MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 maggio 2021 

Tracciabilita' di contenitori di flaconi di vaccini. (21A03183) 
(GU n.119 del 20-5-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  "Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Visto l'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.178  e,  in
particolare, il comma 457, il quale prevede  che  "per  garantire  il
piu' efficace contrasto alla  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,  il
Ministro della salute adotta con proprio decreto  avente  natura  non
regolamentare il  piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il
massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale"; 
  Visto l'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.178  e,  in
particolare, il comma 471, secondo il quale  e'  consentita,  in  via
sperimentale,  per  l'anno  2021,  la  somministrazione  dei  vaccini
anti-SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021,  recante
l'adozione  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per   la
prevenzione delle  infezioni  da  SARS-CoV-2,  ai  sensi  del  citato
articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo  2021,  con  il
quale, ai sensi del citato articolo 1,  comma  457,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' adottato il Piano strategico nazionale  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2  costituito
dal documento "Elementi di preparazione della  strategia  vaccinale",
di cui al citato decreto del Ministro della salute  2  gennaio  2021,
nonche' dal documento "Raccomandazioni ad interim sui  gruppi  target
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  15  luglio  2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-  n.  2
del 4 gennaio 2005, che ha istituito la Banca dati  centrale  per  il
monitoraggio delle  confezioni  di  prodotti  medicinali  immessi  in
commercio in Italia,  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei
medicinali all'interno del sistema distributivo; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio  2014  recante
"Numerazione progressiva dei bollini  apposti  sulle  confezioni  dei
medicinali immessi in commercio in Italia", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 165 del 18 luglio 2014; 
  Preso atto  di  quanto  rappresentato  dalla  competente  Direzione
generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario  e
della statistica con nota in data 7 aprile 2021,  come  integrata  in
data 16 aprile e 18 maggio 2021, in ordine alla necessita' segnalata,
in  sede  di  incontri  tecnici,  da  parte  di  alcune  regioni   di
implementare un sistema che consenta di tracciare  i  contenitori  di
flaconi sconfezionati, nei vari passaggi tra la farmacia ospedaliera,
il grossista e la farmacia territoriale presso  la  quale  i  flaconi
saranno utilizzati o ritirati dal medico somministratore; 
  Considerato che tale attivita' non ricade tra quelle per  le  quali
la  vigente  normativa  richiede  l'applicazione  degli   adempimenti
correlati alla tracciabilita' delle confezioni dei medicinali di  cui
al sopra citato decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004; 
  Ritenuta la necessita' di consentire ai grossisti e  alle  farmacie
territoriali, ove richiesto dalla regione o dalla provincia autonoma,
di detenere e trasportare eccezionalmente i flaconi  di  vaccino  nei
contenitori predisposti dalle farmacie  ospedaliere  delle  strutture
sanitarie, opportunamente tracciato mediante apposizione di un codice
identificativo; 
  Considerato che la possibilita' di consentire ai grossisti  e  alle
farmacie territoriali lo svolgimento dell'attivita' sopra  richiamata
riveste carattere di urgenza in quanto funzionale e indispensabile ai
fini della compiuta realizzazione del Piano strategico nazionale  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di  cui  al
decreto del Ministro della salute 12 marzo  2021,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto il parere positivo dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Tenuto conto della documentazione tecnica per la  trasmissione  dei
dati alla citata Banca dati centrale della tracciabilita' del farmaco
pubblicata sul sito internet del Ministero della salute; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini
per la prevenzione da SARS CoV-2, le regioni e Province  autonome  di
Trento e Bolzano possono avvalersi di grossisti farmaceutici  per  la
consegna alle farmacie territoriali  di  contenitori  di  flaconi  di
vaccini sconfezionati dalle farmacie ospedaliere. 
  2. Al fine di assicurare  la  tracciabilita'  dei  contenitori  che
rientrano  nella  distribuzione  dopo  la  consegna  alle   strutture
sanitarie: 
    a)   le   farmacie   ospedaliere   attribuiscono   una    univoca
identificazione  ai  contenitori  per  flaconi  di  vaccini  per   la
prevenzione   dell'infezione   dal   SARS   CoV-2,   provvedendo   ad
identificarli  con  apposito  codice  univoco  pubblicato  sul   sito
internet del Ministero  della  salute,  assicurando  al  contempo  in
ciascun contenitore la presenza di flaconi di vaccino con il medesimo
lotto di produzione e medesima data di scadenza; 
    b) i grossisti  farmaceutici,  che  per  conto  della  regione  o
provincia autonoma, curano lo stoccaggio e la distribuzione capillare
verso le farmacie territoriali (anche per  il  ritiro  da  parte  del
medico somministratore),  registrano  tali  contenitori  mediante  il
codice identificativo (unitamente al  lotto  di  produzione  indicato
dalla farmacia  ospedaliera)  su  tutta  la  documentazione  tecnica,
trasmettendo  alla  Banca  dati  centrale  della  tracciabilita'  del
farmaco i dati relativi alla movimentazione  dei  contenitori  e  del
corrispondente numero di lotto indicato dalla  farmacia  ospedaliera,
secondo le indicazioni pubblicate sul sito web  del  Ministero  della
salute. 
  3. Le medesime modalita' di trasmissione alla Banca  dati  centrale
della tracciabilita' del farmaco si applicano anche  alle  confezioni
integre di tali vaccini; l'obbligo  di  trasmissione  del  numero  di
lotto non si applica  nel  caso  di  confezioni  dotate  del  bollino
farmaceutico di cui al decreto del Ministro della  salute  30  maggio
2014 o di sistemi di tracciatura equipollenti stabiliti dal Ministero
della salute. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 maggio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
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