N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2021
Ordinanza del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di S. A.. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' a celebrare il dibattimento - Mancata previsione per il giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.(GU n.22 del 3-6-2021 )
TRIBUNALE DI PALERMO In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria La Scala, ha pronunciato la seguente Ordinanza Premesso che con decreto di citazione a giudizio del 18 ottobre 2017 veniva tratto a giudizio S. A., per rispondere davanti il Tribunale di Palermo, del reato p. e p. di cui all'art. 590-bis c1, c5 n. 2 c.p.. All'udienza del 13 giugno 2019 il difensore di fiducia munito di procura speciale - avv. Stefano Santoro del Foro di Palermo - richiedeva la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, depositando istanza di MAP. Alla successiva udienza il Tribunale pur ritenendo che sussistessero le condizioni per l'applicazione dell'Istituto della messa alla prova dell'imputato reputava opportuno prima di ammettere l'imputato all'Istituto procedere all'audizione della persona offesa, la quale dissentiva e chiedeva che nei confronti dell'imputato si procedesse con un procedimento ordinario e la chiamata del responsabile civile. Il giudice rilevato che l'imputato rifiutava qualsiasi azione risarcitoria in favore della persona offesa, tenuto conto del fatto che questa aveva subito delle lesioni gravi e non aveva avuto alcun ristoro, rigettava la richiesta di definizione del giudizio con messa alla prova e disponeva che il giudizio proseguisse con il rito ordinario. Preso atto del rigetto il difensore eccepiva l'incompatibilita' del giudice adito ed eccepiva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva in questi casi l'incompatibilita' del giudice che si era pronunciato anche nel merito. Il Tribunale si riservava ed all'odierna udienza, rilevato che la medesima questione e' stata proposta dal Tribunale in composizione monocratica di Spoleto tuttora pendente presso la Corte costituzionale, sulla quale la Corte ancora non si e' espressa, ritiene manifestamente fondata la questione sollevata dal difensore nell'applicazione della norma dettata dall'art. 34 del codice di procedura penale in rapporto all'istituto della messa alla prova. Il giudice nel momento in cui gli viene richiesta l'applicazione dell'istituto della messa alla prova deve preliminarmente valutare i presupposti della colpevolezza in tutti i suoi elementi costitutivi: deve tener conto della gravita' del reato e della capacita' a delinquere dell'imputato. Il giudice compie un ampio accertamento sul fatto contestato al prevenuto e sulla persona stessa dell'imputato. La decisione del giudice non puo' pertanto essere qualificata come puramente procedurale anzi nel caso di rigetto della richiesta di messa alla prova la pronuncia assume una valutazione di merito sulla fondatezza dell'impianto accusatorio, potendosi paragonare al procedimento di applicazione concordata della pena su richiesta delle parti. Alla luce di cio' il giudice diventa incompatibile con il proseguo del giudizio ponendosi seri dubbi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale, verrebbero violati l'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento in situazioni analoghe e fondamentalmente verrebbe violato l'art. 24, comma 2 della Costituzione che inerisce il diritto di difesa riconosciuto a tutti i cittadini, contravvenendo a quanto statuito nell'art. 111, comma 2 della Costituzione in quanto il processo si svolgerebbe dinanzi il giudice che ha gia' espresso delle valutazioni negative sull'imputato con la compromissione dell'imparzialita' e terzieta' dello stesso.
P.Q.M. Il Tribunale, visti gli articoli 23 della legge n. 87/1933 e L.C. n. 1/1948, ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, dispone la sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale - in relazione ai principi di cui agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere nel giudizio al giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Depositata in udienza, 14 gennaio 2021 Il Giudice: La Scala