N. 91 SENTENZA 14 aprile - 5 maggio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Liguria  -  Costituzione  di
  societa' in house nell'ambito  di  aziende  ed  enti  del  Servizio
  sanitario regionale - Previsione che le procedure assunzionali  del
  personale di tali societa' si conformano alle disposizioni del t.u.
  in materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica  -  Incarichi
  dirigenziali - Disciplina dei presupposti per  la  configurabilita'
  dell'incarico   quale   struttura   organizzativa    complessa    -
  Soppressione del requisito soggettivo del possesso dell'incarico da
  almeno un quinquennio - Ricorso del Governo - Lamentata  violazione
  della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della
  concorrenza e  dell'ordinamento  civile  -  Inammissibilita'  delle
  questioni. 
- Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31, artt. 5,  6  e
  31, commi 1 e 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) ed l). 
(GU n.18 del 5-5-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  5,  6  e
31, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre  2019,
n. 31 (Disposizioni collegate alla legge  di  stabilita'  per  l'anno
2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
spedito per la notificazione  il  28  febbraio  2020,  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2020, iscritto al n. 31 del  registro  ricorsi
2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  16,
prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  13  aprile  2021  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Aurelio Domenico Masuelli per
la Regione Liguria, in collegamento da remoto, ai sensi del punto  1)
del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione  il  28  febbraio  e
depositato il 4 marzo 2020 (reg. ric. n. 31 del 2020), il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale, tra le altre, degli artt. 5, 6 e 31,  commi  1  e  2,
della  legge  della  Regione  Liguria  27  dicembre   2019,   n.   31
(Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2020), in
riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettere  e)  ed  l),  della
Costituzione. 
    2.-  L'art.  31,  comma  1,  della  legge   regionale   impugnata
attribuisce alle «aziende ed enti del Servizio  Sanitario  Regionale,
nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  19
agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di   societa'   a
partecipazione pubblica) e successive modificazioni  e  integrazioni»
la facolta' di «costituire societa' in house che abbiano per  oggetto
attivita' di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per
il  perseguimento  delle  proprie  finalita'   istituzionali,   anche
riguardanti le attivita' logistico-alberghiere  comprendenti  servizi
socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari». 
    2.1.- Secondo il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tale
disposizione  interverrebbe  in  un  ambito  -  la  disciplina  delle
societa' in house - «che appartiene alla "tutela  della  concorrenza"
di competenza "legislativa  esclusiva  statale"»,  si'  da  porsi  in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    2.2.- Il ricorrente, inoltre, «fa presente che la disposizione in
esame e' in contrasto con i vincoli di scopo e di attivita'»  fissati
dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
175 (Testo unico in materia di societa' a  partecipazione  pubblica),
nella parte in cui consente la  costituzione  di  societa'  in  house
«riguardanti le attivita' logistico-alberghiere comprendenti  servizi
socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari». 
    Osserva,  ancora,  che  l'art.  9-bis,  comma  4,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992,  n.  421),  prevede  che,  al  di  fuori   dei   programmi   di
sperimentazione dallo stesso disciplinati, alle aziende del  Servizio
sanitario nazionale sia  vietata  la  costituzione  di  «societa'  di
capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti
di tutela della salute». 
    2.3.- Il ricorrente assume, infine, che il comma 2 dell'impugnato
art. 31, nel prevedere che «[l]e procedure assunzionali del personale
delle societa' di cui al comma 1 si conformano alle  disposizioni  di
cui all'articolo 19,  comma  2,  del  D.Lgs.  175/2016  e  successive
modificazioni e integrazioni», avrebbe carattere superfluo, in quanto
riproduttivo dell'art. 19, comma 2,  del  d.lgs.  n.  175  del  2016,
destinato ad applicarsi a tutte le societa' a controllo pubblico. 
