IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale e'
previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite
le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche
ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di
handicap;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, che ha
stabilito le condizioni e le modalita' per l'applicazione, alle
cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori
di handicap, dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per
cento;
Visto l'art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76,
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato
l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui
all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la
sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso ai
benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a
favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con
disabilita' e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2
dell'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998;
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
Art. 1
All'art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo
1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per
le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente
nei loro confronti, le persone con disabilita', al momento
dell'acquisto, producono copia del certificato attestante
l'invalidita' funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria
locale competente o dalla commissione medica integrata.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti
il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la
menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall'art.
29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto
dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa
attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.»;
c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di
importazione, e' prodotta all'ufficio doganale all'atto della
presentazione della dichiarazione di importazione.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2021
Il Ministro: Franco