N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2021

Ordinanza del 9 febbraio 2021 del  Consiglio  di  Stato  sui  ricorsi
riuniti proposti da Andaloro Angelica e  altri  contro  il  Ministero
dell'istruzione e altri. 
 
Impiego pubblico - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento  e
  abilitazione  del  personale  docente  nella  scuola   -   Concorso
  ordinario  e  procedura  straordinaria  per  docenti  della  scuola
  secondaria di primo e di secondo grado, nonche'  concorsi  ordinari
  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  la  scuola   primaria   per
  l'insegnamento di sostegno - Prevista ammissione  con  riserva  dei
  soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione  all'insegnamento
  di sostegno (TFA/S) avviati entro la  data  di  entrata  in  vigore
  della legge di conversione del decreto-legge  n.  126  del  2019  -
  Scioglimento positivo della riserva solo nel caso di  conseguimento
  del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 
- Decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126  (Misure  di  straordinaria
  necessita' ed urgenza in  materia  di  reclutamento  del  personale
  scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei  docenti),
  convertito, con modificazioni, nella legge  20  dicembre  2019,  n.
  159, art. 1, comma 18-ter. 
(GU n.22 del 3-6-2021 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
                in sede giurisdizionale (sezione VI) 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sui ricorsi riuniti: 
        A) - NRG 8728/2020, proposto da Angelica  Andaloro,  Filomena
Barletta, Maria  Lidia  Contu,  Sonia  D'Ignazio,  Maria  Grazia  Del
Giudice, Giacomo Di Marco,  Simona  Ferraro,  Paola  Frisenda,  Zaira
Matera, Angela Olita, Anita Pelaggi, Giusy Perilli, Federica Turco  e
Marta  Virdis,  tutti   rappresentati   e   difesi   dagli   avvocati
Esterdonatella Longo e Ida Mendicino, con domicilio digitale come  da
Pec da Registri di Giustizia, 
        contro il Ministero dell'istruzione, in persona del  Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e 
        il Dipartimento per il sistema educativo e di formazione  del
Ministero dell'istruzione, nonche' gli  Uffici  scolastici  regionali
per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio, per la Lombardia, per  il
Piemonte, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana  e  per  il
Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro  tempore,
non costituiti in giudizio; 
        B) - NRG 8733/2020, proposto da Leonarda Cuntuliano, Annarita
Favilla, Manica Conny Gemminni,  Mariarita  Meli  e  Letizia  Pistone
Letizia, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Ida Mendicino ed
Esterdonatella Longo  e,  con  domicilio  digitale  come  da  Pec  da
Registri di Giustizia, 
        contro  il  Ministero  dell'istruzione,  nonche'  gli  Uffici
scolastici regionali per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia e
per l'Abruzzo, in persona dei rispettivi  legali  rappresentanti  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
        C) - sul ricorso NRG 8729/2020, proposto da Roberta  Amoroso,
Angelica  Andaloro,  Rocchina  Carlucci,  Andrea   Caruso,   Loredana
Coppola, Chiara Costa, Ornella  D'Angelo,  Nico  Disabato,  Benedetto
Galifi, Alessandro Lucchetti, Rita Montalbano, Nicola  Napoli,  Giusy
Perilli, Michele Pesce, Chiara  Piergiovanni,  Alessandro  Ranieri  e
Roberta  Brizioli,  tutti  rappresentati  e  difesi  dagli   avvocati
Esterdonatella Longo e Ida Mendicino, con domicilio digitale come  da
Pec da Registri di Giustizia, 
        contro il Ministero dell'istruzione e gli  Uffici  scolastici
regionali per il Lazio, per la  Lombardia,  per  il  Molise,  per  il
Piemonte, per la Puglia,  per  la  Sicilia,  per  la  Toscana  e  per
l'Abruzzo,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e 
        il Dipartimento per il sistema educativi e  di  formazione  e
l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Liguria,  in  persona  dei
rispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituiti  in
giudizio, 
        per la riforma quanto al ricorso n. 8728/2020: dell'ordinanza
cautelare del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione  III,
n. 5696/2020, resa tra le parti e concernente la  mancata  ammissione
delle appellanti al concorso straordinario, per titoli ed esami,  per
l'immissione in ruolo di personale  docente  su  posti  comuni  e  di
sostegno dall'a.s. 2020/21, in quanto iscritti  ai  TFA/Sostegno  non
avviati entro il 29 dicembre 2019, 
        quanto al ricorso n. 8733/2020: dell'ordinanza cautelare  del
Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III, n.  5790/2020,
resa tra le parti ed avente il medesimo oggetto della precedente 
        e, quanto al ricorso n. 8729/2020:  dell'ordinanza  cautelare
del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,  sezione  III,   n.
5787/2020, resa tra le parti  ed  avente  il  medesimo  oggeuo  delle
precedenti; 
    Visto l'art. 62 del codice di procedura amministrativa; 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  solo  del  Ministero
dell'istruzione e degli Uffici scolastici regionali  meglio  indicati
in premessa; 
    Vista le impugnate  ordinanze  cautelari  con  cui  il  Tribunale
amministrativo regionale ha respinto le domande cautelari  presentate
dalle parti ricorrenti in primo grado; 
    Relatore alla camera di consiglio del 21 gennaio  2021  il  cons.
Silvestro Maria Russo; 
    Dato atto che l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 25, comma 2,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza
con l'utilizzo di piattaforma «Microsoft Teams», come previsto  della
circolare n. 6305 del 13 marzo 2020  del  segretario  generale  della
giustizia amministrativa; 
    Ritenuto che: 
        la Angelica Andaloro  e  consorti  dichiarano  d'esser  tutti
docenti precari, idonei all'insegnamento per le rispettive classi  di
concorso  ed  iscritti  ai  tirocini  formativi  attivi-TFA/Sostegno,
quinto  ciclo  (2019/20),  ossia  ai  percorsi  di   specializzazione
annuali, a numero chiuso, tenuti presso le universita'  e  gli  altri
istituti autorizzati, al fine di conseguire la  specializzazione  sul
sostegno didattico agli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e
grado; 
        fissato in quarantamila  il  numero  massimo  di  docenti  da
avviare al quinto ciclo di TFA, col decreto ministeriale 12  febbraio
2020, n. 95, il Ministero dell'universita' e della ricerca-MUR  aveva
fissato si' al 2/3 aprile 2020 le prove preselettive ed  indicato  al
mese di maggio 2021 il termine ultimo  entro  cui  tali  percorsi  si
sarebbero dovuti concludere; 
        a  causa   della   pandemia   di   COVID-19,   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca e' stato costretto a differire  piu'
volte tali date, poi definite al 29 settembre/1° ottobre 2020 per  le
prove d'esame ed al 16 luglio 2021 per il fine corso; 
        nel  frattempo,  allo  scopo   d'assicurare   la   stabilita'
dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre  rimedio  alla
grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il
ricorso a forme  di  precariato  mediante  contratti  a  termine,  e'
intervenuto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.
126 (conv. modif. dalla legge 20  dicembre  2019,  n.  159),  che  ha
previsto un concorso straordinario, per titoli ed esami,  preordinato
all'immissione in ruolo di personale docente su  posti  comuni  e  di
sostegno a partire dall'a.s. 2020/21 in poi, stabilendo al successivo
comma 5 i relativi requisiti d'ammissione; 
        in virtu' del successivo comma 18-ter, « ... sono ammessi con
riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria  di  cui
al comma 1, nonche' ai concorsi ordinari, per titoli ed esami, per la
scuola dell'infanzia e per la scuola  primaria,  banditi  negli  anni
2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti  ai
percorsi di specializzazione  all'insegnamento  di  sostegno  avviati
entro la data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del
presente decreto. La riserva e' sciolta positivamente solo  nel  caso
di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il  15
luglio 2020...»; 
        e'  stato  quindi  emanato  il  decreto  del  direttore   del
Dipartimento n. 510 del 23 aprile 2020, con  il  quale  il  Ministero
dell'istruzione  ha  indetto  siffatto  concorso  straordinario,  per
titoli ed esami, stabilendo pure l'ammissione con riserva ex art.  1,
comma 18-ter dei docenti iscritti ai TFA/Sostegno, se  avviati  entro
il 29  dicembre  2019  (data  d'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione n. 159/2019); 
        giova  rammentare  l'immanenza  della  predetta  clausola  di
riserva  nell'ordinamento  scolastico  e  tra  i  requisiti  generali
d'ammissione ai concorsi per il personale  docente  nelle  scuole  di
ogni ordine e grado, fin dall'art. 402, comma 1, alinea  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che permise la  partecipazione  a
siffatti concorsi anche di coloro i quali fossero iscritti all'ultimo
anno dei corsi di  studi  universitari  per  il  conseguimento  della
specializzazione ex art. 4 della legge 19 novembre 1990, n.  341,  e,
seppur tali norme furono nel frattempo abolite  dall'attuale  sistema
concorsuale   delineato   dagli   articoli   5   e   21   del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, senza soluzione di continuita' era
stato previsto ed attuato, passando per  il  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 227, il sistema dei TFA per il sostegno didattico di
cui all'art. 2, comma 416, della legge  24  dicembre  2007,  n.  416,
attuato,  per  quanto   d'interesse,   dall'art.   13   del   decreto
ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, e dal decreto ministeriale 30
settembre 2011 (sulle modalita' di svolgimento dei relativi corsi); 
        avverso tale clausola e quella sull'obbligo di  presentazione
solo in via telematica della  domanda  di  partecipazione  al  citato
concorso la sig. Andaloro  e  consorti  si  son  gravati  innanzi  al
Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,  con  tre  distinti,  ma
sostanzialmente identici ricorsi, deducendo vari profili di censure e
sollevando questioni di legittimita' costituzionale sul medesimo art.
1, comma 18-ter, e di  pregiudiziale  comunitaria  ex  art.  267  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
        l'adito Tribunale amministrativo regionale, con le  ordinanze
n. 5696 del 9 settembre 2020 e le ordinanze n. 5787 e n. 5790 del  10
settembre 2020, ha in varia guisa respinto le tre  istanze  cautelari
attoree per assenza del fumus boni  juris,  precisando,  ma  soltanto
nella prima, che «... non vi siano i presupposti  per  equiparare  la
situazione dei frequentatori del quarto corso dei Tirocini  formativi
attivi-Sostegno  2019/2020  con  quella  dei  ricorrenti  in   quanto
l'esclusione dalla partecipazione al concorso e' conseguenza  di  una
previsione normativa la cui contestazione e' ipotizzabile nella  fase
di merito...»; 
    Considerato in diritto che: 
        gli appellanti contestano, nei rispettivi ricorsi - che vanno
qui riuniti per una trattazione univoca e congiunta -, il difetto  di
motivazione  delle  ordinanze  gravate,  nonche'  vari   profili   di
illegittimita' costituzionale e comunitaria, non esaminate o rinviate
in modo espresso o  tacito  alla  trattazione  delle  tre  cause  nel
merito; 
        reputa invece il Collegio, stante la ristrettezza  dei  tempi
per la partecipazione degli appellanti al concorso in  argomento,  di
non condividere l'assunto del Tribunale amministrativo  regionale  in
ordine  alla  (mera)  eventualita'  di  trattare  le   questioni   di
legittimita' costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea soltanto alla fase del merito; 
        con ogni evidenza, nel caso in esame, la misura cautelare  e'
in   se'   garanzia   essenziale   e   strumento    necessario    per
soddisfacimento, in via interinale e ove vi  siano  anche  minimi  ma
ragionevoli  profili  di  fondatezza  della  pretesa  azionata,   dei
legittimi interessi oggetto del giudizio, nonche' strumento volto  ad
evitare che il  tempo  necessario  per  la  definizione  della  causa
determini un pregiudizio non solo grave, ma addirittura irreversibile
in capo agli appellanti a causa della peculiare  conformazione  delle
regole del procedimento concorsuale; 
        per il Collegio, quindi ed affinche' si  possa  valutare  con
esattezza la domanda cautelare attorea, in un contesto ove  l'effetto
preclusivo  promani  non  da   un   atto   amministrativo   (pur   se
discrezionale) o da  un'interpretazione  della  norma  superabile  in
giudizio attraverso  la  ricostruzione  piu'  attenta  di  tutti  gli
istituti  implicati,  bensi'  direttamente  dalla   fonte   primaria,
s'appalesa dirimente proporre fin d'ora la questione di  legittimita'
costituzionale   sull'art.   1,   comma   18-ter,   del decreto-legge
n. 126/2019 (nei termini che si vedranno tra poco); 
        tutto questo perche' rilevante e non manifestamente infondata
s'appalesa tal questione rispetto alla preclusione che tal norma pone
alla  possibilita'  di  partecipazione,  peraltro  con  riserva,   al
concorso bandito  dal  DDG  n.  510/2020,  che  tal  disposizione  ha
ovviamente replicato tal quale di soggetti che si trovano al  momento
dell'indizione   della   procedura   straordinaria   nella   medesima
situazione di altri abilitandi ammessi ma con l'unica differenza  che
il loro ciclo di abilitazione e' stato avviato il  12  febbraio  2020
(decreto ministeriale n. 95 del 2020), in data successiva  alla  data
di conversione del decreto-legge n. 126 del 2020 (29 dicembre  2019),
ma  comunque  precedente  l'indizione  del   concorso   straordinario
(decreto 23 aprile 2020 n. 510);   
        e' per vero  avviso  del  Collegio  l'impossibilita'  sia  di
rendere allo stato un qualunque  responso  definitivo  sulla  domanda
cautelare - non potendo il chiaro dato testuale (o, se si  vuole,  la
sottesa ed altrettanto precisa  scelta  del  legislatore)  ne'  esser
forzato in via di sola interpretazione,  ne'  esser  assecondato  se,
come  appare,  il  suo  risultato  applicativo  porti   a   risultati
paradossali -, sia  di  rinviare  alla  fase  di  merito  l'eventuale
questione di legittimita' costituzionale; 
        in caso contrario si verificherebbe, di fatto (cioe' a  causa
della mera sfasatura  temporale  tra  l'avvio  postergato  del quinto
ciclo di TFA, rispetto ai tempi programmati  di  esso,  e  la  regola
sull'indiziane del concorso straordinario, peraltro  rinviato  al  15
febbraio 2021), quella nociva mora judicii che il giudizio  cautelare
deve evitare specie se, come nel caso in  esame,  occorra  apprestare
una  rapida  piena  tutela  prima  della  decisione  sul  merito,  in
relazione al ristretto e inderogabile termine di partecipazione a tal
procedura selettiva; 
        come si vede, il difetto di ragionevolezza e d'imparzialita',
che gli appellanti imputano al termine apposto per legge, si  ravvisa
non tanto  in  quest'ultimo  in  se',  quanto  nella  sua  rigidita',
aggravata  per  il  non  aver  il  legislatore  previsto  un  rimedio
perequativo  nel  caso,  tutt'altro  che  infrequente,   di   mancato
rispetto, pur se fortuito, della scansione  annuale  nell'attivazione
dei corsi TFA, neppure in sede di normativa emergenziale  conseguente
alla pandemia di COVID-19, quantunque quest'ultima abbia  imposto  lo
slittamento  sia  del quinto  ciclo   di   TFA   che   del   concorso
straordinario; 
        in caso di legge provvedimento che preveda un'ammissione  con
riserva   di   alcuni   soggetti,   concretamente   individuati,   il
legislatore, per assicurare  insieme  il  rispetto  dei  principi  di
uguaglianza,  di  ragionevolezza  e,  del  pari,  di  buon  andamento
dell'amministrazione, avrebbe dovuto fare riferimento non  alla  data
di  conversione  in  legge  del  decreto  ma  all'attivazione   della
procedura abilitativa c.d.  TFA  in  data  antecedente  a  quella  di
indizione della procedura concorsuale straordinaria; 
        non sfugge al Collegio, per un  verso,  come  ogni  concorso,
qual che sia la sua natura, fissi una  propria  dimensione  temporale
circa il possesso dei requisiti d'ammissione, per cui e'  fisiologico
il fatto che taluni  aspiranti  non  facciano  comunque  in  tempo  a
divenire candidati, senza che cio',  di  per  se'  solo  implichi  un
intento discriminatorio e, per altro verso, come la regola di  limite
(a certo tempo dato ex lege) alla partecipazione al concorso de  quo,
esprima si' una funzione agevolativa (ammissione con  la  riserva  di
concludere  positivamente  il  ciclo  TFA/S),  ma  non   di   stretta
interpretazione, come  predica  invece  la  pubblica  amministrazione
resistente, liquidando la domanda  attorea  a  guisa  di  un'indebita
dilatazione anche a favore di soggetti che sono, al momento del bando
(in realta', del termine di legge), ben lungi dall'essere ammessi  ai
corsi TFA/S riguardando  invece  proprio  soggetti  ammessi  a  detti
corsi; 
        il  Collegio  non   condivide   tal   impostazione,   poiche'
l'agevolazione de qua  non e'  una  mera  deroga  al  possesso  della
specializzazione qual  requisito  d'ammissione  al  concorso  stesso,
bensi' un  regime  differenziato  d'ausilio  per  consentire,  grazie
all'ammissione degli specializzandi o abilitandi,  il  ravvicinamento
tra il tempo della loro specializzazione e quello dell'assunzione  in
ruolo di essi; 
        pertanto detta agevolazione vale certo per i destinatari,  ma
e' posta pure nell'interesse  generale  al  reclutamento  di  docenti
muniti, o  in  via  di  raggiungimento,  della  specializzazione  sul
sostegno - qualifica, questa, che da' effettivita'  al  diritto  allo
studio degli studenti diversamente abili -, tant'e' che tutti i cicli
di TFA/S son preordinati  ad  assicurare  un  definito,  ma  costante
gettito di docenti specializzati da immettere nei ruoli  in  tempi  i
piu' brevi possibili; 
    Considerato allora che: 
        tuttavia, il termine,  relativo  al  possesso  dei  requisiti
d'ammissione  al  concorso  non  e'   un   parametro   nella   libera
disponibilita' del legislatore, quando, definita  l'architettura  dei
requisiti stessi, il termine a data fissa, neutro se la scansione tra
reclutamento e specializzazione  mantenga  il  passo  ipotizzato  dal
legislatore stesso (attivazione del TFA/S - termine di partecipazione
al concorso), e' irrazionale e perturbatore quando tal scansione  non
sia piu' governabile per un accumulo di eventi  non  previsti  e  non
risolubili dal mantenimento della data indicata dalla legge; 
        se conclamato e' lo scopo del  concorso  straordinario  (piu'
rapido  riassorbimento  di  detto  precariato  sia  pur  nel   limite
dei trentaduemila posti a disposizione), gli eventi straordinari, che
gia' hanno perturbato la citata scansione, si  son  riverberati  pure
sullo stesso procedimento selettivo, il quale ha a sua volta  subito,
non diversamente da quel ch'e' accaduto al quinto ciclo dei TFA,  una
riconfigurazione ancora in itinere dei suoi tempi di  svolgimento,  a
causa dei noti fatti pandemici; 
        quindi il quinto ciclo ed il concorso si son  sovrapposti  ma
non definiti, cosi' fluidificando nel tempo i relativi  assetti  tali
che, all'odierna  udienza  camerale (gennaio  2021),  si  puo'  veder
ancora attuale  una  situazione  se  non  identica,  certo simile  al
modello   cronologico   descritto   dall'art.   1,   comma    18-ter,
del decreto-legge n. 126/2019,  con  in  piu'  le  inderogabili  date
fissate da quest'ultimo recate, sia per l'ammissione con riserva  con
riferimento alla legge di conversione, sia per lo scioglimento  della
riserva con riferimento al tempo limite (15 luglio 2020) previsto per
il conseguimento dell' abilitazione; 
        anzi, ben si  puo'  ipotizzare  che  pure  tale  termine  sia
irragionevole in quanto fissato arbitrariamente e non con riferimento
al concreto andamento della  procedura,  cosa,  questa,  che  avrebbe
comportato il fare riferimento, per lo scioglimento della riserva, al
conseguimento del titolo prima dell'immissione in servizio); 
        in sostanza, la preclusione normativa avrebbe potuto aver  un
senso  non  discriminatorio  solo  se  i  tempi  relativi  delle  due
procedure, si' ontologicamente distinte ma divenute complementari per
volizione della stessa norma primaria che le ha collegate fino al  29
dicembre 2019, avessero mantenuto le distanze  relative  pronosticate
(ed in questo caso dovendosi rilevare comunque l'irragionevolezza del
termine fissato  anche  per  lo  scioglimento  della  riserva  che  -
normalmente - andrebbe sciolta a conclusione della procedura e  prima
dell'assunzione  in  servizio  per  assicurare  il   buon   andamento
dell'amministrazione); 
        occorre dunque non gia' estendere benefici in modo arbitrario
a favore di chi non ne ha  titolo  ed  in  violazione  del  principio
meritocratico, bensi' riportare a  ragionevolezza  la  disuguaglianza
provocata dalla data fissa, giacche', trattandosi di ammissione ad un
concorso a pubblici impieghi, il bando e la norma presupposta ex art.
1, comma 18-ter, il bando impugnato e la richiamata normativa che  lo
ha legificato si pongono, pertanto, in violazione dell'art.  3  della
Costituzione; 
        infatti, nel restringere la platea dei soggetti aventi titolo
a partecipare alla procedura concorsuale ai soli  docenti  che  hanno
avuto la possibilita' di ultimare  i  corsi  entro  tale  termine  di
legge, pur avendo titolo a parteciparvi ex ante ed in astratto e  non
avendo potuto farlo solo per il relativo  slittamento  dei  tempi  di
indizione delle diverse procedure, dimostrano l'indebita  restrizione
non   solo   materiale   del   principio   di   ragionevole   massima
partecipazione, ma soprattutto connessa all'evidente incoerenza della
norma primaria con gli interessi pubblici perseguiti col collegamento
tra i TFA/S e detto concorso; 
        gia' la ferma giurisprudenza costituzionale rammenta come  la
tutela del  legittimo  affidamento  pure  degli  abilitandi,  se  non
esclude la possibilita' per  il  legislatore  di  porre  disposizioni
modificative  della  disciplina  dei  rapporti  giuridici  in   senso
sfavorevole agli interessati (pur  se  aventi  ad  oggetto  diritti),
purche' le nuove regole non trasmodino in un regolamento irrazionale,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi
precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica (da
intendere qual elemento fondamentale dello Stato di diritto), a  piu'
forte ragione legislatore deve  o  esimersi  dallo  stabilire  regole
rigide che non governino i poteri della pubblica  amministrazione  in
modo congruente coi valori  costituzionali  implicati,  oppure  (come
pure nella specie) quando tal regolamento provochi distonie, specie a
fronte di assetti mutevoli ed in continuo  riadattamento,  modificare
la  norma  rigida,  a   pena   d'incappare   in   evidenti,   inutili
discriminazioni; 
    Considerato pertanto che: 
        tale principio di ragionevolezza avrebbe dovuto, per la buona
qualita' della legislazione e per i valori  costituzionali  implicati
prima richiamati, comportare  il  riferimento,  per  l'ammissione  al
concorso straordinario, ad una data di avvio del corso  TFA  comunque
antecedente la concreta indiziane del  concorso,  al  fine  d'evitare
inutili ed irragionevoli esclusioni contrarie alla ratio della stessa
norma agevolativa, purche' l'ammissione al corso TFA/S fosse avvenuta
prima della data di scadenza per la presentazione  della  domanda  al
concorso straordinario; 
        sempre tale principio, poi,  avrebbe  dovuto  comportare,  da
parte del legislatore,  di  costruire  lo  sbarramento  temporale  di
scioglimento   della   riserva   con   riguardo   al    conseguimento
dell'abilitazione non ad una data fissa (il 15 luglio  2020),  ma  al
momento della verifica dei requisiti per l'  assunzione  in  servizio
(questione rilevante, perche' sempre il quinto ciclo si conclude,  di
programma, proprio il 16 luglio 2020); 
        in secondo luogo, la norma primaria citata (ed il  bando  che
da essa ripete legittimazione) si pone in contrasto pure  con  l'art.
97  della  Costituzione,   non   ravvisandosi,   dopo   la   predetta
sovrapposizione tra tali due procedimenti, d'un  interesse  pubblico,
attuale e concreto, a disporre l'esclusione dal concorso stesso degli
appellanti  specializzandi  sul  sostegno,  la  norma  costituzionale
imponendo   al   legislatore,   ancor   prima   che   alla   pubblica
amministrazione, di definirne funzioni e  procedimenti  in  modo  che
essa agisca con l'imparzialita' che si rinviene dal precedente art. 3
e con la massimizzazione degli interessi  collettivi  sottesi  ad  un
buon ed efficace reclutamento di docenti capaci e meritevoli,  muniti
di (o che stanno  per  conseguire  l')  apposita  specializzazione  e
idonei a garantire a tutti i dissenti l'effettivita' del diritto allo
studio, in coerenza coi doveri sociali  ex  articoli  2  e  34  della
Costituzione; 
        come s'e' accennato dianzi, il Collegio non  ritiene  che  la
questione  posta  si  configuri  come  estensione  indebita   di   un
privilegio, qual potrebbe sembrare il  concorso  riservato,  giacche'
anche  la  procedura  selettiva  semplificata  risponde  alla  regola
costituzionale del pubblico concorso (essendo divenuta nella  scuola,
per il noto processo in corso di riassorbimento del  precariato,  una
modalita' ormai ricorrente), ma quel che piu'  rileva  e'  l'esigenza
che essa riesca a reclutare rapidamente ed efficacemente (sia pur con
riserva) anche  gli  specializzandi  sul  sostegno  sia  al  fine  di
sveltirne i tempi d'impiego nella funzione, sia  a  salvaguardia  del
diritto alla salute del  disabile,  cui  l'ordinamento  riconosce  un
diritto di natura assoluta, che partecipa della  natura  del  diritto
alla  salute  ex  art.  32  della  Costituzione,  ossia  il   diritto
all'inserimento scolastico con  affrancamento  di  un  insegnante  di
sostegno professionalmente titolato e, quanto  piu'  possibile,  gia'
pronto (a partire dall'a.s. 2021/22)  a  svolgere  i  propri  compiti
d'affiancamento al discente; 
        in  definitiva,  quanto  appena  argomentato  giustifica   la
valutazione di  rilevanza  e  di  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 18-quater
del decreto-legge n. 126/2010, nella parte in cui pone una data fissa
(senza avere riguardo al fatto che il corso  abilitante  legittimante
la partecipazione sia stato comunque avviato prima dell'indizione del
concorso  straordinario  ed  al  fatto  che  l'ammissione  al   corso
abilitante sia avvenuta in data  utile  per  la  presentazione  della
domanda   al   concorso   straordinario)   per   l'ammissione   degli
specializzandi TFA/S al  concorso  riservato,  per  titoli  ed  esami
previsto dalla medesima disposizione ed altresi' nella parte  in  cui
pone una data fissa pure  per  il  conseguimento  della  abilitazione
(senza considerare chi  comunque  consegua  l'abilitazione  in  tempo
utile per l'ammissione in servizio) e da quelle racchiuse  nei  commi
precedenti, per violazione degli articoli 2, 3, 32, 34  e  97  e  113
della Costituzione; ritenuto in definitiva  che  l'assetto  normativo
descritto  e'  violativo  dell'art.  3  della  Costituzione   ed   in
particolare dei principi di ragionevolezza che  deve  assistere  ogni
legge  provvedimento  (nella  specie  giustificata  ove  ammette  gli
specializzandi ma non ove limita tale ammissione con un troppo rigido
sbarramento temporale che non ha alcuna sua autonoma  giustificazione
a fronte della adozione delle diverse soluzioni divisate  innanzi)  e
del principio di uguaglianza (ove discrimina fra soggetti che sono in
situazioni del tutto similari tranne che per  il  profilo  temporale)
nonche' degli articoli 2,  32  e  34  della  Costituzione  ossia  dei
diritti fondamentali alla salute  ed  all'istruzione  (ove  restringe
irragionevolmente la  platea  dei  partecipanti  alla  selezione  con
possibile compromissione di tali valori evidentemente rilevanti nello
svolgimento dell'insegnamento di sostegno a persone con  disabilita')
ed in ultimo degli articoli 97 della Costituzione  (perche',  pur  in
assenza di una attivita' riservata  all'amministrazione,  compromette
con disposizioni di eccessivo dettaglio gli stessi interessi  che  la
disposizione si propone di  tutelare  restringendo  senza  motivo  la
platea dei soggetti ammessi al concorso straordinario  per  soluzioni
distoniche  rispetto  a  quelle  che  -  in  assenza  della  norma  -
l'amministrazione avrebbe potuto tranquillamente adottare  nella  sua
ordinaria  attivita'  di  indizione  dei  concorsi)   e   113   della
Costituzione perche' legificando i bandi - sottrae senza  motivazione
alcuna  alla  tutela  giurisdizionale  le posizioni   degli   istanti
lasciando al giudice amministrativo - per assicurare tutela - solo ed
esclusivamente la strada della  rimessione  della  norma  al  giudice
delle leggi;. 
        si  rende  di  conseguenza  necessaria,  previa   concessione
interinale di misure cautelari provvisorie a favore degli  appellanti
(ai fini della sola loro ammissione con riserva  al  citato  concorso
riservato), la sospensione del  giudizio  cautelare  d'appello  e  la
rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  affinche'   si
pronunci sulla questione; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (sezione  VI),
previa riunione dei  ricorsi  NRG  8728/2020,  NRG  8733/2020  e  NRG
8729/2020 in epigrafe, cosi' provvede: 1) dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art 1, comma 18-ter del decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126
(conv. modif. dalla legge 20 dicembre 2019,  n.  159),  in  relazione
agli articoli 2, 3, 32, 34 e 97 della  Costituzione  per  le  ragioni
specificate in parte motiva; 2) dispone la sospensione del giudizio e
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3)  dispone  al
contempo la concessione interinale di misure cautelari provvisorie  a
favore degli appellanti, ai  fini  della  sola  loro  ammissione  con
riserva al concorso riservato citato in parte motiva; 4) rinvia  ogni
ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle  spese  della  fase
cautelare all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente
pronuncia; 5) ordina che, a cura della segreteria della  sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  signori  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
    La presente ordinanza sara' eseguita dall'amministrazione  ed  e'
depositata presso la segreteria  della  sezione,  che  provvedera'  a
darne comunicazione alle parti ed agli altri incombenti di legge. 
        Cosi' deciso in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  del  21
gennaio 2021, con l'intervento dei magistrati: 
          Giancarlo Montedoro, Presidente; 
          Diego Sabatino, consigliere; 
          Bernhard Lageder, consigliere; 
          Silvestro Maria Russo, consigliere, estensore; 
          Stefano Toschei, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Montedoro 
 
                                               L'estensore: Silvestro