N. 107 SENTENZA 14 aprile - 27 maggio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Tassa automobilistica sul possesso
  di autoveicoli - Maggior gettito derivante dall'aumento  -  Riserva
  all'erario per gli anni 2020-2022 - Attribuzione,  con  vincolo  di
  destinazione, dell'intero gettito  alle  Regioni  e  alle  Province
  autonome  per  gli  anni  2023-2033  -  Estensione  della  medesima
  disciplina alla tassa sul possesso di motocicli - Violazione  della
  competenza statutaria della Provincia autonoma di Trento in materia
  di tributi propri - Illegittimita' costituzionale in  parte  qua  -
  Estensione degli  effetti  della  pronuncia  anche  alla  Provincia
  autonoma di Bolzano. 
- Decreto-legge  30  dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, art.  39,  commi
  14-quater, 14-quiquies, 14-sexies e 14-septies. 
- Costituzione, artt. 3, 119, secondo comma, e 120; statuto  speciale
  per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 16, 73,  comma  1,  75-bis,
  comma 3-bis, art. 79, comma 4, 103, 104, 107 e intero Titolo VI. 
(GU n.22 del 3-6-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  39,  commi
14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga  di
termini    legislativi,    di    organizzazione    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  promosso  dalla
Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il  29  aprile-11
maggio 2020, depositato in cancelleria l'8 maggio 2020,  iscritto  al
n. 47 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  13  aprile  2021  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    uditi gli  avvocati  Sabrina  Azzolini  e  Andrea  Manzi  per  la
Provincia autonoma di Trento, in collegamento da remoto, ai sensi del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021,  e
l'avvocato dello Stato Giammario  Rocchitta  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ricorso  notificato  il  29  aprile-11  maggio  2020  e
depositato l'8 maggio 2020 (reg. ric. n. 47 del 2020),  la  Provincia
autonoma  di  Trento  ha  impugnato  l'art.  39,   commi   14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga  di  termini
legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2020, n.  8,  in  riferimento  all'art.  119,
secondo comma, della Costituzione e all'art. 73, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige); in subordine, all'art.  75-bis,
comma 3-bis, dello statuto;  in  ulteriore  subordine,  all'art.  79,
comma 4, dello statuto; ancora, agli  artt.  103,  104  e  107  dello
statuto o, in alternativa, all'art. 120 Cost.; nonche', agli artt. 8,
9 e 16 e all'intero Titolo VI  dello  statuto;  in  via  subordinata,
all'art. 3 Cost. per violazione  dei  principi  di  ragionevolezza  e
proporzionalita'. 
    Il comma 14-quater dell'art. 39 del d.l. n. 162 del 2019  dispone
che, «[a]l fine di incentivare gli  investimenti  delle  regioni  nei
rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non
si applica per gli anni dal 2023 al 2033"». 
    Il comma 14-quinquies del medesimo  articolo  prevede  che  «[a]l
comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma  non  trova
applicazione per gli anni dal 2023  al  2033.  In  assenza  dei  dati
definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la  regolazione
finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando  gli  importi
dell'ultima annualita' definita con il decreto  di  cui  al  presente
comma"». 
    Il successivo comma 14-sexies dispone che «[a]ll'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il  comma  322  e'  inserito  il
seguente: "322-bis. Per ciascuno degli anni  dal  2023  al  2033,  le
risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al
comma 321 del presente articolo  e  all'articolo  2,  comma  64,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni  e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a  nuovi  investimenti
diretti e indiretti per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma
134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"». 
    Infine,   il   successivo   comma    14-septies    prevede    che
«[a]ll'articolo 2, comma 64, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il  presente  comma
non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza  dei
dati definitivi per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  la
regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno  2022  confermando
gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui  al
presente comma"». 
    1.1.-   Anzitutto,   la   ricorrente   lamenta   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies
e 14-septies,  del  d.l.  n.  162  del  2019,  come  convertito,  per
violazione dell'art. 73, comma 1, dello statuto, ai sensi  del  quale
la tassa automobilistica provinciale sarebbe un tributo  proprio  "in
senso stretto" (e' richiamata, in proposito, la  sentenza  di  questa
Corte n. 118 del 2017), e dell'art. 119,  secondo  comma,  Cost.,  ai
sensi del quale lo Stato non potrebbe disciplinare tributi propri "in
senso stretto" delle Regioni  (e'  richiamato,  in  proposito,  anche
l'art. 2, comma 2, lettera t, della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»). 
    Secondo la Provincia autonoma  di  Trento,  le  norme  richiamate
sarebbero illegittime per diverse ragioni. 
    1.1.1.- In primo luogo, l'art. 39, comma 14-quater, del  d.l.  n.
162 del 2019, come convertito, aggiungendo  un  periodo  all'art.  1,
comma  321,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriannuale
dello Stato (legge finanziaria 2007)», ha previsto la sospensione per
il decennio 2023-2033 della «riduzione dei  trasferimenti  erariali»,
ossia della quota di risorse finanziarie che lo Stato  trattiene  dai
trasferimenti agli enti  territoriali,  in  misura  pari  al  maggior
gettito riscosso dalle Regioni e dalle Province autonome per  effetto
della  rimodulazione  della  tassa  automobilistica  in   base   alla
categoria inquinante dei veicoli, al netto della perdita  di  gettito
causata dalle esenzioni per "rottamazione". 
    La Provincia autonoma di Trento sostiene che l'art. 73, comma  1,
dello statuto sarebbe violato  poiche'  quello  del  tributo  proprio
provinciale  non  sarebbe  un  «gettito  erariale   suscettibile   di
alimentare un trasferimento erariale, ne' tanto meno una riduzione di
detto trasferimento erariale». 
    Ad  avviso  della  ricorrente,   la   norma   impugnata   sarebbe
applicabile anche a essa, in quanto, nel modificare l'art.  1,  commi
321 e 322, della legge n. 296 del 2006, il legislatore ha  conservato
l'espresso riferimento anche alle Province autonome. 
    Ne' tale espresso riferimento potrebbe ritenersi venuto meno  per
incompatibilita',  per  effetto  della  modifica  statutaria   recata
dall'art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria  per  il  2010)»,  che  ha
qualificato come tributi propri le tasse  automobilistiche  istituite
con legge provinciale. 
    1.1.2.- In secondo luogo, l'art. 39, comma 14-quinquies, del d.l.
n. 162 del 2019, modificando l'art. 1, comma 322, della legge n.  296
del 2006, ha aggiunto due nuovi periodi, stabilendo, in  particolare,
che, ai fini della regolazione finanziaria dei rapporti fra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome,  per  il  triennio  2020-2022,  in
assenza di dati definitivi, sono confermati gli  importi  dell'ultima
annualita' definita con decreto ministeriale. 
