N. 90 SENTENZA 14 aprile - 5 maggio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della  Regione  Lazio  -  Avvocati  gia'  in
  servizio presso l'Avvocatura regionale - Inquadramento, a  domanda,
  nel  relativo  ruolo  professionale,  previa   apposita   selezione
  tecnico-pratica - Ricorso del Governo -  Lamentata  violazione  del
  principio del pubblico concorso - Inammissibilita' della questione. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Lazio  -
  Concessione  di  contributi   alle   associazioni   animaliste   di
  volontariato per interventi in materia di controllo del  randagismo
  - Ricorso del Governo  -  Lamentata  disparita'  di  trattamento  -
  Manifesta infondatezza della questione. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Lazio  -
  Concessione  di  contributi   alle   associazioni   animaliste   di
  volontariato per specifici progetti  realizzati  in  collaborazione
  con i Comuni, le scuole o le ASL competenti - Ricorso del Governo -
  Lamentata  disparita'  di  trattamento  -  Successiva  rinuncia   -
  Cessazione della materia del contendere. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Lazio  -
  Contributi ai Comuni per sostenere e valorizzare le iniziative  dei
  cittadini attivi, delle associazioni e dei  comitati  di  quartiere
  volte alla cura ed alla rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani  -
  Necessaria iscrizione di tali soggetti nel registro unico del terzo
  settore  o,  nelle  more  della  sua  costituzione,  nei   registri
  attualmente previsti dalle normative di settore - Omessa previsione
  - Ricorso del Governo - Lamentata discriminazione nei confronti  di
  associazioni iscritte nei registri del terzo settore  -  Successiva
  rinuncia - Cessazione della materia del contendere. 
- Legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13, artt. 4, commi 8
  e 53, e 21, commi 1 e 21. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 51, primo comma, 97 e 118. 
(GU n.18 del 5-5-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4,  commi
8 e 53, e 21, commi 1 e  21,  della  legge  della  Regione  Lazio  28
dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilita' regionale  2019),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il
27 febbraio-1° marzo 2019, depositato in cancelleria l'8 marzo  2019,
iscritto al n. 40  del  registro  ricorsi  2019  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  21,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  13  aprile  2021  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Giammario   Rocchitta   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Rodolfo Murra  per
la Regione Lazio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 27 febbraio-1° marzo 2019 e depositato l'8  marzo  2019
(reg. ric. n. 40 del 2019), ha promosso, in riferimento agli artt. 2,
3, 51, primo comma, 97  e  118  della  Costituzione,  tra  le  altre,
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, commi 8 e 53,
e 21, commi 1 e 21, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018,
n. 13 (Legge di Stabilita' regionale 2019). 
    1.1.- Una prima questione concerne l'art. 4, comma 8, della legge
reg. Lazio n. 13 del 2018, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 26
della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela  degli
animali di affezione e prevenzione del randagismo), ove  si  prevede:
«[a]gli oneri derivanti dall'articolo 8,  comma  7-ter,  si  provvede
mediante la voce di spesa denominata: "Contributi  alle  associazioni
animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del
randagismo",  da  istituirsi  nel  programma   08   "Cooperazione   e
associazionismo"  della  missione  12  "Diritti  sociali,   politiche
sociali e famiglia", alla cui autorizzazione di spesa, pari  ad  euro
50.000,00 per ciascuna annualita' 2019,  2020  e  2021,  si  provvede
attraverso la  corrispondente  riduzione  delle  risorse  iscritte  a
legislazione vigente, a valere sulle medesime annualita',  nel  fondo
speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della
missione 20 "Fondi e accantonamenti"». 
    1.1.1.-  Secondo  lo  Stato  tale  disposizione,  ferma  restando
l'eventuale necessita' di ricondurre le previsioni ivi contenute alla
normativa nazionale, violerebbe gli artt. 2, 3 e 118 Cost. 
    Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e),  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge  6  giugno
2016, n.  106»  (da  qui:  cod.  terzo  settore),  tra  le  attivita'
consentite a tutti gli enti del terzo  settore  rientrano  anche  gli
interventi e i servizi finalizzati alla tutela degli animali  e  alla
prevenzione del randagismo, di cui alla legge 14 agosto 1991, n.  281
(Legge quadro in materia di animali di affezione  e  prevenzione  del
randagismo). 
    La disposizione impugnata, pertanto, facendo  riferimento,  nella
denominazione del capitolo relativo  ai  contributi,  soltanto  «alle
associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia  di
controllo del  randagismo»,  realizzerebbe  una  discriminazione  nei
confronti di associazioni animaliste iscritte nei registri del  terzo
settore diverse dalle organizzazioni di volontariato. 
    1.2.- Con una seconda questione e' impugnato l'art. 4, comma  53,
della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, secondo cui la  Regione,  «nel
rispetto del principio di  sussidiarieta'  di  cui  all'articolo  118
della Costituzione, concede contributi  ai  comuni  per  sostenere  e
valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni  e
dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed
alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali,  immateriali  e
digitali, che i  cittadini  e  l'amministrazione  riconoscono  essere
funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della  persona,  al
benessere individuale e collettivo». 
    1.2.1.- Precisa l'Avvocatura generale dello Stato che,  ai  sensi
del successivo comma 54, al fine di ricevere i suindicati contributi,
i Comuni devono stipulare patti di collaborazione con i  soggetti  di
cui al comma 53. 
    Nella  disposizione  impugnata   mancherebbe   ogni   riferimento
all'iscrizione di tali soggetti nel registro unico del terzo  settore
(o, nelle more  della  sua  costituzione,  nei  registri  attualmente
previsti dalle normative di settore, ex art. 101 cod. terzo settore),
necessaria - ai sensi della legge 6 giugno 2016, n.  106  (Delega  al
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e  per
la disciplina del servizio civile universale) - per gli enti  che  si
avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di
fondi acquisiti tramite pubbliche  sottoscrizioni  o  che  esercitano
attivita'  in  regime  di  convenzione  o  accreditamento  con   enti
pubblici. 
    Pertanto,  ferma  restando  anche  in  questo  caso   l'eventuale
riconduzione alla normativa  nazionale  delle  previsioni  in  esame,
l'assenza  di  tale  riferimento  configurerebbe  di  per   se'   una
violazione degli artt. 2, 3 e 118 Cost. 
    1.3.- Una terza questione riguarda il comma 1 dell'art. 21  della
legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che modifica  l'art.  1,  comma  20,
della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n.  22  (Assestamento
del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), in
forza del quale: «[i]n  attesa  di  una  specifica  disciplina  della
contrattazione collettiva nazionale  in  merito  alla  valorizzazione
della  professionalita'  degli  avvocati  degli  uffici  legali,  gli
avvocati gia' in servizio presso la  struttura  di  cui  all'articolo
553-bis  del  r.r.  1/2002  all'atto  della  costituzione  del  ruolo
professionale dell'Avvocatura regionale di  cui  all'articolo  10-bis
della  l.r.  6/2002,  come  modificata  dalla  presente  legge,  sono
inquadrati, a domanda,  nel  ruolo  professionale  e  sono  assegnati
all'Avvocatura regionale, previa apposita  selezione  tecnico-pratica
svolta secondo criteri e modalita' da  disciplinare  nell'ambito  del
citato r.r. 1/2002, mantenendo la categoria in  possesso  al  momento
della selezione». 
    1.3.1.-  Secondo  la  parte   ricorrente   la   norma   censurata
contrasterebbe con gli artt. 3, 51,  primo  comma,  e  97  Cost.,  in
quanto contemplerebbe una sorta di concorso interamente riservato  al
personale in servizio presso l'Avvocatura  regionale,  in  violazione
della regola del pubblico concorso, che ammette eccezioni rigorose  e
limitate (nella specie non ravvisabili), non consentendosi, ai  sensi
degli artt. 35 e 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), inquadramenti automatici del personale. 
