AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Terbinafina Sandoz». (21A02545) 
(GU n.106 del 5-5-2021)

 
         Estratto determina AAM/AIC n. 62 del 19 aprile 2021 
 
    Procedura europea n. DE/H/6404/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale:  TERBINAFINA
SANDOZ,  nelle  forme  e  confezioni,  alle  condizioni  e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. 
    Confezioni: 
      «78,22 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro  da
3,3 ml con applicatore - A.I.C. n. 048131015 (in base 10) 1FWUY7  (in
base 32); 
      «78,22 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro  da
6,6 ml con applicatore - A.I.C. n. 048131027 (in base 10) 1FWUYM  (in
base 32). 
    Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      questo medicinale non richiede alcuna  temperatura  particolare
di conservazione; 
      tenere il flacone ben chiuso  per  evitare  che  lo  smalto  si
secchi; 
      tenere il flacone nella scatola per  proteggere  il  medicinale
dalla luce. 
    Questo medicinale e' infiammabile. Tenerlo lontano  da  calore  o
fiamma libera. 
    Per le  condizioni  di  conservazione  dopo  prima  apertura  del
medicinale,   vedere   il   paragrafo   6.3   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto (RCP). 
    Composizione: ogni ml di smalto medicato per unghie contiene: 
      principio attivo: 
        terbinafina cloridrato equivalente a 78,22 mg di terbinafina; 
      eccipienti: 
        etanolo (96%), idrossipropil-chitosano, acqua purificata. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Alfasigma S.p.a. - via Enrico Fermi n. 1 - 65020  Alanno  (PE),
Italia. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Infezioni fungine delle unghie da lievi  a  moderate  causate  da
dermatofiti e/o altri funghi sensibili alla terbinafina. 
    «Terbinafina Sandoz» e' indicato negli adulti. 
    Devono essere tenute in considerazione le linee  guida  ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antimicotici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione  medica
ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.