MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2021 

Modifiche al decreto 14 marzo  1998,  concernente  la  determinazione
delle  condizioni  e  delle  modalita'  alle  quali  e'   subordinata
l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento  ai  sussidi
tecnici ed  informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza  e
l'integrazione dei soggetti portatori di handicap. (21A02541) 
(GU n.105 del 4-5-2021)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto; 
  Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.
669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.  30,  nel  quale  e'
previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite
le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per  cento  anche
ai   sussidi   tecnici   e   informatici   rivolti    a    facilitare
l'autosufficienza  e  l'integrazione  dei   soggetti   portatori   di
handicap; 
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  del  14  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998,  che  ha
stabilito le condizioni  e  le  modalita'  per  l'applicazione,  alle
cessioni e importazioni di sussidi tecnici e  informatici  rivolti  a
facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti  portatori
di handicap, dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4  per
cento; 
  Visto l'art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio  2020,  n.  76,
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che  ha  modificato
l'art.  4,  comma  1,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,
stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate  di  cui
all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche  la
sussistenza  dei  requisiti  sanitari  necessari  per  l'accesso   ai
benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e  informatici  volti  a
favorire  l'autonomia   e   l'autosufficienza   delle   persone   con
disabilita' e che il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto di natura non  regolamentare,  aggiorna  il  comma  2
dell'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998; 
  Considerato che occorre provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 2, del decreto del Ministro delle  finanze  del  14  marzo
1998 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per
le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate  direttamente
nei  loro  confronti,  le  persone  con   disabilita',   al   momento
dell'acquisto,   producono   copia   del    certificato    attestante
l'invalidita' funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria
locale competente o dalla commissione medica integrata.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non  risulti
il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico  e  la
menomazione  permanente,  ai  sensi  dell'art.  4,   comma   1,   del
decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  come  modificato  dall'art.
29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  convertito
con modificazioni  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  sono
integrati  con  la  certificazione,  da  esibire  in  copia  all'atto
dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente  la  relativa
attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.»; 
    c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di
importazione,  e'  prodotta  all'ufficio  doganale   all'atto   della
presentazione della dichiarazione di importazione.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 aprile 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco