N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2019
Ordinanza del 6 dicembre 2019 del Tribunale di sorveglianza di Messina nel procedimento di sorveglianza nei confronti di N. S.. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Concessione al condannato per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), art. 4-bis, comma 1-quater.(GU n.19 del 12-5-2021 )
IL TRIBUNALE L'anno 2019 il giorno 18 del mese di settembre in Messina si e' riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti: dott. Nicola Mazzamuto - Presidente; dott.ssa Federica Ferrara - Giudice; dott.ssa Sonia Bucolo - Esperto; dott.ssa Lyda Margio - Esperto; per deliberare sull'istanza presentata da N.S., nato a .... attualmente in regime di cui all'art. 656, comma 10, codice di procedura penale in relazione alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, di cui alla sentenza del Gup presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa in data 7 giugno 2017, definitiva il 7 febbraio 2019, per i reati di cui agli articoli 605 commi 1 e 3, 61 n. 2 del codice penale; 609-bis, 609-bis comma 3, 609-ter comma 1 n. 3, 609-septies comma 3 nn. 1 e 2, 61 n. 5 del codice penale; 582,585, 576 nn. 1 e 5 del codice penale, commessi il 23 febbraio 2017; Rilevato che il soggetto ha presentato istanza di concessione di una delle misure alternative di cui agli articoli 47, 47-ter o 50 O.P.; Che il difensore ed il procuratore generale, dott. Maurizio Salamone, hanno concluso come da verbale in atti, ha pronunziato la seguente Ordinanza. Il presente procedimento deve essere sospeso per rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' dell'art. 4-bis comma 1-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (o.p.), con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possano essere concessi al condannato di cui agli articoli 609-bis, 609-ter del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno. La questione puo' ritenersi rilevante considerato che l'interessato, condannato per il reato di cui agli articoli 609-bis, 609-bis comma 3, 609-ter comma 1 n. 3, 609-septies, comma 3 nn. 1 e 2, 61 n. 5 del codice penale non e' stato oggetto di osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno, che il fine pena e' previsto al 24 febbraio 2020 e che, quindi, non essendo ormai possibile un'osservazione scientifica di tale durata, soltanto l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della suindicata norma consentirebbe allo stesso di poter beneficiare di eventuale misura alternativa alla detenzione, previa valutazione, nel merito, da parte del Tribunale dell'idoneita' della stessa a rieducarlo e a prevenire il rischio di reiterazione dei reati. Al riguardo, occorre, infatti, precisare che il soggetto con la sentenza indicata in epigrafe e' stato condannato per violenza sessuale e che il Tribunale ha formulato giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis comma 3 del codice penale e le altre aggravanti contestate, tra cui quella di cui all'art. 609-ter del codice penale, circostanza quest'ultima che determina, ad avviso del collegio, l'operativita' nella fattispecie del regime preclusivo di cui all'art. 4-bis, comma 1-quater o.p. Per fatti a lui non addebitabili non ha beneficiato dell'osservazione scientifica della personalita' e dovendo espiare una pena residua inferiore ad un anno di reclusione, ove non intervenisse declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma citata, il soggetto espierebbe la pena in carcere, essendo l'istanza inammissibile. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis comma 1-quater o.p. prospettata, rilevante per le ragioni appena esposte, ad avviso di questo Tribunale, puo' ritenersi non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione. Parametro di legittimita' costituzionale cui pare porsi in contrasto la norma censurata e' innanzitutto il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione. La norma censurata, infatti, nel prevedere, a pena di inammissibilita', che il condannato per taluni reati che ledono la liberta' sessuale e, quindi, tra questi, per i reati di cui agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, sia sottoposto ad un'osservazione scientifica della personalita' per un tempo rigido e predeterminato di «almeno un anno», irragionevolmente, impedisce al Tribunale di effettuare una valutazione circa la meritevolezza del beneficio, previo attento vaglio della personalita' del sex offender, anche tramite l'ausilio di esperti che abbiano studiato ed osservato il disagio psicologico e personologico sotteso alla commissione del fatto di reato per un tempo «congruo». La rigidita' del parametro temporale indicato dal legislatore e, quindi, una soglia minima unica ed indifferenziata che si basa sulla presunzione assoluta, altrimenti non superabile, secondo cui l'osservazione da parte di esperti in psicologia, sevizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia debba durare necessariamente almeno un anno appare irragionevole specie nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie, la pena residua da espiare sia inferiore ad un anno. Potrebbe darsi, infatti, l'ipotesi in cui anche un'attenta e scrupolosa osservazione scientifica per un tempo piu' ridotto possa essere sufficiente a studiate la personalita' del soggetto condannato per un reato sessuale e a formulare un giudizio nel merito circa l'idoneita' o meno di una misura alternativa a rieducare il reo e a prevenire il rischio di reiterazione di reati. La norma che prevede l'osservazione scientifica della personalita' quale condizione di ammissibilita' dell'istanza appare, pertanto, irragionevole, apparendo piuttosto conforme al dettato costituzionale che la stessa muti il suo volto per trasformarsi in strumento, senz'altro necessario, attraverso cui il Tribunale di Sorveglianza possa procedere alla valutazione nel merito della sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa. La durata dell'osservazione «necessaria», per l'ammissione al beneficio, perche' la norma sia conforme a costituzione, ad avviso del Collegio, dovrebbe, pertanto, essere legata all'effettiva personalita' del reo, in considerazione della quale un anno potrebbe rivelarsi in alcuni casi tempo eccessivamente lungo, in altri tempo adeguato o ancora troppo breve per la conclusione dell'osservazione da parte degli esperti. Appare opportuno al riguardo evidenziare che l'irragionevolezza della norma appare ancor piu' evidente se si considera che ai fini dell'individualizzazione del trattamento, l'art. 13 o.p. prevede che «il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto» e che tutti i soggetti condannati siano sottoposti ad osservazione scientifica della personalita' «per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause che hanno condotto al reato» e che, proprio in base ai risultati cui la stessa conduce, vengono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da seguire e si redige relativo programma. La prima formulazione del programma di trattamento cui e' finalizzata l'osservazione deve avvenire entro il termine di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione. Per i reati diversi da quelli che ledono la liberta' sessuale di cui all'art. 4-bis o.p. il legislatore ha, quindi, scelto di non predeterminare un termine minimo rigido necessario (a pena di inammissibilita' dell'istanza) al fine di accertare i bisogni di ciascun condannato, connessi alle carenze psico-fisiche, affettive, educative e sociali che hanno inciso sulla commissione del reato e impedito l'instaurazione di una normale vita di relazione, sul presupposto, che il termine e' strettamente e fisiologicamente legato alla storia del soggetto, alla sua personalita'. Anzi, ha indicato un termine massimo di sei mesi per evitare che un'osservazione troppo lunga (e, quindi, implicitamente non necessaria) potesse incidere negativamente sul percorso trattamentale del detenuto, impedendogli di ottenere un programma di trattamento funzionale al reinserimento. L'irragionevolezza della norma censurata determina cosi' sul punto anche una disparita' di trattamento tra i sex offenders e gli autori di altri reati, anche di particolare allarme sociale, per i quali e' possibile accedere alle misure alternative sulla base di un'osservazione scientifica della personalita' preliminare dalla durata legata all'effettivo profilo personologico del soggetto condannato. La norma censurata comporta, ancora, l'irragionevole conseguenza che il soggetto condannato ad una pena piu' severa per aver commesso un fatto piu' grave ha la prospettiva, previa osservazione annuale, di ottenere una misura alternativa a differenza di chi, condannato per fatto meno grave, che deve espiare una pena, anche residua, inferiore ad un anno di reclusione, non potrebbe mai accedere ai benefici di legge. Non puo' non osservarsi, infine, come i rigidi automatismi preclusivi, basati su presunzioni di pericolosita' sociale del tipo di autore di reati che destano particolare allarme sociale, come quelli che ledono la liberta' sessuale, sono stati oggetto di censura da parte della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha avviato un trend volto al progressivo superamento degli stessi in favore di rigorose valutazioni nel merito che tengano conto dell'effettiva personalita' e pericolosita' del reo. Ed e' cosi', infatti, che sia in relazione alla valutazione dell'adeguatezza delle misure cautelari sia in relazione alla fase di esecuzione della pena che la Corte costituzionale si e' pronunciata, evidenziando la necessita' di lasciare spazi di discrezionalita' al giudice per effettuare valutazioni di merito flessibili ed individualizzate (in tema di custodia cautelare in carcere, tra le altre, Corte costituzionale 265/2010 e Corte costituzionale 331/2011; in tema di esecuzione della pena, tra le altre, Corte costituzionale 450/1998, Corte costituzionale 239/2014, Corte costituzionale 149/2018). In particolare, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che il principio di uguaglianza viene compromesso ove il legislatore preveda meccanismi di presunzioni assolute che devono ritenersi di per se' arbitrarie ed irrazionali, ove non fondate sull'«id quod plerumque accidit» ossia su dati di esperienza generalizzati e, quindi, nelle ipotesi in cui sia «agevole» formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (Corte costituzionale 139/1982; Corte costituzionale 333/1991; Corte costituzionale 41/1999; Corte costituzionale 225/2008; Corte costituzionale 139/2010; Corte costituzionale 57/2013). Orbene, nella fattispecie, appare possibile ritenere che anche un'osservazione scientifica della personalita' di un sex offender condotta, in modo approfondito, per un tempo inferiore ad un anno, possa essere sufficiente per tratteggiare il quadro personologico del soggetto ed aver elementi a sufficienza per ritenere che lo stesso possa o meno avviare un percorso trattamentale extramurario. Salvo che si voglia assegnare a tale rigida presunzione assoluta della necessita' di osservazione scientifica annuale un carattere meramente «afflittivo». Ed, infatti, l'art. 4-bis, comma 1-quater o.p. nella parte in cui preclude l'accesso alle misure alternative alla detenzione in assenza di osservazione scientifica della personalita' condotta per almeno un anno, si pone, ad avviso del Collegio, anche in contrasto con l'art. 27 della Costituzione. La funzione rieducativa cui deve tendere la pena viene compromessa dalla norma censurata, specie nelle ipotesi, come nella fattispecie, in cui il soggetto, che deve espiare una pena inferiore ad un anno di reclusione, non possa aver accesso ad alcuna misura alternativa e debba, conseguentemente, espiare la pena in ambito intramurario. Infatti, in questi casi soltanto un vaglio nel merito, previa osservazione della personalita' del soggetto di «congrua» durata, consentirebbe di individuare la modalita' di espiazione della pena in concreto piu' idonea a rieducare il reo. La rigida soglia temporale fissata dal legislatore ostacola, invece, qualsivoglia valutazione individualizzante e l'inevitabile espiazione in regime carcerario (per almeno un anno o dell'intera pena per chi deve espiare una pena inferiore all'anno) potrebbe in concreto sortire mera efficacia afflittiva, con soddisfacimento di esigenze di prevenzione sociale, ma sacrificare la funzione rieducativa e di recupero del condannato cui la pena deve sempre aspirare (Corte costituzionale 4367/1999; Corte costituzionale 257/2006; Corte costituzionale 189/2010), anche se inflitta nei confronti di autori di reati particolarmente gravi, quale e' appunto il reato di violenza sessuale. I principi di proporzionalita' ed individualizzazione della pena appaiono, quindi, compromessi dalla norma censurata che non consente al Tribunale di Sorveglianza, previa osservazione scientifica della personalita' per un arco temporale valutato sufficiente in concreto, di ritenere che l'espiazione della pena in misura alternativa sia la strada piu' idonea per rieducare il reo e contenerne la pericolosita' sociale, evitando che finalita' meramente deterrenti e afflittive legate alla natura del reato ed al tipo di autore prendano il sopravvento. Alla luce di quanto sinora evidenziato, ritiene il Tribunale di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possano essere concessi al condannato di cui agli articoli 609-bis, 609-ter del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno. Deve, quindi, sospendersi il procedimento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possano essere concessi al condannato di cui agli articoli 609-bis, 609-ter del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento sino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. Manda alla cancelleria per quanto di competenza e per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Messina, 18 settembre 2019 Il Presidente coestensore: Mazzamuto Il Magistrato relatore ed estensore: Ferrara