N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2021
Ordinanza del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di S. A.. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' a celebrare il dibattimento - Mancata previsione per il giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.(GU n.22 del 3-6-2021 )
TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria La
Scala, ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Premesso che con decreto di citazione a giudizio del 18 ottobre
2017 veniva tratto a giudizio S. A., per rispondere davanti il
Tribunale di Palermo, del reato p. e p. di cui all'art. 590-bis c1,
c5 n. 2 c.p..
All'udienza del 13 giugno 2019 il difensore di fiducia munito di
procura speciale - avv. Stefano Santoro del Foro di Palermo -
richiedeva la sospensione del processo con messa alla prova
dell'imputato, depositando istanza di MAP.
Alla successiva udienza il Tribunale pur ritenendo che
sussistessero le condizioni per l'applicazione dell'Istituto della
messa alla prova dell'imputato reputava opportuno prima di ammettere
l'imputato all'Istituto procedere all'audizione della persona offesa,
la quale dissentiva e chiedeva che nei confronti dell'imputato si
procedesse con un procedimento ordinario e la chiamata del
responsabile civile.
Il giudice rilevato che l'imputato rifiutava qualsiasi azione
risarcitoria in favore della persona offesa, tenuto conto del fatto
che questa aveva subito delle lesioni gravi e non aveva avuto alcun
ristoro, rigettava la richiesta di definizione del giudizio con messa
alla prova e disponeva che il giudizio proseguisse con il rito
ordinario. Preso atto del rigetto il difensore eccepiva
l'incompatibilita' del giudice adito ed eccepiva la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevedeva in questi casi
l'incompatibilita' del giudice che si era pronunciato anche nel
merito.
Il Tribunale si riservava ed all'odierna udienza, rilevato che la
medesima questione e' stata proposta dal Tribunale in composizione
monocratica di Spoleto tuttora pendente presso la Corte
costituzionale, sulla quale la Corte ancora non si e' espressa,
ritiene manifestamente fondata la questione sollevata dal difensore
nell'applicazione della norma dettata dall'art. 34 del codice di
procedura penale in rapporto all'istituto della messa alla prova.
Il giudice nel momento in cui gli viene richiesta l'applicazione
dell'istituto della messa alla prova deve preliminarmente valutare i
presupposti della colpevolezza in tutti i suoi elementi costitutivi:
deve tener conto della gravita' del reato e della capacita' a
delinquere dell'imputato. Il giudice compie un ampio accertamento sul
fatto contestato al prevenuto e sulla persona stessa dell'imputato.
La decisione del giudice non puo' pertanto essere qualificata come
puramente procedurale anzi nel caso di rigetto della richiesta di
messa alla prova la pronuncia assume una valutazione di merito sulla
fondatezza dell'impianto accusatorio, potendosi paragonare al
procedimento di applicazione concordata della pena su richiesta delle
parti.
Alla luce di cio' il giudice diventa incompatibile con il
proseguo del giudizio ponendosi seri dubbi sulla legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale,
verrebbero violati l'art. 3 della Costituzione per disparita' di
trattamento in situazioni analoghe e fondamentalmente verrebbe
violato l'art. 24, comma 2 della Costituzione che inerisce il diritto
di difesa riconosciuto a tutti i cittadini, contravvenendo a quanto
statuito nell'art. 111, comma 2 della Costituzione in quanto il
processo si svolgerebbe dinanzi il giudice che ha gia' espresso delle
valutazioni negative sull'imputato con la compromissione
dell'imparzialita' e terzieta' dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli articoli 23 della legge n. 87/1933 e L.C.
n. 1/1948, ritenuta la questione non manifestamente infondata e
rilevante, dispone la sospensione del giudizio con trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di
procedura penale - in relazione ai principi di cui agli articoli 3,
24 e 111 della Costituzione - nella parte in cui non prevede
l'incompatibilita' a procedere nel giudizio al giudice del
dibattimento che ha rigettato la richiesta di sospensione del
processo con messa alla prova dell'imputato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Depositata in udienza, 14 gennaio 2021
Il Giudice: La Scala