.6, 1° comma, lett. a) d. lgs. 446/1997 appare, dunque, violare i canoni proporzionalita' e ragionevolezza che la Corte Costituzionale, nella propria giurisprudenza, assume come dirette conseguenze dell'art.3 della Costituzione e, dunque, appare non manifestatamente infondata la relativa eccezione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art.3 Costituzione. D-Poiche' la Ricorrente, negli anni d'imposta 2013, 2014 e 2016, ha assoggettato ad IRAP, per il 50% del loro ammontare, tutti i dividendi incassati e, poiche' nel caso in cui venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.6, 1° comma, lett a) d. lgs. 446/1997, nei sensi di cui sopra, tale imposta risulterebbe dovuta solo in relazione ai Dividendi da Trading, conseguendone dunque il diritto al rimborso dell'IRAP corrisposta sulle altre tipologie di dividendi ,oltre interessi, ne conseguirebbe che, nell'ambito del presente giudizio, questo Giudice dovrebbe annullare il silenzio-rifiuto formatosi relativamente all'istanza di rimborso dell'IRAP, indebitamente, versata sul 50% dei Dividendi Interni, e condannare l'Agenzia alla restituzione delle somme "de quibus"; ne conseguirebbe, ulteriormente, l'indubitabile rilevanza dell' eccezione di legittimita' costituzionale di cui sopra.
P.Q.M. La Commissione, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.6. 1°comma, lett. a) D. Lgs. 446/97 per violazione dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza desumibili dall'art.3 Costituzione nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; sospende il giudizio; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle Parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Reggio Emilia, li' 1° dicembre 2020. Il Presidente: Montanari