    La ricorrente deduce che l'ultimo decreto, emanato ai fini  della
regolazione finanziaria per l'anno  2013  (decreto  direttoriale  del
Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 maggio  2017,  recante
«Determinazione del maggiore gettito della tassa  automobilistica  da
riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo  1,  commi  321  e  322,
della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  l'anno  2013»),  «ha
completamente  trascurato  di  considerare  la  natura  giuridica  di
tributo  proprio  in  senso  stretto  della   tassa   automobilistica
provinciale, nel  falso  presupposto  che  lo  Stato  possa  disporre
"trasferimenti  erariali"  di  un  gettito  provinciale  e   relative
"riduzioni" proporzionate all'incremento del gettito derivante  dagli
incrementi introdotti ai sensi dell'articolo 1, comma 321 della legge
n. 296 del 2006». 
    Cio' considerato, la Provincia autonoma  di  Trento  ritiene  che
nemmeno in questo caso sia possibile offrire un'interpretazione della
norma impugnata non lesiva  dell'autonomia  finanziaria  provinciale,
poiche' un eventuale  «ripensamento  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, in virtu' del quale esso potrebbe, con  nuovi  decreti
relativi agli anni 2014-2019, escludere dai trasferimenti erariali  e
dalle  relative  riduzioni  il  gettito   provinciale   della   tassa
automobilistica  provinciale»,  sarebbe  escluso  dal  chiaro  tenore
letterale della disposizione impugnata, che espressamente menziona la
ricorrente fra i suoi destinatari. 
    1.1.3.- In terzo luogo, l'art. 39, comma 14-sexies, del  d.l.  n.
162 del 2019, come convertito, aggiungendo il comma 322-bis  all'art.
1 della legge n. 296 del 2006, ha imposto un vincolo di  destinazione
alle maggiori  risorse  che  resteranno  nella  disponibilita'  delle
Regioni  e  delle  Province  autonome,  per  effetto  della  «mancata
riduzione dei trasferimenti erariali» negli anni 2023-2033,  prevista
dall'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies e 14-septies, del d.l. n.
162 del 2019, come convertito. 
    Secondo la ricorrente, lo Stato non  puo'  stabilire  vincoli  di
destinazione su risorse proprie della Provincia autonoma  di  Trento,
senza incorrere in  una  violazione  dell'art.  73,  comma  1,  dello
statuto. 
    1.1.4.- Infine, l'art. 39, comma 14-septies, del d.l. n. 162  del
2019  -  che  aggiunge  due  periodi  all'art.  2,  comma   64,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2006, n. 286 - estende anche alla  tassa  automobilistica
provinciale sul possesso dei motocicli le  modifiche  introdotte  dai
commi precedenti alla tassa sul possesso degli autoveicoli. 
    Anche per questa disposizione la ricorrente deduce la  violazione
dell'autonomia  finanziaria  provinciale,  sulla  base  delle  stesse
ragioni esposte  in  riferimento  ai  precedenti  commi  14-quater  e
14-quinquies. 
    1.2.- Subordinatamente  alle  citate  questioni  di  legittimita'
costituzionale, la ricorrente lamenta l'illegittimita'  di  tutte  le
norme impugnate per violazione dell'art. 75-bis, comma  3-bis,  dello
statuto, che impedisce generiche riserve di gettito per obiettivi  di
riequilibrio della finanza pubblica, consentendole solo al  ricorrere
di  tre  condizioni:  a)  che  la  legge  dello  Stato   indichi   la
destinazione di tali risorse alla copertura di nuove specifiche spese
di  carattere  non  continuativo,  non  rientranti  nelle  competenze
regionali o provinciali, ivi comprese  quelle  relative  a  calamita'
naturali; b) che la  riserva  sia  limitata  nel  tempo;  c)  che  la
relativa posta sia contabilizzata distintamente nel bilancio statale. 
    La ricorrente assume che la violazione  dell'art.  75-bis,  comma
3-bis,  dello  statuto  consegue  all'intendimento  del   legislatore
statale di sottoporre anche il gettito  della  tassa  automobilistica
provinciale al regime dei trasferimenti  erariali  e  delle  relative
riduzioni. 
    Secondo la Provincia autonoma di Trento, confermare nei confronti
delle  Province   autonome   il   meccanismo   della   riduzione   di
trasferimenti erariali nella misura  corrispondente  agli  incrementi
tariffari introdotti dall'art. 2, comma 63, del d.l. n. 262 del  2006
e dall'art. 1, comma 321, della legge  n.  296  del  2006  «significa
sottrarre ad esse risorse finanziarie proprie, per trasferirle  nella
disponibilita' dello Stato, di tal che questa prescrizione  e'  posta
in mancanza dei presupposti di legittimita' della riserva  all'erario
di risorse finanziarie provinciali, delineati  dall'articolo  75-bis,
comma 3-bis, dello Statuto». 
    In definitiva, le norme impugnate, prevedendo  una  modifica  del
regime dei trasferimenti e delle  relative  riduzioni  nei  confronti
delle Province autonome non limitata nel tempo -  si  tratterebbe  di
una sospensione dal 2023  al  2033  -  violerebbero  le  prescrizioni
contenute nell'art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto (e' richiamata
la sentenza di questa Corte n. 142 del 2012). 
    1.3.-  La  ricorrente   prospetta   altresi',   sempre   in   via
subordinata, la violazione, a opera  di  tutte  le  norme  impugnate,
dell'art. 79, comma  4,  dello  statuto,  ai  sensi  del  quale  alle
Province autonome  non  sono  applicabili  disposizioni  statali  che
prevedono «obblighi,  oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o
concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti  il  patto
di stabilita' interno» diversi da  quelli  stabiliti  dal  Titolo  VI
dello statuto. In proposito, la ricorrente  ricorda  che,  in  virtu'
degli  impegni  assunti  dalle  Province   autonome   con   l'accordo
sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano in materia di  finanza  pubblica  e  recepito  con  legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)», il Titolo VI dello statuto ora indica in  modo  tassativo  le
misure di concorso al risanamento della finanza pubblica imposte alle
Province medesime. 
    La ricorrente sostiene che la violazione dell'art. 79,  comma  4,
dello   statuto   conseguirebbe   all'esplicito   intendimento    del
legislatore di applicare alla Provincia autonoma il  regime  previsto
per la tassa automobilistica delle Regioni a statuto ordinario. 
    Le   norme   impugnate   sarebbero   dunque    costituzionalmente
illegittime in quanto incidenti sui rapporti finanziari fra lo  Stato
e la  Provincia  autonoma,  in  deroga  a  quanto  convenuto  con  il
menzionato accordo  del  15  ottobre  2014,  che  ha  quantificato  e
fissato, fino al 2022, il contributo alla finanza pubblica  a  carico
delle Province autonome. 
    1.4.- La ricorrente lamenta,  poi,  il  contrasto  dell'art.  39,
commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies,  del  d.l.  n.
162 del 2019, con gli  artt.  103,  104  e  107  dello  statuto,  che
prevedono procedure tassative  per  le  modifiche  statutarie  e,  in
particolare, per quella delle forme  di  contribuzione  alla  finanza
pubblica da parte delle Province autonome. 
    Secondo la ricorrente,  poiche'  le  norme  impugnate  comportano
delle modifiche ai flussi finanziari fra lo Stato e la Provincia, non
contemplati dagli artt. 73, comma 1, 75-bis, comma 3-bis, e 79, comma
4, dello statuto, lo Stato avrebbe dovuto raggiungere  il  preventivo
accordo con essa. 
    Le   norme   impugnate   sarebbero   quindi    costituzionalmente
illegittime perche' introdurrebbero riserve  allo  Stato  di  risorse
finanziarie provinciali, in violazione delle modalita' stabilite  per
procedere alla  modifica  del  Titolo  VI  dello  statuto,  ossia  in
violazione  del  principio  consensualistico  (sono  richiamate,   in
proposito, le sentenze di questa Corte n. 103 del  2018,  n.  28  del
2016 e n. 133 del 2010). 
    1.5.- Per le stesse ragioni teste' esposte la ricorrente lamenta,
in via ulteriormente gradata, la violazione, da  parte  di  tutte  le
norme  impugnate,  del  principio  di  leale  collaborazione  di  cui
all'art. 120 Cost. 
    La Provincia autonoma di Trento osserva che la giurisprudenza  di
questa Corte ha gia' avuto modo  di  sottolineare  come  il  predetto
accordo del 2014 escluda la possibilita' di modifiche unilaterali  da
parte dello Stato (si citano le sentenze n. 103 del 2018, n. 154  del
2017 e n. 28 del 2016). La ricorrente  deduce,  in  particolare,  che
essa, a fronte degli obblighi assunti dallo Stato, ha  rinunciato  ai
ricorsi  pendenti  relativi  alla  legittimita'   costituzionale   di
numerose disposizioni di legge concernenti i rapporti finanziari  con
lo Stato, rinuncia che avrebbe «corroborato un legittimo  affidamento
in  merito  alla  stabilita'   dei   rapporti   finanziari   definiti
dall'accordo». 
    1.6.- La ricorrente censura, poi, l'art. 39, comma 14-sexies, del
d.l. n. 162 del 2019, come convertito, laddove introduce  un  vincolo
di destinazione alle risorse  a  essa  spettanti  per  effetto  della
sospensione  della  riserva  erariale   sul   gettito   della   tassa
automobilistica, in quanto invaderebbe plurimi ambiti  di  competenza
amministrativa provinciale. La norma impugnata,  infatti,  imporrebbe
la realizzazione di opere pubbliche per la messa in  sicurezza  degli
edifici e del territorio, interventi di viabilita' e per la messa  in
sicurezza del trasporto pubblico urbano, per la rigenerazione  urbana
e  la  riconversione  energetica   verso   fonti   rinnovabili,   per
infrastrutture locali e bonifiche ambientali dei siti inquinanti.  Si
tratta, secondo la Provincia autonoma di Trento, di ambiti in cui, ai
sensi degli artt. 8 e 9 dello  statuto,  ad  essa  e'  attribuita  la
relativa competenza legislativa e, ai sensi, del successivo art.  16,
anche le corrispondenti competenze amministrative (piu' precisamente,
nei   settori   dell'urbanistica,   della   tutela   del   paesaggio,
dell'edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o  parzialmente,  da
finanziamenti  a  carattere   pubblico,   della   viabilita',   degli
acquedotti e lavori pubblici di interesse  provinciale,  delle  opere
idrauliche e dell'edilizia scolastica). 
    Peraltro, la  disposizione  impugnata,  nell'inserire  il  citato
vincolo di destinazione, violerebbe anche l'intero  Titolo  VI  dello
statuto, per lesione dell'autonomia finanziaria  provinciale,  intesa
come la facolta' di programmare e allocare risorse nei  vari  settori
del proprio bilancio. 
    1.7.- I commi 14-quinquies e 14-septies dell'art. 39 del d.l.  n.
162 del 2019, come convertito, laddove prevedono che  la  regolazione
finanziaria dei trasferimenti dallo Stato alla Provincia autonoma sia
«effettuata entro l'anno 2022  confermando  gli  importi  dell'ultima
annualita' definita con il decreto di cui al  presente  comma»,  sono
poi  ritenuti  in  contrasto  con  i  principi  di  ragionevolezza  e
proporzionalita' di cui all'art. 3 Cost. Secondo  la  ricorrente,  in
particolare, poiche'  l'ultimo  decreto  di  regolazione  finanziaria
adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze risale al 2017 e
riguarda l'anno 2013, sarebbe irragionevole applicare dall'anno  2020
all'anno 2022 quantificazioni cosi' risalenti nel tempo. 
    In proposito, la Provincia autonoma di Trento deduce  anche  che,
per  effetto  di  successivi   interventi   normativi,   il   sistema
informativo relativo al gettito della tassa  automobilistica  sarebbe
completamente telematizzato e coordinato fra il pubblico  registro  e
gli archivi regionali, consentendo di disporre di dati aggiornati sul
riparto delle quote di gettito erariale spettante a ciascuna Regione. 
    La  scelta  di  ancorare  a  dati  potenzialmente   obsoleti   la
regolazione dei rapporti finanziari  fra  lo  Stato  e  la  Provincia
autonoma, pertanto, oltre a essere  irragionevole,  dimostrerebbe  la
volonta'   del   resistente   di   sottrarsi   al   confronto   sulla
quantificazione  dei  trasferimenti   erariali   e   delle   relative
riduzioni. 
    1.8.- Infine, la ricorrente ritiene di non  poter  considerare  i
commi impugnati come non applicabili alle Province autonome, in forza
delle clausole di salvaguardia  previste  dall'art.  1,  comma  1363,
della legge n. 296 del 2006 e dall'art. 2, comma 181, del d.l. n. 262
del 2006, come convertito. 
    L'efficacia di tali clausole, infatti, sarebbe esclusa  nel  caso
di specie, in quanto contraddetta dal tenore letterale e  sistematico
delle norme impugnate, che esplicitamente  confermano  l'applicazione
del sistema di regolazione finanziaria da esse  previsto  anche  alla
Provincia autonoma di Trento (sono richiamate le sentenze  di  questa
Corte n. 231 del 2017 e n. 154 del 2017). 
    2.- Con memoria depositata il 22 giugno 2020, si e' costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  eccependo  la  parziale
inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse e per aberratio
ictus, essendo esso volto ad aggirare la  decadenza  dei  termini  di
impugnazione di altre norme. 
    2.1.- Quanto alla carenza di interesse,  eccepita  esclusivamente
in riferimento all'art. 39, comma 14-quater,  del  d.l.  n.  162  del
2019, il resistente sostiene, in particolare, che tale  disposizione,
nel prevedere per gli anni dal 2023  al  2033  la  sospensione  della
riserva  erariale  sul  gettito  della  tassa  automobilistica,   non
arrecherebbe alcuna lesione all'autonomia finanziaria della Provincia
autonoma. 
    2.2.- Con riferimento alla aberratio ictus, invece, il Presidente
del Consiglio dei ministri  eccepisce  che  la  ricorrente,  mediante
l'impugnazione di tali norme, intenderebbe in realta'  contestare  la
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 321,  della  legge  n.
296 del 2006 e dell'art. 2, comma 64, del d.l. n. 262 del 2006,  come
convertito, su cui le prime incidono e rispetto  alle  quali,  pero',
sarebbero   decorsi   i   termini   per   l'impugnazione.   Di    qui
l'inammissibilita' del ricorso, in quanto teso a  eludere  i  termini
perentori previsti dall'art. 127 Cost. (e' richiamata, in  proposito,
la sentenza di questa Corte n. 144 del 2013). 
    2.3.- Quanto al merito, l'Avvocatura generale dello Stato  deduce
l'infondatezza di tutte le censure, poiche'  le  norme  impugnate  si
inserirebbero in ambiti materiali riservati alla competenza esclusiva
dello Stato, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e «l'attuazione delle
direttive europee in materia di sostituzione di autoveicoli  ex  art.
117, primo e secondo comma, lett. a), Cost.». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene,  inoltre,  che
le  norme  impugnate  si  qualificherebbero  come  «disposizioni   di
coordinamento tra finanza regionale e statale di cui  il  riferimento
alla tassa automobilistica  e'  un  mero  espediente  di  regolazione
contabile», sicche', non incidendo esse  sulla  riserva  statale  del
gettito derivante dall'incremento dell'imposta, non vi sarebbe alcuna
violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. 
    A sostegno dell'infondatezza  del  ricorso,  la  difesa  erariale
osserva, poi, che le norme impugnate sarebbero il  risultato  di  una
procedura concordata anche con le autonomie speciali. 
    Esse, infatti, sarebbero state proposte dalle  stesse  Regioni  e
Province autonome e sarebbero il frutto di un confronto serrato con i
tecnici   dell'amministrazione    finanziaria,    finalizzato    alla
predisposizione  di  un  testo  condiviso.  Decisivo,  in  proposito,
sarebbe il parere favorevole espresso dalle Regioni e dalle  Province
autonome nella Conferenza unificata del 29 gennaio 2020  sul  disegno
di  legge  di  conversione  del  d.l.  n.  162  del  2019,   il   che
dimostrerebbe anche che lo Stato non avrebbe  inteso  sottrarsi  alla
collaborazione con le autonomie territoriali. 
    Peraltro, la mancata impugnazione  nei  termini  da  parte  della
Provincia autonoma di Trento dell'art. 1,  commi  235  e  322,  della
legge n. 296 del 2006 sarebbe indice di un tacito assenso e quindi di
un'accettazione delle ivi previste regolazioni finanziarie,  relative
alla tassa automobilistica. 
    3.-  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Provincia  autonoma  di  Trento  ha   sostanzialmente   ribadito   le
argomentazioni illustrate nel  ricorso  e  replicato  alle  eccezioni
dell'Avvocatura generale dello Stato. 
    La ricorrente, in particolare, si e' soffermata  sulla  lesivita'
delle norme impugnate, deducendo che  l'assoggettamento  del  gettito
provinciale della tassa automobilistica alle regolazioni  finanziarie
previste dallo Stato, mediante riduzione di  trasferimenti  erariali,
integrerebbe, dal punto di vista economico, lo stesso effetto di  una
riserva del gettito di spettanza provinciale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  47  del
2020), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato l'art. 39,  commi
14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga  di
termini    legislativi,    di    organizzazione    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  in  riferimento
all'art. 119, secondo comma, della Costituzione e all'art. 73,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige);  in  subordine,
all'art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto; in ulteriore  subordine,
all'art. 79, comma 4, dello statuto; ancora, agli artt.  103,  104  e
107 dello statuto o, in via alternativa, all'art. 120 Cost.; nonche',
agli artt. 8, 9, 16 e all'intero Titolo  VI  dello  statuto;  in  via
subordinata,  all'art.  3  Cost.,  per  violazione  dei  principi  di
ragionevolezza e proporzionalita'. 
    Le  disposizioni  impugnate  modificano  precedenti  disposizioni
relative alla tassa automobilistica sul possesso delle autovetture  e
dei motocicli, ossia l'art. 1,  commi  321  e  322,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio  annuale  e  pluriannuale  dello  Stato  (legge  finanziaria
2007)», e l'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.
262 (Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286. 
    In particolare, quanto alla tassa  automobilistica  sul  possesso
degli autoveicoli, le norme impugnate dispongono, per gli anni  2020,
2021 e 2022, la «riduzione  dei  trasferimenti  erariali»,  ossia  la
riserva all'erario del maggior gettito derivante  dall'aumento  della
tassa automobilistica (in relazione alla classe di  inquinamento  del
veicolo) e, ai fini della regolazione finanziaria fra lo Stato  e  le
Regioni e Province autonome, la conferma  degli  importi  dell'ultima
annualita' definita con il decreto ministeriale di cui al  comma  322
dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (comma 14-quinquies). 
    Per gli anni compresi fra il 2023 e il 2033, e'  invece  disposta
«la sospensione della riduzione dei  trasferimenti  erariali»,  ossia
l'attribuzione dell'intero gettito della tassa  automobilistica  alle
Regioni e alle Province autonome (comma 14-quater), unitamente  a  un
vincolo di destinazione sulle  maggiori  risorse  ad  esse  spettanti
(comma 14-sexies). 
    Il  medesimo  regime  relativo  alla  tassa  sul  possesso  degli
autoveicoli e', infine,  esteso  anche  a  quella  sul  possesso  dei
motocicli dal comma 14-septies, il quale dispone  la  «riduzione  dei
trasferimenti erariali», ossia  la  riserva  all'erario  del  maggior
gettito per il triennio 2020-2022, e la sospensione  della  riduzione
dei  trasferimenti  erariali  per   il   periodo   2023-2033,   ossia
l'attribuzione alle Regioni e Province autonome  dell'intero  gettito
della tassa automobilistica provinciale. 
    1.1.- La Provincia autonoma di Trento prospetta diverse questioni
di legittimita' costituzionale. 
    Anzitutto, deduce l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  39,
commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies,  del  d.l.  n.
162 del 2019, come convertito, per violazione dell'art. 73, comma  1,
dello  statuto,  ai  sensi  del  quale   la   tassa   automobilistica
provinciale sarebbe un tributo proprio "in  senso  stretto";  nonche'
dell'art. 119, secondo comma, Cost., ai sensi del quale lo Stato  non
potrebbe disciplinare tributi propri "in senso stretto" delle Regioni
(e' richiamato, al riguardo, anche l'art.  2,  comma  2,  lettera  t,
della legge 5 maggio 2009, n.  42,  recante  «Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale  in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione»). 
    1.2.- In via subordinata, la ricorrente  deduce  l'illegittimita'
costituzionale di tutte  le  disposizioni  impugnate  per  violazione
dell'art.  75-bis,  comma  3-bis,  dello  statuto,  che  esclude   la
legittimita'  di  generiche  riserve  di  gettito  per  obiettivi  di
riequilibrio della finanza pubblica e consente la riserva  all'erario
del gettito di risorse  finanziarie  derivante  da  maggiorazioni  di
aliquote o  dall'istituzione  di  nuovi  tributi,  esclusivamente  al
ricorrere di tre condizioni: a) che la legge dello Stato  indichi  la
destinazione di tali risorse alla copertura di nuove specifiche spese
di  carattere  non  continuativo,  non  rientranti  nelle  competenze
regionali o provinciali, ivi comprese  quelle  relative  a  calamita'
naturali; b) che la  riserva  sia  limitata  nel  tempo;  c)  che  la
relativa posta sia contabilizzata distintamente nel bilancio statale. 
    1.3.- La ricorrente prospetta altresi'  la  violazione  dell'art.
79, comma 4, dello statuto, ai sensi del quale alle Province autonome
non sono applicabili disposizioni statali  che  prevedono  «obblighi,
oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o   concorsi   comunque
denominati, ivi inclusi  quelli  afferenti  il  patto  di  stabilita'
interno», diversi da quelli stabiliti dal  Titolo  VI  dello  statuto
medesimo. In proposito, la ricorrente ricorda che,  in  virtu'  degli
impegni assunti dalle Province autonome con l'accordo sottoscritto il
15 ottobre 2014 tra il Governo e la  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in
materia di finanza pubblica e recepito dalla legge 23 dicembre  2014,
n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2015)»,  il  citato
Titolo VI ora indica in modo tassativo le misure del loro concorso al
risanamento della finanza pubblica. 
    Le  norme  impugnate  sarebbero  costituzionalmente  illegittime,
dunque, perche' inciderebbero sui rapporti finanziari fra lo Stato  e
la Provincia autonoma di Trento in  deroga  a  quanto  convenuto  con
l'accordo citato. 
    1.4.- In via  ulteriormente  subordinata,  la  ricorrente  deduce
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  39,   commi   14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019,  come
convertito, per violazione degli artt. 103, 104 e 107 dello  statuto,
che prevedono procedure tassative  per  le  modifiche  statutarie  e,
nella specie, per la  modifica  delle  forme  di  contribuzione  alla
finanza pubblica da parte delle Province autonome. 
    Poiche' le norme impugnate  comporterebbero  delle  modifiche  ai
flussi finanziari fra lo Stato e la  Provincia  ricorrente,  previsti
dagli artt. 73, comma 1, 75-bis, comma 3-bis, e 79,  comma  4,  dello
statuto,  lo  Stato  avrebbe  dovuto  raggiungere  al   riguardo   un
preventivo accordo. 
    1.5.- Per le stesse ragioni teste' esposte e in via ulteriormente
subordinata, la ricorrente lamenta la violazione, ad opera  di  tutte
le norme impugnate, del principio  di  leale  collaborazione  di  cui
all'art. 120 Cost. 
    1.6.- La Provincia autonoma di Trento censura,  poi,  l'art.  39,
comma 14-sexies, del d.l. n. 162 del 2019, come  convertito,  laddove
introduce un vincolo di destinazione alle  maggiori  risorse  a  essa
spettanti, per effetto della sospensione della riserva  erariale  sul
gettito della tassa automobilistica,  poiche'  tale  vincolo  sarebbe
invasivo di plurimi ambiti di competenza amministrativa  provinciale.
La norma impugnata, infatti, imporrebbe  la  realizzazione  di  opere
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e  del  territorio,
interventi di viabilita' e per la messa in  sicurezza  del  trasporto
pubblico urbano, per  la  rigenerazione  urbana  e  la  riconversione
energetica verso  fonti  rinnovabili,  per  infrastrutture  locali  e
bonifiche ambientali dei siti inquinanti. Si tratterebbe di ambiti in
cui, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello  statuto,  e'  attribuita  alla
Provincia autonoma di Trento la relativa competenza legislativa e, ai
sensi del successivo art.  16,  anche  le  corrispondenti  competenze
amministrative (in particolare, nei settori  dell'urbanistica,  della
tutela   del   paesaggio,   dell'edilizia   comunque   sovvenzionata,
totalmente o parzialmente, da  finanziamenti  a  carattere  pubblico,
della viabilita', degli acquedotti e  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale, delle opere idrauliche e dell'edilizia scolastica). 
    Peraltro, la disposizione impugnata, nell'inserire il  menzionato
vincolo di destinazione, violerebbe anche l'intero  Titolo  VI  dello
statuto, per lesione dell'autonomia finanziaria  provinciale,  intesa
come facolta' di programmare e allocare risorse nei vari settori  del
proprio bilancio. 
    1.7.- Sempre in via gradata, i commi  14-quinquies  e  14-septies
dell'art.  39  del  d.l.  n.   162   del   2019,   come   convertito,
contrasterebbero con i principi di ragionevolezza e  proporzionalita'
di cui  all'art.  3  Cost.,  poiche'  prevedono  che  la  regolazione
finanziaria dei trasferimenti  fra  Stato  e  Provincia  autonoma  di
Trento sia «effettuata entro  l'anno  2022  confermando  gli  importi
dell'ultima annualita' definita con il decreto  di  cui  al  presente
comma». 
    Secondo  la  ricorrente,  l'ancoraggio  a   dati   potenzialmente
obsoleti della regolazione dei rapporti finanziari fra lo Stato e  la
Provincia  autonoma  di  Trento  (l'ultimo  decreto  di   regolazione
finanziaria adottato dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
il decreto direttoriale dell'8 maggio 2017,  recante  «Determinazione
del maggiore gettito della tassa automobilistica  da  riservare  allo
Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre
2006, n. 296,  per  l'anno  2013»),  oltre  a  essere  irragionevole,
dimostrerebbe la volonta' dello Stato di sottrarsi al confronto sulla
quantificazione  dei  trasferimenti   erariali   e   delle   relative
riduzioni, escludendo cosi' il contraddittorio. 
    2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  ha  sollevato  alcune
eccezioni preliminari. 
    2.1.- Anzitutto, ha eccepito  la  parziale  inammissibilita'  del
ricorso, per carenza di interesse, in relazione  all'art.  39,  comma
14-quater, del d.l. n. 162 del 2019, come  convertito,  poiche'  tale
disposizione, nel  prevedere  per  gli  anni  dal  2023  al  2033  la
sospensione  della  riserva  erariale   sul   gettito   della   tassa
automobilistica, determinerebbe un aumento di risorse  in  capo  alla
Provincia ricorrente e quindi non arrecherebbe  alcuna  lesione  alla
sua autonomia finanziaria. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  il  giudizio
in via principale «e' condizionato alla  mera  pubblicazione  di  una
legge che si ritenga  lesiva  della  ripartizione  di  competenze,  a
prescindere  dagli  effetti  che  essa  abbia  prodotto  (ex  multis,
sentenze n. 262 del 2016 e n. 118  del  2015).  Questo  non  esclude,
comunque, che debba sussistere un  interesse  attuale  e  concreto  a
proporre l'impugnazione,  per  conseguire,  attraverso  la  pronuncia
richiesta, un'utilita' diretta e immediata; interesse che,  peraltro,
nei  giudizi  in  esame  consiste  nella  tutela   delle   competenze
legislative nel rispetto del riparto  delineato  dalla  Costituzione»
(sentenza n. 56 del 2020). 
    Nel caso di specie, la ricorrente lamenta che lo Stato non  abbia
alcuna competenza a incidere - ne' in diminuzione, ne' in  aumento  -
sul gettito dei tributi propri "in senso  stretto"  (autonomi)  della
Provincia, qual e', per diretta  attribuzione  statutaria,  la  tassa
automobilistica provinciale (sentenza n. 118 del  2017):  di  qui  la
sussistenza dell'interesse a  ricorrere  in  relazione  all'art.  39,
comma 14-quater, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito. 
    Oltre a cio', la menzionata disposizione va letta  unitamente  al
successivo comma 14-sexies,  ai  sensi  del  quale  e'  istituito  un
vincolo di destinazione sulle maggiori risorse spettanti  anche  alla
Provincia  autonoma  di  Trento;  il  che,  incidendo  sull'autonomia
finanziaria e amministrativa provinciale, ulteriormente  avvalora  la
sussistenza dell'interesse al ricorso. 
    2.2.- In secondo luogo, l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilita'
delle questioni per aberratio ictus, poiche' il ricorso  sarebbe,  in
realta', volto a colpire precedenti disposizioni  -  in  particolare,
l'art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006  e  l'art.  2,
comma 64, del d.l. n. 262 del 2006, come convertito -  rispetto  alle
quali,   pero',   sarebbero   decorsi   i   termini   perentori   per
l'impugnazione. 
    Anche tale eccezione non e' fondata. 
    Per valutare la sussistenza di una aberratio ictus,  che  -  come
noto - ricorre ove sia erroneamente individuata la  norma  in  ordine
alla quale sono formulate le censure di illegittimita' costituzionale
(ex plurimis, sentenza  n.  14  del  2019),  occorre  preliminarmente
mettere a fuoco la portata delle disposizioni impugnate. 
    Per gli anni 2020, 2021  e  2022,  la  regolazione  dei  rapporti
finanziari conseguenti alla riduzione di trasferimenti  statali  alle
Regioni e alle Province autonome - in misura pari alla differenza tra
il  maggior  gettito  della  tassa  automobilistica  derivante  dalla
rimodulazione in base alla categoria  inquinante  del  veicolo  e  il
minor gettito dello stesso tributo riscosso  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome, per effetto  delle  esenzioni  per  la  cosiddetta
"rottamazione" - e'  quantificata  secondo  gli  importi  dell'ultima
annualita'  definita  con  il  decreto  direttoriale  del   Ministero
dell'economia  e  delle   finanze   dell'8   maggio   2017,   recante
«Determinazione del maggiore gettito della tassa  automobilistica  da
riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo  1,  commi  321  e  322,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  l'anno  2013»  (commi
14-quinquies e 14-septies). 
    Per gli anni compresi fra il 2023 e il 2033, alle Regioni e  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano e' attribuito per intero  il
gettito della tassa automobilistica, senza  alcuna  compensazione  da
parte dello Stato (comma 14-quater), e sulle maggiori risorse ad esse
spettanti e' applicato il vincolo di destinazione stabilito dall'art.
1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» (comma 14-sexies). 
    L'esame del ricorso rende evidente che il contenuto delle censure
formulate e' effettivamente e correttamente rivolto alle disposizioni
impugnate, le quali, sebbene innestate in una preesistente normativa,
sono dotate di autonoma e distinta  portata  precettiva,  chiaramente
individuabile  come  l'oggetto  dell'odierna  impugnazione;  dal  che
l'insussistenza del dedotto vizio d'inammissibilita'. 
    2.3.- Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,  infine,
il ricorso sarebbe inammissibile perche' la  Provincia  autonoma  non
avrebbe a suo tempo impugnato i menzionati commi 321 e 322  dell'art.
1 della legge n. 296 del 2006 e il comma 64 dell'art. 2 del  d.l.  n.
262 del 2006, disposizioni, queste, che  sarebbero  parimenti  lesive
delle competenze statutarie e dell'autonomia finanziaria provinciale. 
    Anche tale eccezione non e' fondata. 
    Secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte,  l'istituto
dell'acquiescenza non si  applica  nei  giudizi  in  via  principale,
«atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o  in
parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di
reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere» (sentenza
n. 117 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 25 del 2021 e n. 106
del 2020). 
    Ne'  a  diversa  conclusione  puo'  portare  il   rilievo   della
partecipazione  della  ricorrente  alla  Conferenza  Stato-Regioni  e
Province autonome del 29 gennaio 2020  -  all'esito  della  quale  e'
stato espresso parere favorevole al disegno di legge  di  conversione
del d.l. n. 162 del 2019 - circostanza che,  secondo  il  resistente,
avrebbe determinato l'acquiescenza alle decisioni maturate in  quella
sede. 
    Questa Corte, infatti, ha piu' volte affermato  che  «l'eventuale
"adesione della ricorrente  all'intesa  non  pregiudica,  di  regola,
l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilita' delle attribuzioni
costituzionali di cui si controverte in tali giudizi [...]  (sentenza
n. 36 del 2018)» (sentenza n. 31 del 2019). 
    3.- Passando al merito delle questioni, per comprenderne  appieno
la portata, e' necessario inquadrare il contesto normativo nel  quale
sono state introdotte le disposizioni oggetto di impugnazione. 
    Esse si inseriscono nella  vicenda  normativa  che  nel  2006  ha
interessato la tassa automobilistica, in attuazione  delle  direttive
anti-inquinamento  per  gli  autoveicoli  (direttiva  2005/55/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28  settembre  2005,  relativa
all'omologazione dei veicoli commerciali pesanti riguardo  alle  loro
emissioni  -  Euro  IV  e  V,  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere
contro l'emissione di inquinanti gassosi e  di  particolato  prodotti
dai motori ad accensione  spontanea  destinati  alla  propulsione  di
veicoli e contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  prodotti  dai
motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con  gas
di petrolio liquefatto  destinati  alla  propulsione  di  veicoli,  e
direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6  giugno  2006,  recante
modifica,   ai   fini   dell'adeguamento   al   progresso    tecnico,
dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio e dell'allegato  IV  e  V  della  direttiva  2005/78/CE
concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni  nei
veicoli e le deroghe per i motori a gas). 
    In particolare, l'art. 1, comma 236, della legge n. 296 del  2006
ha concesso l'esenzione per cinque  annualita'  dal  pagamento  della
tassa  automobilistica  regionale  a  coloro  che  effettuassero   la
sostituzione, con contestuale rottamazione, di  alcuni  veicoli  piu'
inquinanti, delegando, a norma del precedente comma 235, al Ministero
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dei
trasporti e il Ministero  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e
Province autonome di Trento e di Bolzano, la regolazione finanziaria,
nei confronti delle Regioni e delle Province medesime,  delle  minori
entrate nette derivanti dall'agevolazione. 
    Il successivo comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296  del  2006
ha aumentato l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche, in
base,  osserva  la  ricorrente,  «al  principio   di   sostenibilita'
ambientale dei veicoli» per il periodo successivo al 1° gennaio 2007,
disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei  trasferimenti
statali destinati alle Regioni e alle Province autonome,  in  ragione
del maggior gettito derivante dal predetto tributo. 
    Il comma 322 dello stesso articolo ha demandato a un decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con  la
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di  Bolzano,
la regolazione  finanziaria  nei  confronti  delle  Regioni  e  delle
Province autonome medesime, delle maggiori  entrate  nette  derivanti
dalla maggiorazione della tassa automobilistica di cui al comma 321 e
dei criteri per la corrispondente riduzione  di  trasferimenti  dello
Stato alle Regioni e alle indicate Province autonome. 
    Il legislatore statale ha dunque disposto che  le  Regioni  e  le
Province autonome - le quali riscuotono autonomamente il  tributo  in
questione - debbano versare all'erario il maggior gettito  risultante
dalla differenza tra l'aumento tariffario del predetto comma 322 e la
perdita di gettito derivante dal citato comma 321. Qualora le Regioni
e le  Province  autonome  non  provvedano  a  versare  spontaneamente
all'erario tali somme, lo Stato procede al  loro  recupero  «mediante
corrispondente  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  destinati  a
ciascuna Regione e Provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa
risultano  iscritte  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e  finanze»  (art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto
direttoriale dell'8 maggio 2017). 
    4.- Cosi' definito il contesto normativo nel quale  si  collocano
le  disposizioni  impugnate,  va  rilevato  che  tutte  le  questioni
promosse dalla Provincia autonoma di  Trento  si  basano  sul  comune
presupposto che esse siano applicabili anche alla ricorrente,  stante
la  non  operativita'  delle  clausole  di  salvaguardia,   enunciate
dall'art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006 e  dall'art.  2,
comma 181, del d.l.  n.  262  del  2006,  con  la  seguente  identica
formulazione:  «[l]e   disposizioni   della   presente   legge   sono
applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione». 
    Occorre in proposito rammentare che, se, in generale, le clausole
di salvaguardia rivestono la funzione di «limite  per  l'applicazione
delle disposizioni della legge statale in cui  ciascuna  clausola  e'
inserita e implica[no] che le disposizioni della  legge  statale  non
siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se  in
contrasto  con  gli  statuti  e  le  relative  norme  di  attuazione»
(sentenza n. 191 del 2017), la loro presenza  non  consente,  di  per
se', di ritenere non fondate le  questioni  proposte,  ma  impone  di
verificare se  le  specifiche  disposizioni  impugnate  si  rivolgano
espressamente alle autonomie speciali,  cosi'  da  neutralizzarne  la
portata. 
    Nel caso  in  questione,  le  norme  impugnate  si  innestano  su
disposizioni che fanno espresso riferimento alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, segnatamente, sull'art.  1,  commi  321  e  322,
della legge n. 296 del 2006, nonche' sull'art. 2, comma 63, del  d.l.
n. 262 del 2006. L'impugnato  comma  14-septies,  poi,  espressamente
menziona la ricorrente fra i suoi destinatari. 
    La garanzia contenuta nelle  generali  clausole  di  salvaguardia
risulta, quindi, contraddetta e vanificata dal dato testuale e da una
lettura sistematica delle disposizioni impugnate. 
    Occorre, dunque, esaminare nel merito le questioni promosse dalla
ricorrente. 
    5.- A tal fine e'  necessario,  anzitutto,  individuare  a  quali
titoli di competenza  sono  riconducibili  le  norme  impugnate,  che
l'Avvocatura dello  Stato  ascrive  al  coordinamento  della  finanza
pubblica,  nonche',  alternativamente,  alle  materie  della   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e della «attuazione  delle  direttive
europee in materia di sostituzione di autoveicoli». 
    Secondo il costante orientamento di questa Corte, la natura della
norma va «verificata con riguardo "all'oggetto,  alla  ratio  e  alla
finalita'"  (sentenza  n.  164  del  2019)   che   ne   costituiscono
l'effettiva sostanza» (sentenza n. 78 del  2020),  «tralasciando  gli
aspetti marginali e  gli  effetti  riflessi,  cosi'  da  identificare
correttamente e compiutamente anche l'interesse  tutelato»  (sentenza
n. 116 del 2019). 
    Le norme impugnate,  benche'  si  inseriscano  all'interno  della
disciplina statale relativa agli eco-incentivi e agli  aumenti  della
tassa automobilistica in  relazione  alla  categoria  inquinante  del
veicolo,  non  riguardano  la   tutela   dell'ambiente,   bensi'   le
compensazioni   finanziarie   relative   all'ammontare   di   gettito
"riservato" all'erario  in  seguito  all'introduzione  di  un  regime
fiscale volto ad agevolare la rottamazione dei veicoli inquinanti e a
ricalibrare il tributo in relazione alla classe di inquinamento degli
stessi. 
    Quanto al fine, sebbene le misure  introdotte  perseguano  anche,
indirettamente,  finalita'  extra-tributarie,  giacche'   rivolte   a
«incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori»
(art. 39, comma 14-quater)  -  come  evocato  anche  dal  vincolo  di
destinazione di cui al comma 14-sexies, relativo  alla  realizzazione
di opere pubbliche,  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici  e  del
territorio - nondimeno, dai lavori preparatori emerge  che  la  ratio
precipua delle norme impugnate e' di dare attuazione alla sentenza di
questa Corte n. 122 del 2019, con cui si e' affermato che il  vincolo
erariale sul gettito introdotto dall'art. 1, comma 321,  della  legge
n. 296 del 2006 «non sembra piu' compatibile con l'attribuzione  alle
Regioni  della  titolarita'  della  tassa  stessa».  Il  legislatore,
pertanto, ha inteso realizzare una  piu'  corretta  ripartizione  del
gettito della tassa automobilistica. 
    Deve  percio'   escludersi   che   le   norme   impugnate   siano
riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di  tutela
dell'ambiente, dovendosi piuttosto ritenere che  la  finalita'  della
norma sia quella di regolazione finanziaria del gettito  della  tassa
automobilistica. 
    6.- Tanto premesso, sono fondate,  in  riferimento  all'art.  73,
comma 1, dello statuto e nei termini di seguito esposti, le questioni
di legittimita' costituzionale di tutte le norme impugnate. 
    Nella Provincia autonoma di Trento, la tassa  automobilistica  e'
istituita e disciplinata dall'art. 4 della legge della  Provincia  di
Trento 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con  l'assestamento
del  bilancio  per  l'anno  1998),  e  dal  relativo  regolamento  di
esecuzione,  adottato  con  decreto  del  Presidente   della   Giunta
provinciale  21  dicembre  1998,  n.   42-114/Leg   (Regolamento   di
esecuzione dell'articolo 4,  comma  3,  della  legge  provinciale  11
settembre  1998,  n.  10,   concernente   «Disciplina   della   tassa
automobilistica provinciale»). 
    A partire dal 1° gennaio 2010, la tassa in questione e' diventata
un tributo proprio provinciale autonomo,  per  effetto  dell'art.  2,
comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria  2010)»,  che  ha  aggiunto  -  previa
abrogazione dell'art. 75, comma 1, lettera b) - il  seguente  periodo
all'art. 73, comma 1, dello  statuto:  «[l]e  tasse  automobilistiche
istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri». 
    Questa Corte ha gia' chiarito  che  nelle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano la tassa automobilistica si connota come  tributo
proprio "in senso stretto", per  effetto  della  richiamata  modifica
statutaria del 2009, modifica  che  «non  troverebbe  giustificazione
logica se non si fosse voluto  superare  l'assetto,  fino  ad  allora
vigente, di partecipazione [...] al gettito di un tributo erariale  e
ricomprendere la tassa nella categoria dei tributi provinciali propri
in senso stretto (ferma la necessaria  armonia  con  i  principi  del
sistema tributario dello Stato),  negandone  con  cio'  il  carattere
statale» (sentenza n. 118 del 2017). 
    Nella  medesima  sentenza  si  e'  osservato:  «[e']   vero   che
l'aggettivo "proprio", nel sistema tracciato dall'art. 8  del  d.lgs.
n. 68 del 2011 con riferimento alle Regioni  ordinarie,  connota  sia
tributi affidati alla competenza regionale sia tributi che conservano
natura erariale ma il cui gettito e' devoluto alla Regione;  tuttavia
e' l'evoluzione  del  tributo  nella  Provincia  autonoma  a  deporre
inequivocabilmente nel senso che le sia stata  interamente  riservata
la disciplina normativa della tassa  automobilistica,  tanto  che  ad
essa si riferisce ora il primo comma dell'art. 73  dello  statuto,  e
non il comma 1-bis, che e' invece dedicato ai tributi erariali». 
    Di   conseguenza,   con   la   ricordata   modifica   statutaria,
«l'attribuzione  di  natura  propria  in  senso  stretto  alla  tassa
automobilistica provinciale, disposta dal primo  comma  dell'art.  73
dello statuto, opera quale parametro di  legittimita'  costituzionale
(sentenza n. 323 del 2011)» (ancora sentenza n. 118 del 2017). 
    6.1.- In particolare, l'impugnato comma  14-quater  dell'art.  39
del d.l. n. 162 del  2019,  come  convertito,  prevede  che,  per  il
decennio 2023-2033, sull'intero gettito derivante dalla rimodulazione
della tassa automobilistica in relazione  alla  categoria  inquinante
dei veicoli lo Stato non effettua alcuna compensazione.  Ne  consegue
che, in base a tale previsione, esclusivamente  negli  anni  compresi
fra il 2023 e il 2033, l'intero gettito della  tassa  automobilistica
restera'  al  bilancio  delle  Regioni  senza  alcuna  corrispondente
riduzione di trasferimenti statali, e cio' - secondo la norma statale
- varrebbe anche per la Provincia autonoma. 
    Trattandosi, tuttavia, di un tributo  proprio  in  senso  stretto
della  Provincia  autonoma,  in   virtu'   di   espressa   previsione
statutaria, lo Stato non ha competenza a dettare alcuna  disposizione
che lo disciplini, nemmeno in senso  apparentemente  favorevole  alla
Provincia. 
    La previsione, quindi, della totale spettanza alla ricorrente del
gettito  proveniente  dalla  tassa  automobilistica   provinciale   -
peraltro delimitata a un decennio -  si  pone  in  contrasto  con  il
menzionato art. 73, comma 1, dello statuto. 
    6.2.- L'impugnato comma 14-quinquies, modificando l'art. 1, comma
322, della legge n. 296 del 2006, protrae per gli anni 2020,  2021  e
2022  la  riserva  erariale  sulla  quota  di  gettito  della   tassa
automobilistica, riserva quantificata nella differenza tra il maggior
gettito  derivante  dall'aumento  della  stessa  in  relazione   alla
categoria inquinante del veicolo e le minori entrate per  l'esenzione
"rottamazione",  e  demanda  la  determinazione   della   regolazione
finanziaria fra le parti agli importi calcolati  con  il  piu'  volte
citato decreto direttoriale dell'8 maggio 2017. 
    Per   effetto   della   ricordata   evoluzione    statutaria    e
giurisprudenziale, la tassa automobilistica provinciale e' un tributo
proprio "in senso stretto" della Provincia autonoma, e di conseguenza
lo Stato non puo'  intervenire  sul  relativo  gettito  e  sulla  sua
regolazione senza violare l'art. 73, comma 1, dello statuto. 
    6.3.- Il comma 14-sexies, aggiungendo il comma 322-bis all'art. 1
della legge n. 296 del 2006, ha imposto un  vincolo  di  destinazione
alle maggiori  risorse  che  resteranno  nella  disponibilita'  delle
Regioni e delle Province autonome, negli anni compresi fra il 2023  e
il  2033,  per  effetto  della  mancata  riduzione   dei   richiamati
trasferimenti erariali. 
    Per le ragioni gia' esposte, lo  Stato  non  puo'  apporre  alcun
vincolo di  destinazione  sul  gettito  della  tassa  automobilistica
provinciale, essendo essa riservata  interamente  alla  competenza  e
alla disponibilita' esclusiva della Provincia autonoma. 
    6.4.- Infine, il  comma  14-septies  -  aggiungendo  due  periodi
all'art. 2, comma 64, del d.l. n. 262 del  2006  -  estende  le  piu'
volte  descritte  misure  relative  alla  tassa  automobilistica  sul
possesso delle autovetture alla tassa automobilistica provinciale sul
possesso di motocicli. 
    Anche in relazione a  tali  norme,  pertanto,  si  riscontrano  i
medesimi vizi di illegittimita' costituzionale che affliggono  quelle
relative alla tassa automobilistica sul possesso degli autoveicoli. 
    7.- Data l'identita' della normativa statutaria e  di  attuazione
dello statuto riguardante  la  Provincia  autonoma  ricorrente  e  la
Provincia autonoma di Bolzano, gli effetti della  presente  pronuncia
devono essere estesi anche a quest'ultima (ex multis, sentenze n. 198
del 2018, n. 169, n. 137 e n. 39 del 2014, n. 142 del 2012). 
    8.-   Deve   essere    pertanto    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies
e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, nella  parte
in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    9.- Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  39,  commi
14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga  di
termini    legislativi,    di    organizzazione    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui
si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA