N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2020
Ordinanza del 30 ottobre 2020 del Giudice di pace di Macerata nel procedimento civile promosso da Luciani Lorenzo c/Prefettura di Macerata. Decreto-legge - Emanazione dei decreti-legge n. 6 del 2020 e n. 18 del 2020 e relative leggi di conversione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di d.P.C.m. di attuazione. - Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13; legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).(GU n.19 del 12-5-2021 )
Il Giudice di Pace di Macerata avv. Antonino di Renzo Mannino ha pronunciato la seguente ordinanza n. 206/2020 nella causa iscritta al n. RGN. 890/2020 - GdP, nel procedimento civile di quest'ufficio, Lorenzo Luciani nato a Macerata il 5 gennaio 1970 domicilio elettivamente dichiarato Montecassiano (MC) localita' S. Anna 24/A, codice fiscale: LCNLNZ70A05E783T, ricorrente in proprio, Il Giudice di Pace Visto gli atti del procedimento suddetto, considerato che oggetto d'esame e' la sanzione, verbale di accertamento del 13 aprile 2020, collegata alla fattispecie prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 che richiama nelle disposizioni finali decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo di cui all'art. 1, riportato nel ricorso, che il ricorrente evidenzia la correlazione alla ordinanza Regione Marche n. 10 del 19 marzo 2020 Covid-19 e ordinanza Ministero della salute del 20 marzo 2020; che il ricorrente sostiene l'incostituzionalita' in relazione all'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; che la fattispecie necessita un vaglio in ordine alle problematiche complessive e di riferimento specifico che si espongono di seguito, tenuto conto che: la procedura di impugnazione segue le regole di cui alla legge di depenalizzazione, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011, ed ha come oggetto verbale emesso dalla Legione Carabinieri Marche n. MCCC01 - 18 - NORM - MC in data 13 aprile 2020 violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. La difesa, tuttavia, puo' essere intrapresa anche prima. L'art. 18 prevede la possibilita' di sollecitare l'autorita' amministrativa all'emissione di un'ordinanza di archiviazione, mediante l'invio di scritti difensivi ed eventuali allegazioni documentali, nel termine dei trenta giorni dalla contestazione, con possibilita' di fare richiesta di audizione (richiesta che non e' associata ad alcun obbligo di accoglimento). Si apre cosi' una fase di contraddittorio preventivo che dovra' necessariamente essere tenuto in adeguata considerazione da parte dell'autorita' competente, come previsto dall'art. 18 della legge 689/1981 d dell'art. 3 della legge 241/90. Qualora la tesi difensiva non venga accolta e' emessa l'ordinanza-ingiunzione con indicazione motivata della sanzione. Dalla ricezione della notificazione, decorre il termine di trenta giorni che vale per il pagamento, cosi' come per l'impugnazione. La procedura segue il rito del lavoro e sara' incardinata innanzi all'autorita' giudiziaria del luogo in cui e' stata commessa la violazione, a mente dell'artt. 6-7 del decreto legislativo n. 150/2011. La competenza e' del Giudice di Pace, salvo i casi previsti dai commi 4 e 5, che prevedono la competenza del Tribunale, tra i quali l'ipotesi in cui le violazioni siano accertate nel contesto della «tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro» (comma 4 lettera a)). L'Amministrazione si e' costituita come da atto del 29 maggio 2020 e si riportava alle valutazioni dell'Organo di polizia intervenuto, come da allegato, non formulando eccezioni chiedendo semplicemente la conferma del verbale impugnato. Si osserva in diritto 1) preliminarmente si evidenzia che la natura del fatto in esame, laddove si ritenesse la validita' della sussistenza di aspetti di incostituzionalita', dovrebbe vedere accolta la domanda come formulata. Si ritiene il requisito della rilevanza quale perno su cui si fonda la incidentalita', ovvero la sussistenza del nesso di pregiudizialita' tra il giudizio davanti alla Corte e quello dinanzi al giudice remittente, apparendo il tasso di concretezza del controllo di costituzionalita', utile in funzione della soluzione della controversia pendente. Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale e del suo rigore, si ritiene che la rilevanza dipenda non gia' dalla mera eventualita', ma dalla necessita' che la norma riceva applicazione da parte del giudice remittente. La rilevanza appare concreta e' non meramente eventuale: questo giudice, allo stato degli atti, avendo necessita' di applicare la legge denunziata, per la ratio decidendi, si pone l'interrogativo volto anche a prevenire decisioni dubbie sotto il profilo costituzionale, pur considerato il controllo di - non implausibilita' - e di completezza delle ragioni poste a sostegno e di seguito argomentate. Cio' appare in re ipsa di particolare rilevanza per le ragioni accennate. Le problematiche complessive che ineriscono alla materia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, richiama le ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 come convertito con legge del 5 marzo 2020 n. 13, oltre a numerosi atti assunti anche dai Governatori in relazione ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonche' la legge 24 aprile 2020 n. 27 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, vedono il remittente, ritenere in ordine all'art. 1 del decreto-legge n. 6/20 Entrata in vigore del provvedimento: 23 febbraio 2020 decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61), la violazione in relazione all'articoli 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76, 117 della Costituzione il problema di un eccesso di potere e difetto di delega, commissivo e/o omissivo: appare non manifestamente infondato, dunque, immaginare una illegittimita' costituzionale del decreto-legge citato come convertito con legge del 5 marzo 2020 n. 13 per contrasto con articoli avanti richiamati della Costituzione nella parte in cui non ha considerato sia la previa necessita' di delega al Governo che il rispetto dei dettami costituzionali tutti, in relazione agli articoli 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76, 117 della Costituzione, che si sottopone all'illuminato vaglio del Giudice ad quem. Appare opportuno evidenziare che, sin dagli albori della cosiddetta «pandemia» Autorevoli Personalita' del diritto quali il Chiar.mo prof. Antonio Baldassarre - Presidente Emerito della Corte costituzionale - che il Chiar.mo prof. Sabino Cassese hanno espresso le loro perplessita' in ordine alla validita' degli atti e delle normazioni pullulanti in maniera caotica ed irrazionale, tuttora operanti ed in fieri nella diffusivita' di produzione di atti e norme di variegata valenza in relazione al principio della gerarchia delle fonti. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri appaiono essere strumenti incostituzionali, posto che detti provvedimenti non hanno la potestas di limitare la liberta' dei singoli cittadini ne' imporre prescrizioni se non in via adesiva da parte dei destinatari. Se poi si considera che il decreto Covid del 26 aprile si esprimeva riguardo ai parenti arrivando poi a considerare anche i «fidanzati» in via consolidata, aspetti che presentano discriminazioni per legami e rapporti affettivi distinti dalla famiglia ontologicamente intesa, lascia emergere come si sia attuata una deriva tendenzialmente autoritaria (e non autorevole sic!), fino a registrare espressioni preoccupanti come «noi consentiamo», «noi permettiamo» in spregio al rispetto dei dettami costituzionali. Ancora, le contraddizioni sono tali da consentire a pluralita' di persone a recarsi nei supermercati sia pure con il distanziamento sociale ma non si e' compreso perche' cio' sia stato limitato (per un tempo) per l'accesso nelle Chiese, dimenticando che la persona ha sia necessita' fisiche ma anche spirituali. A cio' si aggiunga l'esigenza anche di garanzia del dovere di solidarieta' ed i decreti appaiono avere approfittato della congiuntura - grave - con disposizioni costituzionalmente di dubbia legittimita'. Si tenga poi, conto del contagio e trasmissibilita' connesso all'uso della moneta che non vede alcuna disciplina al riguardo. I limiti della liberta' personale, poi, non hanno base in un atto legislativo. Le limitazioni per motivi di sanita' e sicurezza possono essere stabilite dalla legge, quindi dal Parlamento, non potendosi in generale limitare questo rispetto a quello nelle relazioni e nei rapporti in via complessiva. I poteri esercitati in questo contesto avrebbero dovuto essere esercitati dal Ministro della salute ed avrebbero dovuto avere alle spalle una o piu' leggi come avvenuto in altri paesi, invece si e' legiferato poco, non si e' rispettato l'art. 16 (cfr. S. Cassese). L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato alla compressione e alla limitazione dei diritti garantiti a livello costituzionale da parte del nostro ordinamento, in una prospettiva di - presunto - bilanciamento con il diritto, sempre di rango costituzionale, di tutela della salute. I diritti limitati per far fronte all'emergenza sono stati adottati nell'assunto ritenuto dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalita' ed adeguatezza. Se esaminano i diritti limitati ed i principi che hanno guidato tali compressioni vediamo che l'art. 13 della Costituzione prevede che la liberta' personale e' inviolabile. La misura che ha limitato e limita tale liberta' adottata per far fronte all'emergenza