MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 maggio 2021 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione all'evento «Il
Volo. Tributo a Ennio Morricone». (21A03419) 
(GU n.130 del 1-6-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni arti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare l'art. 5, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n.  65  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 1, il quale prevede che: «Dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona  gialla,
i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti  adottati  in
attuazione dell'art. 2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
hanno inizio alle ore 23:00 e terminano  alle  ore  5:00  del  giorno
successivo,  fatti  salvi  gli  spostamenti  motivati  da  comprovale
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute» e il successivo comma 3, ai sensi del quale:  «Con  ordinanza
del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari  agli
spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e  2  per  eventi  di
particolare rilevanza»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista la nota prot. n. 1722326 del 24 maggio 2021, pervenuta per il
tramite del Ministero della cultura, con  la  quale  il  sindaco  del
Comune di Verona ha chiesto, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del
decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, una deroga al limite orario agli
spostamenti di cui all'art. 1, comma 1, del  medesimo  articolo,  per
l'evento «Il Volo. Tributo a Ennio Morricone» in programma  all'Arena
di Verona il 5 giugno  2021,  «al  fine  di  consentire  la  regolare
conclusione della manifestazione e l'ordinato deflusso  del  pubblico
ed evitare  la  formazione  di  assembramenti  nei  punti  di  uscita
dall'Arena di Verona»; 
  Considerato che nella predetta  nota,  il  sindaco  del  Comune  di
Verona ha rappresentato, tra l'altro, che l'evento si  svolgera'  nel
rispetto del «Protocollo di cooperazione e  coordinamento  misure  di
contenimento e prevenzione del rischio di contagio da  Sars-Cov-2»  e
avra' inizio alle ore 21:25 e terminera' alle  ore  1:00  del  giorno
successivo; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-l9  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente  stabilire,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 3, del richiamato decreto-legge  18  maggio  2021,  n.  65,  in
considerazione della  particolare  rilevanza  dell'evento  «Il  Volo.
Tributo a Ennio Morricone» previsto all'Arena di Verona il  5  giugno
2021, che il limite orario agli spostamenti di cui  al  comma  1  del
medesimo articolo, esclusivamente nella giornata del 5 giugno 2021  e
in relazione allo svolgimento del predetto evento, abbia inizio  alle
ore 2:00 del giorno successivo, al fine di consentire ai partecipanti
all'evento il rientro presso  i  luoghi  di  domicilio,  residenza  o
abitazione, evitando la formazione  di  assembramenti  nei  punti  di
uscita dall'Arena di Verona; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
esclusivamente nella giornata del 5 giugno 2021 e in  relazione  allo
svolgimento dell'evento «Il  Volo.  Tributo  a  Ennio  Morricone»  in
programma all'Arena di Verona, il limite orario agli  spostamenti  di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, per
i partecipanti  all'evento,  ha  inizio  alle  ore  2:00  del  giorno
successivo e termina alle ore 5:00 del medesimo giorno. 
  2. Le misure di cui alla presente ordinanza producono effetti dalla
data di adozione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 maggio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 1852