AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Subutex» (21A03146) 
(GU n.130 del 1-6-2021)

 
       Estratto determina AAM/A.I.C. n. 82 del 17 maggio 2021 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SUBUTEX,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate: 
    Titolare A.I.C.: Indivior  Europe  Limited,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in 27 Windsor Place, Dublino 2, D02 DK 44, Irlanda. 
    Confezioni: 
      «100 mg soluzione iniettabile a rilascio prolungato» 1  siringa
preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 033791068 (in base 10)  10772W  (in
base 32); 
      «300 mg soluzione iniettabile a rilascio prolungato» 1  siringa
preriempita da 1,5 ml - A.I.C. n. 033791070 (in base 10)  10772Y  (in
base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile a rilascio prolungato. 
    Validita' prodotto integro: diciotto mesi. 
    Condizioni particolari per la conservazione: conservare a  2°C  -
8°C. Non congelare. 
    Rimuovere «Subutex» soluzione iniettabile a  rilascio  prolungato
dal frigorifero prima della somministrazione.  Il  prodotto  richiede
almeno 15 minuti per raggiungere la temperatura ambiente. Non  aprire
la sacchetta di alluminio fino a quando il paziente non  e'  arrivato
per l'iniezione. 
    Una volta rimosso dal  frigorifero,  il  medicinale  puo'  essere
conservato nella confezione originale a temperatura pari o  inferiore
a 25 °C per massimo sette giorni. 
    Composizione: 
      principio attivo: buprenorfina; 
      eccipienti:  copolimero  degli  acidi  DL-lattico  e  glicolico
(50:50), N-metil-2-pirrolidone. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Almac Pharma Services (Ireland) Limited; 
      Finnabair Industrial Estate,  Dundalk,  Co.  Louth,  A91  P9KD,
Irlanda. 
    Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  per  la  dipendenza   da
oppioidi nell'ambito di un trattamento medico, sociale e  psicologico
negli adulti. 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RMR  e  USPL  medicinale
soggetto a prescrizione medica speciale con  ricetta  ministeriale  a
ricalco  (RMR)  e  a  prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile
esclusivamente  da  specialisti  operanti  in   strutture   sanitarie
autorizzate  alla  diagnosi  e  al   trattamento   degli   stati   di
tossicodipendenza da oppiacei (USPL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.