dall'ordinamento italiano e' quella della «quarantena». Il primo atto a prevederla e' l'ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020 che compie una distinzione tra quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza prevede che le Autorita' sanitarie competenti sul territorio debbano disporre la quarantena con sorveglianza attiva per quattordici giorni nei confronti di coloro che abbiano avuto contatti stretti con casi di Covid-19. L'art. 1, comma 3, invece, prescrive la permanenza domiciliare fiduciaria (per un periodo di tempo non espressamente indicato, ma si ritiene per i medesimi quattordici giorni previsti dal comma 1) per coloro che siano rientrati dalle aree della Cina interessate dall'epidemia negli ultimi quattordici giorni. Quanto previsto dall'ordinanza ministeriale trova una sostanziale (?) conferma nel decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in seguito, inoltre, contengono le disposizioni attuative del decreto-legge n. 6. L'emergenza epidemiologica ha portato il Governo ad adottare inoltre alcune misure restrittive della liberta' di circolazione e di soggiorno, tutelata dall'art. 16 della Costituzione. L'art. 16 della Costituzione prevede che «ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita' o di sicurezza». Il provvedimento di maggiore rilievo, sotto il profilo generale e astratto, e' il decreto-legge n. 6 del 2020, che contiene un elenco delle misure che potranno essere adottate per contenere la diffusione del contagio. Fra queste, l'art. 1, comma 2, lettera a) prevede il «divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata» e la successiva lettera b) prevede il «divieto di accesso al comune o all'area interessata». Sempre nel medesimo articolo del decreto-legge, alla lettera m), si legge la possibile «limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'art. 3». E' di tutta evidenza come la limitazione dei servizi essenziali di trasporto si ripercuota sul pieno godimento della liberta' di circolazione. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in seguito, inoltre, contengono le disposizioni attuative del decreto legge n. 6. La limitazione della liberta' di riunione l'art. 17 della Costituzione tutela la liberta' di riunione. Anche tale liberta' e' stata compressa, non direttamente ma indirettamente, nel senso che venendo limitati gli assembramenti, cioe' la compresenza di persone in un medesimo luogo, ne consegue che i cittadini non possono riunirsi, In particolare, vengono limitati gli assembramenti; a prescindere dal fatto che vi sia un fine comune oppure no. In particolare, il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 prevede all'art. 1, comma 2, lettera c), la possibile «sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico». La limitazione della liberta' di culto. Vi sono alcune previsioni che restringono la liberta' di culto, riconosciuta dall'art. 19 della Costituzione. Il decreto-legge n. 6 del 2020 prevede, in via generale, che le Autorita' competenti possano adottare misure volte alla sospensione di ogni manifestazione o evento anche di carattere religioso. Peraltro sembrerebbero anche in discussione i Patti Lateranensi e la inosservanza degli art. 7 e 8 della Costituzione. La limitazione del diritto alla difesa. Viene previsto un generalizzato rinvio delle udienze, su tutto il territorio nazionale, a dopo il 22 marzo 2020, con una eccezionale previsione di sospensione feriale dei termini processuali dal 9 marzo al 22 marzo. Tale termine e' stato ulteriormente spostato al 15 aprile dal decreto-legge cd. Cura Italia adottato il 16 marzo 2020. Si tratta di misure che producono effetti diretti sul diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi, nonche' sul diritto alla difesa tutelato all'art. 24 della Costituzione. Alle norme generali di rinvio delle udienze e di sospensioni dei termini si aggiungono norme specifiche relative ai diversi tipi di processo, che allo stesso modo comprimono i diritti costituzionalmente protetti. Con riferimento al processo amministrativo, per esempio, viene disposto che le misure cautelari vengano concesse con rito monocratico, cioe' senza contraddittorio fra le parti, rinviando il confronto a dopo la scadenza del termine di sospensione. La sovrapposizione delle discipline connesse all'esercizio del diritto di difesa non trova, inoltre, una chiara rispondenza nel dies a quo e nel dies ad quem, particolarmente pregiudizievole per i diritti personali connessi anche alle norme piu' favorevoli al reo nel caso di procedimenti penali. Fino a che punto e' possibile limitare l'esercizio dei diritti costituzionali? La Costituzione nel prevedere i diritti e doveri dei cittadini ne specifica anche i limiti, operando un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti. Anche all'art. 16 della Costituzione si legge che la legge puo' stabilire limitazioni per motivi di sanita' o sicurezza, principio che non sembra osservato negli atti amministrativi e normativi correlati. L'art. 32 della Costituzione prevede che la salute e' «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'». In questo contesto generale, la tutela alla salute ha visto una precarizzazione preoccupante da parte di chi aveva patologia di altra natura, tutto confuso, ai fini statistici, nella - come - gestita c.d. pandemia. Pertanto, bilanciando gli interessi costituzionalmente rilevanti, le amministrazioni competenti adottano le misure di contrasto all'emergenza, evidenziandosi la carenza oggettivamente nota. Principi di prevenzione, precauzione, proporzionalita' ed adeguatezza sono posti alla base delle limitazioni. La pubblica amministrazione affronta le ordinarie attivita' e le emergenze attraverso azioni che vengono guidate dai principi cardine dell'attivita' amministrativa. In particolare, viene applicato oltre al principio di prevenzione, il quale comporta che si debba intervenire prima del danno attraverso azioni preventive, anche il principio di precauzione, il quale comporta l'adozione di misure di tutela ancor prima che vi sia la certezza sulla nocivita' di un fenomeno. Il principio di prevenzione. Si devono, a questo punto, prendere in considerazione i principi di prevenzione e di precauzione. Il principio di prevenzione o di azione preventiva e' un principio cardine dell'azione amministrativa e si puo' sintetizzare richiamando, semplificando per chiarezza espositiva, il detto: «prevenire e' meglio che curare». Tale principio comporta che si deve intervenire prima che siano causati i danni, al fine, nella misura in cui cio' sia possibile, di eliminare o, almeno, di ridurre fortemente il rischio che gli stessi si verifichino. Il principio di precauzione. Per quanto attiene al principio di precauzione, occorre delimitare i confini di questo e del suo ambito di applicazione rispetto al principio di prevenzione. Applicare il principio di precauzione significa adottare misure di tutela e prevenzione anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo. In altri termini, secondo tale principio, il legislatore e la pubblica amministrazione, qualora questa debba esercitare poteri discrezionali, sono chiamati, ciascuno per la propria parte, ad agire cautelativamente pur in presenza soltanto di un rischio potenziale. Tale principio opera laddove manchi una certezza scientifica sul danno e ritardare gli interventi potrebbe comportare l'aumentare del danno. A proposito del principio di precauzione e', comunque, importante sottolineare che la sua affermazione non deve in alcun modo tradursi nella possibilita' di dare seguito a suggestioni o paure destituite di qualsiasi fondamento. Il pressing mediatico e la mancata corretta informazione ha certamente contribuito alla dipendenza mentale ed al diritto di libera valutazione e cognizione. I principi di proporzionalita' ed adeguatezza. Principio fondamentale dell'attivita' amministrativa e' il principio di adeguatezza. Adeguatezza significa capacita' di un determinato livello di governo di occuparsi dei problemi di volta in volta sottesi alle competenze di cui trattasi. Altro principio fondamentale e', poi, quello di proporzionalita', oggi affermato nell'art. 5 del Trattato UE, unitamente al principio di sussidiarieta'. Tale principio vale tanto per il legislatore quanto per la pubblica amministrazione, laddove essa debba esercitare un potere discrezionale bilanciando interessi. In applicazione del principio in esame, dunque, dovrebbe essere impedito che siano adottate misure di protezione eccessivamente e ingiustificatamente invasive e restrittive delle liberta' dei singoli e, nelle ipotesi di compressione di liberta' economiche, anche discriminatorie e distorsive della concorrenza. A tale proposito non si puo' sottacere il danno subito dall'Italia com'e' evidente e nei fatti, di rilevante disagio delle persone e delle famiglie. Particolarmente in ragione delle stringenti possibilita' di accesso al credito, a chi si trova in condizione di bisogno, determinandosi la fattivita' di aiuti finanziari a chi ha gia' rispetto a chi invece non ha e si trova pressocche' nell'indigenza. Cio' in violazione all'art. 3, comma 2 della Cost. Va poi soggiunto che un'applicazione o, se si vuole, un corollario importante del principio di proporzionalita' si rintraccia nel principio di gradualita'. Le due dinamiche, quella della sussidiarieta' e quella dell'adeguatezza, sono destinate a funzionare in sinergia. Infine, il principio di sussidiarieta' riguarda le relazioni organizzative tra amministrazioni al fine di assicurare una corretta attribuzione di funzioni. Bilanciamento tra il principio di precauzione e il principio di proporzionalita'. Posto che le misure precauzionali non sono basate su certezze assolute ma comportano un sacrificio spesso molto elevato di altri valori, occorre che esse siano adottate attraverso il bilanciamento del principio di precauzione con il principio della proporzionalita'. In questo modo le misure non risultano eccessivamente onerose e vi e' una proporzione tra il grado di probabilita' dei rischi e di gravita' dei danni temuti e il grado di incisivita' delle medesime misure sulle liberta' antagoniste. Bisogna, insomma, evitare che l'applicazione del principio di precauzione possa risolversi nell'adozione di blocchi generalizzati - come avvenuto - di attivita' di ogni tipo, non fondati su adeguati riscontri scientifici, poiche' tale situazione sarebbe, invero, posta in violazione del medesimo principio. Si consideri, poi, che la comunita' scientifica sulla problematica Covid-19 ha posizioni differenziate, il prof. Giorgio Palu' ad es. (Corriere della sera 24 ottobre 2020) ha focalizzato la problematica in modo oggettivo, esponendo concetti giusti al posto giusto contribuendo a chiarire la problematica anche attraverso video diffuso https://youtu.be/O1VEi2fZ78M sottolineando come la letalita' oscilla tra lo 0,3 - 0,6 % e che la paura e' letale non il buon senso, altri ancora hanno preso posizioni significative nei confronti, di esposizioni c.d. «ufficiali». I dati offerti non appaiono oggettivi, tenuto conto che l'accezione di asintomatico e di positivo non puo' considerarsi - sic et simpliciter -, attesa l'esigenza di tenere conto che, l'asintomatico sierologico puo' non essere contagioso mentre, il positivo al tampone si' e quindi come infettivo o diffusivo, dovendosi considerare - comunque - la necessita' di valutazione idonea circa il singolo caso in esame ed il grado eventuale di incidenza ai fini del possibile contagio nella sua effettiva concretezza. La prescrizione dell'uso della mascherina, poi, precisata con la copertura delle vie respiratorie, come si coniuga con l'art. 85 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) [Aggiornato al 30 giugno 2020], per cui sarebbe vietato andare in giro mascherati? Il quadro complessivo appare vedersi la democrazia «compressa» e relegata alla sua gestione attraverso DPCM, con pregiudizio sin dall'art. 1 della Costituzione «l'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», si consideri il lockdown che ha imposto alle imprese la chiusura generalizzata con pregiudizio economico assai rilevante, la sovranita' di cui al comma 2, sembra inosservata posto che la natura degli atti e delle norme «pandemiche» - non sembrano risiedere nella corretta emanazione da parte di Organi a cio' deputati, il Parlamento e le Assemblee Regionali. Da ultimo appare anche che la questione nell'interpretazione della Costituzione non puo' vedersi «giocare» con le parole. Una pandemia non e' una guerra. Non si puo' quindi ricorrere all'art. 78. La Costituzione e' chiara. La profilassi internazionale spetta esclusivamente allo Stato (art. 117, II comma, lettera q)). Lo Stato agisce con leggi, che possono delegare al governo compiti e definirne i poteri. La Corte costituzionale, con un'abbondante giurisprudenza, ha definito i modi di esercizio del potere di ordinanza «contingibile e urgente», cioe' per eventi non prevedibili e che richiedono interventi immediati. Le definizioni della Corte sono state rispettate a meta'. (cfr. prof. Cassese, https://www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-lapandemia-non-e-una-gue rra-pieni-poteri-al-gaverno-sono-illegittimi/ ). In considerazione di quanto precede - anche al fine di porre chiarezza in ordine alla problematica in esame -, oltre a quanto prospettato da parte ricorrente, nonche' d'ufficio, il Giudice di Pace di Macerata in persona del Giudice Antonino di Renzo Mannino,
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante, per la decisione del presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 come convertito con legge del 5 marzo 2020 n. 13, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la legge 24 aprile 2020 n. 27 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, vedono il remittente, ritenere in ordine all'art. 1 del decreto-legge n. 6/20 (Entrata in vigore del provvedimento: 23 febbraio 2020 decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61), per violazione degli articoli 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76, 117 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza - a mezzo pec - ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato; Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Macerata, 30 ottobre 2020 Il Giudice di Pace: Mannino