N. 88 SENTENZA 24 marzo - 5 maggio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione  Toscana  -  Autorizzazioni  e
  vigilanza  sulle  attivita'  di  trasporto  sanitario  -  Ulteriori
  competenze  assegnate  ai  soggetti  autorizzati  a   svolgere   le
  attivita' di trasporto sanitario di soccorso avanzato  e  di  primo
  soccorso  -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione  della
  competenza statale nella materia concorrente  delle  professioni  -
  Inammissibilita' della questione. 
Impiego pubblico - Norme della Regione  Toscana  -  Autorizzazioni  e
  vigilanza sulle attivita' di  trasporto  sanitario  -  Composizione
  dell'equipaggio delle autoambulanze gestite  dai  soggetti  diversi
  dalle  aziende   sanitarie,   dalle   amministrazioni   statali   e
  dall'associazione  italiana  della   Croce   Rossa   -   Inclusione
  dell'autista  soccorritore  -  Ricorso  del  Governo  -   Lamentata
  violazione della competenza statale nella materia concorrente delle
  professioni - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Toscana 30 dicembre 2019, n. 83, artt. 2, comma
  2, e 4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
(GU n.18 del 5-5-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  comma
2, e 4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, della
legge della Regione Toscana 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle
autorizzazioni  e  della  vigilanza  sulle  attivita'  di   trasporto
sanitario), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 9-12 marzo 2020, depositato in  cancelleria  il
16 marzo 2020,  iscritto  al  n.  38  del  registro  ricorsi  2020  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore
Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Marcello  Cecchetti  per  la
Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 9-12 marzo 2020 e depositato il  16
marzo 2020 (reg. ric. n. 38 del 2020), il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma,  della
Costituzione, gli artt. 2, comma 2, e 4,  commi  1,  lettera  a),  2,
lettera a), 3, lettera a), e 4, della legge della Regione Toscana  30
dicembre  2019,  n.  83  (Disciplina  delle  autorizzazioni  e  della
vigilanza sulle attivita' di trasporto sanitario). 
    Ad avviso del ricorrente le  norme  impugnate  istituirebbero  un
nuovo profilo professionale,  non  ancora  previsto  dal  legislatore
nazionale,  denominato  «autista  con  attestato  di   soccorritore»,
articolato nei due livelli di formazione di «autista con attestato di
soccorritore  di  livello  base»,  da  impiegare  nell'attivita'   di
trasporto  sanitario  di  «soccorso  di  base»,  e  di  «autista  con
attestato di soccorritore di livello avanzato», da impiegare, invece,
nell'attivita' di  trasporto  sanitario  di  «primo  soccorso»  e  di
«soccorso  avanzato»,   con   conseguente   lesione   del   principio
fondamentale della legislazione statale nella  materia  «professioni»
di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., secondo cui l'individuazione
delle  figure  professionali,  con  i  relativi  profili   e   titoli
abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere  necessariamente
unitario, allo Stato. 
    A  conferma  della  circostanza  che  il   profilo   dell'autista
soccorritore non e' ancora regolamentato come  autonoma  professione,
la difesa statale richiama  l'art.  12,  comma  4,  lettera  g),  del
Contratto collettivo nazionale di  lavoro  2016-2018  del  21  maggio
2018, relativo al personale del comparto Sanita', che demanda ad  una
specifica commissione paritetica tra l'Agenzia per la  rappresentanza
negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN)   e   le   parti
firmatarie  la  determinazione  dei  nuovi  profili   non   sanitari,
menzionando,  a  titolo   esemplificativo,   proprio   gli   «autisti
soccorritori» e il disegno di legge,  recante  «Riconoscimento  della
figura e del profilo professionale di autista soccorritore» (A.S.  n.
1127)  presentato  in  data  6  marzo  2019  e  ancora  pendente   in
Parlamento, volto appunto  ad  istituire  e  disciplinare  la  figura
professionale dell'autista soccorritore. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, inoltre, che  le
norme  impugnate  contrastano  con   le   disposizioni   dell'Accordo
Stato-Regioni del 22 maggio 2003 tra il  Ministro  della  salute,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  sul  documento
recante «Linee guida su  formazione,  aggiornamento  e  addestramento
permanente del personale operante nel sistema  di  emergenza/urgenza»
che, con riferimento ai soccorritori, prevedono solo il  «livello  di
formazione di  base  specifica»,  oltre  che  quello  di  «formazione
permanente e aggiornamento», e che la Corte  costituzionale,  con  la
sentenza  n.  300  del  2010,  ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009,
n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura  professionale
di  autista  soccorritore)  che  istituiva  la  figura  professionale
dell'autista soccorritore. 
