N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2020
Ordinanza del 22 giugno 2020 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, sul ricorso proposto da D.V.A. per conto del figlio minore P.R. contro Ministero della difesa, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e D.M.C.. Previdenza e assistenza - Prestazioni ai superstiti - Pensione privilegiata indiretta - Concorso tra il figlio minorenne e il coniuge superstite (che non sia genitore del minore) - Attribuzione al figlio minorenne, nato da due persone non unite tra loro da vincolo coniugale, di una quota di pensione identica a quella spettante nel caso di concorso del figlio con il genitore superstite, anziche' della maggior quota del 70 per cento spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, al minore che abbia perduto entrambi i genitori. - Legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), art. 22, secondo comma. In via "scaturente" dall'accoglimento della prima questione: Previdenza e assistenza - Prestazioni ai superstiti - Pensione privilegiata indiretta - Concorso tra il figlio minorenne e il coniuge superstite (che non sia genitore del minore) - Omessa previsione che le quote di pensione rispettivamente spettanti al figlio minorenne (nella misura del 70 per cento) e al coniuge superstite (nella misura del 60 per cento) vadano ricondotte entro il limite dell'intero importo della pensione riducendo proporzionalmente ambedue le quote. - Legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), art. 22, secondo comma, in combinato disposto con il quarto comma del medesimo articolo.(GU n.20 del 19-5-2021 )
LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio In persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 75984 del registro di segreteria della sezione, proposto da D.V.A., nata a... il..., codice fiscale..., nella qualita' di genitore esercente la responsabilita' sul figlio minore P.R., nato a... il..., codice fiscale..., entrambi residenti ad... in via della..., rappresentata e difesa la D.V. dall'avv. Tiziana Gramolini (del foro di Roma), nonche' elettivamente domiciliata a Roma in via Giuseppe Avezzana n. 1 presso lo studio del difensore stesso; Contro Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro tempore del 1° reparto - 1ª divisione - 7ª sezione della Direzione generale della previdenza militare e della leva, nonche' elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n. 186 presso la sede di quell'ufficio; E contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Manuela Massa, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Nicola Valente (tutti iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Roma), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n. 29 presso l'avvocatura centrale INPS; Nonche' nei confronti di D.M.C., nata a... il... e residente a... in via..., codice fiscale..., rappresentata e difesa dall'avv.ti Antonio Salvia (del foro di Potenza), nonche' elettivamente domiciliata a Roma in via Cesare Pascoletti nn. 25/29 presso Graziano Salvia. F a t t o 1. Con ricorso depositato presso questa sezione il 15 febbraio 2018 A.D.V. ha evidenziato che a suo figlio R.P. era stata attribuita la pensione indiretta, quale superstite di P.P., una volta che quest'ultimo, deceduto il 10 giugno 2008, in via giudiziale era stato riconosciuto quale padre di R.P., nato una ventina di giorni dopo la morte del padre stesso; e che parallelamente quella medesima pensione era stata attribuita anche a C.D.M., nella sua veste di coniuge separato di P.P., la quale in virtu' della separazione stessa vantava il diritto ad un assegno di mantenimento mensile. L'odierna ricorrente ha tuttavia lamentato che, nonostante l'indubbia inesistenza di alcun rapporto di filiazione tra la D.M. e R.P., la pensione indiretta era stata attribuita loro secondo le medesime quote ordinariamente previste nel caso di concorso tra coniuge superstite ed un minore il quale sia figlio di detto coniuge: ossia, per il primo triennio in cui era altresi' risultato applicabile il trattamento speciale di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, in misura del 75% per la D.M. e del 25% per il P.; e, posteriormente, in misura rispettivamente del 60% e del 20%. Quindi, di tale rispettivo riparto, la D.V. ha contestato la legittimita' sostanziale: sul presupposto secondo cui esso non assicurerebbe al proprio figlio minore quel sufficiente sostentamento economico a cui risulta preordinata la pensione ai superstiti. Conclusivamente lei ha domandato la rideterminazione in melius della quota di pensione da attribuire a R.P., con correlativo abbattimento di quella spettante alla D.M., percio' convenuta in giudizio: prospettando altresi' una questione di legittimita' costituzionale delle norme che precludessero il piu' favorevole bilanciamento invocato dalla D.V. stessa. 2. Con comparsa depositata il 25 maggio 2018 si e' costituito l'INPS, resistendo alla pretesa attorea, sul presupposto secondo cui nel caso di specie fossero state correttamente applicate le norme vigenti e neppure sussistesse alcuna discriminazione a seconda che il figlio del soggetto da cui promanava il diritto alla pensione fosse nato in costanza di matrimonio o, invece, da una relazione more uxorio. Con comparsa depositata il 31 di quello stesso mese si e' altresi' costituito il Ministero della difesa, anch'esso ad opponendum la domanda attrice sulla scorta di argomentazioni analoghe a quelle addotte dall'INPS. 3. Dopo un rinvio reso inevitabile dall'insufficienza del termine a comparire di cui aveva potuto fruire la D.M., costei si e' costituita con comparsa depositata il 1° ottobre 2018, avversando a sua volta la domanda attorea in virtu' di considerazioni assimilabili a quelle degli altri due resistenti. Quindi, dopo che il 17 ottobre 2018 l'odierna ricorrente aveva depositato memoria insistendo per l'accoglimento della propria pretesa, all'udienza del 22 di quello stesso mese la causa e' stata discussa dalle parti e, quindi, trattenuta in decisione: venendo infine data lettura, all'udienza del 15 aprile 2019, del dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza. D i r i t t o 4. In punto di fatto e' incontroverso che il minore R.P. non e' figlio della convenuta C.D.M.; e che, purtuttavia, la pensione indiretta e' stata attribuita a loro due nella medesima rispettiva misura prevista per il caso in cui quel rapporto di filiazione fosse sussistito. Inoltre, poiche' in virtu' del primo periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, «la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime», ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 903/1965 per quei due aventi diritto sono state applicate le «... seguenti aliquote della pensione ... che sarebbe spettata all'assicurato ...: a) il 60% al coniuge; b) il 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge ...». Infine per il primo triennio dalla morte del dante causa e' stato attribuito il trattamento speciale di cui al primo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, con conseguente innalzamento proporzionale di ambedue le predette aliquote, percio' rispettivamente lievitate al 75% per la D.M. ed al 25% per R.P.: circostanza che, peraltro, concettualmente non modifica l'odierno thema decidendum. 5. Cio' posto, occorre innanzitutto vagliare se sia legittimo aver quantificato la quota di pensione spettante al minore R.P. nella medesima misura che sarebbe stata applicabile qualora egli fosse stato figlio di C.D.M. In proposito soccorre la sentenza n. 86/2009 della Corte costituzionale, concernente il diritto alla rendita di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965: rendita che, per un verso, la Consulta ha reputato legittimo che non venisse attribuita al convivente more uxorio. Tuttavia, avendo contestualmente riguardo anche al figlio minore del soggetto che abbia patito un infortunio mortale, il giudice delle leggi ha rinvenuto un contrasto tra quel medesimo art. 85 e gli artt. 3 e 30 della Costituzione: affermando quindi il principio secondo cui la circostanza che il genitore superstite non sia «... destinatario di alcun beneficio economico, neppure indiretto, ... in quanto non coniugato ...» con la vittima di un infortunio mortale, pone il minore che sia figlio di quella medesima vittima e del predetto genitore superstite «... in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori ...». 6. Invero tale principio, benche' affermato in una fattispecie in cui il de cuius non vantava alcun pregresso vincolo coniugale con una terza persona diversa dall'altro genitore del minore, logicamente permane fermo anche in un caso come quello di specie: nel quale comunque, seppur esistente, il coniuge superstite del de cuius non e' il genitore del minore stesso. Purtuttavia la lettera b) del secondo comma del gia' richiamato art. 22 della legge n. 903/1965 non attribuisce alcun rilievo alla circostanza che il minore sia o non figlio del coniuge superstite a cui viene riconosciuta il 60% della pensione a cui avrebbe avuto diritto il de cuius, fissando comunque al 20% la misura della pensione alla quale quel minore ha diritto: in tal guisa trattando in maniera identica situazioni sostanziali che, invece, con la sentenza n. 86/2009 il giudice delle leggi ha reputato nitidamente diverse. Se questo e' vero, nonche' ricordato come il secondo periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 disponga che «in caso di presenza di soli figli di minore eta', ... l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70% ...», deve allora dubitarsi della legittimita' costituzionale della piu' volte richiamata lettera b) del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 903/1965, per contrasto con quei medesimi parametri di cui agli artt. 3 e 30, primo e terzo comma della Costituzione ai quali ha avuto riguardo la Consulta nella sentenza n. 86/2009: laddove risulta circoscritta al 20% la misura della pensione pure nei confronti del figlio minore il quale concorra con il coniuge superstite del de cuius che non sia pero' genitore di quel minore. 7. Il piu' volte menzionato precedente della Corte costituzionale e la comunanza tra la situazione sostanziale sottesa a quella pronuncia e l'odierna fattispecie rendono altresi' evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale qui sollevata. La rilevanza di quest'ultima risulta altresi' palese: atteso che, a prescindere da quanto verra' considerato nel prosieguo della presente ordinanza, l'indefettibile presupposto logico per poter accogliere seppur parzialmente la domanda attorea e' costituito dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma che circoscrive al 20% la quota di pensione indiretta anche qualora il minore non sia figlio del coniuge superstite concorrente nel diritto alla pensione stessa. 8. Peraltro il dubbio di legittimita' costituzionale teste' illustrato, quand'anche venga condiviso dalla Consulta, apre un ulteriore profilo di doglianza specificamente in tema di riparto della pensione tra il coniuge superstite ed il minore. Infatti, una volta che quest'ultimo risulti assimilato all'orfano di entrambi i genitori anche riguardo alla pensione indiretta, il conseguente suo diritto alla quota del 70% prevista dal secondo periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 trae con se' l'ulteriore problema secondo cui, nel loro insieme, quella quota e l'ulteriore misura del 60% pur sempre attribuita al coniuge superstite in virtu' della lettera a) del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 903/1965 travalicano la soglia del 100%. Nondimeno il quarto comma di quel medesimo art. 22 sancisce che «la pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ... superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12»: cioe', appunto, al 100% della pensione stessa. 9. Invero la possibilita' di travalicare tale limite non e' postulata neppure nel ricorso introduttivo: laddove, dopo uno spunto polemico riguardo all'eventualita' antitetica rispetto a quella odierna in cui a R.P. fosse stata riconosciuta una quota del 70% e alla D.M. soltanto del 10% (pagina 13), viene postulata l'attribuzione «... almeno di una aliquota paritaria ... che mediasse quella prevista in caso di presenza del coniuge senza figli (60%) con quella prevista in caso della presenza di figli senza il coniuge (70%) ...» (pagina 15); mentre nelle conclusioni viene prospettata una misura «... almeno ... del 40% ...» per la pensione del figlio minore, ossia tale da non superare l'intero pur cumulandovi il 60% spettante al coniuge. Rilevato altresi' come parte ricorrente nulla argomenti a suffragio di quell'eventuale travalicamento, quest'ultimo deve comunque escludersi ove si consideri che la misura del 100% non e' superabile neppure nel caso in cui con il coniuge superstite concorrano piu' di due figli; e nemmeno qualora abbiano diritto alla pensione di reversibilita' esclusivamente i figli in numero superiore a tre. Ne' rispetto a queste due ipotesi, le quali oltretutto prescindono dall'eventualita' di una prole assai rilevante, l'odierna fattispecie appare meritevole di maggior tutela. 10. Dovendo quindi stabilire il riparto della misura del 100% tra la D.M. e R.P., una volta riconosciuto a quel minore, in accoglimento della questione di legittimita' costituzionale poc'anzi sollevata, il diritto alla misura del 70% anziche' del 20%, deve peraltro dubitarsi che esclusivamente tale suo diritto debba venir decurtato al fine di ricondurre all'intero la somma delle due quote di pensione. In altre parole l'opzione piu' equa e ragionevole appare quella secondo cui quella quota del 70% e l'ulteriore quota del 60% spettante al coniuge superstite debbano soffrire una decurtazione proporzionale, fino a ricondurne la somma alla misura del 100%: il che equivarrebbe al 53,85% circa per il figlio minore e ad uno speculare 46,15% circa per il coniuge superstite, appunto con arrotondamento al secondo decimale. Tuttavia il combinato disposto del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 903/1965, nell'interpretazione costituzionalmente conforme piu' sopra propugnata, e del quarto comma di quel medesimo articolo non consentono all'interprete di operare un simile calcolo proporzionale: con la conseguenza di legittimare, secondo la tesi attorea, l'attribuzione di una misura massima del 40% al figlio minore. Ne', d'altronde, appare prospettabile e comunque ragionevole lasciar ferma per quest'ultimo la quota del 70% e parallelamente abbattere ad appena il 30% la misura della pensione di reversibilita' per il coniuge superstite. In questo scenario, quindi, la soluzione maggiormente rispettosa di quei medesimi parametri costituzionali di cui ai gia' invocati artt. 3 e 30 appare quella di un riparto su base proporzionale. Percio' deve dubitarsi della legittimita' costituzionale del predetto combinato disposto del secondo e quarto comma del piu' volte richiamato art. 22: laddove, non prevedendo la possibilita' di quel calcolo proporzionale, consentono soltanto soluzioni interpretative che penalizzerebbero ingiustificatamente ed irragionevolmente l'uno o l'altro interessato, a seconda dei casi deprimendo al 40% la quota del figlio minore ovvero al 30% quella del coniuge superstite. Tali considerazioni rendono evidente sia la rilevanza dell'ulteriore questione di legittimita' costituzionale teste' prospettata, sia la sua non manifesta infondatezza.
P. Q. M. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, in relazione al giudizio n. 75984, proposto da A.D.V., per conto del figlio minore R.P., contro l'INPS, il Ministero della difesa e C.D.M., dichiara rilevanti nel giudizio stesso e non manifestamente infondate, per contrasto con gli artt. 3 e 30, primo e terzo comma della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale: del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 903/1965, nella parte in cui al figlio minorenne che sia nato da due persone non unite tra loro da vincolo coniugale prevede l'attribuzione di una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all'altro suo genitore superstite, anziche' della maggior quota del 70% spettante (ai sensi dell'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995) al minore che abbia perduto entrambi i genitori; del combinato disposto del secondo comma dell'art. 22 stesso, quale scaturente dall'interpretazione costituzionalmente legittima teste' prospettata, e del quarto comma di quel medesimo articolo, nella parte in cui non prevedono che le quote di pensione del 70% e del 60% rispettivamente spettanti al predetto figlio minorenne ed al coniuge superstite (che non sia genitore di quel minore) vadano ricondotte entro il complessivo limite del 100% riducendo proporzionalmente ambedue tali quote; E per l'effetto: 1) solleva le questioni di legittimita' costituzionale teste' descritte; 2) sospende il presente giudizio sino alla comunicazione della decisione che la Corte costituzionale avra' adottato sulla predetta questione di legittimita' costituzionale; 3) dispone che gli atti dell'odierno giudizio vengano trasmessi alla Corte costituzionale, non appena saranno state depositate le motivazioni della presente ordinanza; 4) dispone che la presente ordinanza venga notificata, in forma integrale, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 5) dispone che la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2019. Il Giudice: Musumeci