N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 maggio 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 maggio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia di albo del personale delle societa' partecipate in liquidazione - Prevista immissione su richiesta di coloro che hanno maturato il requisito in base alla legislazione regionale vigente e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo. - Legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie), art. 3.(GU n.22 del 3-6-2021 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; contro la Regione Siciliana (Codice fiscale 80012000826) in persona del Presidente in carica pro tempore, con sede in Palermo p.zza Indipendenza 1, c.a.p. 90129; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 recante «Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 12 marzo 2021, per contrasto con l'art. 14 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonche' con gli articoli 117, secondo comma, lettera l) e 3 della Costituzione, in relazione all'art. 25 del decreto legislativo n. 175/2016, quale norma interposta. In forza della delibera assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 maggio 2021. Il Consiglio dei ministri reputa che la norma regionale in epigrafe indicata sia illegittima per il seguente Motivo Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» per contrasto con l'art. 14 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana e con gli articoli 117, secondo comma, lettera l) e 3 della Costituzione, in relazione all'art. 25 del decreto legislativo n. 175/2016 quale norma interposta. L'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6, rubricato «Disposizioni in materia di albo del personale delle societa' partecipate in liquidazione» dispone quanto segue: «Coloro che hanno maturato il requisito ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni nonche' ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo, possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Tale disposizione regionale - nel consentire l'inserimento nell'albo del personale delle societa' partecipate in liquidazione anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi in ragione di oggettivi impedimenti, non meglio definiti - interviene con una riapertura dei termini in una disciplina statale di carattere transitorio, oramai chiusa. In tal modo la norma regionale si pone in contrasto con l'art. 25 del decreto legislativo n. 175/2016 «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica» come modificato dal decreto-legge n. 162/2019 convertito dalla legge n. 8/2020 che cosi' dispone: «1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio la societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre societa' controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate. 3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati». Con tale norma statale e' stato individuato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un nuovo meccanismo a livello nazionale per la ricollocazione del personale delle societa' a controllo pubblico, anche da porre in liquidazione, affidando alle regioni la tenuta e la gestione dell'elenco del relativo personale eccedente ai fini dei procedimenti di mobilita' per la ricollocazione presso altre societa'. Alla fine del periodo transitorio la gestione dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati e' affidata all'ANPAL. (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro). Le modalita' attuative del citato art. 25 del decreto legislativo n. 175/2016 sono state individuate con decreto 9 novembre 2017 del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e delle finanze. L'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 contiene una disciplina che contrasta con la suddetta norma nazionale e quindi eccede dalle competenze legislative della Regione Siciliana, come delineate dall'art. 14 dello Statuto, trattandosi della materia «ordinamento civile». Infatti, l'art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, prevede che si applichi la disciplina del codice civile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a partecipazione pubblica, pertanto, come affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 25 del 2020 relativa ad una legge della Regione Siciliana, occorre avere riguardo alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, atteso che «Questa Corte, nel delineare i confini tra cio' che e' ascrivibile alla materia "ordinamento civile" e cio' che invece e' riconducibile alla competenza regionale, ha stabilito che sono da ricondurre alla prima "gli interventi legislativi che [...] dettano misure relative a rapporti lavorativi gia' in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)" (sentenza n. 32 del 2017) e rientrano, invece nella seconda, "i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale" (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e n. 63 del 2012)». Quindi, con l'art. 3 della legge regionale in esame la Regione Siciliana ha legiferato nella materia dell'ordinamento civile la quale non rientra nelle sue competenze statutarie, in tal modo violando l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, nella quale vanno ricompresi i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi. Infine, la norma regionale impugnata ha l'effetto di riaprire i termini per l'iscrizione all'albo solo per i dipendenti in essa indicati, pertanto determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'intera platea dei lavoratori dipendenti da societa' di controllo pubblico ai sensi del citato art. 25 del decreto legislativo n. 175/2016, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6. Assieme all'originale notificato del presente ricorso sara' depositato l'originale estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella seduta dell'11 maggio 2021 e della relazione allegata al verbale. Roma, 11 maggio 2021 L'Avvocato dello Stato: Sclafani