    2.- Con atto depositato il 9 aprile 2020, la Regione  Toscana  si
e' costituita in giudizio, chiedendo che il  ricorso  sia  dichiarato
infondato. 
    La resistente ritiene non fondate le  questioni  di  legittimita'
costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri  in
quanto, a suo avviso, il ricorrente  avrebbe  attribuito,  del  tutto
erroneamente, alle  norme  impugnate  il  significato  di  introdurre
nell'ordinamento la figura professionale dell'autista soccorritore. 
    Ad avviso della Regione Toscana, infatti, le norme in esame,  nel
disciplinare l'attivita' di trasporto  sanitario  di  soccorso  e  la
composizione  dell'equipaggio  nelle  autoambulanze,  non   farebbero
riferimento  ai  dipendenti  del  servizio  sanitario  regionale,  ma
esclusivamente ai volontari ed ai dipendenti  delle  associazioni  di
volontariato a cui la legge della Regione Toscana 24  febbraio  2005,
n. 40 (Disciplina del servizio  sanitario  regionale)  attribuisce  i
compiti di trasporto sanitario di emergenza/urgenza. 
    La difesa regionale evidenzia, poi, che  la  figura  dell'autista
soccorritore risulta specificamente contemplata nel paragrafo  «mezzi
di soccorso» dell'atto d'intesa  del  17  maggio  1996  tra  Stato  e
Regioni di approvazione delle linee guida sul  sistema  di  emergenza
sanitaria in applicazione del d.P.R. 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo
e coordinamento alle regioni per la  determinazione  dei  livelli  di
assistenza sanitaria  di  emergenza)  e  che  il  successivo  Accordo
Stato-Regioni  del  22  maggio   2003,   nel   paragrafo   intitolato
«Soccorritori», ha stabilito che il personale volontario o dipendente
(inclusi gli autisti) che  svolge  la  sua  attivita'  sui  mezzi  di
soccorso di base e avanzati del sistema emergenza/urgenza deve essere
in possesso della qualifica di soccorritore. 
    La resistente sostiene, inoltre, che le disposizioni dell'Accordo
Stato-Regioni del 22 maggio 2003 che  prevedono  per  i  soccorritori
solo un «livello di formazione  di  base  specifica»,  oltre  che  un
«livello di formazione permanente  e  aggiornamento»,  non  sarebbero
violate  dalle  norme  impugnate,  in   quanto   il   detto   accordo
Stato-Regioni  attribuisce   alla   competenza   delle   Regioni   la
definizione delle modalita' organizzative e dei programmi  dei  corsi
di formazione in materia. 
    3.- Con memoria integrativa  depositata  il  1°  marzo  2021,  Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha  ribadito  le  censure  gia'
svolte nel ricorso, contestando le difese della Regione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  38  del
2020), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  questioni
di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, commi  1,
lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a),  e  4,  della  legge  della
Regione  Toscana  30  dicembre  2019,   n.   83   (Disciplina   delle
autorizzazioni  e  della  vigilanza  sulle  attivita'  di   trasporto
sanitario). 
    Ad avviso del ricorrente le  norme  impugnate  istituirebbero  un
nuovo profilo professionale,  non  ancora  previsto  dal  legislatore
nazionale,  denominato  «autista  con  attestato  di   soccorritore»,
articolato nei due livelli di formazione di «autista con attestato di
soccorritore  di  livello  base»,  da  impiegare  nell'attivita'   di
trasporto  sanitario  di  «soccorso  di  base»,  e  di  «autista  con
attestato di soccorritore di livello avanzato», da impiegare, invece,
nell'attivita' di  trasporto  sanitario  di  «primo  soccorso»  e  di
«soccorso  avanzato»,   con   conseguente   lesione   del   principio
fondamentale della legislazione statale nella  materia  «professioni»
di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., secondo cui l'individuazione
delle  figure  professionali,  con  i  relativi  profili   e   titoli
abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere  necessariamente
unitario, allo Stato. 
    2.- La Regione Toscana si e' costituita in giudizio chiedendo  il
rigetto del ricorso, sulla  base  dell'assunto  che  le  disposizioni
impugnate si limiterebbero a fare riferimento a  qualifiche  previste
dai contratti collettivi, senza introdurre nell'ordinamento una nuova
figura professionale. 
    3.- In via preliminare, va  dichiarata  l'inammissibilita'  della
questione avente ad oggetto l'art.  2,  comma  2,  della  legge  reg.
Toscana n. 83 del 2019. 
    La disposizione impugnata si limita a stabilire che «[i] soggetti
che sono autorizzati a svolgere l'attivita' di trasporto sanitario di
soccorso avanzato  possono  svolgere  anche  attivita'  di  trasporto
sanitario di soccorso di base e attivita' di trasporto  sanitario  di
primo soccorso. I soggetti che sono autorizzati a svolgere  attivita'
di trasporto sanitario  di  primo  soccorso  possono  svolgere  anche
attivita'  di  trasporto  sanitario  di  soccorso  di  base»,   senza
contenere alcun riferimento alla istituzione  o  regolamentazione  di
nuove figure professionali. 
    Il ricorrente non chiarisce, in alcun modo, le ragioni per cui il
parametro costituzionale invocato, l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,
sarebbe  violato  dalla  norma  impugnata,  nonostante  la   costante
giurisprudenza  costituzionale  richieda  che  il  ricorso   in   via
principale si fondi su un'argomentazione  adeguata  e  non  meramente
assertiva,  in  quanto  «"l'esigenza  di  un'adeguata  motivazione  a
fondamento   della   richiesta   declaratoria    di    illegittimita'
costituzionale si pone in termini perfino piu' pregnanti nei  giudizi
proposti in via  principale  rispetto  a  quelli  instaurati  in  via
incidentale" (tra le tante, sentenze n. 32 del  2017  e  n.  141  del
2016)» (sentenza n. 286 del 2019 e, da ultimo, sentenza  n.  161  del
2020). 
    Pertanto la questione deve ritenersi inammissibile, mancando ogni
motivazione  sulle  ragioni  per  cui   le   disposizioni   impugnate
violerebbero il parametro costituzionale evocato. 
    4.- Le questioni aventi ad oggetto l'art. 4, commi 1, lettera a),
2, lettera a), 3, lettera a), e 4, della legge reg. Toscana n. 83 del
2019 non sono fondate. 
    Le  norme  censurate  stabiliscono  che   nell'equipaggio   delle
autoambulanze  impiegate  in  attivita'  di  trasporto  sanitario  di
soccorso di base debba essere necessariamente  presente  «un  autista
con   attestato   di   soccorritore   di   livello   base»,    mentre
nell'equipaggio  delle  autoambulanze  impiegate  nell'attivita'   di
trasporto sanitario di primo soccorso e di  soccorso  avanzato  viene
richiesta la presenza di «un autista con attestato di soccorritore di
livello avanzato», tranne nel caso in cui  l'equipaggio  delle  dette
autoambulanze sia composto da piu'  di  un  soccorritore  di  livello
avanzato. 
    Le disposizioni impugnate vanno ricondotte non, come sostiene  il
ricorrente, all'ambito delle «professioni»  di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 117 Cost., ma alla competenza legislativa  residuale  della
Regione   sulla   formazione    professionale    e    alla    materia
dell'organizzazione sanitaria  che,  pur  non  avendo  piu'  autonoma
rilevanza dopo la riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione,  deve
comunque essere ricompresa nella materia «tutela  della  salute»  (in
questo senso, la sentenza n. 54 del 2015). 
    4.1.- L'ordinamento italiano configura tre diverse  tipologie  di
professioni:  a)  le  professioni  per  il  cui  esercizio  la  legge
prescrive l'iscrizione obbligatoria in albi o  elenchi  tenuti  dagli
ordini  o  collegi  professionali;  b)  le  professioni  disciplinate
comunque dalla legge, ma rispetto alle  quali  non  e'  richiesto  il
predetto onere di iscrizione; c) le professioni non regolamentate. 
    Con specifico riferimento alle professioni  sanitarie,  il  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo  unico  delle
leggi sanitarie) distingueva tre categorie: quella delle  professioni
sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista e, dal
1985, l'odontoiatra); quella delle professioni  sanitarie  ausiliarie
(levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera  diplomata)
e, infine, quella delle arti ausiliarie delle  professioni  sanitarie
(odontotecnico, ottico,  meccanico  ortopedico  ed  ernista,  tecnico
sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato). 
    L'art.  1,  comma  1,  della  legge  26  febbraio  1999,  n.   42
(Disposizioni  in  materia  di  professioni  sanitarie)  ha,  quindi,
sostituito la denominazione «professione  sanitaria  ausiliaria»  con
quella di «professione sanitaria» e,  successivamente,  la  legge  10
agosto  2000,  n.  251  (Disciplina   delle   professioni   sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,  della  prevenzione
nonche' della professione ostetrica) ha  organizzato  le  professioni
sanitarie   in   quattro   distinte   aree   (professioni   sanitarie
infermieristiche  e  professione  sanitaria  ostetrica;   professioni
sanitarie riabilitative; professioni  tecnico-sanitarie;  professioni
tecniche della prevenzione). 
    La legge 1° febbraio 2006, n.  43  (Disposizioni  in  materia  di
professioni sanitarie,  infermieristiche,  ostetrica,  riabilitativa,
tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e  delega  al  Governo  per
l'istituzione  dei   relativi   ordini   professionali),   stabilendo
l'istituzione degli albi e degli ordini professionali  per  tutte  le
professioni   sanitarie   regolamentate,   esistenti   e   di   nuova
configurazione, ha,  poi,  introdotto  all'art.  5  (come  modificato
dall'art. 6 della legge 11 gennaio 2018, n.  3,  recante  «Delega  al
Governo in materia di sperimentazione clinica di  medicinali  nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della  salute»)  uno  specifico
procedimento per l'individuazione delle nuove professioni  sanitarie,
da  definire,  previo  parere   tecnico-scientifico   del   Consiglio
superiore  di  sanita',  tramite  accordi  sanciti  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
    4.2.-  Ora,  la  figura  dell'autista  soccorritore   che,   come
evidenziato anche dal  ricorrente,  non  e'  attualmente  considerata
nell'ordinamento italiano come una specifica professione (per il  cui
riconoscimento pendono in sede parlamentare alcuni disegni di  legge)
risulta espressamente contemplata nel paragrafo «mezzi  di  soccorso»
dell'atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione  delle  linee
guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione  del  d.P.R.
27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per  la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria  di  emergenza)  e
nell'Accordo Stato-Regioni del 22 maggio 2003 tra il  Ministro  della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  sul
documento  recante  «Linee  guida  su  formazione,  aggiornamento   e
addestramento  permanente  del  personale  operante  nel  sistema  di
emergenza/urgenza» che,  all'Allegato  A,  punto  2.2.,  lettera  c),
dedicato ai «Soccorritori», stabilisce che «[i]l personale volontario
o dipendente di pertinenza delle Organizzazioni di cui art. 5,  commi
2 e 3 del Dpr 27 marzo 92) (inclusi gli autisti) che  svolge  la  sua
attivita' sui mezzi di soccorso di base e avanzati del "sistema 118",
deve essere in possesso della qualifica di Soccorritore». 
    Espliciti  riferimenti   all'autista   soccorritore   sono   pure
contenuti nell'art. 23, comma 7, del Contratto  collettivo  nazionale
di lavoro (CCNL) del comparto del personale  del  servizio  sanitario
nazionale  2002-2005  del  19  aprile  2004,  che  richiama   «quanto
stabilito nell'Accordo tra Ministro della Salute e le  Regioni  e  le
Province autonome del 22 maggio 2003». 
    4.3.- Venendo al merito della questione promossa dal  ricorrente,
va innanzitutto rilevato che l'art. 1 della legge reg. Toscana n.  83
del 2019 regolamenta «l'autorizzazione all'esercizio delle  attivita'
di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle
aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e  dall'associazione
italiana della Croce Rossa»,  dettando  una  disciplina  limitata  ai
soggetti che necessitano della autorizzazione regionale ai fini dello
svolgimento dell'attivita' di trasporto  sanitario  di  soccorso  sul
territorio. 
    E con riferimento a tali soggetti deve essere evidenziato che  la
figura  dell'autista  soccorritore   risultava   gia'   espressamente
contemplata dall'art 40 del CCNL 2017-2019 del 28 settembre 2018  per
il  personale  dipendente   dall'Associazione   nazionale   pubbliche
assistenze   (ANPAS)   e   dalle   realta'    operanti    nell'ambito
socio-sanitario, assistenziale, educativo delle pubbliche  assistenze
e dall'art. 40, categoria C, del CCNL 2010-2012 del 29 dicembre  2014
per i dipendenti delle Misericordie e delle  organizzazioni  operanti
nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo. 
    4.4.- Le disposizioni impugnate,  disciplinando  la  composizione
dell'equipaggio delle autoambulanze gestite da tali «soggetti diversi
dalle   aziende   sanitarie,   dalle   amministrazioni   statali    e
dall'associazione   italiana   della   Croce   Rossa»   e,    quindi,
regolamentando aspetti organizzativi dell'attivita' sanitaria,  vanno
ricondotte alla materia «tutela della salute», in quanto  «idonee  ad
incidere sulla salute dei  cittadini,  costituendo  le  modalita'  di
organizzazione  del  servizio  sanitario  la  cornice  funzionale  ed
operativa  che  garantisce  la   qualita'   e   l'adeguatezza   delle
prestazioni erogate (sentenza n. 181 del 2006)»  (cosi'  sentenza  n.
207 del 2010). 
    Nella specie, le norme regionali in esame,  lungi  dall'istituire
una nuova professione, si limitano a stabilire che gli autisti  delle
autoambulanze debbano avere, a seconda della tipologia del  mezzo  di
soccorso che sono chiamati a condurre, un attestato  di  soccorritore
«di livello base» o «di livello avanzato» e, pertanto, risultano  del
tutto estranee alla materia «professioni» di cui all'art. 117,  terzo
comma, Cost.: tali attestati sono, infatti, presi  in  considerazione
solo in riferimento a qualifiche contrattuali che la legge  regionale
impugnata non intende disciplinare, ma che si limita a presupporre. 
    La circostanza, poi, che l'Accordo Stato-Regioni  del  22  maggio
2003 preveda per i soccorritori solo il  «livello  di  formazione  di
base specifica» non  puo'  essere  intesa  se  non  nel  senso  della
fissazione di un livello di formazione minima che la Regione ben puo'
incrementare,  per  migliorare  il   sistema   dell'emergenza-urgenza
sanitaria, con riferimento al personale  utilizzato  dagli  operatori
che necessitano  di  autorizzazione;  cosicche'  la  formazione  come
soccorritori degli autisti e del personale che  compone  l'equipaggio
delle autoambulanze trova legittima disciplina nelle norme  regionali
impugnate nella prospettiva della migliore tutela della salute  degli
assistiti e senza che cio' implichi, in alcun modo, l'istituzione  di
una nuova professione o l'attribuzione di funzioni riservate  ad  una
professione sanitaria. 
    Del resto questa Corte ha ripetutamente affermato che le Regioni,
dotate   di   potesta'   legislativa   in   materia   di   formazione
professionale, possono regolare corsi  di  formazione  relativi  alle
professioni gia' istituite dallo Stato (sentenza n. 271 del  2009)  e
che  l'esercizio  di  tale  attribuzione   regionale   puo'   «venire
realizzato nell'interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al
di fuori di un tipico inquadramento  professionale  di  quest'ultimo,
purche' con cio' non si dia vita ad una nuova professione,  rilevante
in quanto tale  nell'ordinamento  giuridico»  (sentenza  n.  108  del
2012). 
    Pertanto, le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.
4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3,  lettera  a),  e  4,  della
legge reg. Toscana n.  83  del  2019  devono  essere  dichiarate  non
fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  2,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Toscana 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina  delle  autorizzazioni  e
della vigilanza sulle attivita' di trasporto sanitario), promossa, in
riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, commi 1, lettera a), 2,  lettera  a),  3,
lettera a), e 4, della legge reg. Toscana n. 83 del  2019,  promosse,
in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA