Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002123/XVJ(53) del 30
aprile 2021, su istanza del sig. Emilio Mariella, titolare delle
licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della
societa' «Cheddite Italy S.r.l.», con sede e stabilimento siti in
Livorno (LI), localita' Salviano via del Giaggiolo 189, l'esplosivo
denominato «munizione Spartan LE 40 Shock calibro 40 mm», ai sensi
del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, e' riconosciuto e classificato
nella V categoria gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio
decreto.
Tale prodotto e' destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e
di polizia.
E' consentito lo stoccaggio della «munizione Spartan LE 40 Shock
calibro 40 mm» nello stesso locale di deposito ove sono detenute
munizioni impiegabili con lo stesso sistema d'arma (granate 40 mm x
46 sparabili con lanciagranate tipo M203), classificate nella IV
categoria, a condizione che in detto locale non vi sia altro tipo di
prodotto esplosivo.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della
notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne
abbia avuto piena cognizione.