CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (21A03225) 
(GU n.121 del 22-5-2021)

 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 21 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto
della dichiarazione resa da dodici  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere la raccolta di  almeno  500.000  firme  di  elettori
prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75
della Costituzione: 
      «Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157,
"Norme per la protezione della fauna  selvatica  e  per  il  prelievo
venatorio", limitatamente a: 
        Art. 1 «Fauna selvatica»,  comma  1-bis:  limitatamente  alle
parole «o adeguare» e  limitatamente  alle  parole  «fatte  salve  le
finalita' di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) primo e  secondo
trattino, della stessa direttiva, »;  comma  2:  abrogato;  comma  3:
limitatamente  alle  parole  «Le  province  attuano   la   disciplina
regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della  legge  8
giugno 1990, n. 142»; comma 7: limitatamente alle parole  «e  sentiti
il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale  di  cui  all'art.
8»; 
        Art. 2 «Oggetto della tutela», comma 2: abrogato; 
        Art.  4  «Cattura  temporanea  e  inanellamento»,  comma   3:
limitatamente alle parole «e per la cessione ai  fini  di  richiamo»;
comma 4: limitatamente alle parole «La cattura per la cessione a fini
di richiamo  e'  consentita  solo  per  esemplari  appartenenti  alle
seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello;  tordo  bottaccio;
merlo; pavoncella e colombaccio.» e «appartenenti ad  altre  specie»;
comma 5: limitatamente alle parole «abbatte, cattura o»; 
        Art. 5 «Esercizio venatorio da appostamento fisso e  richiami
vivi»: abrogato; 
        Art. 6 «Tassidermia», comma 1: limitatamente alle  parole  «e
trofei»;  comma  2:  limitatamente  alle  parole  «o   comunque   non
cacciabili  ovvero  le  richieste  relative  a  spoglie   di   specie
cacciabili  avanzate  in  periodi  diversi  da  quelli  previsti  nel
calendario venatorio per la caccia della specie in questione»;  comma
3: limitatamente alle parole «o per chi cattura esemplari  cacciabili
al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»; 
        Art. 8  «Comitato  tecnico  faunistico-venatorio  nazionale»:
abrogato; 
        Art. 9 «Funzioni amministrative»: abrogato; 
        Art. 10 limitatamente alle  parole  nel  titolo  «-venatori»,
comma  1:  limitatamente   alle   parole   «-venatoria»   e   «e   la
regolamentazione del prelievo venatorio»; comma 2: abrogato; comma 3:
limitatamente alle parole  «In  dette  percentuali  sono  compresi  i
territori ove sia comunque vietata l'attivita'  venatoria  anche  per
effetto di altri leggi o disposizioni.»; comma 4: limitatamente  alle
parole  «il  divieto  di  abbattimento  e  cattura  a  fini  venatori
accompagnato da»; comma 5:  abrogato;  comma  6:  limitatamente  alle
parole  «della  caccia,  »;  comma  7:  limitatamente   alle   parole
«-venatori.» e «e sentite le  organizzazioni  professionali  agricole
presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale  tramite
le loro strutture regionali»;  comma  8:  limitatamente  alle  parole
«-venatori»; comma 8, lettera d):  abrogato;  comma  8,  lettera  e):
abrogato; comma 8, lettera h): abrogato; comma 10: limitatamente alle
parole   «-venatoria»;   comma   11:   limitatamente   alle    parole
«-venatoria»; comma 12: abrogato; comma 17: abrogato; 
        Art. 11 «Zona faunistica delle Alpi», comma 2:  limitatamente
alle parole «e disciplinare l'attivita' venatoria, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali»; 
        Art.  12  «Esercizio  dell'attivita'  venatoria»,  comma   1:
abrogato; comma 2: limitatamente  alle  parole  «o  alla  cattura»  e
«mediante  l'impiego  dei  mezzi  di  cui  all'art.  13»;  comma   4:
limitatamente alle parole «altro modo di»; comma 5:  abrogato;  comma
6: abrogato; comma 7: abrogato; comma 8: abrogato; comma 9: abrogato;
comma 11: abrogato; comma 12: abrogato; comma 12-bis: abrogato; 
        Art. 13 «Mezzi  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria»:
abrogato; 
        Art. 14 limitatamente alle parole nel titolo «della  caccia»,
comma 1: abrogato; comma 2: abrogato; comma  3:  abrogato;  comma  4:
abrogato; comma 5: abrogato; comma 6: abrogato;  comma  7:  abrogato;
comma  8:  abrogato;  comma  9:  limitatamente   alle   parole   «dei
cacciatori» e «-venatorie» e «compresi negli ambiti  territoriali  di
caccia e nei comprensori  alpini  ed,  inoltre,  sentiti  i  relativi
organi,  definiscono  il  numero   dei   cacciatori   non   residenti
ammissibili e ne regolamentano l'accesso»;  comma  10:  limitatamente
alle parole «degli ambiti territoriali di caccia» e «in  misura  pari
complessivamente  al  60  per  cento  dei  componenti,  »  e   «delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in  forma
organizzata sul  territorio.  Il  20  per  cento  dei  componenti  e'
costituito» e «il 20 per cento»; comma 11: limitatamente alle  parole
«Negli ambiti territoriali di caccia»; comma 12: abrogato; comma  13:
abrogato; comma 14:  limitatamente  alle  parole  «di  caccia»  e  «e
dall'esercizio dell'attivita' venatoria»; comma 16:  abrogato;  comma
17:  limitatamente  alle  parole   «-venatoria,   alla   suddivisione
territoriale, alla determinazione della densita'  venatoria,  nonche'
alla regolamentazione per l'esercizio di  caccia  nel  territorio  di
competenza»; 
        Art. 15 limitatamente alle parole nel titolo,  «Utilizzazione
dei Fondi ai fini della» e «programmata»: abrogato; 
        Art.   16    «Aziende    faunistico-venatorie    e    aziende
agri-turistico-venatorie»: abrogato; 
        Art. 17 «Allevamenti», comma  1:  limitatamente  alle  parole
«alimentare, » «, ornamentale»; comma 2:  limitatamente  alle  parole
«da caccia»; comma 4: abrogato; 
        Art. 18 «Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria»:
abrogato; 
        Art. 19 «Controllo della fauna selvatica», comma 1: abrogato;
comma 2: limitatamente alle parole «anche  nelle  zone  vietate  alla
caccia» e «di norma» e «Qualora  l'Istituto  verifichi  l'inefficacia
dei  predetti  metodi,  le  regioni  possono  autorizzare  piani   di
abbattimento.» e  «dalle  guardie  venatorie  dipendenti»  e  «Queste
ultime potranno altresi' avvalersi dei proprietari o  conduttori  dei
Fondi sui quali si  attuano  i  piani  medesimi,  purche'  muniti  di
lincenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e
delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.»;
comma 3: limitatamente alle parole «, purche' munite di  licenza  per
l'esercizio venatorio»; 
        Art. 19-bis «Esercizio delle  deroghe  previste  dall'art.  9
della direttiva 2009/147/CE»: abrogato; 
        Art. 21 «Divieti», comma 1-a): limitatamente alle parole «nei
giardini, nei  parchi  pubblici  e  privati,  nei  parchi  storici  e
archeologici e nei terreni  adibiti  ad  attivita'  sportive»;  comma
1-b): limitatamente alle parole «costituiti anteriormente  alla  data
di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le  regioni
adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22,  comma  6,
della predetta legge  entro  il  31  gennaio  1997,  provvedendo  nel
frattempo  all'eventuale   riperimetrazione   dei   parchi   naturali
regionali anche ai fini  dell'applicazione  dell'art.  32,  comma  3,
della legge medesima»; comma  1-c):  limitatamente  alle  parole  «ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni  regionali,  sentito
il  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,  non
presentino condizioni favorevoli  alla  riproduzione  ed  alla  sosta
della fauna selvatica»; comma  1-d):  limitatamente  alle  parole  «,
purche' dette zone siano  delimitate  da  tabelle,  esenti  da  tasse
indicanti il divieto»; comma 1-e): limitatamente alle  parole  «nelle
zone comprese nel raggio di cento metri  da  immobili,  fabbricati  e
stabili adibiti ad abitazione o  a  posto  di  lavoro  e  a  distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e  da
strade   carrozzabili,   eccettuate    le    strade    poderali    ed
interpoderali;»; comma 1-f): abrogato; comma  1-g):  abrogato;  comma
1-h): limitatamente alle parole «a rastrello in piu' di  tre  persone
ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o  tute  impermeabili
da sommozzatore»; comma 1-l): abrogato; comma 1-m):  abrogato;  comma
1-n): limitatamente alle parole  «in  tutto  o  nella  maggior  parte
coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di  fiume»;  comma
1-p): limitatamente alle parole «, al  di  fuori  dei  casi  previsti
dall'art. 5»; comma 1-q): abrogato; comma 1-r): abrogato; comma 1-s):
abrogato; comma 1-t): limitatamente alle parole «non  proveniente  da
allevamenti per sagre e  manifestazioni  a  carattere  gastronomico»;
comma 1-u):  limitatamente  alle  parole  «usare  munizione  spezzata
nella» e «usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate  con
scatto provocato dalla  preda;  fare  impiego  di  balestre;»;  comma
1-aa): limitatamente alle parole «a  partire  dal  1°  gennaio  1994,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e)»; comma
1-bb): limitatamente alle parole  «,  ad  eccezione  delle  seguenti:
germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa  (alectoris  rufa);
pernice di Sardegna  (alectoris  barbara);  starna  (perdix  perdix);
fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)»; comma
1-cc): limitatamente alle parole «non provenienti da allevamenti,  »;
comma 1-ee): limitatamente alle  parole  «,  ad  eccezione  dei  capi
utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle  modalita'  previste
dalla presente legge e della fauna selvatica  lecitamente  abbattuta,
la cui detenzione viene regolamentata  dalle  regioni  anche  con  le
norme sulla tassidermia»; comma 1-ff): abrogato; comma  2:  abrogato;
comma 3:  limitatamente  alle  parole  «interessati  dalle  rotte  di
migrazione dell'avifauna, per  una  distanza  di  mille  metri  dagli
stessi»; 
        Art. 22 «Licenza di porto di  fucile  per  uso  di  caccia  e
abilitazione all'esercizio venatorio»: abrogato; 
        Art  23  «Tasse   di   concessione   regionale»,   comma   1:
limitatamente  alle  parole  «,  per  il  rilascio  dell'abilitazione
all'esercizio venatorio di cui all'art. 22»; comma 2: abrogato; comma
3: abrogato; comma 5: limitatamente  alle  parole  «Gli  appostamenti
fissi, » e «-venatorie» e «-venatorie»; 
        Art. 24 «Fondo presso il Ministero del tesoro»,  comma  2-a):
abrogato; comma 2-b): limitatamente alle parole «1 per cento  per  il
pagamento della quota di adesione dello Stato italiano  al  Consiglio
internazionale della caccia e della»; comma 2-c): abrogato; comma  3:
abrogato; comma 4: abrogato; 
        Art.   26   limitatamente   alle   parole   nel   titolo   «e
dall'attivita' venatoria», comma 1:  limitatamente  alle  parole  «in
particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, »;  comma
2: limitatamente alle parole  «e  rappresentanti  delle  associazioni
venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative»; 
        Art. 27 limitatamente alle  parole  nel  titolo  «venatoria»,
comma 1-a): limitatamente alle parole  «le  armi  da  caccia  di  cui
all'art. 13 nonche'», e «Le armi di cui sopra sono portate e detenute
in conformita' al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge
7 marzo 1986, n. 65»; comma 1-b): limitatamente  alle  parole  «delle
associazioni  venatorie,  »  e   «presenti   nel   Comitato   tecnico
faunistico-venatorio nazionale»; comma 4: limitatamente  alle  parole
«venatorie, »; comma 5: limitatamente alle  parole  «nell'ambito  del
territorio in cui esercitano  le  funzioni.  Alle  guardie  venatorie
volontarie e' vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle
loro funzioni»; comma 6: limitatamente  alle  parole  «sull'esercizio
venatorio»; comma 7: limitatamente alle parole «,  venatorie»;  comma
9: abrogato; 
        Art. 28 limitatamente alle  parole  nel  titolo  «venatoria»,
comma  1:  abrogato;  comma  2:  limitatamente   alle   parole   «con
esclusione» e «autorizzati»; comma 3: limitatamente alle parole «alla
disciplina dell'attivita' venatoria» e «tenendo la somma  ricavata  a
disposizione della persona cui  e'  contestata  l'infrazione  ove  si
accerti  successivamente  che  l'illecito  non   sussiste;   se,   al
contrario, l'illecito sussiste»; comma 4: limitatamente  alle  parole
«consegna o della»; comma 5: abrogato; 
        Art. 29 «Agenti  dipendenti  degli  enti  locali»,  comma  1:
limitatamente alle parole «venatoria»; 
        Art. 30 «Sanzioni penali»: abrogato; 
        Art. 31 «Sanzioni amministrative»: abrogato; 
        Art. 32 «Sospensione, revoca  e  divieto  di  rilascio  della
licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o  sospensione
dell'esercizio»: abrogato; 
        Art. 33 «Rapporti  sull'attivita'  di  vigilanza»,  comma  1:
limitatamente alle parole «di cui all'art. 9»; 
        Art. 34 «Associazioni venatorie»: abrogato; 
        Art.  35,  comma  1:  limitatamente  alle  parole  «venatoria
1994-1995»; 
        Art. 36, comma 1:  abrogato;  comma  2:  abrogato;  comma  3:
limitatamente alle  parole  «appartenenti  a  specie  non  consentite
ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano  un  numero
superiore  a  quello  stabilito  dalla  presente  legge»;  comma   4:
abrogato;  comma  5:  limitatamente  alle  parole   «nella   stagione
venatoria 1994-1995»; 
        Art. 37 «Disposizioni finali», comma  3:  limitatamente  alle
parole «e  delle  leggi  regionali  in  materia  di  caccia  a  norma
dell'art. 27, comma 1, lettera b)»?». 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato «Si' Aboliamo
la Caccia» in  via  Al  Lavatoio  n.  4/c  -  Varallo  (VC);  e-mail:
comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it