    1.4.- Da ultimo, e' impugnato l'art. 21, comma  21,  della  legge
reg. Lazio n. 13 del 2018, che aggiunge  i  commi  7-ter  e  7-quater
all'art. 8 della legge della stessa Regione n. 34 del  1997,  ove  si
dispone: «7-ter. [l]a  Regione  concede,  altresi',  contributi  alle
associazioni  animaliste  di  volontariato  per  specifici   progetti
realizzati dalle stesse anche in collaborazione con i comuni e/o  con
le scuole e/o con le ASL competenti. 7-quater.  La  Giunta  regionale
con propria deliberazione definisce i criteri  e  i  modelli  per  la
concessione dei contributi di cui al comma 7-ter». 
    1.4.1.- Come gia'  evidenziato,  secondo  la  difesa  statale  il
codice del terzo settore non limiterebbe la possibilita' di operare a
tutela degli animali alle sole associazioni di volontariato,  con  la
conseguenza che l'esclusione dai contributi delle altre  associazioni
a carattere animalistico, operanti  attraverso  l'apporto  volontario
degli associati (quali in particolare le associazioni  di  promozione
sociale), determinerebbe una violazione degli artt. 2, 3 e 118 Cost. 
    2.- Con atto depositato il 2 aprile 2019,  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione Lazio, nella persona del Presidente della  Giunta
regionale, chiedendo che le questioni siano dichiarate  inammissibili
e infondate. 
    2.1.- Con riferimento alla prima questione, la  difesa  regionale
asserisce che  le  doglianze  dello  Stato  sarebbero  frutto  di  un
equivoco. 
    Infatti, il censurato art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio  n.
13 del 2018, limitandosi a prevedere la copertura  finanziaria  degli
oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 8, comma 7-ter, della legge
reg. Lazio n. 34 del 1997, non avrebbe alcun  contenuto  prescrittivo
in  ordine  alla  determinazione  dei  beneficiari   dei   contributi
regionali ivi previsti  e,  pertanto,  non  sarebbe  suscettibile  di
produrre,  neppure  in  astratto,  alcuna  violazione  dei   principi
costituzionali sopra richiamati. 
    In ogni caso, anche ove  volta  a  favorire  le  associazioni  di
volontariato, la disposizione impugnata non si porrebbe in  contrasto
con i principi costituzionali e con la relativa legislazione  statale
interposta, atteso che sarebbe ragionevole distinguere tra enti  che,
pur  svolgendo  le  stesse  attivita',  lo  facciano  con   finalita'
lucrative oppure per puro spirito di servizio. 
    2.2.-  Riguardo  alla  seconda  questione,   secondo   la   parte
resistente l'art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del  2018
si limiterebbe a prevedere,  in  via  generale,  la  concessione  dei
contributi ai Comuni e non direttamente ai soggetti privati attuatori
degli interventi, i quali, ai sensi del  successivo  comma  54,  sono
chiamati a stipulare preventivamente appositi patti di collaborazione
con l'ente locale. 
    Pertanto, la mancata espressa previsione nella legge regionale di
eventuali obblighi discendenti dalla legislazione statale in  capo  a
determinati soggetti non ne potrebbe in alcun modo far venir meno  la
sussistenza, non esimendo il Comune,  all'atto  della  determinazione
dei patti di collaborazione, dalla relativa applicazione; il comma 56
del  medesimo  art.  4,  tra  l'altro,  demanda  a   una   successiva
deliberazione della Giunta regionale la definizione dei  criteri  per
la  concessione  dei  contributi,  rinviando  cosi'  a  questa   sede
l'apposizione di specifiche  condizioni,  in  ragione  delle  diverse
tipologie di soggetti attuatori degli interventi. 
    2.3.- Per quanto concerne l'impugnazione dell'art. 21,  comma  1,
della legge reg. Lazio n.  13  del  2018,  la  difesa  della  Regione
deduce, anzitutto, l'inammissibilita' della questione, in  quanto  la
disposizione impugnata  non  figurerebbe  tra  quelle  oggetto  della
deliberazione a impugnare del Presidente del Consiglio dei  ministri.
Peraltro, «i rilievi di illegittimita'  sollevati  dovrebbero  essere
superati   mediante   l'approvazione   di    apposite    disposizioni
modificative delle norme in questione, contenute  nella  proposta  di
legge regionale n. 116/2019, gia' all'esame del Consiglio regionale». 
    2.4.- Infine, in riferimento all'art. 21, comma 21,  della  legge
reg. Lazio n. 13 del 2018, secondo la difesa  regionale  rientrerebbe
nella  competenza  della  Regione  compiere  una  scelta,  del  tutto
legittima e ragionevole, in ordine all'individuazione delle categorie
di beneficiari dei contributi regionali, senza che cio' determini  un
limite alle attivita' che possono essere svolte da tutti gli enti  di
cui al codice del terzo settore. 
    3.- Successivamente alla proposizione  del  ricorso,  l'art.  16,
comma 18, lettera b), numeri 1) e 3), della legge della Regione Lazio
20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale
e misure correttive di  leggi  regionali  varie)  ha  rispettivamente
abrogato l'art. 21, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018  e
modificato l'art. 21, comma 21, prevedendo tra i soggetti destinatari
dei contributi regionali  anche  le  «altre  associazioni  del  terzo
settore  a  carattere  animalistico  operanti  attraverso   l'apporto
volontario degli associati». 
    L'art. 11 della legge della Regione Lazio 26 giugno 2019,  n.  10
(Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni), inoltre,
al comma 1, lettera a), ha abrogato l'art. 4, comma 53,  della  legge
reg. Lazio  n.  13  del  2018;  in  conseguenza  di  cio',  con  atto
depositato il 28  gennaio  2020,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha rinunciato al ricorso  limitatamente  a  tale  questione,
rinuncia non accettata dalla Regione resistente. 
    4.- All'udienza  pubblica  dell'11  febbraio  2020,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha chiesto il rinvio della trattazione, al  fine
di  valutare  la  possibilita'   di   rinuncia   al   ricorso   anche
relativamente alle altre questioni, rinvio  successivamente  disposto
da questa Corte all'udienza pubblica del 22 settembre 2020. 
    In occasione di tale udienza, su ulteriore istanza  della  difesa
statale, e' stato disposto nuovamente il  rinvio  della  discussione,
successivamente fissata per l'udienza pubblica del 13 aprile 2021. 
    5.- Con atto depositato il 2 febbraio  2021,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha rinunciato anche  alla  questione  relativa
all'art. 21, comma 21,  della  legge  reg.  Lazio  n.  13  del  2018,
rinuncia anch'essa non accettata dalla Regione resistente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2019, ha  impugnato,  tra  gli
altri, gli artt. 4, commi 8 e 53, e 21, commi 1  e  21,  della  legge
della Regione Lazio 28 dicembre 2018,  n.  13  (Legge  di  Stabilita'
regionale 2019). 
    2.- In primo luogo, devono  essere  esaminate  congiuntamente  le
questioni concernenti gli artt. 4, comma 8, e  21,  comma  21,  della
legge reg. Lazio n. 13 del 2018, in quanto strettamente connesse  tra
loro. 
    2.1.- La prima disposizione ha aggiunto il comma  3-bis  all'art.
26 della legge della Regione Lazio 21 ottobre  1997,  n.  34  (Tutela
degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), secondo cui
«[a]gli oneri derivanti dall'articolo 8,  comma  7-ter,  si  provvede
mediante la voce di spesa denominata: "Contributi  alle  associazioni
animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del
randagismo",  da  istituirsi  nel  programma   08   "Cooperazione   e
associazionismo"  della  missione  12  "Diritti  sociali,   politiche
sociali e famiglia", alla cui autorizzazione di spesa, pari  ad  euro
50.000,00 per ciascuna annualita' 2019,  2020  e  2021,  si  provvede
attraverso la  corrispondente  riduzione  delle  risorse  iscritte  a
legislazione vigente, a valere sulle medesime annualita',  nel  fondo
speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della
missione 20 "Fondi e accantonamenti"». 
    La seconda disposizione, invece, ha  aggiunto  all'art.  8  della
legge reg. Lazio n. 34 del 1997 il comma 7-ter - in forza  del  quale
«[l]a  Regione  concede,  altresi',  contributi   alle   associazioni
animaliste di volontariato per specifici  progetti  realizzati  dalle
stesse anche in collaborazione con i comuni e/o con le scuole e/o con
le ASL competenti» - nonche' il comma 7-quater, ove  si  prevede  che
«[l]a Giunta regionale con propria deliberazione definisce i  criteri
e i modelli per la concessione dei contributi di cui al comma 7-ter». 
    2.1.1.- Secondo lo Stato,  in  tal  modo,  si  realizzerebbe  una
discriminazione nei confronti delle associazioni animaliste  iscritte
nei registri  del  terzo  settore  diverse  dalle  organizzazioni  di
volontariato, in contrasto con l'art. 5, comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del  Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge  6
giugno 2016, n. 106» (da qui: cod. terzo settore) -  che  consente  a
tutti  gli  enti  del  terzo  settore  gli  interventi  e  i  servizi
finalizzati  alla  tutela  degli  animali  e  alla  prevenzione   del
randagismo di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro  in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)  -  con
conseguente lesione degli artt. 2, 3 e 118 della Costituzione. 
    2.2.- Successivamente alla proposizione del ricorso,  l'art.  16,
comma 18, lettera b), numeri 1) e 3), della legge della Regione Lazio
20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale
e misure correttive di  leggi  regionali  varie)  ha  rispettivamente
abrogato l'art. 21, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018  e
modificato l'art. 21, comma 21, inserendo tra i soggetti  destinatari
dei contributi regionali  anche  le  «altre  associazioni  del  terzo
settore  a  carattere  animalistico  operanti  attraverso   l'apporto
volontario degli associati». 
    In conseguenza di cio', con atto depositato il 2  febbraio  2021,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha  rinunciato  al  ricorso,
limitatamente alla questione relativa  a  tale  disposizione,  tenuto
conto che la stessa non ha avuto attuazione. 
    Sebbene la rinuncia non sia  stata  formalmente  accettata  dalla
Regione resistente,  e'  evidente  il  carattere  satisfattivo  delle
modifiche alla disposizione impugnata. 
    Inoltre, poiche' i relativi provvedimenti attuativi  -  quali  la
deliberazione della Giunta della Regione Lazio 10 dicembre  2019,  n.
941,  recante  «Definizione  dei  criteri  e  delle   modalita'   per
l'erogazione dei contributi  per  la  realizzazione  dei  progetti  a
tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo
ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997. n.  34»,  nonche'  la
determinazione del direttore  generale  della  Direzione  "Inclusione
sociale" della Regione Lazio, del 19 dicembre 2019,  n.  G18036,  con
cui e' stato approvato adottato l'avviso pubblico per  l'assegnazione
dei contributi - sono successivi alla  novella  legislativa  e  fanno
riferimento anche alle altre associazioni animaliste, in  particolare
alle associazioni di promozione sociale, deve  constatarsi  anche  la
mancata applicazione medio tempore della disposizione impugnata. 
    Sussistono, pertanto, le condizioni  per  dichiarare  cessata  la
materia   del   contendere   per   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio  n.  13
del 2018 (ex multis, sentenze n. 56 del 2019 e n. 50 del 2017). 
    2.3.- Alla luce  della  ricordata  modifica  legislativa  risulta
manifestamente infondata la questione relativa all'art. 4,  comma  8,
della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. 
    La concessione dei contributi non  e'  piu'  limitata  alle  sole
organizzazioni  di  volontariato  e,  quindi,  la  denominazione  del
capitolo di bilancio riguardante tali  contributi  -  gia'  priva  di
portata precettiva e, conseguentemente, lesiva - risulta  espressione
di un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo di per se'  a
generare una violazione della Costituzione. 
    3.- In secondo luogo, viene censurato l'art. 4, comma  53,  della
legge reg. Lazio n. 13 del 2018, ove si stabilisce  che  la  Regione,
«nel rispetto del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118
della Costituzione, concede contributi  ai  comuni  per  sostenere  e
valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni  e
dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed
alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali,  immateriali  e
digitali, che i  cittadini  e  l'amministrazione  riconoscono  essere
funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della  persona,  al
benessere individuale e collettivo». 
    3.1.- Secondo la difesa statale tale disposizione  lederebbe  gli
artt.  2,  3  e  118  Cost.,  poiche'  mancherebbe  ogni  riferimento
all'iscrizione dei soggetti ivi indicati nel registro unico del terzo
settore  (o,  nelle  more  della  sua  costituzione,   nei   registri
attualmente previsti dalle normative di settore), necessaria per  gli
enti che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di  finanziamenti
pubblici, di fondi acquisiti tramite pubbliche sottoscrizioni  o  che
esercitano attivita' in regime di convenzione  o  accreditamento  con
enti pubblici. 
    3.2.- Successivamente all'impugnativa l'art. 11, comma 1, lettera
a), della legge della Regione Lazio 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione
dell'amministrazione  condivisa  dei  beni  comuni)  ha  abrogato  la
disposizione impugnata. 
    Per tale ragione, tenuto conto che la stessa disposizione non  ha
trovato attuazione,  con  atto  depositato  il  28  gennaio  2020  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha  rinunciato  al  ricorso  in
ordine anche a tale questione. 
    Sebbene anche in tal caso la rinuncia  non  sia  stata  accettata
dalla Regione Lazio,  in  virtu'  della  mancata  applicazione  medio
tempore  delle  norme  impugnate  (non  essendo  stata  adottata,  in
particolare, la deliberazione di Giunta regionale  attuativa  di  cui
all'art. 4, comma 56, della legge reg. Lazio  n.  13  del  2018),  e'
comunque possibile pervenire a  una  pronuncia  di  cessazione  della
materia del contendere per la questione relativa  all'art.  4,  comma
53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. 
    4.- Da ultimo, oggetto d'impugnazione e' il comma 1 dell'art.  21
della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che modifica l'art.  1,  comma
20,  della  legge  della  Regione  Lazio  11  agosto  2009,   n.   22
(Assestamento del bilancio  annuale  e  pluriennale  2009-2011  della
Regione Lazio), in forza del quale: «[i]n  attesa  di  una  specifica
disciplina della contrattazione collettiva nazionale in  merito  alla
valorizzazione della professionalita'  degli  avvocati  degli  uffici
legali, gli avvocati gia' in servizio  presso  la  struttura  di  cui
all'articolo 553-bis del r.r. 1/2002 all'atto della costituzione  del
ruolo professionale dell'Avvocatura  regionale  di  cui  all'articolo
10-bis della l.r. 6/2002, come modificata dalla presente legge,  sono
inquadrati, a domanda,  nel  ruolo  professionale  e  sono  assegnati
all'Avvocatura regionale, previa apposita  selezione  tecnico-pratica
svolta secondo criteri e modalita' da  disciplinare  nell'ambito  del
citato r.r. 1/2002, mantenendo la categoria in  possesso  al  momento
della selezione». 
    4.1.- Secondo la parte ricorrente sarebbero lesi gli artt. 3, 51,
primo comma, e 97 Cost., in quanto si  contemplerebbe  una  sorta  di
concorso  interamente  riservato  al  personale  in  servizio  presso
l'Avvocatura regionale,  in  violazione  della  regola  del  pubblico
concorso, che ammette eccezioni rigorose e limitate, nella specie non
ravvisabili. 
    4.2.- La disposizione impugnata - tra l'altro abrogata  dall'art.
16, comma 18, lettera b), numero 1), della legge reg. Lazio n. 8  del
2019 - non e' contenuta nella relazione allegata alla deliberazione a
impugnare del Consiglio dei ministri. 
    Pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   deve
ritenersi inammissibile (tra le tante, sentenze n. 109 del 2018 e  n.
228 del 2017). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge della Regione Lazio
28 dicembre  2018,  n.  13  (Legge  di  Stabilita'  regionale  2019),
promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma,  e  97  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del
2018, promossa, in riferimento agli artt.  2,  3  e  118  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    3) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  comma  21,
della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento  agli
artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    4) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 53, della
legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli  artt.
2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA