N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 maggio 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 maggio  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana  -  Disposizioni  in
  materia  di  albo  del  personale  delle  societa'  partecipate  in
  liquidazione - Prevista immissione su richiesta di coloro che hanno
  maturato il requisito in base alla legislazione regionale vigente e
  che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo. 
- Legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni  per
  la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni  varie),
  art. 3. 
(GU n.22 del 3-6-2021 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri   in   carica,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  C.F.  80224030587,  n.  fax
0696514000  ed  indirizzo  p.e.c.  per  il  ricevimento  degli   atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici  domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    contro la  Regione  Siciliana  (Codice  fiscale  80012000826)  in
persona del Presidente in carica pro tempore,  con  sede  in  Palermo
p.zza Indipendenza 1, c.a.p. 90129; 
    per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3
della legge della Regione  Siciliana  4  marzo  2021,  n.  6  recante
«Disposizioni per  la  crescita  del  sistema  produttivo  regionale.
Disposizioni  varie»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Regione Siciliana n. 10 del 12 marzo 2021, per contrasto  con  l'art.
14 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana approvato con regio
decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.  455,  convertito  in  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonche' con gli articoli  117,
secondo comma, lettera  l)  e  3  della  Costituzione,  in  relazione
all'art.  25  del  decreto  legislativo  n.  175/2016,  quale   norma
interposta. 
    In forza della delibera assunta dal Consiglio dei Ministri  nella
seduta dell'11 maggio 2021. 
    Il Consiglio dei  ministri  reputa  che  la  norma  regionale  in
epigrafe indicata sia illegittima per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella
materia dell'«ordinamento civile» per contrasto con l'art.  14  dello
Statuto Speciale della Regione Siciliana  e  con  gli  articoli  117,
secondo comma, lettera  l)  e  3  della  Costituzione,  in  relazione
all'art.  25  del  decreto  legislativo  n.  175/2016   quale   norma
interposta. 
    L'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n.  6,
rubricato «Disposizioni  in  materia  di  albo  del  personale  delle
societa' partecipate in liquidazione» dispone quanto  segue:  «Coloro
che hanno maturato il requisito ai sensi  dell'art.  64  della  legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni nonche' ai
sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n.
8 e successive modificazioni e che, per  oggettivi  impedimenti,  non
sono stati inseriti nell'albo, possono  essere  immessi  su  espressa
richiesta, da presentarsi entro e non oltre trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge.». 
    Tale  disposizione  regionale  -  nel  consentire   l'inserimento
nell'albo del personale delle societa'  partecipate  in  liquidazione
anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla
legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi in ragione
di oggettivi impedimenti, non meglio definiti -  interviene  con  una
riapertura  dei  termini  in  una  disciplina  statale  di  carattere
transitorio, oramai chiusa. 
    In tal modo la norma regionale si pone in contrasto con l'art. 25
del decreto legislativo  n.  175/2016  «Testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica» come modificato dal decreto-legge
n. 162/2019 convertito dalla legge n. 8/2020 che cosi' dispone: 
        «1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, le societa' a controllo pubblico  effettuano  una  ricognizione
del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche
in relazione a quanto previsto dall'art. 24. L'elenco  del  personale
eccedente, con la puntuale  indicazione  dei  profili  posseduti,  e'
trasmesso alla regione nel cui territorio la societa' ha sede  legale
secondo modalita' stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'art.  8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
        2. Le regioni formano e gestiscono  l'elenco  dei  lavoratori
dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1  e  agevolano  processi  di
mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto
previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le  organizzazioni
sindacali    comparativamente    piu'    rappresentative,     tramite
riallocazione totale o parziale del  personale  in  eccedenza  presso
altre societa' controllate dal medesimo ente o da  altri  enti  della
stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate. 
        3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di  cui  al
comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale  per  le  politiche
attive del  lavoro,  che  gestisce,  d'intesa  con  ciascuna  regione
territorialmente  competente,  l'elenco  dei  lavoratori   dichiarati
eccedenti e non ricollocati». 
    Con tale norma statale e' stato individuato, per gli  anni  2020,
2021  e  2022,  un  nuovo  meccanismo  a  livello  nazionale  per  la
ricollocazione del personale delle  societa'  a  controllo  pubblico,
anche da porre in liquidazione, affidando alle regioni la tenuta e la
gestione dell'elenco del relativo personale  eccedente  ai  fini  dei
procedimenti  di  mobilita'  per  la  ricollocazione   presso   altre
societa'.  Alla  fine  del  periodo  transitorio  la   gestione   dei
lavoratori  dichiarati  eccedenti  e  non  ricollocati  e'   affidata
all'ANPAL. (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro). Le
modalita' attuative del citato art. 25  del  decreto  legislativo  n.
175/2016 sono state individuate  con  decreto  9  novembre  2017  del
Ministro del lavoro, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e il Ministero dell'economia e delle finanze. 
    L'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021,  n.  6
contiene una disciplina che contrasta con la suddetta norma nazionale
e quindi eccede dalle competenze legislative della Regione Siciliana,
come delineate dall'art. 14 dello Statuto, trattandosi della  materia
«ordinamento civile». 
    Infatti, l'art. 19 del  decreto  legislativo  n.  175  del  2016,
prevede che si applichi la disciplina del codice civile  ai  rapporti
di lavoro dei dipendenti delle societa'  a  partecipazione  pubblica,
pertanto, come affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo  nella
sentenza  n.  25  del  2020  relativa  ad  una  legge  della  Regione
Siciliana, occorre avere riguardo alla competenza  esclusiva  statale
in materia di ordinamento  civile,  atteso  che  «Questa  Corte,  nel
delineare  i  confini  tra  cio'  che  e'  ascrivibile  alla  materia
"ordinamento  civile"  e  cio'  che  invece  e'  riconducibile   alla
competenza regionale, ha stabilito che sono da ricondurre alla  prima
"gli interventi legislativi  che  [...]  dettano  misure  relative  a
rapporti lavorativi gia' in essere (ex multis, sentenze n. 251 e  186
del 2016 e n. 180 del 2015)" (sentenza n. 32 del 2017)  e  rientrano,
invece  nella   seconda,   "i   profili   pubblicistico-organizzativi
dell'impiego pubblico regionale" (sentenze n. 241 del 2018 e  n.  149
del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e  n.  63  del
2012)». 
    Quindi, con l'art. 3 della legge regionale in  esame  la  Regione
Siciliana ha legiferato  nella  materia  dell'ordinamento  civile  la
quale non rientra  nelle  sue  competenze  statutarie,  in  tal  modo
violando l'art. 117, comma 2,  lettera  l)  della  Costituzione,  che
riserva  alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'ordinamento civile, nella quale vanno ricompresi i  rapporti  di
diritto  privato  regolati  dal  codice  civile   e   dai   contratti
collettivi. 
    Infine, la norma regionale impugnata ha l'effetto di  riaprire  i
termini per l'iscrizione all'albo  solo  per  i  dipendenti  in  essa
indicati,  pertanto  determina  una  ingiustificata   disparita'   di
trattamento rispetto all'intera platea dei lavoratori  dipendenti  da
societa' di controllo pubblico  ai  sensi  del  citato  art.  25  del
decreto legislativo n.  175/2016,  in  violazione  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che codesta ecc.ma
Corte    costituzionale    voglia     dichiarare     l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 della  legge  della  Regione  Siciliana  4
marzo 2021, n. 6. 
    Assieme  all'originale  notificato  del  presente  ricorso  sara'
depositato l'originale estratto della  determinazione  del  Consiglio
dei Ministri, assunta  nella  seduta  dell'11  maggio  2021  e  della
relazione allegata al verbale. 
        Roma, 11 maggio 2021 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Sclafani