    3.-  L'impugnato  art.  5  prevede  invece  che,  «[n]el   quadro
dell'economia di  spesa  derivante  dall'impiego  in  piu'  enti  del
settore regionale allargato  del  medesimo  personale  con  qualifica
dirigenziale, nel caso in cui a un dirigente a  tempo  indeterminato,
anche esterno alla dirigenza regionale, sia assegnato  l'incarico  di
direzione apicale di piu'  di  un  ente  ovvero  di  struttura  anche
regionale,   l'incarico   si   puo'   configurare   quale   struttura
organizzativa complessa con determinazione dell'ente di appartenenza.
Con determinazione del Direttore generale competente  possono  essere
affidate e delegate, nell'ambito  del  Dipartimento  di  afferenza  e
senza  oneri  per  il  bilancio  regionale,  al  suddetto  dirigente,
titolare di struttura regionale, incaricato della responsabilita'  di
struttura organizzativa complessa, le funzioni anche vicarie  di  cui
all'articolo 15-bis della legge regionale  4  dicembre  2009,  n.  59
(Norme sul modello organizzativo  e  sulla  dirigenza  della  Regione
Liguria) e successive modificazioni e integrazioni». 
    Il successivo art. 6 dispone, poi, la soppressione  delle  parole
«da almeno un quinquennio» dall'art. 24, comma  6,  della  menzionata
legge reg. Liguria n. 59 del 2009, norma contenente i  requisiti  per
il conferimento di incarichi dirigenziali di struttura  organizzativa
complessa. 
    3.1.-  Secondo  il  ricorrente,  le  disposizioni   impugnate   -
quantunque  ricondotte  dal  legislatore  regionale  a  finalita'  di
riduzione della spesa pubblica  -  si  porrebbero  in  contrasto  con
quanto previsto dagli artt. 19 e 23 del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «tanto sotto il  profilo
procedimentale del conferimento, quanto in ordine ai requisiti che  i
candidati all'incarico debbono possedere», tra  i  quali  ultimi,  in
particolare, e' annoverato il riferimento all'esperienza quinquennale
che l'art. 6 ha invece eliminato. 
    Per tali ragioni  sarebbe  violato  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa  esclusiva
dello Stato la materia «ordinamento civile». 
    4.- La Regione Liguria si e' costituita in giudizio  con  memoria
depositata il  6  aprile  2020,  chiedendo  che  le  questioni  siano
dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate. 
    4.1.- Con riferimento alla questione relativa all'art.  31  della
legge impugnata, la Regione ha anzitutto rilevato  che  l'assunto  in
base al quale detta norma interferirebbe con la materia «tutela della
concorrenza» non e' stato adeguatamente motivato dal ricorrente. 
    In ogni caso, ha evidenziato che  la  disposizione  inerisce,  in
realta', alla materia «tutela della salute», in quanto  destinata  ad
incidere sull'organizzazione delle attivita' delle  aziende  e  degli
enti del servizio sanitario, e dunque ad una  sfera  di  attribuzioni
oggetto di competenza legislativa ripartita. 
    4.2.-  Ad  avviso   della   resistente,   peraltro,   quand'anche
ricondotto alla  materia  «tutela  della  concorrenza»,  l'intervento
normativo regionale sarebbe conforme al dettato dell'art. 4, commi  1
e 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, che consente agli enti del  Servizio
sanitario di costituire societa' in house aventi ad oggetto attivita'
di  produzione  dei  beni  e  servizi  «strettamente  necessarie»  al
perseguimento delle loro finalita' istituzionali; la norma impugnata,
infatti, delimita l'ambito operativo di tali societa' alle  attivita'
strumentali  alla  funzione  di  tutela  della  salute  e   ad   essa
complementari. 
    Siffatto rapporto di  complementarieta',  peraltro,  esclude  che
ricorra un'ipotesi di «svolgimento di compiti diretti di tutela della
salute», con conseguente  insussistenza  del  dedotto  contrasto  con
l'art. 9-bis, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992. 
    4.3.- Quanto, infine, al  comma  2  dell'impugnato  art.  31,  la
Regione ha osservato che la mera deduzione della  sua  «superfluita'»
da parte del Governo non consente neppure di  ravvisare  una  vera  e
propria questione di legittimita' costituzionale, ed in ogni caso non
tiene conto della  natura  ricognitiva,  e  non  riproduttiva,  della
norma. 
