N. 114 SENTENZA 27 aprile - 31 maggio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Omicidio colposo commesso con violazione  delle  norme
  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  -  Trattamento
  sanzionatorio - Circostanza attenuante per il caso in cui  l'evento
  non sia esclusivamente conseguenza dell'azione o dell'omissione del
  colpevole - Omessa previsione, a differenza di quanto  previsto  in
  caso di omicidio stradale - Denunciata disparita' di trattamento  -
  Inammissibilita' della questione. 
- Codice penale, art. 589, secondo comma. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.22 del 3-6-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   589,
secondo comma, del codice penale, promosso dal Giudice per  l'udienza
preliminare presso il Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento
penale a carico di S. B., M.  P.  e  M.  T.,  con  ordinanza  del  24
dicembre 2019, iscritta al  n.  72  del  registro  ordinanze  2020  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  26,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  S.  B.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  27  aprile  2021  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    uditi l'avvocato Stefano Pietrobon per S. B. e  l'avvocato  dello
Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Giudice per  l'udienza  preliminare  presso  il  Tribunale
ordinario di Treviso, con ordinanza del 24 dicembre 2019  (reg.  ord.
n. 72 del  2020)  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589,
secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede  una
diminuzione di pena nel caso in cui «l'evento non sia  esclusivamente
conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole». 
    Il rimettente riferisce di procedere nei confronti di S.  B.,  M.
P. e M. T.,  per  il  reato  di  omicidio  colposo  commesso  con  la
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
ai sensi degli artt. 40, 113 e 589, secondo comma, cod. pen. 
    Dal capo di imputazione risulta che gli imputati, in qualita'  di
legali rappresentanti della B. snc, e S. B., anche come  responsabile
del servizio di protezione e prevenzione,  per  colpa  consistita  in
negligenza,  imprudenza,  imperizia,  nonche'  in  violazione   delle
previsioni dell'art. 71, comma  3,  in  riferimento  al  punto  3.1.3
dell'Allegato  VI  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro), omettendo,  in  particolare,  di  adottare  adeguate  misure
tecniche  e  organizzative   affinche'   le   attrezzature   per   la
movimentazione dei carichi fossero utilizzate in condizioni  tali  da
garantire  la  stabilita'  dell'attrezzatura  stessa  e  del   carico
trasportato, causavano la morte di V. H., autista, dipendente di  una
societa' slovacca, il quale, incaricato del trasporto e  consegna  di
un carico di balle di terriccio, imballate con film plastico e  poste
sui bancali, presso la sede della  societa'  dei  predetti  imputati,
veniva travolto e schiacciato da una di tali balle (del peso di  1000
chilogrammi circa)  a  causa  dello  sbilanciamento  del  carico  del
carrello elevatore, utilizzato per l'operazione di scarico. 
    Il rimettente da' atto che, all'udienza del 3  ottobre  2019,  il
difensore degli imputati ha eccepito l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 589, secondo comma, cod.  pen.  nella  parte  «in  cui  non
riconosce, come fa invece nel comma 7 dell'art. 589-bis  c.  p.,  una
diminuzione  di  pena  nel  caso   in   cui   la   condotta   colposa
dell'infortunato abbia contribuito a causare l'evento dannoso». 
    Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di  illegittimita'
costituzionale,  il  giudice  a  quo  afferma  che  la  questione  e'
rilevante e non e' manifestamente infondata. 
    In particolare, il rimettente evidenzia che l'art.  589-bis  cod.
pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016,  n.
41 (Introduzione del reato  di  omicidio  stradale  e  del  reato  di
lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto  legislativo
28 agosto 2000, n. 274), prevede, come pena base,  la  reclusione  da
due a sette anni, per chi si rende responsabile del reato di omicidio
stradale, e al settimo comma contempla una diminuzione di  pena  fino
alla  meta'  qualora  l'evento   non   sia   «esclusiva   conseguenza
dell'azione o dell'omissione del colpevole». 
    Anche l'art. 589, secondo comma, cod. pen., prevede  la  pena  da
anni due  ad  anni  sette  di  reclusione  per  colui  che  si  rende
responsabile di omicidio colposo  aggravato  dalla  violazione  delle
norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  ma   non
contempla, invece, una circostanza attenuante analoga a quella di cui
all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. 
    Il giudice a quo rileva come entrambe le fattispecie astratte  di
cui agli artt. 589, secondo comma, e 589-bis, primo comma, cod.  pen.
sanzionino condotte caratterizzate da  colpa  specifica  consistente,
nel primo caso, nella violazione della normativa posta a tutela della
sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, e, nel secondo caso,
nella violazione della normativa tesa a tutelare la  sicurezza  degli
utenti delle strade. 
    In entrambe  le  fattispecie,  «il  bene  oggetto  di  tutela  e'
l'integrita' fisica delle persone». 
    Le  due  norme  sarebbero  «sostanzialmente  identiche,  se   non
sovrapponibili tra loro», quantomeno in relazione alla loro funzione,
tanto che le violazioni delle  stesse  erano  sanzionate,  e  con  la
stessa pena, nel secondo comma dell'art. 589  cod.  pen.,  sino  alla
introduzione del reato di omicidio stradale. 
