DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2021 

Proroga della scadenza delle gestioni contabili di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio
2020, recante: «Eliminazione  delle  gestioni  contabili  operanti  a
valere su contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui
alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dell'8 febbraio 2017». (21A02929) 
(GU n.113 del 13-5-2021)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» ed  in  particolare  l'art.  44-ter,
comma 3, in base al quale con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
«... sono ... definite  le  modalita'  per  la  soppressione  in  via
definitiva delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi
alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5,  commi
4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e  successive
modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle  risorse
residue»; 
  Visto l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  dell'8  febbraio  2017,  concernente  «Eliminazione   delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti
correnti di tesoreria», il quale dispone che, in attuazione del comma
3 dell'art. 44-ter della legge n. 196  del  2009,  sono  definite  le
modalita' per la soppressione in via  definitiva  delle  contabilita'
speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; le contabilita'
speciali,  inserite  nell'allegato  3  -  lista  B,  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, afferenti
ad eventi calamitosi, alle quali non si applicano le disposizioni  di
cui al predetto art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225 del
1992, sono soppresse a seguito di  istruttoria  tecnica  a  cura  del
Dipartimento della protezione civile; con uno  o  successivi  decreti
del Presidente del Consiglio dei  ministri  e'  individuata  la  data
entro la quale e' operata la soppressione delle contabilita' speciali
di cui alla lista  B  e  indicata  la  destinazione  delle  eventuali
disponibilita' residue; la soppressione e' effettuata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio  2020  che,  in  attuazione  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, a seguito
di istruttoria tecnica del Dipartimento della  protezione  civile  ha
disposto l'«Eliminazione delle gestioni contabili operanti  a  valere
su contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi di  cui  alla
lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri dell'8 febbraio 2017»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, allegato 1 del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13  febbraio  2020  recante
«Eliminazione  delle  gestioni  contabili  operanti   a   valere   su
contabilita' speciali afferenti ad  eventi  calamitosi  di  cui  alla
lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri  dell'8  febbraio  2017»  per  ciascuna  delle  contabilita'
speciali numeri 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270, 3912, 3990,
5261,  5263,  5268,  5332,  5349,  5455,  5456  e  5642  sono   state
individuate la data di soppressione e la destinazione  delle  risorse
residue; 
  Visto l'art. 1, comma 4 del predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del  13  febbraio  2020  che  prevede  per  le
contabilita' speciali di cui all'allegato 1 con  scadenza  successiva
al 31 maggio 2020, il titolare della  contabilita'  speciale,  almeno
trenta giorni prima della data di chiusura prevista per  la  relativa
contabilita'  speciale,  puo'  richiedere   al   Dipartimento   della
protezione civile, con motivata relazione, l'eventuale proroga  della
data inizialmente prevista per la soppressione,  per  un  periodo  di
tempo comunque non superiore a dodici mesi e che  la  proroga  potra'
essere  disposta,  previa  istruttoria  e  valutazioni  del  medesimo
Dipartimento, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile; 
  Vista la nota n. 148 del 27 ottobre 2020, con cui il sindaco di San
Giuliano di Puglia,  soggetto  attuatore  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3891/2010,  titolare  della
contabilita' speciale n.  3990,  ha  chiesto  il  mantenimento  della
stessa fino al 31 dicembre 2021, per le motivazioni ivi indicate; 
  Vista la nota n. 151 del 17  novembre  2020  con  cui  il  soggetto
attuatore di cui all' ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3880/2010, titolare della contabilita' speciale n.  5456,
ha chiesto il mantenimento della stessa fino al 31 dicembre 2021, per
le motivazioni ivi indicate; 
  Vista la nota n. 1008818 del 20 novembre 2020 con cui il presidente
della Regione Lazio, Commissario delegato di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3047/2000,  titolare  della
contabilita' speciale n.  1231,  ha  chiesto  il  mantenimento  della
stessa fino al 31 dicembre 2021, per le motivazioni ivi indicate; 
  Vista  la  nota  n.  0002127  del  27  novembre  2020  con  cui  il
commissario delegato per i mondiali di nuoto di  cui  all'  ordinanza
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  3489/2005,  titolare
della contabilita' speciale n. 3912, ha chiesto il mantenimento della
stessa fino al 31 dicembre 2021, per le motivazioni ivi indicate; 
  Vista la nota n. DIP/00067215 del 18 dicembre 2020 con cui il  Capo
Dipartimento  della  protezione  civile  ha  fornito   gli   elementi
informativi relativi all'istruttoria condotta  ai  sensi  del  citato
art. 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 13 febbraio 2020; 
  Considerato  che  l'esito  della  stessa  istruttoria   lo   stesso
Dipartimento ha valutato di poter accordare le proroghe richieste; 
  Ritenuto,  quindi,   necessario   prorogare   la   scadenza   delle
contabilita' speciali nn. 1231, 3912, 3990, 5456 al 31 dicembre 2021; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga della data di scadenza delle contabilita' speciali 
                     n. 1231, 3912, 3990 e 5456 
 
  1. La data di soppressione in  via  definitiva  delle  contabilita'
speciali nn. 1231,  3912,  3990  e  5456,  indicata  nell'allegato  1
dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
13 febbraio 2020,  recante  «Eliminazione  delle  gestioni  contabili
operanti a  valere  su  contabilita'  speciali  afferenti  ad  eventi
calamitosi di cui alla  lista  B  dell'allegato  3  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  dell'8  febbraio  2017»  e'
prorogata al 31 dicembre 2021. 
  2. Restano ferme le modalita' di  soppressione  e  la  destinazione
delle risorse residue di cui al citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 marzo 2021 
 
                     Il Presidente del Consiglio dei ministri: Draghi 

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 979