    4.4.- Con riferimento agli artt. 5  e  6  della  legge  regionale
impugnata, la Regione Liguria ha evidenziato che si tratta  di  norme
volte esclusivamente  a  disciplinare  la  sfera  dell'organizzazione
interna  dell'ente,  senza  alcuna  interferenza   con   la   materia
«ordinamento civile». 
    L'art. 5, infatti, consente che gli incarichi  apicali  assegnati
ai dirigenti in piu' enti possano essere configurati «quale struttura
organizzativa   complessa    con    determinazione    dell'ente    di
appartenenza», mentre l'art. 6 dispone che per i dirigenti  regionali
di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  non  sia  piu'
necessario, ai  fini  del  conferimento  dell'incarico  di  struttura
organizzativa  complessa,  il  requisito   dell'inquadramento   nella
qualifica dirigenziale da almeno cinque anni. 
    Secondo  la   Regione,   pertanto,   le   norme   impugnate   non
regolerebbero l'accesso alla qualifica dirigenziale, ma  atterrebbero
ai    profili    pubblicistico-organizzativi     dell'amministrazione
regionale, limitandosi a disporre circa profili del  rapporto  aventi
mera valenza interna; nessun rilievo,  inoltre,  avrebbe  la  dedotta
violazione del «profilo procedimentale del conferimento» regolato dal
d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di aspetto completamente estraneo
al contenuto delle norme oggetto di censura. 
    5.-  Nell'imminenza  dell'udienza   pubblica   le   parti   hanno
depositato memorie, insistendo nelle rispettive argomentazioni. 
    L'Avvocatura dello Stato, in particolare, ha osservato che l'art.
31 determinerebbe una lesione delle prerogative legislative  statuali
anche sotto il profilo dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost.,    richiamando    «l'insegnamento     della     giurisprudenza
costituzionale che ha ricondotto la normativa inerente alle attivita'
delle societa' partecipate dalle Regioni e  dagli  enti  locali  alla
materia dell'ordinamento civile». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale, tra le altre, degli artt.  5,  6  e  31,
commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre  2019,  n.
31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2020),
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  l),  della
Costituzione (reg. ric. n. 31 del 2020). 
    Le questioni promosse dal Presidente del Consiglio  dei  ministri
su altre disposizioni della  legge  regionale  impugnata  sono  state
riservate a separate pronunce. 
    1.1.- L'art. 5 della legge impugnata prevede che,  «[n]el  quadro
dell'economia di  spesa  derivante  dall'impiego  in  piu'  enti  del
settore regionale allargato  del  medesimo  personale  con  qualifica
dirigenziale, nel caso in cui a un dirigente a  tempo  indeterminato,
anche esterno alla dirigenza regionale, sia assegnato  l'incarico  di
direzione apicale di piu'  di  un  ente  ovvero  di  struttura  anche
regionale,   l'incarico   si   puo'   configurare   quale   struttura
organizzativa complessa con determinazione dell'ente di appartenenza.
Con determinazione del Direttore generale competente  possono  essere
affidate e delegate, nell'ambito  del  Dipartimento  di  afferenza  e
senza  oneri  per  il  bilancio  regionale,  al  suddetto  dirigente,
titolare di struttura regionale, incaricato della responsabilita'  di
struttura organizzativa complessa, le funzioni anche vicarie  di  cui
all'articolo 15-bis della legge regionale  4  dicembre  2009,  n.  59
(Norme sul modello organizzativo  e  sulla  dirigenza  della  Regione
Liguria) e successive modificazioni e integrazioni». 
    Il successivo art. 6 modifica, poi, l'art.  24,  comma  6,  della
menzionata legge reg. Liguria n. 59 del 2009, eliminando  dal  novero
dei requisiti per  il  conferimento  di  incarichi  di  direzione  di
struttura   organizzativa   complessa   il   possesso   di   incarico
dirigenziale «da almeno un quinquennio». 
    1.2.-  Secondo  il  ricorrente,  tali  norme  si  porrebbero   in
contrasto con quanto  previsto  dagli  artt.  19  e  23  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche),  «tanto
sotto il profilo procedimentale del conferimento, quanto in ordine ai
requisiti che i  candidati  all'incarico  debbono  possedere»,  cosi'
invadendo la materia «ordinamento civile», riservata alla  competenza
legislativa  esclusiva  dello  Stato,  con   conseguente   violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    2.- L'art. 31 della legge regionale impugnata  dispone,  poi,  al
comma 1, che aziende ed enti del Servizio  sanitario  regionale,  nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo  19  agosto
2016, n. 175 (Testo unico in materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica), «possono costituire societa'  in  house  che  abbiano  per
oggetto attivita'  di  produzione  di  beni  e  servizi  strettamente
necessarie   per   il   perseguimento   delle    proprie    finalita'
istituzionali, anche riguardanti le  attivita'  logistico-alberghiere
comprendenti   servizi    socio-sanitari,    socio-assistenziali    e
ausiliari»; e precisa, al  comma  successivo,  che  l'assunzione  del
personale di  tali  societa'  avviene  con  procedure  conformi  alle
disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, del citato  d.lgs.  n.  175
del 2016. 
    2.1.- Secondo il ricorrente, anche  tali  disposizioni  sarebbero
costituzionalmente illegittime  perche'  interverrebbero  in  materie
riservate alla competenza legislativa dello Stato, quali  la  «tutela
della concorrenza» e l'«ordinamento  civile»,  ponendosi  inoltre  in
contrasto con i vincoli di scopo  fissati,  per  la  costituzione  di
societa' in house, dall'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs.  n.  175  del
2016, e con  il  divieto,  per  le  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale, «di costituire societa' di  capitali  aventi  per  oggetto
sociale lo svolgimento di compiti diretti di  tutela  della  salute»,
divieto previsto dall'art. 9-bis, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421). 
    3.- Seguendo l'ordine delle censure adottato dal  ricorrente,  va
esaminata per prima la questione relativa all'art. 31. 
    3.1.- La questione e' inammissibile. 
    Secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi  in
via  principale  il  ricorrente  ha   l'onere   di   individuare   le
disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta
la violazione,  svolgendo  una  motivazione  che  non  sia  meramente
assertiva; il ricorso, in particolare, «deve contenere una  specifica
indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con  i
parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di  merito
a sostegno delle censure» (sentenza n. 194  del  2020;  nello  stesso
senso, sentenze n. 25 del 2020; n. 261 e n. 32 del 2017). 
    L'onere di adeguata motivazione impone, quindi, che,  a  supporto
delle censure prospettate, il  ricorrente  chiarisca  «il  meccanismo
attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato»; inoltre, nel
prospettare un vizio in relazione a norme  interposte  specificamente
richiamate, il ricorso deve «evidenziare la pertinenza e la  coerenza
di tale richiamo rispetto al parametro evocato» (sentenza n. 232  del
2019). 
    3.2.- La censura non si pone in linea con tali indicazioni. 
    Essa, infatti, si limita a denunziare l'invasione, da  parte  del
legislatore regionale, della competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato nella materia  «tutela  della  concorrenza»,  con  affermazione
priva di idoneo supporto argomentativo. 
    Neppure il riferimento alle leggi statali che il  Presidente  del
Consiglio  assume  quali  parametri  interposti,   denunziandone   il
contrasto da parte della norma impugnata, appare utile a connotare la
censura della necessaria chiarezza. 
    Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  l'art.  31,   comma   1,
violerebbe anzitutto «i vincoli di scopo  e  di  attivita'»  previsti
dall'art. 4, commi 1 e 2, del menzionato d.lgs. n. 175 del 2016. 
    In realta', la norma censurata si limita ad affermare che enti ed
aziende del  Servizio  sanitario  «possono»  costituire  societa'  in
house,  ma  «nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175» e nell'ambito  di  attivita'  che
vengono circoscritte ai «beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle  proprie  finalita'  istituzionali»;  si  tratta,
pertanto, di una previsione che, in se' considerata, sembra ricalcare
espressamente il vincolo di  scopo  gia'  stabilito  dal  legislatore
statale. 
    Quanto, poi, al richiamo all'art. 9-bis del menzionato d.lgs.  n.
502 del 1992,  si  tratta  di  norma  afferente  alla  disciplina  di
riordino del Servizio sanitario nazionale, riconducibile - per il suo
contenuto obiettivo e per il fine al quale e' rivolta - alla  materia
«tutela della salute». In relazione a tale disposizione, pertanto, il
ricorso non  chiarisce  il  nesso  di  pertinenza  con  il  parametro
costituzionale evocato. 
    3.3.- Le stesse considerazioni valgono per il comma  2  dell'art.
31, del quale il ricorrente  denunzia  apoditticamente  il  carattere
«superflu[o]». 
    Tale disposizione, concernente le  procedure  di  assunzione  del
personale delle societa' in house, si  limita  infatti  a  richiamare
quanto previsto, al riguardo, dalla  norma  statale  di  riferimento,
ossia dall'art. 19, comma 2, del menzionato d.lgs. n. 175  del  2016;
si tratta, pertanto, di una norma di rinvio, in relazione alla  quale
- in mancanza  di  piu'  specifiche  indicazioni  -  il  ricorso  non
consente di  cogliere  alcun  elemento  significativo  della  dedotta
illegittimita'. 
    3.4.- Quanto, infine, all'invasione della competenza  legislativa
esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile»,  come  gia'
osservato, essa e' stata dedotta per la prima volta dal  Governo  con
la memoria integrativa depositata il  23  marzo  2021;  per  costante
giurisprudenza costituzionale, tuttavia, con tale atto  e'  possibile
soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni cosi'  come
sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni volte ad ampliare
il thema decidendum (per tutte, sentenza n. 261 del  2017).  Da  cio'
consegue l'inammissibilita' della censura. 
    4.- Anche la questione concernente gli artt. 5 e  6  della  legge
regionale  impugnata  e'  inammissibile  per  difetto   di   adeguata
motivazione. 
    A sostegno della stessa, infatti,  il  ricorrente  si  limita  ad
evocare i parametri interposti rappresentati dagli artt. 19 e 23  del
d.lgs. n. 165 del 2001, osservando,  in  particolare,  che  le  norme
impugnate si porrebbero in contrasto con gli stessi «tanto  sotto  il
profilo procedimentale» del conferimento  di  incarico  dirigenziale,
«quanto in ordine ai requisiti che i candidati  all'incarico  debbono
possedere», cosi' violando l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost. 
    4.1.- Tale rilievo, che  il  ricorso  non  correda  di  ulteriori
considerazioni,  non  consente  di  individuare  alcun   profilo   di
pertinenza con l'ambito  di  competenza  legislativa  che  si  assume
invaso. 
    In primo luogo,  infatti,  il  ricorso  non  chiarisce  in  quali
termini le norme impugnate afferiscano  al  «profilo  procedimentale»
del conferimento di  incarico  dirigenziale,  ne',  tantomeno,  quali
siano i termini di contrasto con la  normativa  statale  evocata  che
consentano di ravvisare la sussistenza della denunziata violazione di
un ambito riservato allo Stato. 
    Inoltre, e' erronea la deduzione di un contrasto fra  l'impugnato
art. 6 - che ha espunto dal novero dei requisiti per il  conferimento
dell'incarico di direzione di struttura  organizzativa  complessa  il
possesso di esperienza quinquennale -  e  l'art.  23,  comma  1,  del
d.lgs. n. 165 del 2001. 
    Quest'ultimo,  infatti,  prescrive   tale   requisito   per   una
fattispecie estranea al perimetro applicativo della norma  impugnata,
ossia per il transito dalla seconda alla prima  fascia  dirigenziale,
distinzione - questa  -  estranea  all'organizzazione  amministrativa
regionale. 
    5.-  Tutte  le  questioni  promosse   vanno   dunque   dichiarate
inammissibili. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 5, 6 e 31, commi 1 e 2, della legge  della
Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate  alla
legge di stabilita' per l'anno 2020),  promosse  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,
lettere e) ed l), della Costituzione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA