N. 95 SENTENZA 14 aprile - 11 maggio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Enti locali - Norme della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige  -
  Istituzione  dell'albo  dei  segretari  comunali  nella   Provincia
  autonoma di Trento - Disciplina  del  reclutamento,  della  revoca,
  della durata e dello status giuridico ed economico  del  segretario
  generale  -  Articolazione  dell'albo  in  due  sezioni,  la  prima
  riservata ai soggetti in possesso della laurea e del certificato di
  abilitazione all'esercizio delle funzioni indicate  rilasciato  dai
  competenti organi statali o dalle Province autonome di Trento e  di
  Bolzano, con  iscrizione  su  richiesta  con  durata  quinquennale,
  rinnovabile, la seconda riservata di  diritto  ai  segretari  degli
  enti locali della Provincia autonoma di Trento in servizio a  tempo
  indeterminato  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   novella
  legislativa - Irragionevolezza e violazione del principio  di  buon
  andamento    e    imparzialita'    dell'amministrazione,    nonche'
  dell'accesso   mediante   pubblico    concorso    nella    pubblica
  amministrazione - Illegittimita' costituzionale. 
Enti locali - Norme della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige  -
  Istituzione  dell'albo  dei  segretari  comunali  nella   Provincia
  autonoma  di  Trento  -  Disposizioni  residue  rispetto  a  quelle
  dichiarate costituzionalmente illegittime - Disposizioni  collegate
  a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimita'
  costituzionale consequenziale. 
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 16  dicembre  2019,  n.  8,
  art. 3, comma 1, lettera g), introduttiva dell'art. 148-bis,  commi
  1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Trentino-Alto Adige
  3 maggio 2018, n. 2; legge  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  3
  maggio 2018, n. 2, art. 163, comma 1, ultimo periodo. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, e 117, secondo comma, lettera l). 
(GU n.19 del 12-5-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre
2019, n.  8  (Legge  regionale  collegata  alla  legge  regionale  di
stabilita' 2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con  ricorso  notificato  il  14-20  febbraio  2020,  depositato   in
cancelleria il 19 febbraio 2020,  iscritto  al  n.  22  del  registro
ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  13  aprile  2021  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Presidente
del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai  sensi  del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del  16  marzo  2021,
gli avvocati Fabio Corvaja e Andrea Manzi  per  la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, quest'ultimo in collegamento da remoto,
ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte  del  16
marzo 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 14-20 febbraio 2020 e depositato il 19 febbraio 2020 (reg. ric. n.
22 del 2020), ha impugnato l'art. 3, comma 1, lettera g), della legge
della Regione Trentino-Alto Adige  16  dicembre  2019,  n.  8  (Legge
regionale collegata alla legge  regionale  di  stabilita'  2020),  in
riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione, nonche' all'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    2.- Il  ricorrente  evidenzia  che  l'art.  3  della  legge  reg.
Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019 apporta modifiche alla legge  della
Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2  (Codice  degli  enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).  In  particolare,
la disposizione impugnata  vi  introduce  l'art.  148-bis,  il  quale
prevede - per la sola Provincia autonoma di Trento - l'istituzione di
un «Albo dei segretari degli enti locali» (recte: elenco dei soggetti
in  possesso  dei  requisiti  per  lo  svolgimento   delle   funzioni
segretariali), articolato in due sezioni:  nella  prima  e'  prevista
l'iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile,
dei  soggetti  «in  possesso  della  laurea  e  del  certificato   di
abilitazione all'esercizio  delle  funzioni  di  segretario  comunale
rilasciato dai competenti organi statali o dalle Provincie di  Trento
e di Bolzano»; nella seconda e' prevista  l'iscrizione,  di  diritto,
dei «segretari  degli  enti  locali  della  provincia  di  Trento  in
servizio a tempo indeterminato» al  momento  dell'entrata  in  vigore
della disposizione impugnata. 
    2.1.-  A  giudizio  del  ricorrente,  la  disposizione  impugnata
contrasterebbe, in primo luogo, con gli artt. 3, 51, primo  comma,  e
97 Cost., nella parte in cui prevede, «nell'ambito di un  unico  Albo
con due distinte sezioni», meccanismi di iscrizione differenziati  in
ordine sia ai requisiti d'accesso sia alla  durata  e  consente  «che
siano inseriti nei  ruoli  dei  segretari  comunali,  con  successivo
accesso alle relative  funzioni,  anche  soggetti  individuati  senza
alcuna selezione pubblica». 
    In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri  censura
la possibilita' di iscrizione alla prima sezione dell'elenco concessa
«anche a soggetti che abbiano conseguito la mera abilitazione di  cui
all'art. 143 e seguenti»  della  suddetta  legge  reg.  Trentino-Alto
Adige n. 2 del 2018  (d'ora  innanzi:  codice  regionale  degli  enti
locali). Si tratterebbe  di  procedura  che  non  implica  il  previo
superamento di un  concorso  pubblico,  come  invece  disposto  dalla
normativa nazionale (art. 98 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali»). La violazione  del  principio  dell'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso troverebbe
«univoca conferma nell'abrogazione» (recte:  nella  previsione  della
cessazione di efficacia  per  gli  enti  locali  della  Provincia  di
Trento), operata dal comma 7 «dell'art. 3, comma l, lett. g)» (recte:
dell'art. 148-bis del codice regionale degli enti locali,  introdotto
dalla richiamata disposizione), dei successivi articoli da 149 a 156,
i quali  prevedono,  invece,  per  le  singole  classi  in  cui  sono
suddivisi i Comuni  (dalla  quarta  alla  prima),  l'espletamento  di
concorsi per titoli ed esami, «vieppiu' necessari  in  ragione  della
conclamata delicatezza delle funzioni e dei  compiti  demandat[i]  ai
segretari  comunali  dall'ordinamento»  (viene  richiamata,  a   tale
proposito, la sentenza n. 23 del 2019). 
    Inoltre, sarebbe  violato  anche  il  principio  di  uguaglianza,
laddove  «vengono  assoggettati   irragionevolmente   alla   medesima
disciplina possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente
diversa». 
    2.2.- I medesimi parametri costituzionali sarebbero violati anche
sotto altro profilo. 
    Il comma 4 dell'art. 148-bis di nuova  introduzione  prevede  che
l'incarico  possa  essere  revocato   «dal   consiglio   comunale   o
dall'assemblea su proposta del sindaco  o  del  presidente  dell'ente
locale», non solo per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per  le
altre cause previste dal contratto collettivo  di  lavoro,  ma  anche
«quando il segretario riceve una valutazione dei  risultati  negativa
per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico». 
    Secondo il ricorrente,  il  concetto  di  «valutazione  negativa,
privo di qualsivoglia criterio e di qualsiasi procedura di garanzia»,
sarebbe tale  da  «minare  la  necessaria  autonomia  del  segretario
comunale», compromettendo l'imparzialita' dell'azione amministrativa,
che questa figura professionale,  «pur  nell'ambito  di  un  incarico
fiduciario», deve necessariamente garantire.  Si  tratterebbe  di  un
rischio tanto piu' grave alla luce  della  riforma  introdotta  dalla
legge impugnata, che  «prevede  meccanismi  di  avvalimento  a  tempo
determinato su nomina fiduciaria». 
    2.3.- A parere del ricorrente, tale complessivo quadro  normativo
sarebbe in contrasto con  i  gia'  citati  parametri  costituzionali,
nella parte in cui limiterebbe «irragionevolmente  l'iscrizione  alla
prima sezione ad un solo quinquennio persino con riguardo ai soggetti
iscritti  per  effetto  di  abilitazione  conferita  dalla   medesima
Provincia», in  violazione  anche  dei  principi  di  indipendenza  e
garanzia della funzione di segretario generale. 
    2.4.- L'intero sistema disegnato per  la  Provincia  autonoma  di
Trento, inoltre, «incidendo sull'accesso alle funzioni e sullo status
giuridico economico del pubblico dipendente segretario  comunale,  in
difformita' rispetto alla  disciplina  statale»,  contrasterebbe  con
l'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. 
    2.5.- Infine, per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sarebbe violato l'art. 4 dello statuto di autonomia,  il  quale,  nel
prevedere  la  competenza  esclusiva  della  Regione  in  materia  di
«ordinamento degli enti  locali  e  delle  relative  circoscrizioni»,
stabilisce, tuttavia,  che  detta  competenza  debba  esercitarsi  in
«armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento  giuridico
della  Repubblica»,  mentre  la  disposizione   regionale   impugnata
eccederebbe tali limiti. 
    2.6.- Tanto premesso, il ricorrente chiede che l'art. 3, comma l,
lettera g), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del  2019,  nel
suo complesso e, dunque, con riferimento «in via derivata anche  agli
ulteriori  commi  in  precedenza  non  menzionati»  in  ricorso,  sia
dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione   degli
evocati parametri costituzionali e statutari. 
    3.-  La  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  si  e'
costituita in giudizio,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile o, comunque, non fondato. 
    3.1.- La resistente ricostruisce la portata precettiva  dell'art.
148-bis del codice regionale  degli  enti  locali,  introdotto  dalla
disposizione censurata. 
    Oltre  a  richiamare  quanto  gia'  illustrato  nel  ricorso  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  evidenzia,  in  particolare,
che, in base al comma 2 del suddetto  art.  148-bis,  successivamente
alla data di formazione dell'elenco previsto dal comma 1, i segretari
«sono  assunti  con  contratto  a   tempo   determinato   di   durata
corrispondente al mandato del  sindaco  o  del  presidente  dell'ente
locale che ha proposto la nomina», e che il rapporto  di  lavoro  «si
costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale a seguito
del conferimento  dell'incarico»  e  «cessa  automaticamente  con  la
proclamazione del nuovo consiglio comunale o, nel  caso  degli  altri
enti locali, con l'elezione del nuovo  presidente».  Il  conferimento
del nuovo incarico e' disposto  non  prima  di  trenta  e  non  oltre
centoventi  giorni  dalla  data  di  proclamazione  dei   consiglieri
comunali o, nel caso degli altri enti locali, dall'elezione del nuovo
presidente,  e,  decorso  tale  termine,  l'incarico  precedentemente
conferito si intende tacitamente rinnovato. 
    Il comma 3 attribuisce il potere  di  nomina  del  segretario  al
consiglio comunale o all'assemblea dell'ente locale, su proposta  del
sindaco o del  presidente  dell'ente  locale,  e  stabilisce  che  il
segretario    comunale    dipende     funzionalmente     dal     capo
dell'amministrazione.  Il  segretario  comunale  e'  scelto   tra   i
cittadini italiani iscritti all'elenco provinciale di cui al comma 1.
Sempre il comma 3 introduce taluni  requisiti  di  qualificazione  in
relazione al classamento del Comune, per cui possono essere  nominati
«nei comuni di seconda  classe  gli  iscritti  all'elenco  che  hanno
prestato servizio effettivo in qualita' di  segretario  comunale  per
almeno due anni o che hanno prestato servizio effettivo  in  qualita'
di vicesegretari generali per almeno due anni presso sedi di prima  e
seconda classe, o che sono stati capi di ripartizione o di  strutture
equiparate in servizio di ruolo in  comuni  di  prima  e  di  seconda
classe della regione e che hanno svolto  tale  incarico  direttivo  o
dirigenziale per almeno tre anni. Possono essere  nominati  segretari
nei comuni di prima classe della regione gli iscritti all'elenco  che
hanno prestato servizio effettivo in qualita' di segretario  generale
per almeno un anno presso sedi di  prima  classe  o  che  sono  stati
segretario comunale per almeno tre anni nei comuni di seconda,  terza
o quarta classe o che hanno prestato servizio effettivo  in  qualita'
di vicesegretari generali per almeno  quattro  anni  presso  sedi  di
prima e seconda classe, o che sono stati capi di  ripartizione  o  di
strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni  di  prima  e  di
seconda classe e che hanno svolto l'incarico direttivo o dirigenziale
per almeno cinque anni». La disposizione aggiunge  che  gli  anni  di
servizio richiesti non devono  essere  stati  caratterizzati  ne'  da
provvedimenti disciplinari ne' da note di demerito. 
    Il successivo comma 5 stabilisce che, nel rispetto del termine di
preavviso previsto dalla  contrattazione  collettiva,  il  segretario
puo' rinunciare all'incarico per assumerne un altro: in tal  caso  il
sindaco procede a nuova designazione e conseguente  nomina  ai  sensi
della stessa legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018. 
    Il comma 6 detta una disposizione  transitoria,  secondo  cui  le
nuove norme non  si  applicano  ai  segretari  in  servizio  a  tempo
indeterminato negli enti locali della Provincia di Trento  alla  data
di entrata in vigore della disposizione  impugnata.  Tali  segretari,
infatti, «conservano il contratto a tempo indeterminato anche  quando
ricoprono il posto vacante di segretario di un comune  o  altro  ente
locale a seguito  dell'attivazione  della  procedura  di  mobilita'»,
disciplinata dal successivo art. 158. 
    3.2.- La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dopo aver
ricostruito le censure avanzate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, contesta, in primo luogo, la premessa dalla quale -  a  suo
giudizio  -  sarebbe  partito  il  ricorrente,   il   quale   avrebbe
identificato il segretario comunale «come  organo  costituzionalmente
necessario  delle  amministrazioni  locali»,  e   sostiene   che   la
giurisprudenza costituzionale non solo non  avrebbe  mai  considerato
tale organo come indefettibile (e'  citata  la  sentenza  n.  22  del
1997), ma soprattutto avrebbe rilevato  «il  progressivo  spostamento
del baricentro delle funzioni del segretario comunale dalle  funzioni
di garanzia alle funzioni di  direzione  in  attuazione  dell'impulso
derivante  dall'indirizzo  politico»,  in  tal  modo  ritenendo  «non
illegittima la previsione per cui i responsabili  di  tale  indirizzo
hanno il potere di scegliere  un  segretario  sul  quale  riporre  il
proprio affidamento» (e' citata la sentenza n. 23 del 2019). 
    La  resistente,  poi,  espone   che,   nella   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'art. 137 della legge reg.
Trentino-Alto Adige n. 2 del  2018,  il  segretario  comunale  e'  il
funzionario piu' elevato in grado del Comune (di cui e'  dipendente),
partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta  comunale  e  ne
redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto
delle   direttive   impartitegli   dal   sindaco   da   cui   dipende
funzionalmente, oltre alle competenze dirigenziali, sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne  coordina  l'attivita',
e'  il  capo  del  personale,  coordina   e   dirige   le   strutture
organizzative dell'ente,  cura  l'attuazione  dei  provvedimenti,  e'
responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni,  provvede  per  la
loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi. Esercita,  altresi',
ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai  regolamenti  e
adempie ai compiti affidatigli dal sindaco.  Inoltre,  se  da  questi
richiesto, roga i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica  le
sottoscrizioni nelle scritture private nonche' negli atti unilaterali
nell'interesse dell'ente. 
    La disposizione impugnata, quindi, in «armonica coerenza» con  le
illustrate   caratteristiche   del   segretario   comunale,   avrebbe
ulteriormente accentuato «le  funzioni  tipicamente  dirigenziali  di
questo organo rispetto a quelle di controllo e garanzia»,  prevedendo
una nomina fiduciaria per la quale attingere da un elenco di soggetti
dotati  di  sicura  qualificazione,  l'assunzione  con  contratto   a
termine,  la  decadenza  al   rinnovo   dell'amministrazione   e   la
possibilita' di revoca per grave inadempimento dei doveri di servizio
o  per  il  mancato  conseguimento  dei  risultati   per   tre   anni
consecutivi. 
    3.3.- Cio' premesso, la resistente considera inammissibile e  non
fondata la  censura  di  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., per invasione della competenza legislativa statale
in materia di «ordinamento civile». 
    Osserva, in primo luogo, che i segretari comunali, nella  Regione
autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  sono  dipendenti   comunali
nominati dai rispettivi Consigli, ai sensi dell'art. 21  della  legge
11 marzo 1972, n.  118  (Provvedimenti  a  favore  delle  popolazioni
alto-atesine), e che l'art. 65 dello statuto di autonomia dispone che
l'ordinamento del personale dei Comuni e' regolato dai Comuni stessi,
salva l'osservanza dei principi generali eventualmente  stabiliti  da
una legge regionale. 
    La  potesta'  legislativa  in  materia  spetterebbe  dunque  alla
Regione autonoma resistente, come sarebbe riconosciuto  dalla  stessa
successiva legislazione dello Stato:  l'art.  103  [recte:  105]  del
d.lgs. n. 267 del 2000 prevede, infatti, che  le  Regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  disciplinano
«le materie di cui al presente capo» (rubricato: «Segretari  comunali
e provinciali») con propria legislazione e che, nel territorio  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, fino all'emanazione di
apposita legge regionale, rimane  ferma  l'applicazione  delle  sopra
ricordate disposizioni della legge n. 118 del 1972. 
    Da questo complesso di disposizioni, si  ricaverebbe  la  «sicura
competenza legislativa regionale» in materia, cio'  che  escluderebbe
sia  la  violazione  diretta  del  parametro  costituzionale  evocato
(dovendo valere la clausola "di maggior favore" di  cui  all'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  recante  «Modifiche
al  titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione»),  sia  il
contrasto con norme statali interposte, peraltro non identificate dal
ricorrente e, comunque, non applicabili nel territorio regionale. 
    La resistente, ancora,  esclude  che  la  disposizione  impugnata
contenga norme di  diritto  privato  sul  rapporto  di  lavoro:  essa
disciplinerebbe, piuttosto, «la fase pubblicistica  del  conferimento
dell'incarico e della sua eventuale revoca», limitandosi a  prevedere
che il contratto  di  lavoro  del  segretario  comunale  e'  a  tempo
determinato, «senza pretendere di conformare  il  contenuto  di  tale
contratto, che  rimane  quello  comune,  ma  al  contrario  facendone
semplicemente uso, come e' in potere di tutti i soggetti». 
    3.4.- Quanto alla censura mossa in riferimento agli artt. 3,  51,
primo comma, e 97 Cost., per violazione del principio  costituzionale
dell'accesso ai  pubblici  uffici  mediante  concorso,  essa  sarebbe
inammissibile,  poiche'  non  sarebbero  individuate  le   specifiche
disposizioni asseritamente  illegittime,  tra  quelle  contenute  nei
sette commi di  cui  si  compone  l'art.  148-bis  della  legge  reg.
Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018. 
    Nel ricorso - osserva la resistente - si sottopone a  censura  la
possibilita' che una prima iscrizione all'albo sia conseguita in base
alla mera abilitazione di cui agli artt. 143 e seguenti  della  legge
regionale appena citata, il  cui  rilascio  «non  implica  il  previo
superamento di un concorso pubblico». 
    Secondo la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dunque,
il vizio individuato dal ricorrente risiederebbe negli  artt.  143  e
seguenti del codice regionale degli enti locali,  che  tuttavia  sono
meramente  richiamati  dalla  disposizione  impugnata,  che  non   ne
modifica in alcun modo la portata precettiva.  In  altre  parole,  il
ricorrente avrebbe contestato surrettiziamente «le regole secondo  le
quali e' ottenuta l'abilitazione»,  contenute  in  norme  diverse  da
quella censurata e non impugnate tempestivamente (viene richiamata la
sentenza  di  questa  Corte  n.   153   del   2019,   per   sostenere
l'inammissibilita' di una censura cosi' proposta). 
    Nel merito, ha osservato che l'abilitazione  rilasciata  in  base
alla legislazione regionale  passa  per  una  duplice  selezione:  al
momento iniziale del  corso-concorso,  in  cui  gli  ammessi  vengono
scelti in base agli esiti di una prova scritta, e al  momento  finale
del corso professionalizzante, che  si  conclude  con  un  esame.  Il
meccanismo, dunque, sarebbe del tutto simile a quello previsto  dalla
legislazione  statale,  che  pure  si  articolerebbe  in  un   doppio
passaggio:  abilitazione  a  mezzo  di   corso   professionalizzante,
caratterizzato da selezione ed esame finale, e nomina fiduciaria. 
    In ogni caso, aggiunge la resistente, con  l'accentuazione  della
funzione  di   collaborazione   alla   realizzazione   dell'indirizzo
politico, sarebbe ammessa e giustificabile «la chiamata singola non a
mezzo di pubblico  concorso,  ma  per  chiamata  diretta»:  cio'  che
spiegherebbe la prevista (dal comma 7  dell'art.  148-bis  introdotto
dalla disposizione impugnata) cessazione dell'efficacia  delle  norme
che, in passato, prevedevano il  pubblico  concorso,  alla  luce  del
carattere intrinsecamente fiduciario di una nomina affidata ad organi
di  indirizzo  politico,  carattere   rispetto   al   quale   sarebbe
«incongrua»  la  previsione  di  una   vera   e   propria   procedura
comparativa. 
    Infine, sarebbe non fondata anche la censura  di  violazione  del
principio di eguaglianza. Osserva, a tale  proposito,  la  resistente
che la norma  regionale  impugnata  consentirebbe  l'iscrizione  alla
prima sezione  dell'elenco  a  tutti  coloro  che  sono  in  possesso
dell'abilitazione, sia essa nazionale, regionale o provinciale, e che
nessun iscritto «potrebbe vantare una pretesa all'ufficio qualificata
o poziore rispetto a quella di altro soggetto  egualmente  abilitato,
tenuto conto [della] natura fiduciaria dell'incarico». Tra la prima e
la seconda sezione dell'albo,  inoltre,  vi  sarebbe  una  differenza
oggettiva di situazioni  e  di  status  dei  soggetti  iscritti,  che
giustificherebbe  la  presenza  delle  due  sezioni  dell'elenco:  il
necessario differente trattamento consisterebbe  nel  fatto  che  gli
iscritti  alla   prima   sezione   «non   fanno   parte   dei   ruoli
dell'amministrazione  ed  entrano  al  servizio  della  p.a.  con  un
rapporto di servizio retto da contratto a tempo determinato, mentre i
segretari comunali iscritti nella seconda  sezione  sono  gia'  stati
assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  e  tale  status
conservano», come previsto dalla norma transitoria di cui al comma 6. 
    3.5.- In ordine ai  rilievi  mossi  contro  la  previsione  della
durata quinquennale  (salvo  rinnovo)  dell'iscrizione  all'albo,  la
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol osserva che la  censura
appare  incompatibile  con  quella   diretta   contro   l'istituzione
dell'elenco. In ogni caso, essa sarebbe  infondata,  sia  perche'  e'
prevista la possibilita' di rinnovo, che sarebbe a semplice  domanda,
sia perche', per coloro che aspirano al conferimento  di  incarico  a
tempo  determinato,  la  previsione  di  una  ricognizione  periodica
risponderebbe «quanto meno ad una esigenza di verifica di  attualita'
dell'interesse», che sarebbe tanto piu' necessaria in  una  Provincia
in  cui  «risulta  spesso  difficile  coprire  sedi   periferiche   o
marginali, sicche' l'istituzione di un elenco in cui siano registrati
coloro che hanno una disponibilita' attuale ad  assumere  l'incarico»
corrisponderebbe  ad  una   «precisa   esigenza   di   organizzazione
amministrativa». 
    3.6.-  Quanto  alla  censura  avanzata   con   riferimento   alla
possibilita' di revoca del segretario comunale in caso di valutazioni
negative  per  tre  anni  consecutivi  nel  corso  dell'incarico,  la
resistente rileva che la disposizione si innesta  in  un  sistema  di
«nomina fiduciaria di un dirigente apicale», prevedendo  «una  tipica
ipotesi di responsabilita' dirigenziale, attivabile secondo le comuni
procedure di valutazione, previste anche  nell'ordimento  degli  enti
locali  della  Regione»,  ed  anzi  rendendola   di   piu'   rigorosa
applicazione, visto che, da un lato la revoca  sarebbe  disposta  dal
Consiglio comunale  o  dall'assemblea  dell'ente  e  non  dall'organo
monocratico, e, dall'altro, «la norma  generale  del  contratto  enti
locali per la Regione» prevederebbe la possibilita'  di  revoca  gia'
dopo una sola valutazione  negativa  dei  risultati,  mentre  per  il
segretario  comunale   la   disposizione   impugnata   richiede   tre
consecutive valutazioni negative. 
    3.7.-  In  relazione  al  motivo  di   ricorso   attinente   alla
prospettata violazione dell'art. 4 dello  statuto  di  autonomia,  la
resistente in via preliminare sottolinea l'inconferenza del parametro
«ordinamento degli  enti  locali  e  delle  relative  circoscrizioni»
individuato dal ricorrente, in luogo di quello  ritenuto  pertinente,
che la Regione individua nell'art. 69 (recte: 65) dello statuto,  che
le attribuirebbe competenza  legislativa  sul  personale  degli  enti
locali. 
    In ogni caso, tale censura si risolverebbe in quella  che  deduce
la violazione del limite costituzionale «e dunque degli artt. 3, 51 e
97 Cost.», trattandosi di una «mera descrizione dello stesso presunto
vizio materiale nei termini di un vizio formale di competenza». 
    3.8.-   Da   ultimo,   la    Regione    autonoma    Trentino-Alto
Adige/Südtirol,  ritenute  inammissibili  o  infondate  le  doglianze
avanzate con il ricorso, invoca il rigetto anche della  richiesta  di
declaratoria di illegittimita' costituzionale in via  consequenziale,
di cui, comunque, contesta l'ammissibilita', in quanto non  formulata
«in modo preciso e comprensibile». 
    4.- In vista  dell'udienza  pubblica,  entrambe  le  parti  hanno
depositato memoria illustrativa. 
    4.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel  ribadire  le
ragioni sottese ai motivi di ricorso, ha confutato  le  difese  della
Regione autonoma resistente, rimarcando che «la potesta'  legislativa
del Trentino-Alto Adige, in tema di organizzazione degli uffici e  di
stato giuridico ed economico del  personale  regionale,  puo'  essere
esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
statali», richiamando la sentenza di questa Corte n. 16 del 2020. 
    Ha aggiunto che la  previsione  della  decadenza  del  segretario
comunale alla cessazione del mandato del sindaco  configurerebbe  una
palese violazione dell'art. 97 Cost., con conseguente  compromissione
dell'imparzialita' e continuita' dell'azione amministrativa,  nonche'
«delle  imprescindibili  tutele  lavorative   volte   ad   assicurare
omogeneita' dei trattamenti e delle condizioni di' lavoro  in  ambito
nazionale» e dei «principi di equita' e parita' di trattamento  della
categoria, dando luogo ad un trattamento  giuridico  differenziato  e
non garantito»: non sarebbero assicurate, infatti, adeguate  garanzie
per il  rapporto  di  lavoro  del  segretario  uscente,  come  invece
previsto  dalla  legge  statale  (cio'  che  avrebbe  determinato  la
decisione  di  rigetto  della  questione  sollevata  nell'ambito  del
giudizio di legittimita' costituzionale deciso dalla sentenza  n.  23
del 2019),  con  conseguente  ingiustificata  «"precarizzazione"  del
rapporto del segretario comunale». 
    Infine, osserva che,  nel  caso  in  questione,  non  si  discute
dell'utilizzo del contratto di lavoro a  tempo  determinato  previsto
per i segretari comunali, bensi' «della conformazione  giuridica  che
si conferisce ad un rapporto di lavoro», come tale  rientrante  nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., e regolata  da  norme  fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica,  che  si  impongono
anche alla Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  ai  sensi
dell'art. 4 dello statuto di autonomia. 
    4.2.- La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,  in  data
23 marzo 2021, ha depositato memoria illustrativa, con  la  quale  ha
ribadito  le  argomentazioni  difensive  gia'  addotte  nell'atto  di
costituzione. 
    In  primo  luogo,  ha  segnalato  lo  ius  superveniens  che   ha
interessato la disposizione impugnata, rappresentando  che  la  legge
della Regione Trentino-Alto Adige 27 luglio 2020, n. 3  (Assestamento
del bilancio  di  previsione  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari  2020-2022)  ha  apportato
modifiche all'art. 148-bis del codice regionale  degli  enti  locali,
sostituendo - nei commi 1, 6 e 7 - le  espressioni  «alla  (o  dalla)
data di entrata in vigore in vigore di questo articolo»  (commi  1  e
6), con le espressioni, rispettivamente, «alla data  di  approvazione
dell'elenco» (comma 1), «alla data di approvazione dell'elenco di cui
al comma 1» (comma 6) e «dalla data di  approvazione  dell'elenco  di
cui al comma 1» (comma 7). Tali modifiche svolgerebbero  la  funzione
di «norme  transitorie  in  vista  di  un  ordinato  passaggio  dalla
precedente disciplina a quella nuova», consentendo medio  tempore  lo
svolgimento delle  procedure  concorsuali  per  il  reclutamento  dei
segretari  comunali  nelle   sedi   scoperte,   «nelle   more   della
approvazione dell'elenco provinciale dei Segretari degli enti  locali
che  costituisce  il  presupposto  di  applicabilita'   della   nuova
disciplina».  Esse,  tuttavia,  «limitandosi  a  spostare  in  avanti
l'ambito   di   applicazione   temporale   della   disciplina»,   non
inciderebbero sulle questioni promosse. 
    La resistente ribadisce, poi, l'eccezione  di  genericita'  della
censura  fondata  sulla  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera  l),  Cost.,  e  aggiunge  che  la  «nomina  fiduciaria»  del
segretario e la sua  «revocabilita'  al  cambio  di  amministrazione»
sarebbero comunque «in linea  con  i  piu'  recenti  indirizzi  della
legislazione statale, la cui conformita' alla Costituzione  [sarebbe]
stata attestata» dalla sentenza di  questa  Corte  n.  23  del  2019.
Infine,  la  disposizione  impugnata  regolerebbe  «soltanto  momenti
pubblicistici del rapporto, di per  se'  ascrivibili  all'ordinamento
dell'ente e non gia' all'ordinamento civile»: lo si desumerebbe dalla
stessa giurisprudenza costituzionale, secondo  cui  esulerebbe  dalla
materia di  competenza  esclusiva  statale  la  fase  concernente  il
reclutamento del  personale  (dai  concorsi  allo  scorrimento  delle
graduatorie: sono citate le sentenze n. 42 del 2021, n. 124 e  n.  77
del 2020), rientrante nell'ambito dell'organizzazione  amministrativa
regionale. Anche le disposizioni sulla  revocabilita'  dell'incarico,
peraltro, non  invaderebbero  la  materia  «ordinamento  civile»,  in
quanto lo stesso art. 40, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche),   esclude    dalla
contrattazione collettiva  le  materie  attinenti  all'organizzazione
degli uffici, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli artt. 5, comma 2, 16 e 17, nonche' la materia del  conferimento
e della revoca degli incarichi dirigenziali. 
    Ancora,  la  Regione  autonoma  resistente  ribadisce   che   «la
possibilita' di nomina fiduciaria per posizioni  apicali  rappresenta
una opzione legittima, consentita non solo alla legislazione statale,
ma anche a quella regionale, dallo  stesso  art.  97,  quarto  comma,
Cost.». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, impugna l'art. 3,  comma
1, lettera g), della  legge  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  16
dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla  legge  regionale
di stabilita' 2020), in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97
e  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  nonche'
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    La disposizione impugnata introduce l'art.  148-bis  nella  legge
della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2  (Codice  degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige). 
    La nuova normativa prevede - per la sola  Provincia  autonoma  di
Trento - l'istituzione di  un  albo  dei  soggetti  in  possesso  dei
requisiti per lo svolgimento delle funzioni di  segretario  comunale,
articolato in due sezioni: nella prima e'  prevista  l'iscrizione,  a
richiesta, per una durata di cinque anni  rinnovabile,  dei  soggetti
«in  possesso  della  laurea  e  del  certificato   di   abilitazione
all'esercizio delle funzioni di segretario  comunale  rilasciato  dai
competenti organi statali o dalle provincie di Trento e di  Bolzano»;
nella seconda e' prevista l'iscrizione,  di  diritto,  dei  segretari
degli enti locali della Provincia autonoma di Trento gia' in servizio
a  tempo  indeterminato  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
disposizione impugnata. 
    A  giudizio  del  ricorrente,  la  disciplina   cosi'   disegnata
contrasterebbe, in primo luogo, con gli artt. 3, 51, primo  comma,  e
97 Cost. (con riferimento implicito al quarto comma  di  quest'ultimo
articolo),  in  quanto  prevede,  «nell'ambito  di  un  unico  Albo»,
meccanismi di iscrizione differenziati in  ordine  sia  ai  requisiti
d'accesso sia alla durata, e  consente  l'accesso  alle  funzioni  di
segretario comunale di soggetti individuati «senza  alcuna  selezione
pubblica». 
    In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri censura,
in primo luogo, la possibilita'  di  iscrizione  alla  prima  sezione
dell'elenco concessa «anche a soggetti che abbiano conseguito la mera
abilitazione di cui all'art. 143 e  seguenti»  della  suddetta  legge
reg. Trentino-Alto  Adige  n.  2  del  2018  (d'ora  innanzi:  codice
regionale degli enti locali). 
    Poiche'  il  conseguimento  dell'abilitazione  rilasciata   dalle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  non   presuppone   il
superamento di un concorso pubblico, sostiene il  ricorrente  che  il
vulnus ai  parametri  costituzionali  evocati  sarebbe  evidente,  ed
altresi' dimostrato dalla  previsione  (contenuta  nel  comma  7  del
citato art. 148-bis) della cessazione di efficacia, per i  soli  enti
locali della Provincia autonoma di Trento, degli articoli  da  149  a
156  del  medesimo  codice  regionale  degli  enti  locali,  i  quali
stabiliscono -  ormai  solo  per  gli  enti  locali  della  Provincia
autonoma di Bolzano - l'espletamento di concorsi per titoli ed  esami
in relazione alle singole classi  in  cui  sono  suddivisi  i  Comuni
(dalla quarta alla prima). 
    Sarebbe, inoltre, violato il principio  di  uguaglianza,  poiche'
verrebbero «assoggettati irragionevolmente alla  medesima  disciplina
possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa». 
    I medesimi parametri costituzionali (con  riferimento  implicito,
in tal caso, al secondo comma dell'art. 97 Cost.) sono evocati  anche
per  la  successiva   censura,   che   si   appunta   sull'introdotta
possibilita'  di  revoca  dell'incarico  -  ad  opera  del  Consiglio
comunale o dell'assemblea su proposta del sindaco  o  del  presidente
dell'ente locale - non solo per gravi violazioni dei doveri d'ufficio
o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro,  ma
anche per l'ipotesi in  cui  il  segretario  riceva  una  valutazione
negativa per tre anni consecutivi. 
    Secondo il ricorrente,  il  concetto  di  «valutazione  negativa,
privo di qualsivoglia criterio e di qualsiasi procedura di garanzia»,
sarebbe tale  da  «minare  la  necessaria  autonomia  del  segretario
comunale», compromettendo l'imparzialita' dell'azione amministrativa,
che questa figura professionale,  «pur  nell'ambito  di  un  incarico
fiduciario», deve necessariamente garantire.  Si  tratterebbe  di  un
rischio tanto piu' grave alla luce  della  riforma  introdotta  dalla
legge impugnata, che  «prevede  meccanismi  di  avvalimento  a  tempo
determinato su nomina fiduciaria». 
    Ancora, la disciplina regionale in questione sarebbe in contrasto
con i  gia'  citati  parametri  costituzionali  nella  parte  in  cui
limiterebbe «irragionevolmente l'iscrizione alla prima sezione ad  un
solo quinquennio  persino  con  riguardo  ai  soggetti  iscritti  per
effetto di  abilitazione  conferita  dalla  medesima  Provincia»,  in
violazione anche  dei  principi  di  indipendenza  e  garanzia  della
funzione di segretario comunale. 
    Il  sistema  disegnato  per  la  Provincia  autonoma  di  Trento,
inoltre,  «incidendo  sull'accesso  alle  funzioni  e  sullo   status
giuridico economico del pubblico dipendente segretario  comunale,  in
difformita' rispetto alla  disciplina  statale»,  contrasterebbe  con
l'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. 
    Infine, per il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  sarebbe
violato l'art. 4 dello statuto di autonomia, il quale, nel  prevedere
la competenza esclusiva della  Regione  in  materia  di  «ordinamento
degli enti  locali  e  delle  relative  circoscrizioni»,  stabilisce,
tuttavia, che detta competenza debba esercitarsi «[i]n armonia con la
Costituzione  e   i   principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica», mentre la disposizione regionale  impugnata  eccederebbe
tali limiti. 
    2.-   Vanno   affrontate,   in   primo   luogo,   le    eccezioni
d'inammissibilita' sollevate  dalla  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol. 
    2.1.- La resistente lamenta, in primo  luogo,  l'indeterminatezza
di tutte le censure, per non avere il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri specificato, per ciascuna, nei confronti di  quali  commi  -
tra i sette di cui si  compone  il  nuovo  art.  148-bis  del  codice
regionale degli enti locali - esse siano indirizzate. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Ciascun motivo di ricorso, pur essendo in definitiva  finalizzato
a colpire l'intero art. 148-bis, consente agevolmente di identificare
la disposizione di volta in volta oggetto di specifica  impugnazione:
ogni censura,  infatti,  attiene  a  un  differente  profilo  proprio
dell'innovato regime del segretario comunale nella Provincia autonoma
di Trento, contemplato da uno o piu' commi facilmente individuabili. 
    Cosi', il  primo  motivo  di  ricorso  coinvolge  il  sistema  di
reclutamento dei  segretari  comunali  nella  Provincia  autonoma  di
Trento,  disciplinato  dai  commi  1  (istituzione   dell'albo,   sua
suddivisione in due sezioni e  iscrizione  a  ciascuna  di  esse),  3
(scelta  all'interno  dell'elenco  e  nomina)  e  7  (cessazione   di
efficacia, per gli enti locali  interessati  delle  disposizioni  che
regolano il sistema dei concorsi). 
    La  seconda  censura  riguarda  l'introduzione   di   una   nuova
fattispecie di revoca dell'incarico e si appunta,  all'evidenza,  sui
commi 2 (assunzione con contratto a tempo  determinato,  conferimento
dell'incarico e durata di quest'ultimo) e 4  (revoca  dell'incarico).
Va evidenziato, peraltro, che il comma 2 dell'art.  148-bis  contiene
un erroneo rinvio al comma 1, dovendosi  intendere  il  rimando  come
effettuato, piuttosto, al comma 3: e' questa la disposizione che,  in
effetti,  disciplina  il  conferimento  dell'incarico  al  segretario
comunale. 
    La terza questione e' promossa con riferimento, ancora, al  comma
1, che prevede la durata  quinquennale  dell'iscrizione  nella  prima
sezione dell'albo. 
    La quarta e  la  quinta  doglianza  investono  tutto  il  sistema
disegnato dai commi da 1 a 5, coinvolgendo l'intero status  giuridico
ed economico del segretario  comunale  nella  Provincia  autonoma  di
Trento. 
    Infine, il ricorrente chiede che, in ogni  caso,  l'art.  148-bis
introdotto dall'art. 3, comma l, lettera g),  della  legge  regionale
impugnata, sia dichiarato costituzionalmente  illegittimo  nella  sua
interezza e, dunque, con riferimento  «in  via  derivata  anche  agli
ulteriori commi in precedenza non menzionati» in ricorso. 
    2.2.-  Sono  fondate,  invece,  le  eccezioni  d'inammissibilita'
avanzate contro la terza e la quarta censura, in ragione  della  loro
genericita'. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, nel sottoporre
a contestazione la  durata  solo  quinquennale  dell'iscrizione  alla
prima sezione dell'albo e nel lamentare l'invasione della  competenza
esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost., non ha sostenuto le relative  censure  con  argomentazioni
specifiche. 
    Per costante orientamento di questa Corte, il ricorrente  ha  non
solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e  i  parametri
costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma  anche  quello  di
allegare, a sostegno delle questioni proposte,  una  motivazione  non
meramente assertiva. Il ricorso deve  cioe'  contenere  l'indicazione
delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto  con  i  parametri
evocati e una, sia pur sintetica,  argomentazione  a  supporto  delle
censure (ex multis, sentenze n. 29 e n. 25 del  2021).  Nel  caso  in
esame, invece, limitatamente ai due motivi di ricorso  indicati,  non
e'  stata  raggiunta  quella  «soglia  minima  di  chiarezza   e   di
completezza» che rende ammissibile l'impugnativa  proposta  (sentenze
n. 52 e n. 42 del 2021). 
    3.-  Sempre  in  via  preliminare,  va  dato   atto   dello   ius
superveniens. 
    La legge della Regione Trentino-Alto Adige 27 luglio 2020,  n.  3
(Assestamento del  bilancio  di  previsione  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi  finanziari  2020-2022)
ha apportato modifiche all'art. 148-bis del  codice  regionale  degli
enti locali, sostituendo - nei commi 1, 6 e 7 - le espressioni  «alla
(o dalla) data di entrata in vigore di questo articolo»  (commi  1  e
6), con le espressioni, rispettivamente, «alla data  di  approvazione
dell'elenco» (comma 1), «alla data di approvazione dell'elenco di cui
al comma 1» (comma 6) e «dalla data di  approvazione  dell'elenco  di
cui al comma 1» (comma 7). 
    Come chiarito  dalla  stessa  Regione  resistente  nella  memoria
illustrativa depositata in  vista  dell'udienza,  le  modifiche  sono
state introdotte allo scopo di posticipare l'applicazione della nuova
disciplina al momento in cui sara'  approvato  l'albo  dei  segretari
comunali per la Provincia autonoma di  Trento,  «che  costituisce  il
presupposto  di  applicabilita'   della   nuova   disciplina».   Esse
consentono, medio tempore, lo svolgimento delle procedure concorsuali
per il reclutamento dei segretari comunali nelle  sedi  scoperte,  ma
non incidono sulla portata precettiva delle disposizioni impugnate  e
non rivestono carattere satisfattivo delle pretese  avanzate  con  il
ricorso. 
    Nessuna cessazione  della  materia  del  contendere  e',  quindi,
ipotizzabile. 
    4.- Passando al merito, e' utile operare una breve  ricostruzione
della  figura  del  segretario  comunale  nell'ordinamento   statale,
limitatamente agli aspetti qui rilevanti, allo scopo di  confrontarla
con  quella  delineata  dalla  legislazione  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  sia  prima  che   dopo   la   riforma
apportata,  per  la  sola  Provincia  autonoma   di   Trento,   dalla
disposizione impugnata. 
    4.1.- Nella sentenza n. 23 del 2019 (richiamata  da  entrambe  le
parti   del   presente   giudizio   a   sostegno   delle   rispettive
argomentazioni),  questa  Corte   ha   gia'   ampiamente   illustrato
l'evoluzione  della  disciplina  di  tale   organo   nell'ordinamento
statale. 
    In  questa  sede  importa  solo  ribadire  come,  particolarmente
nell'ordinamento  repubblicano,   non   vengano   modificati,   nella
sostanza, ne' il procedimento  di  nomina  del  segretario  comunale,
basato sull'assunzione  per  pubblico  concorso,  ne'  il  suo  stato
giuridico di funzionario  statale,  entrambi  profili  ereditati  dal
periodo precedente. 
