MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 10 marzo 2021 

Riparto della somma  complessiva  pari  a  euro  1.125.000.000,00  in
favore di province, citta' metropolitane  ed  enti  di  decentramento
regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri  7  luglio  2020.  (Decreto  n.  62/2021).
(21A02861) 
(GU n.115 del 15-5-2021)

 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 63 e  64,  che  prevede  lo  stanziamento  di  risorse  per  il
finanziamento,  tra  gli  altri,  di   interventi   di   manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di  province
e citta' metropolitane; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica» e  in  particolare  l'art.  38-bis,  che  ha
destinato  al  finanziamento   degli   interventi   di   manutenzione
straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di
province  e  citta'  metropolitane  la  somma  complessiva  di   euro
855.000.000,00; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»,   e   in
particolare l'art. 48, comma 1, del con il quale e'  stato  stabilito
un incremento di  risorse  per  il  finanziamento  di  interventi  di
manutenzione straordinaria e  incremento  dell'efficienza  energetica
delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche'  degli  enti
di decentramento regionale; 
  Visto l'art. 48, comma 2, del sopracitato decreto-legge n. 104  del
2020, con il quale si stabilisce che le maggiori risorse per gli anni
dal 2021 al 2024, pari  a  complessivi  euro  1.125.000.000,00,  sono
ripartite con decreto del  Ministero  dell'istruzione  tra  gli  enti
beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'istruzione, di cui all'art. 1, comma 64, della legge 27 dicembre
2019, n. 160; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera  a),  del  citato
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, con il quale si prevede
l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere  e  alimentare
un sistema gestionale informatizzato contenente i dati  necessari  al
monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»,  e  in
particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.   18,   recante
«Interventi urgenti per  la  coesione  sociale  e  territoriale,  con
particolare riferimento a situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
Mezzogiorno», come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge  27
dicembre 2019, n. 160 e in particolare l'art.  7-bis,  comma  2,  che
prevede che al fine di ridurre  i  divari  territoriali,  il  riparto
delle risorse dei programmi di spesa in  conto  capitale  finalizzati
alla  crescita  o  al  sostegno  degli  investimenti   da   assegnare
sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o  indicatori
di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, deve  essere  disposto  anche  in  conformita'
all'obiettivo di  destinare  agli  interventi  nel  territorio  delle
Regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari  in
conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 7-ter; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 810 e 812; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2020, con il quale sono stati  definiti  i  criteri  di  assegnazione
delle risorse spettanti a province  e  citta'  metropolitane  secondo
quanto previsto dall'art. 38-bis, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del
citato decreto-legge n. 162 del 2019, nonche' sono stati  definiti  i
termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  12  settembre  2018,  n.  615,  con  il  quale  si  e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della  programmazione  unica
nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio
2018-2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con
riferimento ad alcuni piani regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129,  con
il quale si  e'  proceduto  a  ripartire  le  risorse  pari  ad  euro
855.000.000,00, di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  di  cui  euro
90.000.000,00  per  ciascuno  degli  anni  2020  e   2021   ed   euro
225.000.000,00  per  ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024  tra
province, citta' metropolitane ed enti  di  decentramento  regionale,
sulla base dei  criteri  definiti  nel  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
che  individua  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8  gennaio  2021,  n.
13, con il quale si e' proceduto  all'approvazione  dei  piani  degli
interventi per  la  manutenzione  straordinaria  e  l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta'
metropolitane ed  enti  di  decentramento  regionale,  per  l'importo
complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione  dei  termini
di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di  rendicontazione  e  di
monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e  64,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160; 
  Dato atto che l'art. 48,  comma  1,  del  citato  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104 ha incrementato lo stanziamento gia' disposto con
l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge  n.
162  del  2019  di  ulteriori  risorse,  pari  a   complessivi   euro
1.125.000.000,00, dall'anno 2021 all'anno 2024; 
  Dato atto altresi', che tale incremento grava  sul  capitolo  8105,
piano gestionale 15, per euro 125.000.000,00 per  l'annualita'  2021,
per   euro   400.000.000,00   per   l'annualita'   2022,   per   euro
300.000.000,00 per l'annualita' 2023 e per  euro  300.000.000,00  per
l'annualita' 2024; 
  Considerato  che  sia  l'art.  48,   comma   2,   del   sopracitato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104  sia  l'art.  1,  comma  6,  del
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e della finanze, 1° ottobre 2020, n. 129 demandano a un
successivo decreto del Ministero  dell'istruzione  il  riparto  delle
maggiori spese dall'anno 2021 all'anno 2024 tra gli enti  beneficiari
sulla base dei criteri di riparto gia' definiti con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020; 
  Considerato altresi', che l'art. 1,  comma  810,  della  richiamata
legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha  modificato  l'art.  1,  comma  63,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo la  possibilita'  di
finanziare oltre che interventi di manutenzione  straordinaria  e  di
efficientamento energetico anche interventi di  messa  in  sicurezza,
nuove costruzioni e di cablaggio interno delle scuole; 
  Dato atto che con il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 luglio 2020  e'  stato  stabilito  che  le  risorse  siano
ripartite  considerando  il  numero  di  studenti  delle  istituzioni
scolastiche secondarie di secondo  grado  per  ciascuna  provincia  e
citta' metropolitana e il numero degli edifici  pubblici  adibiti  ad
uso  scolastico  per  ciascuna  provincia  e  citta'   metropolitana,
assegnando ad entrambi i criteri un eguale  peso  ponderale  pari  al
50%; 
  Considerato  che,  nell'applicare  la  predetta  ripartizione,   si
rispetta  quanto  previsto  dall'art.  7-bis,  comma  2,  del  citato
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,  come  modificato
dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019; 
  Ritenuto  quindi,  possibile  procedere  al  riparto  della   somma
complessiva di euro 1.125.000.000,00  sulla  base  dei  criteri  gia'
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
7 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto delle risorse tra province, citta' metropolitane ed  enti  di
  decentramento regionale 
 
  1. La somma complessiva  pari  ad  euro  1.125.000.000,00,  di  cui
all'art. 48, comma 1, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
di cui euro 125.000.000,00 per l'annualita' 2021, euro 400.000.000,00
per l'annualita' 2022  ed  euro  300.000.000,00  per  ciascuna  delle
annualita' 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale
15, del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita'  dal
2021 al 2024, e' ripartita tra province, citta' metropolitane ed enti
di decentramento regionale secondo quanto indicato nell'allegato 1 al
presente decreto che ne costituisce parte integrante  e  sostanziale,
sulla base dei  criteri  definiti  nel  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020: 
    a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di  secondo  grado  presenti   in   ciascuna   provincia   e   citta'
metropolitana; 
    b) numero edifici pubblici adibiti  ad  uso  scolastico  presenti
nelle province e citta' metropolitane. 
  2. Entro trenta  giorni  dall'adozione  del  presente  decreto,  le
province,  le  citta'  metropolitane  e  gli  enti  di  decentramento
regionale sono  tenuti  a  presentare  al  Ministero  dell'istruzione
l'elenco degli interventi che intendono realizzare, nell'ambito delle
risorse   spettanti    a    ciascun    ente    locale,    individuati
prioritariamente: 
    a) interventi inseriti nell'ambito della programmazione triennale
2018-2020; 
    b)  interventi  resisi  necessari  a  seguito  di  verifiche   di
vulnerabilita' sismica gia' espletate sugli edifici  ricadenti  nelle
zone sismiche 1 e 2; 
    c)  interventi  resisi  necessari  a   seguito   delle   indagini
diagnostiche su solai e controsoffitti; 
    d) ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilita'  delle
scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri. 
  3. La trasmissione dell'elenco degli interventi di cui al  comma  2
avviene  tramite   apposito   sistema   informativo   del   Ministero
dell'istruzione messo a disposizione  delle  Province,  delle  Citta'
metropolitane  e  degli  Enti  di  decentramento  regionale,  le  cui
informazioni di accesso  sono  fornite  dal  medesimo  Ministero  con
apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del
presente decreto. 
  4. L'elenco degli interventi di cui al comma 2  e'  successivamente
definito con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  che  determina,
altresi', i termini di aggiudicazione dei relativi  interventi  e  le
modalita' di attuazione, di rendicontazione e di  monitoraggio  degli
stessi, cosi' come definiti nel decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  7  luglio  2020,  tenendo   conto   dei   criteri   di
sostenibilita' ambientale (green public procurement). 
  5. L'utilizzo  delle  somme  di  cui  al  comma  1  e'  subordinato
all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 marzo 2021 
 
                                                 Il Ministro: Bianchi 

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1123 
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
    Il testo del decreto,  comprensivo  di  tutti  gli  allegati,  e'
consultabile sul sito web del Ministero dell'istruzione  al  seguente
link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metr
opolitane.shtml