N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2021

Ordinanza del 18 febbraio 2021 del Tribunale di Trapani  sul  ricorso
proposto da Cammarata Piera Daniela contro Ministero  dell'istruzione
ed altri. 
 
Istruzione  -  Organici  del  personale  educativo  dei  convitti  ed
  educandati - Distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici
  ai fini dell'individuazione dei posti di organico per  le  esigenze
  delle attivita'  convittuali  da  affidare  a  personale  educativo
  rispettivamente maschile e femminile. 
- Decreto-legge 3 luglio  2001,  n.  255  (Disposizioni  urgenti  per
  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno   scolastico   2001/2002),
  convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n.  333,
  art. 4-ter, comma 3. 
(GU n.21 del 26-5-2021 )
 
                        TRIBUNALE DI TRAPANI 
                              Ordinanza 
 
    Il G.L., a scioglimento della riserva assunta in data 20  gennaio
2021,  nella  causa  tra  Piera  Daniela  Cammarata,  codice  fiscale
CMMPDN76C52E974T,  e  Ministero  dell'istruzione,  in   persona   del
Ministro pro tempore, codice fiscale/partiva iva 80185250583,  avente
ad oggetto la legittimita' del decreto del 21 agosto 2020 dell'U.S.R.
per la Sicilia Ufficio XI -  Ambito  territoriale  di  Trapani  nella
parte in cui esclude l'accesso al posto disponibile per il  personale
educativo  della  Provincia  di  Trapani  alle  aspiranti  di   sesso
femminile. 
 
                        Osserva quanto segue 
 
Sintesi della questione di merito. 
    La ricorrente, a partire dal  2001,  e'  inserita  nel  personale
educativo, nel profilo di educatrice, degli istituti  previsti  dalla
legge a seguito del superamento del relativo concorso ed e'  inserita
nella G.A.E. della Provincia di Trapani per il personale educativo al
primo posto con n. 140 punti. 
    Con decreto del 19 agosto 2020 l'Ufficio XI - Ambito territoriale
di Trapani dell'U.S.R. per la Sicilia ha disposto  la  copertura  per
l'a.s. 2020/2021 di due posti disponibili per il personale  educativo
avvalendosi della  graduatoria  di  merito  e  della  graduatoria  ad
esaurimento nella misura di un posto ciascuno. 
    Successivamente, dopo essere stata convocata  per  l'assegnazione
di uno dei posti, con decreto del 21  agosto  2020  l'U.S.R.  per  la
Sicilia stabiliva che uno dei due posti previsti per la Provincia  di
Trapani  (nella  fattispecie,  il  posto  disponibile  presso  l'I.T.
Agrario A. Damiani) fosse esclusivamente riservato  ad  aspiranti  di
sesso maschile. 
    Con il ricorso in oggetto la ricorrente ha formulato le  seguenti
richieste: 
        1) accertare  e  dichiarare  la  natura  discriminatoria  del
decreto di data 21 agosto 2020 dell'U.S.R.  per  la  Sicilia  Ufficio
XI - Ambito territoriale  di  Trapani,  nella  parte  in  cui  limita
l'accesso al posto  disponibile  per  il  personale  educativo  della
Provincia di Trapani ai soli aspiranti di sesso  maschile  escludendo
quindi le donne e, di tutti gli atti connessi e conseguenziali; 
        2) per l'effetto ordinare  all'amministrazione  convenuta  di
cessare  immediatamente  il  comportamento   discriminatorio   e   di
rimuoverne gli effetti  rettificando  il  decreto  ed  eliminando  la
clausola discriminatoria contestata; 
        3)  ammettere  la  sig.ra  Cammarata   Piera   Daniela   alla
convocazione indetta per l'assegnazione  del  posto  disponibile  nel
ruolo del personale  educativo  negli  istituti  della  Provincia  di
Trapani  in  ragione  della  sua  posizione  nella   graduatoria   ad
esaurimento allegata; 
        4) condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del
danno non patrimoniale in favore di parte ricorrente da  determinarsi
equitativamente ex art. 1226 del codice civile. 
Sulla rilevanza della questione. 
    Il  provvedimento  amministrativo  del   quale   si   chiede   la
disapplicazione si pone in linea con la  normazione  primaria  e,  in
particolare, con il comma terzo dell'art. 4-ter del decreto-legge  n.
255/2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333/2001), il
quale cosi' dispone: 
    «La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici  opera
solo ai  fini  dell'individuazione  dei  posti  di  organico  per  le
esigenze  delle  attivita'  convittuali  da  affidare   a   personale
educativo rispettivamente maschile e femminile». 
    Tale disciplina primaria,  pero',  nella  misura  in  cui  incide
sull'accesso  al  lavoro  del  personale  docente,  sembra  porsi  in
disarmonia  con  quella  racchiusa  negli  artt.   3   e   51   della
Costituzione, in quanto introduce una vistosa deroga al principio  di
non discriminazione per ragioni di genere. 
    La questione di legittimita' costituzionale in  esame  e'  quindi
rilevante ai fini del decidere la controversia di merito, posto  che,
nel  caso  di  illegittimita'   costituzionale   della   disposizione
legislativa  sopra  riportata,  il  provvedimento  amministrativo  di
attuazione  (contestato  dalla  ricorrente),   sarebbe   affetto   da
illegittimita'  derivata  e,  quindi,  diventerebbe  suscettibile  di
disapplicazione  in  seno  al  giudizio  di  merito,   con   evidenti
ripercussioni in ordine all'esito dello stesso. 
Sulla non manifesta infondatezza. 
    L'art. 4-ter  del  decreto-legge  n.  255/2001  (convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 333/2001) concerne  l'unificazione  dei
ruoli provinciali del  personale  educativo  degli  istituti  di  cui
all'art. 446 del decreto legislativo n. 297/1994. Giova riportate  il
testo integrale della disposizione: 
    «1. I distinti ruoli provinciali del  personale  educativo  degli
istituti di cui all'art.  446  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di istruzione, di cui al  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono unificati. 
    2.  Per  l'assunzione  del  personale  educativo  individuato  in
relazione   alle   esigenze    delle    attivita'    convittuali    e
semiconvittuali, e comunque  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al
medesimo art. 446 del citato testo unico, si  utilizzano  graduatorie
provinciali unificate. 
    3. La distinzione tra  alunni  convittori  e  alunne  convittrici
opera solo ai fini dell'individuazione dei posti di organico  per  le
esigenze  delle  attivita'  convittuali  da  affidare   a   personale
educativo rispettivamente maschile e femminile.» 
    In linea con tali coordinate, anche l'art. 20, comma secondo  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009  ha  previsto  una
distinzione dei posti assegnare al personale educativo  correlata  al
genere («Entro il limite massimo di personale determinato per effetto
del conteggio di cui al comma primo, i  dirigenti  delle  istituzioni
educative  definiscono  la  ripartizione  dei  posti  da   assegnare,
distintamente,  al  personale   educativo   maschile   e   a   quello
femminile»). 
    Il quadro  contesto  normativo  e  giurisprudenziale  in  cui  si
collocano le disposizioni appena  richiamate  e'  orientato  in  modo
univoco a sancire  l'illegittimita'  di  qualsivoglia  disparita'  di
trattamento per ragioni di genere, anche con riferimento  all'accesso
al lavoro. 
    Sul  punto  non  e'  necessario  soffermarsi  oltre  il   dovuto,
trattandosi di circostanza pacifica. Basti richiamare  la  disciplina
racchiusa  nella  legge  n.  903/1977,  oggi  confluita  nei  decreti
legislativi n. 151/2001 e  n.  198/2006,  nonche'  (per  il  pubblico
impiego) quella dell'art. 7  del  decreto  legislativo  n.  165/2001.
Nella stessa direzione  si  pongono  pure  l'art.  119  del  Trattato
istitutivo della CEE, gli artt. 2,  3,  13  e  137  del  Trattato  di
Amsterdam, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, la Convenzione delle N.U. n. 79/1981. 
    Lo scrivente non ignora il fatto che la consulta  ha  piu'  volte
ricordato che, per aversi violazione del  principio  di  eguaglianza,
non e' sufficiente che  vi  sia  una  qualsivoglia  asimmetria  nella
disciplina (ancorche' la stessa sia foriera di vantaggi  o  svantaggi
per  talune  categorie  di  soggetti),  ma  occorre  che  il  diverso
trattamento sia anche connotato da irragionevolezza. 
    Sotto  questo  profilo  va  sottolineato  che,   secondo   taluni
commentatori, la distinzione di trattamento per  ragioni  di  genere,
operata dall'art. 4-ter del decreto-legge  n.  255/2001  (convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  333/2001),   potrebbe   essere
giustificata per il fatto che la funzione educativa non si  esaurisce
nel solo aspetto  didattico  ma  contempla  anche  la  partecipazione
attiva dell'educatore al processo di crescita umana dell'educando  in
tutti i suoi possibili sviluppi culturali, affettivi,  relazionali  e
sessuali implicando, di conseguenza, lo svolgimento di  una  funzione
di vigilanza e controllo notturni attraverso  l'esercizio  di  poteri
ispettivi e disciplinari spesso particolarmente incisivi. 
    Una  parte  della  giurisprudenza   ha   quindi   sostenuto   che
«considerato che destinatari dell'attivita'  educativa  sono  per  lo
piu' giovani in eta' minore, e dunque nella delicatissima fase  della
formazione della propria personalita', il contatto con educatori  del
medesimo sesso puo' avere una legittima ragion d'esser  nella  misura
in  cui  consente  un  rapporto  tra  le  parti  piu'   paritario   e
confidenziale, viene recepito come forma di ingerenza meno invasiva -
evitando forme di comprensibile soggezione da parte di chi non  abbia
ancora maturato una piena capacita' di relazionarsi con l'altro  esso
in maniera consapevole ed ordinaria -  ed  inculca  nell'educando  un
senso  di  disciplina  e  rispetto  della  diversita'  tra  i   sessi
fondamentale nella fase della crescita».  (Tribunale  di  Bari,  sez.
lav., del 31 luglio 2003). 
    In questo senso anche il Consiglio di Stato ha affermato  che,  a
seguito dell'entrata in vigore della legge 10 aprile  1991,  n.  125,
volta a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e  donne  nel
lavoro, e' stato imposto  ai  convitti  nazionali  di  accogliere  le
iscrizioni  a  semiconvitto  di  maschi  e   femmine   chiedendo   la
rilevazione  distinta  per  semiconvittori  e  semiconvittrici,   con
conseguente organico distinto degli istitutori  e  delle  istitutrici
(Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 388/1999). 
    Lo scrivente ritiene che, pero', ci si debba comunque chiedere se
la deroga al principio di non discriminazione per ragioni di  genere,
introdotta dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 255/2001 possa  dirsi
ragionevole e, quindi, se la stessa sia o meno  compatibile  con  gli
artt. 3 e 51 della Costituzione. 
    Infatti, la logica sottesa alla disciplina legislativa oggetto di
sindacato appare piuttosto anacronistica, specie se si considera  che
la  societa'  odierna  e'  caratterizzata  da  una   forte   impronta
educativa, «globale» e «unisex», tramite la rete internet. 
    Fin dalla piu' tenera eta', cioe', i giovani di entrambi i  sessi
possono avere accesso alle  medesime  fonti  informative  e  il  loro
percorso di crescita viene non solo accelerato  in  misura  parecchio
rilevante rispetto a quello che era il normale percorso  di  crescita
di un giovane di pari eta' fino ad un ventennio  fa,  ma  viene  pure
omologato,  nel  senso  si  assiste  ad  un  ridimensionamento  delle
differenze nello sviluppo che un tempo caratterizzavano  le  esigenze
dei giovani dei due sessi. 
    Cio' determina un'attenuazione delle necessita'  (invocate  dalla
giurisprudenza sopra richiamata) di evitare  traumi  nel  periodo  di
«formazione della personalita'» del minore, o di  evitare  «ingerenze
invasive» da parte di un adulto di sesso opposto. 
    Del resto, a ragionare diversamente,  si  dovrebbe  ritenere  che
l'intera materia dell'insegnamento dovrebbe essere caratterizzata  da
una distinzione di genere. In altri termini,  le  esigenze  messe  in
luce dalla giurisprudenza di cui sopra appaiono compromesse gia' solo
per  il  carattere  misto  della  composizione  delle   classi,   con
assegnazione di insegnanti di qualsiasi sesso. 
    Neppure puo' essere valorizzata oltremisura la circostanza che  i
convitti  nazionali  e  gli  educandati   statali   siano   strutture
residenziali  o  semiresidenziali.  Il  pernottamento   presso   tali
istituzioni, infatti, non dovrebbe connotare in modo determinante  le
esigenze educative dei minori, specie in considerazione del fatto che
i  dirigenti  delle  stesse  hanno  comunque   la   possibilita'   di
organizzare il lavoro del personale assunto e le turnazioni  in  modo
tale da preservare la privacy dei convittori. 
    In sintesi: da un  lato,  si  deve  considerare  che,  al  giorno
d'oggi,  i  minori  hanno  solitamente  acquisito  un   bagaglio   di
informazioni e di esperienze ben piu' consistente di  quello  che  un
ventennio fa era impotizzabile, quindi, le  esigenze  messe  in  luce
dalla  giurisprudenza  sopra  riportata   devono   dirsi   fortemente
ridimensionate; dall'altro lato,  la  possibilita'  per  i  dirigenti
scolastici di organizzare il servizio rende  probabilmente  eccessiva
(e quindi irragionevole)  la  scelta  del  legislatore  del  2001  di
derogare al principio di pari opportunita' di accesso al  lavoro  dei
lavoratori per ragioni di genere. 
    Cio' induce lo scrivente, il cui sindacato e' circoscritto ad una
mera valutazione di non manifesta infondatezza, a sollevare d'ufficio
questione di costituzionalita' in termini sopra indicati. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Ravvisatane la rilevanza e la non manifesta infondatezza. 
    Solleva   d'ufficio,   nei   temimi   anzidetti,   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-ter,   comma   terzo   del
decreto-legge n. 255/2001 (convertito, con modificaioni, dalla  legge
n. 333/2001), in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  ed
ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  venga
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
        Trapani, 18 febbraio 2021 
 
                         Il giudice: Petrusa