    E' piuttosto la legge 15 maggio 1997 n. 127 (Misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo) a determinare un rilevante mutamento  della
sua complessiva fisionomia, riconoscendo  ai  sindaci  il  potere  di
nominarlo  in  autonomia,  scegliendolo  fra  gli  iscritti  all'albo
nazionale (al  quale  si  continuava  ad  accedere  tramite  concorso
pubblico), affidato alla gestione di una  neo-istituita  agenzia:  il
segretario comunale viene cosi' definito dipendente di  tale  agenzia
e, allo scopo di accentuare l'autonomia degli enti locali, la  durata
del suo incarico, a parte i casi di revoca per violazione dei  (soli)
doveri d'ufficio, viene fatta coincidere con quella del  mandato  del
sindaco che lo nomina, salvo conferma. 
    La complessiva disciplina cosi' elaborata confluisce nel  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali), fatte salve ulteriori successive
modifiche, tra le quali la soppressione dell'agenzia  nazionale,  cui
subentra il Ministero dell'interno. 
    L'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e'  dunque
subordinata  al  conseguimento  dell'abilitazione,  in  virtu'  della
frequentazione di un corso cui si accede mediante  concorso  pubblico
(art. 98, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000), sia pur, attualmente,
con procedure  semplificate,  previste  per  rimediare  con  maggiore
celerita' ai vuoti di organico verificatisi su  tutto  il  territorio
nazionale (art. 16-ter del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,
recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni in
legge 28 febbraio 2020, n. 8; art. 25-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il  rilancio
dell'economia», convertito, con modificazioni  in  legge  13  ottobre
2020, n. 126). 
    4.2.- Nella Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  la
disciplina dei segretari  comunali  presenta  differenze  rispetto  a
quella statale. 
    La piu' marcata consiste  nel  fatto  che  essi  sono  dipendenti
comunali, non gia' funzionari statali. L'art. 21 della legge 11 marzo
1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle  popolazioni  altoatesine)
ha previsto, infatti, che  «[n]ella  regione  Trentino-Alto  Adige  i
segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati  dai
consigli comunali». 
    Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 2006, ha  gia'  rilevato
che l'art. 4, primo comma, numero  3),  dello  statuto  di  autonomia
attribuisce  alla  competenza  legislativa  esclusiva  della  Regione
autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  l'«ordinamento  degli   enti
locali», e quindi anche la  disciplina  del  relativo  personale.  Il
successivo  art.  65  prevede,  inoltre,  che  «[l]'ordinamento   del
personale dei comuni» e' regolato dai Comuni stessi, con l'osservanza
dei principi generali dettati dalla legge regionale. 
    L'art. 137 del codice regionale degli  enti  locali  (che  ne  ha
confermato lo status di dipendente comunale) indica  dettagliatamente
le funzioni del segretario comunale,  qualificato  come  «funzionario
piu' elevato in grado» del Comune. 
    Quanto all'accesso alle funzioni, il successivo art. 143  dispone
che le Giunte provinciali di Trento e di  Bolzano  organizzano  corsi
(teorico-pratici) abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai
quali possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  di  una
delle lauree indicate. 
    Ai sensi dell'art.  144,  il  corso  si  conclude  con  un  esame
teorico-pratico,  il  cui  superamento  abilita  all'esercizio  delle
funzioni di segretario comunale  (art.  146),  con  il  rilascio  del
relativo certificato di idoneita'. 
    L'abilitazione  consente  di  partecipare  ai  concorsi  pubblici
banditi dai singoli Comuni o enti locali,  che  consistono  in  prove
scritte e orali (artt. 149 e seguenti del codice). 
    La stabilita' di posizione  dei  vincitori  dei  concorsi  emerge
dalla circostanza che essi vengono  nominati  dai  singoli  enti  con
contratto a tempo indeterminato. Inoltre, coerentemente  a  cio',  ai
sensi dell'art. 138 del codice  regionale  degli  enti  locali,  sono
applicabili ai segretari comunali le sole cause  di  risoluzione  del
rapporto di lavoro previste, per tutti  i  dipendenti  comunali,  dai
contratti  collettivi  (anche  sotto  il  profilo   disciplinare)   e
dall'art. 121 (dimissioni volontarie, licenziamento per giusta  causa
o giustificato  motivo,  soppressione  dell'ufficio,  collocamento  a
riposo, dispensa o decadenza per perdita dei requisiti di nomina). 
    In  definitiva,  anche  nella  Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol - che pure e' estranea al sistema dell'albo  nazionale
illustrato in precedenza,  per  il  peculiare  status  di  dipendenti
comunali dei segretari  -  il  segretario  comunale  e'  assunto  con
contratto a tempo indeterminato, previo superamento  di  un  pubblico
concorso (organizzato  su  base  locale  previa  frequenza  al  corso
abilitante di cui  all'art.  143),  ed  e'  percio'  assistito  dalla
garanzia di stabilita' del posto di lavoro. 
    4.3.- Nel contesto normativo appena  descritto,  la  disposizione
impugnata aggiunge al  codice  regionale  degli  enti  locali  l'art.
148-bis, che modifica il  meccanismo  di  reclutamento  e  incide  su
alcuni profili essenziali dello status dei segretari  comunali,  solo
per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento. 
    La disposizione prevede, in  particolare,  che  la  nomina  venga
operata dal Consiglio comunale o dall'assemblea dell'ente locale,  su
proposta del sindaco o  del  presidente  dell'ente  locale,  i  quali
effettuano una scelta discrezionale tra tutti gli iscritti all'elenco
di nuova istituzione. Solo per i  Comuni  di  classe  superiore  alla
quarta e' necessario che i prescelti abbiano gia'  prestato  servizio
effettivo (per periodi variamente indicati dalla norma)  in  sedi  di
classe inferiore. 
    Non e' piu' prevista una procedura concorsuale  per  l'assunzione
delle funzioni,  quantomeno  da  parte  di  coloro  che  non  abbiano
conseguito l'abilitazione nazionale e che non siano gia' in  servizio
alla data di approvazione dell'albo: cio' si evince dalla  previsione
del comma 7, secondo cui,  dalla  data  di  approvazione  dell'elenco
introdotto ex novo, cessano di avere efficacia per  gli  enti  locali
della Provincia autonoma di Trento gli articoli del codice  regionale
degli enti locali che disciplinano i concorsi. 
    Inoltre, e soprattutto, il (solo) segretario di nuova  nomina  e'
assunto a tempo determinato e puo' essere revocato dal  suo  incarico
non solo per gravi violazioni dei doveri d'ufficio (o  per  le  altre
cause previste dal contratto collettivo di lavoro), ma  anche  quando
riceve  una  valutazione  dei  risultati  negativa   per   tre   anni
consecutivi. 
    Non  si  puo',  infine,  trascurare  che  il  contratto  a  tempo
determinato del segretario di nuova nomina ha  durata  corrispondente
al mandato del sindaco (o del  presidente  dell'ente  locale  che  ha
proposto la nomina) e il rapporto di lavoro con l'ente  locale  cessa
automaticamente con la proclamazione del nuovo Consiglio comunale (o,
nel  caso  degli  altri  enti  locali,  con  l'elezione   del   nuovo
presidente). 
    Quest'ultimo profilo e'  stato  contestato  dal  ricorrente  solo
nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza pubblica.
In essa, il Presidente del Consiglio  ha  infatti  lamentato  che  la
decadenza del segretario comunale alla  cessazione  del  mandato  del
sindaco configurerebbe «una palese violazione  dell'art.  97  Cost.»:
non sarebbero assicurate, infatti, adeguate garanzie per il  rapporto
di lavoro del segretario uscente, come invece  previsto  dalla  legge
statale, con conseguente ingiustificata «"precarizzazione"»  del  suo
rapporto di lavoro. 
    Si tratta, quindi, di una censura volta a sottoporre a  scrutinio
il  regime  di  spoils  system  effettivamente  introdotto  dall'art.
148-bis per i soli segretari comunali  della  Provincia  autonoma  di
Trento,  assunti  successivamente   all'entrata   in   vigore   della
disposizione. 
    Quale specifico motivo d'impugnazione articolato non nel ricorso,
ma  solo  nella  memoria  d'udienza,  esso  deve  essere  considerato
inammissibile (per costante giurisprudenza: sentenza n. 154 del 2017;
in senso analogo, ex plurimis, sentenze n. 56 del 2020,  n.  138  del
2018, n. 261 e n. 237 del 2017). 
    Non sfugge tuttavia a questa Corte che  la  previsione  in  esame
contribuisce  a  sua  volta  a  connotare,  nel  contesto   normativo
descritto, la figura del segretario comunale  di  nuova  introduzione
per gli enti locali della sola Provincia autonoma di Trento. 
    5.- Tutto cio' premesso, e' ora possibile passare all'esame delle
censure avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri che  hanno
superato il vaglio di ammissibilita'. 
    Esse possono essere trattate congiuntamente  -  alla  luce  degli
artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. nonche' dell'art. 4 statuto reg.
Trentino  Alto-Adige  -  perche'  riguardano  il  complessivo  status
giuridico del segretario comunale nell'ambito dell'ordinamento di una
Regione ad autonomia speciale (o  meglio,  nell'ambito  di  una  sola
delle due Province autonome di cui si compone la Regione stessa). 
    I  parametri  citati  riguardano,   infatti,   l'ampiezza   della
competenza legislativa spettante, in materia, alla Regione  autonoma,
le  modalita'  di  accesso  a  tale  specifica  figura   dell'impiego
pubblico, e infine le complessive garanzie  che  debbono  connotarne,
anche in ambito  regionale,  lo  status,  particolarmente  alla  luce
dell'art. 4 dello statuto speciale, e per suo tramite,  dell'art.  97
Cost. 
    6.- Le questioni sono fondate. 
    L'art. 4,  punto  3),  dello  statuto  reg.  Trentino  Alto-Adige
assegna alla Regione autonoma la competenza legislativa in materia di
«ordinamento degli enti  locali  e  delle  relative  circoscrizioni»,
competenza capace di estendersi, come  gia'  riconosciuto  da  questa
Corte (sentenza n.  132  del  2006),  alla  disciplina  del  relativo
personale, settore nel quale, come chiarito dal  successivo  art.  65
del medesimo statuto, essa si  esercita  attraverso  l'emanazione  di
principi generali  in  materia  di  «ordinamento  del  personale  dei
comuni». 
    Si tratta di una potesta' legislativa che deve operare, tuttavia,
sempre in «armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento
giuridico della Repubblica», sia  che  si  vogliano  disciplinare  le
modalita'  di  instaurazione  dei  rapporti  di  lavoro  sia  che  si
intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente. 
    6.1.- Nel caso  qui  in  discussione,  il  legislatore  regionale
conserva  la  figura  del  segretario  comunale  secondo  il  modello
contenuto nella vigente legislazione  statale,  caratterizzato  dalle
relative funzioni di controllo e garanzia. 
    Il ricordato limite statutario  importa,  percio',  l'obbligo  di
rispettare i principi desumibili dall'art. 97 Cost., con  particolare
riferimento   a   quelli   di   buon   andamento   e    imparzialita'
dell'amministrazione nonche' dell'accesso mediante  concorso  «[a]gli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni». 
    L'analisi  complessiva  della  disciplina  contemplata  dall'art.
148-bis del codice regionale degli enti locali  restituisce,  invece,
una figura di segretario comunale (o di altro ente locale)  che,  per
la sola  Provincia  autonoma  di  Trento,  non  si  conforma  a  tali
principi, sin dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    Nel  caso  di  specie,  infatti,  la  legge  regionale   consente
l'accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma  di
effettiva selezione  concorsuale,  aperta  e  di  natura  comparativa
(questi ultimi considerati elementi essenziali del concorso pubblico:
sentenze n. 299 del 2011 e n. 225 del 2010). 
    Abolito il sistema dei concorsi banditi su base locale,  infatti,
per essere nominati segretari comunali nella  Provincia  autonoma  di
Trento  e'  ora  sufficiente  essere  iscritti  all'albo   di   nuova
istituzione. 
    In  disparte  i  casi  di  coloro  che   possono   iscriversi   -
rispettivamente nella prima e nella seconda sezione  dell'albo  -  in
quanto in possesso dell'abilitazione rilasciata dai competenti organi
statali oppure perche'  gia'  in  servizio  come  segretari  comunali
assunti  in  base  al  previgente  regime,  l'accesso   all'albo   e'
subordinato al mero possesso  di  alcuni  requisiti  culturali  e  al
semplice conseguimento del  certificato  di  idoneita'  all'esercizio
delle  funzioni  di  segretario  comunale  rilasciato  dalle   Giunte
provinciali di Trento e di Bolzano. 
    Tale certificato si ottiene all'esito di un corso  abilitante  al
quale non si accede tramite  concorso  (come  invece  previsto  dalla
disciplina  statale),  dal  momento  che  tale   passaggio   non   e'
contemplato dalle  norme  del  codice  regionale  degli  enti  locali
dedicate alla regolamentazione del suddetto corso (articoli da 143  a
147).  E'  quindi  lasciata  alla   discrezionalita'   delle   Giunte
provinciali, in sede  di  organizzazione  dei  corsi,  prevedere  una
eventuale selezione preliminare. Quest'ultima,  tuttavia,  svolge  la
sola funzione di sfoltire  la  platea  degli  aspiranti  in  caso  di
presentazione di domande in numero superiore ai posti disponibili per
la frequentazione del corso, ai cui partecipanti viene corrisposto un
assegno di studio di ammontare determinato - per delega della Regione
- dalla Provincia autonoma competente (art. 144). 
    Questa  Corte  ha  gia'  ritenuto  eccessivamente   generico   il
requisito  del  previo  superamento  di  una   qualsiasi   selezione,
ancorche' pubblica, quando essa -  come  appunto  qui  accade  -  non
garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla
tipologia e al livello delle funzioni che si e' chiamati  a  svolgere
(sentenze n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010). 
    Ne' la previsione di un  esame  finale,  al  termine  del  corso,
sopperisce a tale mancanza,  avendo  tale  prova  il  solo  scopo  di
verificare la proficuita' della partecipazione al  corso  stesso:  la
giurisprudenza  costituzionale  ha  infatti  gia'  affermato  che  lo
svolgimento di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova
pubblica di selezione degli aspiranti,  non  e'  equiparabile  ad  un
concorso pubblico (sentenza n. 30 del 2012). 
    6.2- Per queste ragioni, il vizio  afferente  alle  procedure  di
assunzione non e' affatto neutralizzato dalla nuova conformazione,  a
tempo determinato, del rapporto di lavoro  del  segretario  comunale,
soprattutto se si  considerano  gli  ulteriori  nuovi  profili  della
disciplina impugnata, che  introducono  in  tale  rapporto  rilevanti
aspetti di vera e propria precarieta'. 
    L'evidente intento perseguito  dalle  disposizioni  impugnate  e'
quello di trasformare  profondamente  la  fisionomia  del  segretario
comunale, attraverso l'innesto di elementi normativi che conducono  a
minare quell'indispensabile equilibrio tra le ragioni  dell'autonomia
degli enti locali, da una  parte,  e  le  esigenze  di  un  controllo
indipendente sulla loro attivita', dall'altra  (sentenza  n.  23  del
2019);  controllo  che  la  figura  del  segretario   comunale   deve
assicurare anche nell'ordinamento regionale speciale. 
    Il carattere fiduciario della nomina, su cui  insiste  la  difesa
regionale, ben consentirebbe la libera scelta tra i soggetti iscritti
ad un albo,  al  quale  essi  abbiano  avuto  accesso  attraverso  un
concorso. Da tale carattere, invece, non necessariamente deriva che a
quell'albo possano iscriversi soggetti che non abbiano  superato  una
vera e propria procedura concorsuale. Ma,  al  di  la'  di  cio',  e'
decisivo evidenziare  la  mancanza,  nella  normativa  impugnata,  di
qualsiasi garanzia analoga a quelle  che  circondano  la  figura  del
segretario comunale, sia  in  ambito  statale,  sia  nella  "residua"
disciplina regionale, ormai applicabile alla sola Provincia  autonoma
di Bolzano. 
    In primo luogo, le disposizioni impugnate - e in  particolare  il
comma 4 dell'art. 148-bis del codice regionale degli  enti  locali  -
consentono  la  revoca  dell'incarico  in  seguito  alla  valutazione
negativa conseguita per tre anni consecutivi. Omettono, tuttavia,  di
prevedere gli opportuni  raccordi  con  la  restante  disciplina  del
regime giuridico dei dipendenti comunali - categoria  alla  quale  il
segretario continua ad appartenere - dettata dal  medesimo  codice  e
dalla contrattazione collettiva, e non specificano ne'  la  procedura
di garanzia da seguire per giungere alla revoca, ne' le modalita'  di
fissazione degli obiettivi rispetto  ai  quali  la  valutazione  deve
operare, con i relativi criteri, necessariamente predeterminati. 
    E' pur vero che la sentenza n. 23 del 2019, con riferimento  alla
disciplina statale recata dal d.lgs. n. 267 del 2000, ha riconosciuto
la compatibilita' costituzionale di  un  sistema  imperniato  su  una
nomina «relativamente discrezionale» del sindaco  e  su  un  incarico
destinato a cessare automaticamente  al  mutare  della  compagine  di
governo (salvo conferma). A tanto  e'  giunta,  tuttavia,  alla  luce
delle garanzie comunque poste dalla legislazione nazionale a presidio
della funzione, tra le quali l'irrevocabilita' ad nutum dell'incarico
durante il mandato (salvo che per violazione dei doveri d'ufficio)  e
la stabilita' dello status giuridico  ed  economico  e  del  rapporto
d'ufficio. 
    Quanto alla cessazione automatica  del  rapporto  di  lavoro  del
segretario comunale con la proclamazione del nuovo Consiglio comunale
(o, nel caso degli  altri  enti  locali,  con  l'elezione  del  nuovo
presidente), manca, sul punto (come  si  e'  gia'  sottolineato),  un
valido motivo di censura articolato nel ricorso, sicche' questa Corte
non puo' far oggetto di controllo di legittimita'  costituzionale  il
sistema di spoils system  introdotto  per  gli  iscritti  alla  prima
sezione dell'albo. 
    Non e' tuttavia privo di rilievo,  ai  fini  di  una  complessiva
valutazione   della   disciplina   effettivamente   censurata,    che
quest'ultima  nulla  affermi  circa  la  sorte  del  segretario   non
confermato o revocato, cio' che acuisce i gia'  rilevati  profili  di
contrasto con i principi presidiati dall'art. 97 Cost. 
    Non a caso, il giudizio espresso nella sentenza n. 23 del 2019, a
proposito del segretario comunale in ambito statale,  e'  influenzato
proprio dalla funzione di garanzia esplicata dal meccanismo disegnato
dall'art. 101 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale dispone  -  per  i
casi  di  mancata  conferma  del  segretario  ad  opera  del  sindaco
neo-eletto - il collocamento in posizione di  disponibilita'  per  la
durata massima di due anni, periodo durante  il  quale  l'interessato
resta iscritto all'albo ed e'  posto  a  disposizione  dell'ente  dal
quale dipende  per  attivita'  istituzionali  o  di  consulenza,  con
l'ulteriore  guarentigia  costituita  dalla  mobilita'  presso  altre
pubbliche amministrazioni «nella piena salvaguardia  della  posizione
giuridica ed economica» al termine del  periodo  di  collocamento  in
disponibilita'. 
    Manca insomma, nella  disciplina  censurata,  quella  complessiva
condizione  di  equilibrio,  che  questa   Corte   invece   considera
essenziale salvaguardare, anche alla luce della delicatezza (rilevata
sin dalla sentenza n. 52 del 1969) dei compiti  attribuiti  a  questi
funzionari, siano essi dipendenti dallo Stato oppure, come in  questo
caso, dai  medesimi  enti  in  favore  dei  quali  prestano  il  loro
servizio. 
    6.3.- Meritevole di accoglimento appare anche l'altro profilo  di
censura, incentrato sull'irragionevole sottoposizione  alla  medesima
disciplina  di  «possessori  di   titoli   abilitativi   di   valenza
oggettivamente diversa». 
    La riconosciuta possibilita' d'iscrizione all'albo anche da parte
di coloro che hanno  conseguito,  senza  sottoporsi  ad  una  vera  e
propria procedura concorsuale, il  solo  certificato  provinciale  di
abilitazione all'esercizio  delle  funzioni  di  segretario  comunale
determina due irrazionali equiparazioni. 
    In primo luogo, all'interno della stessa prima sezione dell'albo,
viene assimilata ingiustificatamente  la  posizione  degli  abilitati
provinciali a quella di coloro  che,  superando  invece  un  concorso
(quello per l'iscrizione all'albo nazionale ex art. 98 del d.lgs.  n.
267 del 2000), hanno ottenuto l'abilitazione da organi statali. 
    In secondo luogo, la norma accomuna la condizione degli  iscritti
alla  prima  sezione  che  hanno  conseguito,  senza   concorso,   il
certificato provinciale di abilitazione a quella degli iscritti  alla
seconda  sezione  che,  invece,  un  concorso   lo   hanno   superato
(trattandosi di segretari comunali gia' in servizio e dunque  assunti
secondo   il   precedente   regime).   Non   basta   a   giustificare
l'equiparazione la  durata  solo  quinquennale  dell'iscrizione  alla
prima sezione: in disparte la  considerazione  per  cui  quest'ultima
puo' essere rinnovata a semplice richiesta, non e' certo  l'eventuale
temporaneita' dell'equiparazione che puo' restituire razionalita'  al
meccanismo di reclutamento cosi' congegnato. 
    7.- Tutte le considerazioni che precedono portano  a  considerare
fondate le censure di violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97
Cost., e dell'art. 4 dello statuto speciale, mosse all'art.  148-bis,
commi 1, 2, 3, 4 e 7, del codice regionale degli enti locali. 
    L'accoglimento dei suddetti motivi di ricorso  deve  coinvolgere,
in via consequenziale, i restanti commi dell'art. 148-bis, in  quanto
tutte le disposizioni di  cui  quest'ultimo  si  compone  trovano  la
propria ragione fondante - come del resto  riconosciuto  anche  dalla
Regione resistente  nella  memoria  illustrativa  -  nell'istituzione
dell'albo dei segretari degli enti locali per la  Provincia  autonoma
di  Trento.  La  sopravvivenza  di  tale  albo  e',  a   sua   volta,
indissolubilmente legata all'abolizione del sistema  dei  concorsi  e
all'adozione del nuovo meccanismo di assunzione  a  termine  connessa
alla  possibilita'  di  revoca  ante  tempus  dell'incarico:  di  una
disciplina, cioe', che, per le ragioni esposte, non  supera  tuttavia
lo scrutinio di legittimita' costituzionale. 
    Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) va
percio'   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale,   in    via
consequenziale, dei commi 5 e 6 dell'art. 148-bis della  legge.  reg.
Trentino Alto-Adige n. 2 del 2018. 
    8.- Anche l'art.  3,  comma  1,  lettera  h),  della  legge  reg.
Trentino-Alto Adige n. 8  del  2019  deve  essere  interessato  dalla
declaratoria d'illegittimita' costituzionale in  via  consequenziale.
Tale disposizione ha infatti aggiunto  all'art.  163,  comma  1,  del
codice regionale degli enti locali  un  ultimo  periodo,  in  stretta
connessione con l'istituzione dell'albo dei segretari comunali per la
sola Provincia autonoma di Trento operata  dalla  precedente  lettera
g), impugnata con il ricorso. 
    Il periodo aggiunto dispone che gli incarichi di  reggenza  e  di
supplenza,  nella  Provincia  autonoma  di  Trento,  sono  attribuiti
prioritariamente  agli  iscritti  nella  sezione  prima   dell'elenco
previsto dall'art. 148-bis privi di incarico, «anche se non  iscritti
alla graduatoria prevista da questo articolo». Una  volta  dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'intero art.  148-bis  -  e,  dunque,
venuto meno l'albo cui la norma si riferisce - ne e'  necessariamente
coinvolta anche questa disposizione. 
    9.- La pronuncia adottata non mette ovviamente in discussione  la
possibilita', per la Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,
di esercitare la competenza legislativa che le spetta  nella  materia
ora in esame, e quindi  di  prevedere  norme  in  tema  di  segretari
comunali, compresa la possibilita' di disciplinarne ex novo un  albo.
Cio' deve tuttavia avvenire, come  recita  lo  statuto  speciale,  in
armonia con la Costituzione e nel rispetto dei limiti indicati  dallo
stesso statuto. 
    La potesta' legislativa  regionale  in  materia  di  «ordinamento
degli enti locali e delle relative  circoscrizioni»,  come  chiarisce
l'art. 65  dello  statuto  speciale,  si  esercita  anche  attraverso
l'emanazione di norme in materia di «ordinamento  del  personale  dei
comuni».  Si  tratta  di  una   funzione   normativa   di   carattere
"ordinamentale", chiamata a delineare  il  quadro  istituzionale  del
personale comunale nell'intera Regione autonoma Trentino  Alto-Adige/
Südtirol. 
    La disciplina censurata, come si e' visto, prevede  l'istituzione
dell'albo dei segretari comunali, con le regole  esaminate,  per  gli
enti locali della sola Provincia autonoma di Trento.  Anche  se  tale
aspetto non e' stato oggetto di specifica censura, questa  Corte  non
puo' esimersi dal sottolineare, conclusivamente, la  singolarita'  di
una siffatta, parziale, scelta normativa,  realizzata  attraverso  il
ricorso  a  una   potesta'   legislativa   di   carattere,   appunto,
ordinamentale,  che,  proprio  in  quanto   tale,   dovrebbe   invece
assicurare un assetto tendenzialmente  unitario  nell'intera  Regione
autonoma Trentino Alto-Adige/ Südtirol. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre
2019, n.  8  (Legge  regionale  collegata  alla  legge  regionale  di
stabilita' 2020), nella parte in cui introduce l'art. 148-bis,  commi
1, 2, 3, 4 e 7, nella  legge  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  3
maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige); 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 148-bis, commi 5 e  6,  e  163,  comma  1,
ultimo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera  g),  della  legge  reg.
Trentino-Alto Adige n. 8 del  2019,  nella  parte  in  cui  introduce
l'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella legge reg.  Trentino-Alto
Adige  n.  2  del  2018,  limitatamente  alla   durata   quinquennale
dell'iscrizione nella prima sezione dell'albo e al  sistema  relativo
allo status giuridico ed  economico  del  segretario  comunale  nella
Provincia autonoma di Trento, promosse, in riferimento agli artt.  3,
51,  primo  comma,  97  e  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA