N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2020
Ordinanza del 9 novembre 2020 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Fondazione Catis, Fondazione di Partecipazione Sociale ONLUS contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altri. Volontariato - Codice del Terzo settore - Contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali - Ambito soggettivo dei beneficiari - Destinazione delle risorse al sostegno dell'attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato - Esclusione degli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attivita' di interesse generale. - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), art. 76.(GU n.21 del 26-5-2021 )
IL CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 10458 del 2019, proposto dalla Fondazione Catis,
Fondazione di Partecipazione Sociale ONLUS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, Alessandro Secondo Massari, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio Renzo Cuonzo in Roma - via di Monte Fiore n.
22;
contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma - via dei
Portoghesi n. 12;
nei confronti Associazione di Pubblica Assistenza di Sant'Angelo
A Cupolo, Volontaria Pubblica Assistenza Croce Maria Bambina Onlus,
Cooperativa Sociale «Croce Verde Novafeltria Cooperativa Sociale -
ONLUS, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07114/2019, resa tra le
parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'appello incidentale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2020 il
cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. La vicenda processuale. - La Fondazione CATIS - Fondazione di
Partecipazione Sociale ONLUS (di seguito anche «CATIS»), attuale
appellante e ricorrente in primo grado, e' un soggetto privato avente
personalita' giuridica, qualificato come ONLUS (organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale), secondo la previgente normativa di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e ora come «ente
del Terzo settore», ai sensi degli articoli 4 e 5 del codice del
Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di
seguito anche «codice»).
CATIS espone di essere stata costituita dai fondatori per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o
servizi, iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.
In particolare, CATIS riferisce che il proprio fine statutario
consiste nell'operare e promuovere iniziative nel campo
dell'assistenza socio-sanitaria, del soccorso e dell'emergenza, della
protezione civile, della tutela della dignita' e dei diritti etici
della persona, per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
garantire alla cittadinanza un servizio di mobilita' di
infermi e soccorso efficiente, tempestivo e di qualita';
garantire assistenza a favore degli anziani, dei disabili e
dei bisognosi, anche mediante la gestione di strutture e presidi
sociali e sanitari;
garantire un servizio alla cittadinanza che provveda sia alla
risoluzione delle problematiche sanitarie, sia a risolvere, anche
solo parzialmente, le inidoneita' strutturali presenti o manchevoli
del territorio di azione;
garantire una risposta sempre piu' adeguata ai bisogni
rilevati o latenti dei cittadini, anche favorendo la costituzione,
l'organizzazione e la gestione di strutture di rete e di
collaborazioni;
creare una cultura diffusa sul territorio di carattere
sanitario e sensibilizzare enti e privati cittadini in merito ad
atteggiamenti di solidarieta', morali ed etici ad essi correlati.
Per tali finalita' CATIS svolge, da anni, il servizio di utilita'
sociale di soccorso con autoambulanze.
In questa veste, CATIS si duole delle determinazioni generali con
cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ha esclusa,
al pari degli altri enti del Terzo settore non aventi la struttura
tipica delle organizzazioni di volontariato, dalle provvidenze
economiche per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni
strumentali da adibire all'attivita' di utilita' sociale.
Pertanto, CATIS ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio contro i seguenti atti:
1) decreto 16 novembre 2017 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, recante «Modalita' per l'attuazione del contributo
per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie
e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato»;
2) «Linee guida per la presentazione delle domande per
l'erogazione di contributi in favore di organizzazioni di
volontariato per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per
attivita' sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a
strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attivita' di interesse generale ai sensi dell'art.
76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del decreto
ministeriale 16 novembre 2017 n. 2320 - Annualita' 2017», adottate
con provvedimento del direttore generale dello stesso Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2017;
3) nota recante «Questioni di diritto transitorio. Prime
indicazioni», adottata con provvedimento del direttore generale dello
stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29
dicembre 2017.
Con il ricorso di primo grado, CATIS ha chiesto anche
l'accertamento del diritto ad essere inclusa tra i soggetti
beneficiari della provvidenza economica di cui al citato art. 76.
2. La sentenza di parziale accoglimento del Tribunale
amministrativo regionale - Con la sentenza impugnata il Tribunale
amministrativo regionale ha accolto solo parzialmente il ricorso,
annullando le linee guida e la nota del 29 dicembre 2017, nella parte
in cui esse stabiliscono che anche gli acquisti effettuati nel 2017
possano essere esclusi dal contributo. La pronuncia ha chiarito che
le innovazioni portate dal codice operano solo per il futuro e,
pertanto, CATIS e i soggetti aventi la medesima fisionomia giuridica
continuano a beneficiare delle provvidenze economiche previste dalla
legislazione previgente fino a tutto il 2017.
Il Tribunale amministrativo regionale ha invece respinto le altre
censure articolate dalla ricorrente, dirette ad affermare
l'illegittimita' dei provvedimenti ministeriali che restringono la
platea degli aventi diritto al beneficio, includendovi le sole
organizzazioni di volontariato.
Il giudice di primo grado ha affermato che l'art. 76 del codice
non lascia dubbi di sorta in ordine all'individuazione dei soggetti
beneficiari del contributo previsto, riservato alle sole
organizzazioni di volontariato (ODV). Ha poi escluso che tale
disciplina contrasti con le norme costituzionali.
Secondo la sentenza impugnata, la previgente disciplina di cui al
decreto legislativo n. 460/1997 prevedeva un regime fiscale agevolato
per l'acquisto di autoambulanze anche in favore delle ONLUS, quali la
fondazione ricorrente. Con l'entrata in vigore del codice del Terzo
settore, tuttavia, tale normativa e' stata abrogata dalla nuova
disciplina e sostituita da una regolamentazione - segnatamente l'art.
76 del codice - che riconosce il beneficio in esame solo alle
associazioni di volontariato. Pertanto, nel nuovo quadro normativo,
l'amministrazione era inderogabilmente tenuta ad escludere la
Fondazione ricorrente e le ONLUS dal contributo richiesto.
Il Tribunale amministrativo regionale ha poi dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 76 del codice del Terzo settore, prospettata dalla
ricorrente, in relazione a diversi articoli della Costituzione.
Il Tribunale amministrativo regionale non si e' pronunciato,
invece, sulla questione di legittimita' comunitaria dedotta dalla
stessa ricorrente, riguardante il denunciato contrasto della
disposizione nazionale con i principi europei in materia di
concorrenza.
3. L'appello principale di CATIS. - La Fondazione appellante
chiede la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui
ha respinto il ricorso, riproponendo le sole censure relative alla
contestata legittimita' costituzionale e comunitaria della norma
legislativa che riserva il beneficio economico in questione alle sole
organizzazioni di volontariato, senza considerare le ONLUS operanti
nello stesso settore.
L'appellante condivide la premessa interpretativa enunciata dal
Tribunale amministrativo regionale, deducendo che l'art. 76 del
codice, per la sua inequivoca dizione letterale, indica in modo
puntuale l'ambito soggettivo dei beneficiari della provvidenza
economica finalizzata all'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per
attivita' sanitarie e beni strumentali.
Sostiene, pero', che la norma legislativa si ponga in contrasto
con svariati articoli della Costituzione, determinando una
irragionevole differenza di trattamento fra situazioni sostanziali
identiche.
In particolare, l'appellante deduce il seguente complesso motivo
di diritto: «error in iudicando e in procedendo: illegittimita' degli
articoli 73, comma 2, lettera c), e 76, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per violazione degli articoli 2,
3, 4, 9, 18, 97 e 118, quarto comma, della Costituzione nonche' della
ratio e delle finalita' e dei principi generali di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare di quelli
contenuti negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. - Incompatibilita' con gli
articoli 41 Cost. e 101 e 107 del T.F.U.E. Eccesso di potere per
ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento. - Omessa pronuncia
su punti decisivi della controversia».
4. L'appello incidentale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. - Il Ministero si e' costituito in questo grado di
giudizio, proponendo anche un appello incidentale con il quale
contesta la decisione del Tribunale amministrativo regionale nella
parte in cui ha interpretato il regime transitorio connesso
all'entrata in vigore della nuova disciplina.
Le altre parti, pur ritualmente intimate, non hanno svolto
deduzioni difensive.
5. Il tema decisorio definito dall'appello principale e
dall'appello incidentale. La rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale. - Alla luce dell'atto di appello
principale, il tema decisorio del presente giudizio si concentra
sulla questione di legittimita' costituzionale prospettata da CATIS.
Il Collegio ritiene che tale questione abbia carattere
prioritario rispetto a quella relativa alla dedotta illegittimita'
comunitaria, articolata con riferimento alla possibile incidenza
della normativa nazionale sui principi di libera concorrenza.
La questione e' rilevante, poiche' la norma sospettata di
illegittimita' costituzionale rappresenta l'unica base giuridica dei
provvedimenti censurati dall'appellante.
La questione e' rilevante, poi, anche ai fini della decisione
dell'appello incidentale, che diventerebbe inammissibile - o
improcedibile - per difetto di interesse, in caso di accertata
illegittimita' costituzionale dell'art. 76.
Quindi, nella sostanza, l'oggetto centrale della controversia in
esame riguarda la legittimita' costituzionale e la compatibilita' con
il diritto europeo della normativa di rango legislativo che riconosce
il contributo per l'acquisto di ambulanze solo alle associazioni di
volontariato, senza comprendere le ONLUS e gli altri enti del Terzo
settore che rivestono una diversa forma giuridica.
6. La valutazione di manifesta infondatezza espressa dalla
decisione appellata. - Il Tribunale amministrativo regionale ha
basato la propria decisione di manifesta infondatezza sui seguenti
argomenti.
«ONLUS e ODV costituiscono categorie che operano su piani
diversi».
«L'eliminazione del beneficio in favore delle ONLUS appare
coerente con la abrogazione di questa macrocategoria (rilevante
peraltro solo a fini fiscali)».
«Il beneficio e' attribuito alle ODV in ragione della loro
struttura e soprattutto della prevalente componente volontaristica
che li caratterizza. Le peculiarita' organizzative delle ODV
attengono in particolare alle modalita' di perseguimento delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, che avviene
attraverso l'erogazione gratuita di beni e servizi, a fronte della
quale le organizzazioni medesime possono ricevere esclusivamente il
rimborso delle spese effettivamente sostenute.»
«Rileva la prevalenza, nello svolgimento dell'attivita' di
interesse generale che costituisce l'oggetto sociale dell'ente, delle
prestazioni dei volontari associati all'organizzazione medesima. La
mancanza di scopo di lucro costituisce, pertanto, solo uno degli
elementi giustificativi del contributo, ma non l'unico.»
«Le Fondazioni, per le quali, invece e' normativamente escluso il
diritto al contributo per cui e' causa, si differenziano anche
ontologicamente e strutturalmente dalle organizzazioni di
volontariato per svariati fattori ed elementi.»
7. Gli argomenti esposti dall'appellante nel senso della non
manifesta infondatezza. - In senso critico, l'appellante ricostruisce
l'evoluzione della normativa vigente e osserva che il codice del
Terzo settore, in attuazione dell'art. 1 della legge delega 6 giugno
2016, n. 106, ha operato una revisione organica della materia,
improntata al superamento della frammentarieta' della legislazione
preesistente.
L'intervenuta armonizzazione della disciplina di tutti gli enti
del Terzo settore rende evidenti, a suo dire, i profili di
illegittimita' costituzionale e comunitaria della specifica
differenziazione prevista dall'art. 76, che riserva un importante
beneficio economico ad una sola categoria di enti, tra i diversi che
operano senza scopo di lucro nello stesso ambito, con le medesime
finalita'.
Secondo l'appellante, non vi e' alcuna giustificazione logica del
trattamento di sfavore ora riservato agli enti del Terzo settore
diversi dalle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.
L'incoerenza e l'illogicita' della norma legislativa deriva anche
dalla contraddittorieta' con l'impostazione complessiva seguita dal
codice del Terzo settore, in attuazione del principio cardine della
legge delega: la massima armonizzazione della disciplina applicabile
agli enti no profit, avvicinando il regime giuridico delle ONLUS a
quello delle organizzazioni di volontariato.
Viceversa, nessun criterio direttivo della legge delega
lascerebbe intendere la presenza di un favore per le organizzazioni
di volontariato, diretto ad introdurre inedite penalizzazioni in
danno delle ONLUS, private di provvidenze economiche costantemente
ottenute negli anni passati.
L'irragionevolezza e' accentuata dalla circostanza che il
beneficio in questione, sia pure con una fisionomia solo in minima
parte diversa, era attribuito dalla legislazione previgente tanto
alle organizzazioni di volontariato quanto alle ONLUS.
L'appellante giudica errata e contraddittoria la tesi difensiva
del Ministero, fatta propria dal Tribunale amministrativo regionale,
secondo cui solo le organizzazioni di volontariato (ODV)
meriterebbero il beneficio economico «in ragione della loro struttura
e soprattutto della prevalente componente volontaristica che li
caratterizza», che li renderebbe «una categoria associativa
differente anche rispetto alle altre associazioni senza scopo di
lucro per l'esclusivo scopo solidaristico e per la gratuita' delle
prestazioni volontarie degli associati».
Infatti, questi caratteri non sono affatto prerogative esclusive
delle organizzazioni di volontariato, ma sono riscontrabili anche in
altri tipi di enti del Terzo settore.
La Fondazione appellante, secondo il proprio Statuto, opera senza
scopo di lucro e per finalita' solidali: presenta, quindi, una
connotazione perfettamente corrispondente a quella delle
organizzazioni di volontariato, in relazione allo scopo e all'oggetto
sociale.
La contrapposizione tra le associazioni di volontariato e gli
altri enti non e' cosi' netta nemmeno con riguardo all'elemento della
presenza, o meno, di lavoratori dipendenti, su cui, invece il
Ministero basa le proprie difese.
Infatti, l'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017 prevede
che tutti «gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari
nello svolgimento delle proprie attivita'»; mentre il successivo art.
33 dispone che «le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo»,
pur nel limite massimo del «cinquanta per cento del numero dei
volontari».
Simmetricamente, l'art, 13 (lavoro nell'impresa sociale) del
decreto legislativo n. 112/2017 (decreto sull'impresa sociale), al
comma 2, stabilisce che «nelle imprese sociali e' ammessa la
prestazione di attivita' di volontariato, ma il numero dei volontari
impiegati nell'attivita' d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve
tenere un apposito registro, non puo' essere superiore a quello dei
lavoratori».
Dal confronto tra dette disposizioni, argomenta l'appellante, si
deduce, agevolmente e inequivocabilmente, che sia le associazioni di
volontariato, sia le imprese sociali possono essere costituite da
volontari e dipendenti, entrambe nella misura del 50% per ogni
categoria. Il volontariato, dunque, costituirebbe solo una possibile
modalita' di svolgimento delle attivita' delle ONLUS, ma non un
tratto distintivo di alcune di esse, e non potrebbe pertanto
giustificare, da sola, la diversita' di trattamento in esame.
L'appellante contesta anche l'argomento espresso
dall'Amministrazione, secondo cui l'attribuzione del beneficio ad
enti non aventi la forma delle organizzazioni di volontariato
comporterebbe una violazione dei generali principi - anch'essi di
rango costituzionale oltre che comunitario - di concorrenza effettiva
e di divieto di aiuti di Stato.
Al contrario, secondo l'appellante, proprio la scelta legislativa
di privilegiare una sola categoria di enti del Terzo settore che
svolgono attivita' oggettivamente economica, benche' senza scopo di
lucro, determina un oggettivo e indebito vantaggio per questi enti,
in contrasto sia con il principio di concorrenza, sia con il
principio del divieto di aiuti di Stato, non potendosi piu'
configurare il contributo come un supporto, oggettivo e
generalizzato, all'intero Terzo settore, giustificato da valutazioni
politiche di ampio respiro, ma come un discriminante aiuto a favore
di alcuni soggetti, a danno degli altri operatori, all'interno dello
stesso settore del mercato.
L'appellante, pertanto, conclude chiedendo di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale del citato art. 76, oppure,
in alternativa, di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, per valutare la compatibilita'
comunitaria della contestata disciplina legislativa.
8. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 76 del codice. La ricostruzione della
disciplina vigente. - Ai fini della decisione il Collegio osserva
che, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega del 6 giugno
2016, n. 106, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
il «Codice del Terzo settore», ha provveduto al riordino e alla
revisione organica della disciplina speciale, al dichiarato fine di
assicurare, sotto il profilo sia civilistico sia tributario, coerenza
giuridica, logica e sistematica a tutti i soggetti operanti
nell'ambito del «settore no profit», a sostegno dell'autonoma
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a
perseguire l'interesse pubblico generale al potenziamento della
cittadinanza attiva, della partecipazione, della coesione e
protezione sociale, della inclusione e del pieno sviluppo della
persona in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e
118, comma 4, della Costituzione.
In tale prospettiva, l'art. 4, comma 1, definisce enti del Terzo
settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle
societa', costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo
svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
In precedenza, solo alcuni particolari tipi di enti erano
destinatari di una disciplina organica ad hoc, quali le
organizzazioni di volontariato, con la legge n. 266/1991, le
cooperative sociali, con la legge n. 381/1991, le associazioni di
promozione sociale, con la legge n. 383/2000, le imprese sociali, con
il decreto legislativo n. 155/2006.
Altri interventi normativi avevano regolato soltanto aspetti
peculiari, quali il trattamento fiscale: in questo ambito si colloca
il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante il riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, che ha delineato
anche una nozione generale di ONLUS.
In base all'art. 10, ora abrogato dal codice del Terzo settore:
«1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa'
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita',
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in
ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta'
sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di
pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo
"ONLUS".»
Dall'assunzione della qualifica di ONLUS discendeva la
possibilita' di fruire di una serie di agevolazioni in tema di
imposte dirette, IVA, imposta di bollo, imposta sulle successioni e
donazioni. Le regioni, poi, hanno applicato per queste organizzazioni
l'esenzione dall'Irap o un'aliquota agevolata dell'imposta regionale.
Pero' il comma 8 del citato art. 10 prevedeva che alcuni enti fossero
considerati «ONLUS di diritto», tra i quali «nel rispetto della loro
struttura e della loro finalita', gli organismi di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381», aggiungendo altresi' che «sono fatte
salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991,
n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991».
Numerose norme eterogenee, poi, avevano previsto determinati
benefici economici a enti no profit operanti in specifici ambiti, tra
cui, per quanto di interesse per la presente vicenda contenziosa,
l'art. 96, comma 1, della legge n. 342/2000.
La disposizione prevedeva un contributo per l'acquisto di
autoambulanze, riconosciuto in favore tanto delle organizzazioni di
volontariato, quanto delle ONLUS.
In linea con le finalita' promozionali dell'intervento
riformatore, il decreto legislativo n. 117/2017, prevede diverse
forme di sostegno per gli enti del Terzo settore.
Tra queste vanno ricomprese le diposizioni di cui agli articoli
72 e ss., che disciplinano gli strumenti di sostegno finanziario
statale.
L'intento dichiaratamente perseguito dal legislatore e' quello di
razionalizzare e rendere trasparente il flusso dei vantaggi economici
attribuiti agli enti del Terzo settore.
Tale disciplina prevede che, a decorrere dall'anno 2017, tutti
gli interventi di sostegno finanziario gia' regolati dalle precedenti
leggi speciali di settore (legge n. 266/1991, legge n. 438/1998,
legge n. 342/2000 e legge n. 383/2000) cessino di essere finanziati a
valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art.
20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, con conseguente
confluenza unitaria delle relative risorse finanziarie su un apposito
capitolo di spesa, finalizzato al sostegno delle attivita' delle
organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione
sociale e all'erogazione di contributi per l'acquisto di
autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni
strumentali.
Ne consegue, in coerenza con gli ordinari principi di
codificazione di una determinata materia, la contestuale abrogazione
di tutte le disposizioni normative da cui traevano titolo le
previgenti misure di sostegno finanziario, tra cui l'art. 96, comma
1, della legge n. 342/2000.
Detta disposizione prevedeva l'erogazione di un contributo, nei
limiti delle risorse disponibili, per l'acquisto da parte di
organizzazioni di volontariato e delle ONLUS di autoambulanze e di
beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per
attivita' di utilita' sociale che, per le loro caratteristiche, non
sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali
trasformazioni, secondo la disciplina di cui al regolamento del
Ministero del lavoro delle politiche sociali del 28 agosto 2001, n.
388, poi modificato dal decreto ministeriale n. 177 del 14 febbraio
2010.
L'art. 73 del codice, nel disciplinare le «altre risorse
finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo
settore», stabilisce le seguenti regole.
«1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli
oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime
finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel
programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle
organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia":
a) art. 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per
un ammontare di 2 milioni di euro;
b) art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un
ammontare di 5,16 milioni di euro;
c) art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
per un ammontare di 7,75 milioni di euro;
d) art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un
ammontare di 7,050 milioni di euro;
2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti
delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali,
le aree prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili
e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti
finalita':
a) sostegno alle attivita' delle organizzazioni di
volontariato;
b) sostegno alle attivita' delle associazioni di promozione
sociale;
c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli
per attivita' sanitarie e beni strumentali.»
L'art. 76 del codice, infine, prevede una specifica disciplina di
dettaglio.
«1. Le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lettera c), sono
destinate a sostenere l'attivita' di interesse generale delle
organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi
per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze,
autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di interesse generale,
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche' per la donazione
dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie
pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle
fondazioni.
2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in
pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei
vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma
1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto
contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo
complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del
medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti
associative di cui all'art. 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione
dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle
reti medesime.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo.»
In attuazione del citato art. 76, comma 1, del codice del Terzo
settore, e' stato adottato il decreto ministeriale n. 2320 del 16
novembre 2017, impugnato dalla Fondazione interessata dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, che disciplina i criteri e le
modalita' di concessione ed erogazione dei contributi per l'acquisto
di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni
strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per le
attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere
a), b), c), d), y) del citato decreto legislativo n. 117, in favore
delle organizzazioni di volontariato.
L'art. 76, dunque, prevede testualmente e inequivocabilmente,
come riconosciuto dalla stessa appellante, che il beneficio economico
in questione sia attribuito solo alle «organizzazioni di
volontariato», senza menzionare altre diverse categorie di enti del
Terzo settore.
Alla luce di questa ricostruzione del quadro normativo vigente,
il Collegio ritiene che il dato normativo non consenta
interpretazioni alternative diverse da quelle indicate dalle parti e
seguita dal Tribunale amministrativo regionale: il beneficio
economico di cui all'art. 76 e' riservato esclusivamente alle
organizzazioni di volontariato e non si puo' estendere ad altri enti
del Terzo settore, nemmeno attraverso un'interpretazione
costituzionalmente orientata.
Il contributo spetta anche alle fondazioni (e non agli altri enti
del Terzo settore) soltanto nella limitata ipotesi in cui esso sia
finalizzato alla «donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche», come stabilito dall'art. 76, comma 1,
ultimo periodo.
9. - I soggetti operanti nel terzo settore e le diverse
categorie. - Il codice del Terzo settore ha ora previsto
l'abrogazione della normativa sulle ONLUS, procedendo alla
definizione puntuale di «ente del Terzo settore» e prevedendo una
disciplina particolare per talune categorie di enti:
le organizzazioni di volontariato (articoli 32 e ss.);
le associazioni di promozione sociale (articoli 35 e ss.);
gli enti filantropici (articoli 37 e ss.);
le imprese sociali (art. 40);
le reti associative (art. 41);
le societa' di mutuo soccorso (articoli 42 e ss.).
Il codice regola anche il regime fiscale, che prevede
disposizioni particolari per le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale (articoli 84 e ss.).
L'organico disegno legislativo mantiene, quindi, la distinzione
tra i diversi tipi di enti, pur esprimendo l'intento di individuare
sia il regime comune tra i soggetti operanti nel Terzo settore sia
quelle regole specifiche per determinati tipi soltanto, in funzione
della loro particolare fisionomia.
10. - La potesta' discrezionale del legislatore e la
ragionevolezza della scelta compiuta. - In questa cornice di
riferimento e' fuori discussione che il legislatore statale abbia una
potesta' discrezionale di scelta, in ordine alla definizione del
regime giuridico di ciascun ente del Terzo settore, nell'esercizio
insindacabile della funzione politica, in relazione agli obiettivi
prescelti, tenendo conto della evidente complessita' della materia.
Spetta dunque alla valutazione politica del legislatore
individuare i soggetti ritenuti meritevoli di determinate provvidenze
economiche, orientate a realizzare le finalita' di utilita' sociale
di volta in volta prese di mira.
In termini generali, la giurisprudenza della Corte costituzionale
ha ripetutamente affermato questo principio, particolarmente
rilevante quando il sostegno economico mira proprio a rafforzare
particolari soggetti deboli o ritenuti comunque bisognosi di sostegno
o ad incidere, oggettivamente, in peculiari ambiti.
Al tempo stesso, pero', il libero esercizio della funzione
legislativa deve svolgersi senza oltrepassare i limiti della
ragionevolezza e della proporzionalita', secondo il parametro
dell'art. 3 della Costituzione.
Da questo angolo visuale, la Corte ha ripetutamente affermato la
necessita' di verificare la correlazione tra la delimitazione
soggettiva dei destinatari di una provvidenza patrimoniale e la sua
connotazione oggettiva.
Pertanto, la Corte ha affermato che «i criteri adottati dal
legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali
devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex
plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172
e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza e
sull'adeguatezza di tale collegamento - fra finalita' del servizio da
erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali
beneficiari - e' operato da questa Corte secondo la struttura tipica
del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che
muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e
passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro
selettivo introdotto» (Corte costituzionale 9 marzo 2020, n. 44,
nonche' le decisioni da questa richiamate).
Da questo indirizzo, ormai consolidato nella giurisprudenza della
Corte, emerge che il principio di non discriminazione puo' ritenersi
rispettato solo qualora esista una «causa normativa» della
differenziazione, che sia «giustificata da una ragionevole
correlazione tra la condizione cui e' subordinata l'attribuzione del
beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il
riconoscimento e ne definiscono la ratio».
La disposizione contenuta nell'art. 76 del codice del Terzo
settore, per la parte in cui esclude dal contributo di cui trattasi
le ONLUS, altera in maniera sostanziale la precedente disciplina in
materia di agevolazioni per l'acquisto di autoambulanze e analoghi
beni strumentali, introducendo una nuova differenziazione, finora non
prevista.
E' forse astrattamente possibile ritenere che questa innovazione
costituisca il frutto di un'opzione politica diretta consapevolmente
a favorire le organizzazioni di volontariato, a discapito di enti
aventi una diversa struttura giuridica, benche' operanti nello stesso
settore delle attivita' di utilita' sociale.
Tuttavia, il collegio dubita che l'art. 76 sia pienamente
rispettoso del canone di ragionevolezza.
Come gia' esposto in narrativa, la sentenza impugnata, recependo
la tesi difensiva dell'amministrazione, ha posto l'accento su due
profili di differenziazione giuridica tra le ODV e le ONLUS, che, a
suo dire, renderebbero ragionevole la disciplina sui contributi.
Il primo aspetto riguarda il diverso rilievo del lavoro
dipendente nell'una e nell'altra categoria:
le ODV possono assumere lavoratori dipendenti, i quali,
tuttavia, non possono superare il numero complessivo dei volontari
operanti nell'associazione;
le fondazioni e gli altri enti diversi dalle ODV possono
avvalersi di volontari, ma questi non possono superare il numero dei
dipendenti.
Al riguardo, pero', vanno svolte due osservazioni critiche.
Anzitutto, il rilievo della presenza di lavoratori dipendenti
nell'uno e nell'altro tipo di ente non si pone in termini di
alternativita' e di contrapposizione. Al contrario, proprio la
disciplina del codice evidenzia il forte avvicinamento tra i due tipi
di enti, anziche' accentuarne la diversita'.
In concreto, potrebbero riscontrarsi ODV con un elevato numero di
lavoratori dipendenti e ONLUS con numerosi volontari, fino
all'ipotesi limite, descritta dall'appellante, di ODV e ONLUS con
l'identica struttura organizzativa costituita da meta' lavoratori
dipendenti e meta' operatori volontari.
In secondo luogo, emerge un profilo attinente alla coerenza tra
il descritto profilo riguardante la presenza, o meno, di lavoratori
dipendenti, e il beneficio economico per l'acquisto di beni
strumentali all'attivita' dell'ente, quali le autoambulanze.
Infatti, la diversa composizione dell'organizzazione lavorativa
dell'ente potrebbe giustificare senz'altro discipline differenziate
riferite a quello specifico aspetto (quali agevolazioni
previdenziali, assicurative, retributive), mentre appare del tutto
neutrale rispetto all'acquisto di beni strumentali allo svolgimento
dell'attivita' di utilita' sociale dell'ente.
Il secondo argomento espresso dal Tribunale amministrativo
regionale riguarda il particolare regime giuridico riguardante le
fondazioni, con particolare riferimento agli interventi
dell'autorita' amministrativa sul funzionamento interno dell'ente.
Neanche questa motivazione risulta persuasiva. Anzitutto, l'art.
76 definisce il proprio campo di applicazione richiamando,
positivamente, gli enti strutturati come associazioni di
volontariato, escludendo tutti i soggetti del Terzo settore aventi
diversa forma giuridica, senza considerare specificamente le
fondazioni. Pertanto, resterebbe comunque ingiustificata l'esclusione
dal beneficio di enti del Terzo settore diversi dalle fondazioni.
In secondo luogo, riuscirebbe difficile comprendere la
connessione tra il regime dei controlli e della vigilanza cui sono
sottoposte le Fondazione e l'esclusione dal beneficio per l'acquisto
di ambulanze.
11. - La giurisprudenza della Corte - La Corte costituzionale ha
gia' avuto modo di vagliare la legittimita' di norme legislative
regionali che introducono ingiustificate disparita' di trattamento
fra enti del Terzo settore operanti nel medesimo ambito di utilita'
sociale.
Si pone, in tal senso, la decisione 30 dicembre 2019, n. 277, la
quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, della la disposizione regionale
(della Basilicata) che limitava alle sole organizzazioni di
volontariato la legittimazione a essere parti di accordi di
collaborazione e la facolta' di concorrere all'erogazione di servizi
in materia di tutela degli animali.
La pronuncia ha evidenziato che la disposizione regionale
annullata si risolve in una discriminazione degli altri enti del
Terzo settore, in particolare delle associazioni di promozione
sociale che, in base agli articoli 7 e 8 della legge n. 383 del 2000,
hanno le stesse finalita' e il diritto al medesimo trattamento.
In questo caso, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 3
Cost. proprio nella limitazione dei benefici alle sole organizzazioni
di volontariato, osservando che «sebbene le regioni possano regolare
le attivita' dei soggetti del Terzo settore nelle materie attribuite
alla propria competenza, come nel caso in esame, limitare alle sole
organizzazioni di volontariato animalista lo svolgimento delle
attivita' consentite a tutte le associazioni animaliste risulta
senz'altro discriminatorio. Non e' possibile rinvenire, infatti, una
ragione alla base dell'esclusione delle altre tipologie di soggetti
[...], tenuto conto che la differenziazione si fonda esclusivamente
sullo status giuridico di dette organizzazioni, che di per se' non e'
indice di alcuna ragionevole giustificazione della disciplina
restrittiva della concorrenza dettata dalla regione [...]».
Il Collegio ritiene che i principi espressi dalla citata sentenza
n. 277/2019 siano pienamente confermati dalla piu' recente decisione
della Corte 20 febbraio 2020, n. 27, la quale ha ritenuto non
contrastante con l'art. 3 della Costituzione una disposizione
legislativa regionale che delimita i soggetti destinatari di
specifici contributi mediante il riferimento alle organizzazioni di
volontariato.
La disposizione impugnata dal Presidente del Consiglio dei
ministri (art. 4 della legge della Regione Basilicata 30 novembre
2018, n. 43, recante disciplina degli interventi regionali in materia
di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber
bullismo), individua, tra i beneficiari dei finanziamenti regionali
di appositi programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del
bullismo e del cyberbullismo, le «Associazioni con certificata
esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in
particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del
volontariato e/o della promozione sociale».
Infatti, la sentenza n. 27/2020 ha escluso la sussistenza della
denunciata violazione, comportante l'ipotizzata discriminazione in
danno degli enti di promozione sociale, evidenziando i due seguenti
aspetti:
a) tra i destinatari dei finanziamenti previsti dalla
disposizione regionale censurata, oltre alle associazioni iscritte
nei (soli) registri regionali, sono ricomprese anche le associazioni
iscritte nel registro nazionale, che siano dotate di articolazioni
locali o circoli affiliati nel territorio regionale;
b) la prevista delimitazione dei beneficiari dei contributi
«trova, infatti, giustificazione nella ratio del complessivo
intervento legislativo regionale, volto a prevenire ed affrontare a
livello locale il fenomeno del cyberbullismo.
Del tutto coerente con queste finalita' risulta la preferenza
accordata dal legislatore regionale alle associazioni che - anche
quali articolazioni territoriali o circoli affiliati alle
associazioni nazionali - abbiano maturato nel territorio regionale
quella «certificata esperienza [...] nel campo del disagio sociale ed
in particolare nell'area minori», che costituisce il requisito
qualificante per l'accesso ai finanziamenti.
Si tratta di una scelta non irragionevole, che valorizza la
specifica esperienza maturata nel contesto locale di riferimento, in
funzione di una maggiore efficacia dell'intervento legislativo
regionale.»
Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la Sezione
sottolinea che nella presente vicenda contenziosa, l'art. 76 del
codice del Terzo settore delimita indiscutibilmente il proprio ambito
soggettivo di applicazione alle sole associazioni di volontariato. In
via interpretativa non e' possibile estendere la platea dei
destinatari del contributo ad enti di natura diversa.
Ne' emergono specifiche ragioni che giustifichino la preferenza
accordata dal legislatore statale a determinate categorie di enti.
12. - L'individuazione del parametro di legittimita'
costituzionale. - La Sezione ritiene che il dubbio di legittimita'
costituzionale si sostanzi nella sospetta violazione del parametro di
ragionevolezza ed eguaglianza, enunciata dall'art. 3 della
Costituzione.
Peraltro, come ampiamente esposto dall'appellante,
l'irragionevolezza si connette strettamente al particolare ambito in
cui si colloca la norma che disciplina il beneficio: gli incentivi
alla strumentazione tecnica necessaria per l'attivita' economica
correlata al perseguimento delle finalita' di utilita' sociale degli
enti del Terzo settore, in ambito sanitario.
In questo senso, pertanto, il riferimento al parametro centrale,
costituito dall'art. 3 della Costituzione, va integrato con il
sintetico richiamo agli articoli 2 (nella parte in cui tutela i
diritti della persona nell'ambito delle formazioni sociali), 4 (nella
parte in cui protegge il lavoro), 9 (per la promozione della ricerca
tecnica), 18 (per la garanzia dell'associazionismo, in qualsiasi
forma giuridica) e 118, comma quarto (per l'affermazione del
principio di sussidiarieta' orizzontale).
13. - La dubbia conformita' alla legge di delega. - Il Collegio
dubita, inoltre, che l'art. 76 del codice sia pienamente rispettoso
dei criteri di delega contenuti nella legge 6 giugno 2016, n. 106 e,
segnatamente, nell'art. 1, comma 2, lettera b) e nell'art. 4.
Infatti, l'art. 4, lettera b), stabilisce il seguente criterio
direttivo:
«b) individuare le attivita' di interesse generale che
caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in
coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalita' che
prevedano le piu' ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti
beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni
previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui
alla lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto
delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nonche'
sulla base dei settori di attivita' gia' previsti dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attivita' di
interesse generale si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle
commissioni parlamentari competenti;».
La norma prevede un criterio incentrato sulle «attivita' di
interesse generale» che possono beneficiare delle agevolazioni, anche
di tipo economico, senza prevedere differenziazioni collegate alla
diversa natura soggettiva dell'ente.
E tale criterio risulta a sua volta espressivo del principio
generale inteso ad accentuare l'unitarieta' della disciplina di
favore prevista per i diversi enti.
Inoltre, il criterio della legge delega richiama puntualmente la
legislazione previgente, fra cui il decreto n. 460/1997, che
prevedeva le agevolazioni per l'acquisto di autoambulanze anche in
favore delle ONLUS.
Il riordino e la razionalizzazione dei benefici economici
previsti dalla legislazione previgente, pertanto, non avrebbe potuto
prevedere la radicale e generalizzata esclusione dal contributo di
intere categorie di enti quali le ONLUS.
14. - La delimitazione delle norme legislative sottoposte al
giudizio di costituzionalita'. - Il Collegio non ritiene, invece, che
emergano profili di incostituzionalita' della previsione racchiusa
nell'art. 72, comma 3 del codice, in forza della quale «2. Con uno o
piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse
complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree
prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili e la
destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti
finalita':
(...)
c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli
per attivita' sanitarie e beni strumentali.»
Non vi e' ragione di dubitare, infatti, della logicita' di una
previsione normativa che riconosce all'organo di indirizzo politico
il potere di definire i criteri per la destinazione delle risorse
finanziarie.
Detta decisione e' evidentemente sottoposta alla disciplina
generale dell'atto e del procedimento amministrativo, pienamente
sindacabile in sede giurisdizionale qualora determini irragionevoli
diseguaglianze tra gli aspiranti al beneficio.
15. - Conclusioni: la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Ne deriva che, in conclusione, a parere del collegio, risulta non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106, in relazione agli articoli 2, 3,
4, 9, 18, e 118, quarto comma, della Costituzione, nonche' in
relazione all'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi
e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega 6 giugno 2016, n.
106, nella parte in cui destina le risorse di cui all'art. 73, comma
2, lettera c), del citato codice, al sostegno dell'attivita' di
interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso
l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime,
di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni
strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita'
di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni,
escludendo gli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime
attivita' di interesse generale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
non definitivamente pronunciando sull'appello principale e
sull'appello incidentale, come in epigrafe proposti, riservata ogni
decisione sul merito e sulle spese, cosi' provvede:
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106, in relazione agli articoli 2, 3, 4, 9, 18, e 118, quarto
comma, della Costituzione, nonche' in relazione all'art. 76 della
Costituzione, per violazione dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delega 6 giugno 2016, n. 106, nella parte in
cui destina le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lettera c), del
citato codice, al sostegno dell'attivita' di interesse generale delle
organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi
per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze,
autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di interesse generale,
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni, escludendo gli altri
enti del Terzo settore svolgenti le medesime attivita' di interesse
generale.
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che, a cura della segreteria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente
del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento. Ordina che la presente ordinanza sia
eseguita dall'autorita' amministrativa.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1°
ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente;
Massimiliano Noccelli, consigliere;
Raffaello Sestini, consigliere, estensore;
Solveig Cogliani, consigliere;
Ezio Fedullo, consigliere.
Il Presidente: Lipari
L'estensore: Sestini