GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 23 aprile 2021 

Avvertimento in merito ai trattamenti effettuati  relativamente  alla
certificazione verde per  COVID-19,  prevista  dal  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52. (Provvedimento n. 156). (21A02576) 
(GU n.104 del 3-5-2021)

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
«Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati»   (di   seguito
«Regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito «Codice»); 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                              Premesso 
 
  Con il  decreto-legge  del  22  aprile  2021,  n.  52,  sono  state
introdotte misure urgenti per  contenere  e  contrastare  l'emergenza
epidemiologica da Covid-19  concernenti  anche  gli  spostamenti  sul
territorio nazionale,  le  modalita'  di  svolgimento  di  spettacoli
aperti al  pubblico  ed  eventi  sportivi  e  di  fiere,  convegni  e
congressi. 
  In particolare, il decreto prevede che gli spostamenti in entrata e
in uscita dai territori  delle  regioni  e  delle  province  autonome
collocati in  zona  arancione  o  rossa  siano  consentiti  anche  ai
soggetti  muniti  delle   certificazioni   verdi   (art.   2).   Tali
certificazioni inoltre possono costituire  condizione  di  accesso  a
eventi qualora previsto dalle linee guida adottate  dalla  Conferenza
delle regioni o delle province  autonome  o  dal  sottosegretario  in
materia di sport (art. 5, comma 4). Le linee guida adottate ai  sensi
dell'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020 possono prevedere che
l'accesso a  fiere,  convegni  e  congressi  possa  essere  riservato
soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (art.  7,
comma 2). 
  Il decreto prevede  che  le  certificazioni  verdi  possano  essere
rilasciate, su richiesta dell'interessato, al fine  di  attestare  il
completamento del ciclo vaccinale, l'avvenuta guarigione da  Covid-19
e l'effettuazione di test antigenico rapido o  molecolare  con  esito
negativo al virus SARS-COV-2 (art. 9, comma 2). 
  Il  decreto  dispone  una  diversa  durata  della  validita'  delle
predette certificazioni in relazione alle condizioni per il rilascio:
sei mesi in caso di completamento del ciclo vaccinale e  di  avvenuta
guarigione, quarantotto ore in caso di test con esito negativo  (art.
9 commi 3, 4 e 5). 
  Le disposizioni relative alla certificazione verde sono applicabili
in ambito nazionale, fino alla data di entrata in vigore  degli  atti
delegati per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento
del «Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio,
la  verifica  e  l'accettazione  di   certificazioni   interoperabili
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare
la libera circolazione all'interno  dell'Unione  europea  durante  la
pandemia di Covid-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma
nazionale»  digital  green  certificate  (Piattaforma  nazionale-DGC)
(art. 9, comma 9). 
  Il decreto-legge prevede inoltre che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della
salute, dell'innovazione tecnologica  della  transizione  digitale  e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali, siano  stabilite:  «le  specifiche  tecniche  per
assicurare l'interoperabilita' delle certificazioni verdi COVID-19  e
la piattaforma nazionale per il DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,
tramite il Gateway europeo», «i dati  che  possono  essere  riportati
nelle certificazioni verdi COVID-19, le  modalita'  di  aggiornamento
delle  certificazioni,  le  caratteristiche   e   le   modalita'   di
funzionamento  della  piattaforma  nazionale  -  DCG,  la   struttura
dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del
codice  a   barre   interoperabile   che   consente   di   verificare
l'autenticita',   la   validita'   e   l'integrita'   delle   stesse,
l'indicazione   dei   soggetti   deputati    al    controllo    delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  ai  fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure  per  assicurare  la
protezione dei dati personali contenuti nelle  certificazioni»  (art.
9, comma 10). 
  Dalla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  e  nelle  more
dell'adozione del predetto decreto attuativo, le strutture  sanitarie
pubbliche e private, le farmacie, i medici di medicina generale  e  i
pediatri di libera scelta possono  comunque  rilasciare  le  predette
certificazioni  verdi  assicurando  «la  completezza  degli  elementi
indicati» nell'allegato 1 al decreto. 
 
                               Osserva 
 
  Per i profili  di  competenza  dell'Autorita'  si  osserva  che  il
decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, non rappresenta  una  valida
base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati  verdi
a livello nazionale. 
  Nel progettare l'introduzione  della  certificazione  verde,  quale
misura volta a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica  da
Covid-19, si ritiene che non si sia tenuto  adeguatamente  conto  dei
rischi, di seguito illustrati,  che  l'implementazione  della  misura
determina per i diritti e le liberta' degli interessati,  e,  quindi,
non siano state adottate le misure tecniche e organizzative  adeguate
per attuare in modo efficace  i  principi  di  protezione  dei  dati,
integrando nel trattamento degli  stessi  le  garanzie  necessarie  a
soddisfare i requisiti previsti dal regolamento  (UE)  2016/679  e  a
tutelare  i  diritti  degli  interessati  (art.  25,  par.   1,   del
regolamento). 
  In  particolare,  si  ritiene  che  le  disposizioni  di   cui   al
decreto-legge del 22 aprile  2021,  n.  52,  presentino  le  seguenti
criticita': 
 
    1. Mancata consultazione del Garante 
  In via preliminare, si rileva che, in violazione dell'art. 36, par.
4, del regolamento, il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, e' stato
adottato senza che il Garante sia stato consultato. 
  Il tempestivo e necessario coinvolgimento dell'Autorita',  previsto
anche «durante l'elaborazione di una proposta di  atto  legislativo»,
oltre  a   evitare   il   vizio   procedurale,   avrebbe   consentito
all'Autorita'  di  indicare  tempestivamente  modalita'  e   garanzie
contribuendo   all'introduzione   di   una   misura   necessaria   al
contenimento   dell'emergenza   epidemiologica,   rispettosa    della
disciplina in materia di protezione  dei  dati  personali  fin  dalla
progettazione. 
  Il carattere di urgenza  della  norma  non  costituisce  condizione
ostativa al preventivo coinvolgimento dell'Autorita', atteso  che  il
Garante,  nell'ultimo  anno,  consapevole  della  necessita'  che  le
disposizioni  sottoposte  alla  sua   attenzione   fossero   adottate
tempestivamente, ha sempre reso i pareri di propria competenza  sugli
atti normativi predisposti in merito all'emergenza sanitaria in tempi
molto ristretti, fornendo,  laddove  necessario,  il  proprio  parere
anche d'urgenza a firma del Presidente (cfr. ex multis  parere  sulla
proposta normativa per la  previsione  di  un'applicazione  volta  al
tracciamento dei contagi da Covid-19 del 29 aprile  2020;  Parere  su
uno schema di disposizione normativa volta a consentire  indagini  di
sieroprevalenza sul SARS-COV-2 al Ministero della salute e  all'Istat
per finalita'  epidemiologiche  e  statistiche  del  4  maggio  2020;
Autorizzazione al Ministero della salute ad  avviare  il  trattamento
relativo al Sistema di  allerta  Covid-19,  di  cui  all'art.  6  del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 20 del 1°  giugno  2020;  Parere  su
schema di decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della salute, relativo  ai  trattamenti  di
dati  personali  effettuati  tramite  il  Sistema  tessera  sanitaria
nell'ambito del sistema di allerta Covid 19 di cui all'art. 6,  comma
1 del decreto-legge n. 30 aprile 2020, n.  28  del  1°  giugno  2020;
Parere d'urgenza del Presidente  al  MEF  sulla  ricetta  elettronica
dematerializzata del 19 marzo 2020, ratificato  dal  Collegio  il  26
marzo 2020). 
  Al riguardo, si evidenzia che, gia'  in  data  8  aprile  u.s.,  il
Presidente dell'Autorita' aveva rappresentato alla Commissione affari
costituzionali del  Senato  della  Repubblica  la  necessita'  di  un
coinvolgimento preventivo dell'Autorita' nel processo legislativo, in
relazione all'introduzione dei passaporti vaccinali,  richiamando  la
proficua collaborazione istituzionale fornita con  riferimento  anche
al sistema nazionale di allerta Covid  (Memoria  del  Presidente  del
Garante - Profili costituzionali dell'eventuale  introduzione  di  un
«passaporto vaccinale» per i cittadini cui e' stato somministrato  il
vaccino anti SARS COV-2 dell'8 aprile 2021). 
  Nell'imminenza  dell'adozione  del  predetto  decreto   legge,   il
Presidente ha inoltre inviato una nota al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri  e  al  Ministro  della  salute  proprio  in  merito  al
necessario  coinvolgimento  dell'Autorita'  in   fase   di   adozione
dell'atto normativo in materia di passaporti vaccinali (note  del  21
aprile 2021). 
  Si segnala inoltre che l'introduzione della  certificazione  verde,
quale  misura   volta   a   contenere   e   contrastare   l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, determinando un  trattamento  sistematico
di dati personali, anche relativi alla salute, su  larga  scala,  che
presenta un rischio  elevato  per  i  diritti  e  le  liberta'  degli
interessati in relazione alle conseguenze che possono  derivare  alle
persone con riferimento alla limitazione  delle  liberta'  personali,
avrebbe  reso  sicuramente  opportuno   effettuare   una   preventiva
valutazione  di  impatto  ai  sensi  dell'art.  35,   par.   10   del
regolamento. Cio', in particolare, in quanto la misura, prevista  dal
decreto legge, entra in vigore sin dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione. 
 
  2. Inidoneita' della base giuridica 
  Come anzidetto il predetto decreto-legge non rappresenta una valida
base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati  verdi
a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli  elementi
essenziali richiesti dal regolamento (articoli 6, par. 2 e 9)  e  dal
codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter  e
2-sexies). 
  In via principale, l'impianto normativo non fornisce un'indicazione
esplicita  e  tassativa   delle   specifiche   finalita'   perseguite
attraverso  l'introduzione  della  certificazione   verde,   elemento
essenziale al fine  di  valutare  la  proporzionalita'  della  norma,
richiesta dall'art. 6 del regolamento , anche  alla  luce  di  quanto
affermato dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.  20  del  21
febbraio 2019,  secondo  cui  la  base  giuridica  che  individua  un
obiettivo di interesse pubblico deve prevedere un trattamento di dati
personali proporzionato rispetto alla finalita' legittima perseguita. 
  Come  rappresentato  dal  Presidente  dell'Autorita'  nella  citata
memoria, soltanto una legge statale puo' subordinare  l'esercizio  di
determinati diritti o liberta' all'esibizione di tale certificazione.
Alla luce di cio', si  palesa,  in  primo  luogo,  l'indeterminatezza
delle finalita' della disposizione relativa alla  introduzione  delle
certificazioni  verdi,  determinata  dalla   mancata   individuazione
puntuale delle fattispecie  in  cui  possono  essere  utilizzate  con
esclusione  dell'utilizzo  di  tali  documenti  in  altri  casi   non
espressamente previsti dalla legge. 
  La mancata specificazione delle  finalita'  per  le  quali  possono
essere  utilizzate  le   predette   certificazioni   assume   infatti
particolare  rilievo  con  riferimento  alla  possibilita'  che  tali
documenti possano  successivamente  essere  ritenuti  una  condizione
valida anche per l'accesso a luoghi o servizi o per l'instaurazione o
l'individuazione  delle  modalita'   di   svolgimento   di   rapporti
giuridici, allo stato non espressamente  indicati  nel  decreto-legge
(es. in ambito lavorativo o scolastico). 
  L'assenza di una puntuale indicazione delle finalita' non  consente
neanche una valutazione in ordine alla compatibilita' delle  predette
certificazioni con quanto previsto a livello europeo, tenuto peraltro
anche conto che il loro utilizzo  sembrerebbe  essere  temporaneo  in
attesa  dell'adozione  delle  analoghe   certificazioni   individuate
dall'Unione europea. 
  Al  riguardo,  si  rileva  che  la  norma   risulta   anche   priva
dell'indicazione delle motivazioni in  forza  delle  quali  si  rende
necessario introdurre, in via provvisoria, le predette certificazioni
verdi, stante la prossima adozione della proposta di regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio  sul  certificato  verde  digitale
(2021/0068 (COD) del 17 marzo 2021), con riferimento alla quale  sono
state fornite indicazioni dal Comitato europeo per la protezione  dei
dati (EDPB) e dall'European Data  Protection  Supervisor  (EDPS)  nel
parere congiunto reso il  31  marzo  2021  (EDPB-EDPS  Joint  Opinion
04/2021 on the Proposal for a Regulation of the  European  Parliament
and of the Council on a framework for the issuance, verification  and
acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing  and
recovery to facilitate free movement  during  the  Covid-19  pandemic
(Digital Green Certificate). 
  La mancata indicazione  delle  motivazioni  che  hanno  indotto  il
Governo all'adozione provvisoria delle  predette  certificazioni,  in
attesa degli analoghi documenti  previsti  a  livello  unionale,  non
permette infine di valutare se  lo  stesso  abbia  tenuto  in  debita
considerazione i rischi di eventuali disallineamenti in  merito  alle
caratteristiche e alle funzionalita' dei due documenti. 
  Si  evidenzia  poi  che  le  previsioni  secondo  cui,  nelle  more
dell'adozione  del  previsto  decreto  di  attuazione,   e'   ammesso
l'utilizzo delle certificazioni verdi redatte sulla  base  di  quanto
indicato nell'allegato 1 al decreto e dei certificati  di  guarigione
rilasciati dalle strutture sanitarie, prima  dell'entrata  in  vigore
del decreto legge, non risultano conformi alla disciplina in  materia
di  protezione  dei  dati  personali,  in   quanto   tali   documenti
risulterebbero essere rilasciati in assenza delle misure che  saranno
individuate con il decreto delegato indicato nell'art.  9,  comma  10
(art. 9, commi 4 e 10). 
 
  3. Principio di minimizzazione dei dati 
  Il decreto-legge viola il  principio  di  minimizzazione  dei  dati
secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e  limitati
a quanto  necessario  rispetto  alle  finalita'  per  le  quali  sono
trattati (art. 5, par. 1 lettera c) del regolamento ). 
  In particolare, atteso che, in  virtu'  di  quanto  disposto  dagli
articoli 2, 5 e 7 del decreto, gli spostamenti in entrata e in uscita
dai territori delle regioni e delle province  autonome  collocati  in
zona arancione o rossa sono consentiti anche ai soggetti muniti delle
certificazioni verdi e che la partecipazione a determinati  eventi  e
manifestazioni  aperte   al   pubblico   puo'   essere   condizionata
all'esibizione di tali  certificazioni,  si  ritiene  che  le  stesse
debbano riportare esclusivamente i  seguenti  dati:  dati  anagrafici
necessari a identificare l'interessato; identificativo univoco  della
certificazione; data di fine validita' della stessa. 
  Tali dati si configurano infatti quali necessari  a  consentire  ai
soggetti preposti ai controlli  di  verificare  che  la  persona  che
esibisce la certificazione si trovi in una delle condizioni  indicate
dal decreto (vaccinazione, guarigione o test negativo) per  usufruire
della certificazione verde (in tal  senso  cfr.  anche  la  posizione
espressa dal Comitato europeo per la protezione  dei  dati  (EDPB)  e
dall'European Data Protection Supervisor (EDPS) nel parere  congiunto
reso il 31 marzo 2021). 
  Alla luce del predetto  principio  di  minimizzazione,  si  ritiene
infatti  che  non  sia  pertinente  indicare   sulla   certificazione
ulteriori informazioni e che non sia necessario l'utilizzo di modelli
di  certificazioni  verdi  diversi   a   seconda   della   condizione
(vaccinazione, guarigione, test negativo) in  forza  della  quale  le
stesse sono rilasciate, atteso che il  decreto  non  prevede  ipotesi
diverse per il relativo utilizzo. 
  La verifica sulla validita' della certificazione, in funzione della
diversa durata di  validita'  della  stessa,  puo'  essere  utilmente
effettuata sulla base  dell'indicazione  nella  certificazione  della
data di fine validita' della stessa, campo attualmente  non  previsto
tra quelli indicati nell'allegato 1 al decreto. 
  In conformita' al richiamato principio di minimizzazione del  dato,
tali informazioni sarebbero sufficienti a consentire la verifica  dei
documenti senza far conoscere, al soggetto deputato al controllo,  la
condizione, anche relativa a vicende sanitarie  dell'interessato,  in
funzione della quale la stessa e' stata rilasciata. 
  Cio'  stante,  la  previsione  di   tre   differenti   modelli   di
certificazioni verdi  in  funzione  della  condizione  in  cui  versa
l'interessato  e  l'indicazione  sulle  stesse   di   numerosi   dati
personali,  anche  relativi  alla  salute,   espressamente   elencati
nell'allegato 1 al decreto, si pongono in  contrasto  con  il  citato
principio di minimizzazione dei dati. 
 
  4. Principio di esattezza 
  Il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, si ritiene violi anche  il
principio di esatezza dei dati secondo cui gli stessi  devono  essere
esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le
misure ragionevoli per cancellare  o  rettificare  tempestivamente  i
dati inesatti rispetto alle finalita'  per  le  quali  sono  trattati
(art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento). 
  Considerato che, secondo quanto indicato  nel  decreto,  l'utilizzo
delle predette certificazioni costituirebbe una delle condizioni  per
consentire  gli  spostamenti  dalle  regioni  e   province   autonome
collocati in zona arancione o rossa, ovvero per limitare la  liberta'
di spostamento individuale, nonche' per poter partecipare ad eventi e
manifestazioni aperte al pubblico, e' necessario che le stesse  siano
redatte sulla base di informazioni esatte e aggiornate. Il  requisito
di  esattezza  dei  dati  si  pone  infatti  come  essenziale   nella
valutazione  della  proporzionalita'  della   limitazione   e   della
idoneita' della misura di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19. 
  La previsione transitoria secondo cui, nelle more dell'adozione del
decreto attuativo che istituisce la piattaforma  nazionale  DGC,  sia
consentito l'utilizzo delle certificazioni di  guarigione  rilasciate
prima dell'entrata in vigore del decreto-legge e delle certificazioni
verdi redatte sulla base dell'allegato 1 al predetto  decreto  appare
in contrasto con il principio di esattezza dei dati, ponendo  inoltre
significativi rischi in ordine alla reale efficacia della  misura  di
contenimento e alla  compromissione  indebita  dei  diritti  e  delle
liberta' fondamentali dell'interessato. 
  Il predetto sistema transitorio non consente infatti di  verificare
l'attualita' delle condizioni attestate nella certificazione, perche'
non puo' tener conto, in assenza della piattaforma,  delle  eventuali
modificazioni delle condizioni relative all'interessato (sopraggiunta
positivita') successive al momento del rilascio della stessa (art. 9,
comma 4). 
 
  5. Principio di trasparenza 
  Il decreto-legge viola il principio di trasparenza non indicando in
modo chiaro le puntuali finalita' perseguite, le caratteristiche  del
trattamento e i soggetti che possono  trattare  i  dati  raccolti  in
relazione all'emissione e al  controllo  delle  certificazioni  verdi
(articoli 5, par.  1,  lettera  e)  e  6,  par.  3,  lettera  b)  del
regolamento). Il decreto infatti, oltre a  non  individuare  in  modo
puntuale le finalita', non indica i soggetti che trattano le predette
informazioni e che  possono  accedervi,  nonche'  quelli  deputati  a
controllare la validita' e l'autenticita' delle certificazioni verdi. 
  Al riguardo, si rappresenta che il decreto-legge non  specifica  la
titolarita' dei trattamenti effettuati ai fini dell'emissione  e  del
controllo delle predette certificazioni verdi  e  in  particolare  di
quelli posti in essere attraverso la «Piattaforma Nazionale DGC»  per
l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni   verdi   digitali
Covid-19. Tale piattaforma, secondo quanto indicato nell'art.  9  del
decreto,  costituirebbe  il  sistema  informativo  nazionale  per  il
rilascio e la verifica e l'accettazione  di  certificazioni  Covid-19
interoperabili a livello nazionale ed  europeo.  In  particolare,  si
rileva che il decreto-legge non  individua  l'Ente  presso  il  quale
sara' istituita la predetta piattaforma e non specifica  la  connessa
titolarita' dei trattamenti dei dati personali effettuati  attraverso
tale sistema informativo. 
  L'assenza di indicazioni in ordine alla titolarita' del trattamento
non consente pertanto agli interessati di  esercitare  i  diritti  in
materia di protezione dei dati  personali  previsti  dal  regolamento
(articoli 15 e ss. del regolamento). 
 
  6. Principi di limitazione della conservazione e  di  integrita'  e
riservatezza 
  Le  disposizioni  del  decreto  violano  anche  il   principio   di
limitazione della conservazione, secondo cui  i  dati  devono  essere
conservati  in  una  forma  che  consenta   l'identificazione   degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalita' per le quali sono trattati (articoli 5, par. 1, lettera  e)
e 6, par. 3, lettera b) del regolamento). 
  Cio' assume particolare rilievo tenuto conto  che  le  disposizioni
sembrerebbero  introdurre  misure  temporanee,  destinate  a   essere
sostituite da quelle individuate in sede europea. 
  Si rileva inoltre che le disposizioni del  decreto  non  forniscono
adeguata garanzia rispetto al principio di integrita' e riservatezza,
atteso che non sono indicate le misure che si  intende  adottare  per
garantire un'adeguata  sicurezza  dei  dati  personali,  compresa  la
protezione, mediante misure tecniche  e  organizzative  adeguate,  da
trattamenti  non  autorizzati  o  illeciti  e  dalla  perdita,  dalla
distruzione o dal danno accidentali (articoli 5, par. 1, lettera f) e
32 del regolamento). 
 
                              Ritenuto 
 
  Alla luce delle  rilevanti  criticita'  sopra  illustrate,  occorre
rilevare che la disciplina della certificazione verde  delineata  dal
decreto-legge del  22  aprile  2021,  n.  52,  risulta  pertanto  non
proporzionata  rispetto  all'obiettivo  di  interesse  pubblico,  pur
legittimo,  perseguito,  in  quanto  non  individua  puntualmente  le
finalita' per le quali si intende utilizzare la certificazione  verde
e, in ossequio ai principi di privacy by  design  e  by  default,  le
misure  adeguate  per  garantire  la  protezione  dei   dati,   anche
appartenenti a categorie particolari, in ogni fase del trattamento, e
un trattamento corretto e trasparente nei confronti degli interessati
(articoli 5, 6,  par.  3,  lettera  b),  9,  13,  14,  25  e  32  del
regolamento). 
  Considerato che l'utilizzo della certificazione verde e'  operativo
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del  decreto-legge
e', quindi, urgente l'esigenza di intervenire al fine di  tutelare  i
diritti e le liberta' degli interessati. 
  Il regolamento attribuisce al Garante, tra gli altri, il potere  di
rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del  trattamento
sul fatto che i trattamenti previsti possono  verosimilmente  violare
le disposizioni del regolamento (art. 58, par 2, lettera a)). 
  Attesi  i  rischi  elevati  per  le  liberta'  e  i  diritti  degli
interessati, risulta, pertanto, necessario avvertire tutti i soggetti
coinvolti nel  trattamento  e,  in  particolare,  i  Ministeri  della
salute,   dell'interno,   dell'innovazione   tecnologica   e    della
transizione digitale, dell'economia e delle finanze  e  degli  affari
regionali e la Conferenza delle Regioni o delle Province autonome del
fatto che i trattamenti  di  dati  personali  effettuati  nell'ambito
dell'utilizzo delle certificazioni verdi di cui al decreto-legge  del
22 aprile 2021, n. 52, in assenza di interventi  correttivi,  possono
violare le disposizioni del regolamento di cui agli  articoli  5,  6,
par. 3, lettera b), 9, 13, 14, 25 e 32. 
  Il Garante ritiene altresi' di comunicare il presente provvedimento
al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  per  le  valutazioni  di
competenza, rendendosi disponibile a istaurare prontamente un dialogo
istituzionale volto al superamento delle predette criticita'. 
 
                   Tutto cio' premesso, il Garante 
 
  a) ai sensi dell'art.  58,  par  2,  lettera  a),  del  regolamento
avverte tutti i soggetti coinvolti nel trattamento e, in particolare,
i Ministeri della salute, dell'interno, dell'innovazione  tecnologica
e della transizione digitale e dell'economia e delle  finanze,  degli
affari regionali e  la  Conferenza  delle  regioni e  delle  province
autonome del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati  in
attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge del  22  aprile
2021, n. 52, sulla  base  delle  motivazioni  espresse  in  premessa,
possono violare le disposizioni del regolamento di cui agli  articoli
5, 6, par. 3, lettera b), 9, 13, 14, 25 e 32; 
  b) trasmette copia del presente  provvedimento  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri per le valutazioni di competenza; 
  c) ai sensi dell'art. 154-bis, comma  3,  del  codice,  dispone  la
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 aprile 2021 
 
                                  Il presidente e relatore: Stanzione 
Il segretario generale: Mattei