    Osserva il  rimettente  che,  tuttavia,  manca  nella  previsione
dell'art. 589, secondo comma, cod. pen., una  norma  che  preveda  la
diminuzione di pena qualora la condotta della vittima sia stata  tale
da contribuire al verificarsi dell'evento. 
    Pertanto,  sussisterebbe   una   ingiustificata   disparita'   di
trattamento  tra  le  due  fattispecie  di  omicidio   colposo,   con
conseguente violazione dell'art. 3 Cost. 
    In punto di rilevanza, il rimettente riferisce che  se  esistesse
una disposizione analoga a quella di cui  all'art.  589-bis,  settimo
comma,  cod.  pen.,  si   «alleggerirebbe   la   pena   eventualmente
infliggenda agli imputati nel processo  che  ne  riguarda  ove  fosse
riconosciuta la loro responsabilita' ma, nello  stesso  tempo,  fosse
riconosciuta  una  condotta  imprudente  da  parte  dell'infortunato.
Circostanza, questa, che il difensore intende  dimostrare  attraverso
l'acquisizione della relazione dello  SPISAL  intervenuto  sul  luogo
dell'infortunio e attraverso l'escussione dei testi». 
    2.- Con atto depositato il 14  luglio  2020,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  nel  presente  giudizio  di
costituzionalita' chiedendo alla Corte  di  dichiarare  la  questione
inammissibile e, comunque, non fondata. 
    La difesa statale osserva che il giudice rimettente ha  sollevato
la questione  di  legittimita'  costituzionale  in  sede  di  udienza
preliminare, e quindi, nella fase  deputata  al  vaglio  dell'ipotesi
accusatoria ai soli fini della decisione circa la  necessita'  o  non
del rinvio a giudizio degli imputati. 
    Dagli atti di causa non risulta che gli imputati  abbiano  scelto
di definire il giudizio con riti alternativi. 
    In  particolare  -  osserva  la  difesa  statale  -  nella   fase
dell'udienza preliminare il giudice non e' chiamato a decidere  sulla
responsabilita'  dell'imputato  e   ad   applicare   la   circostanza
attenuante, la cui mancata previsione e' oggetto di censura,  sicche'
la questione sarebbe priva di rilevanza. 
    Comunque, nel merito, la  questione  sarebbe  in  ogni  caso  non
fondata. 
    In particolare, la difesa statale osserva ulteriormente che,  con
le modifiche apportate dalla legge n. 41 del 2016, al  reato  di  cui
all'art. 589 cod. pen.,  il  legislatore,  nell'esercizio  della  sua
ampia discrezionalita', ha inteso assicurare le esigenze  di  maggior
protezione, come quelle connesse alle frequenti violazioni del codice
della  strada,  foriere  di  eventi  lesivi  o  mortali,  e,  quindi,
all'allarme sociale suscitato dal fenomeno ricorrente delle  "vittime
della strada". 
    Piu' nello specifico, la difesa statale richiama la  sentenza  n.
88 del 2019 in cui questa Corte ha affermato che il legislatore,  nel
rendere autonoma la fattispecie dell'omicidio stradale, ha operato un
tipico esercizio di discrezionalita' legislativa. 
    Infine evidenzia che, se e' vero che l'art.  589  cod.  pen.  non
contempla un'attenuante speciale analoga a quella prevista  dall'art.
589-bis, settimo comma,  cod.  pen.,  cio'  pero'  non  impedisce  al
giudice di valutare l'eventuale concorrente  condotta  della  persona
offesa  al  fine  del  riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti
generiche, suscettibili di bilanciamento con le altre aggravanti. 
    Infatti, non essendo previsto un divieto analogo a quello di  cui
all'art. 590-quater cod pen., la pena puo' essere suscettibile di una
sensibile  riduzione  in  caso  di   prevalenza   delle   circostanze
attenuanti generiche. 
    3.- Con atto pervenuto il 15 luglio 2020,  si  e'  costituito  in
giudizio uno degli imputati (S. B.). 
    In punto di rilevanza, la parte riferisce che l'evento delittuoso
si e' determinato anche con  il  contributo  causale  della  condotta
colposa della vittima, come emergerebbe dalla relazione dello  SPISAL
(Servizio per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza negli  ambienti
di lavoro) intervenuto sul luogo dell'infortunio. 
    Osserva che, in particolare, la vittima si  sarebbe  portata  nel
raggio d'azione del carrello elevatore, ponendosi in  una  situazione
di rischio per la propria incolumita', cosi' violando le prescrizioni
di sicurezza impartitegli dagli imputati. 
    Pone  in  rilievo  che,  pendendo  il  procedimento  nella   fase
dell'udienza preliminare, «[l]addove il B. chieda di procedere  nelle
forme del rito abbreviato, egli sara' giudicato sulla base degli atti
ivi contenuti e dallo  stesso  Giudice  odierno  remittente  (Giudice
dell'Udienza Preliminare) il quale non potra' evidentemente  esimersi
dal valutare il rilievo causale della condotta tenuta dalla vittima». 
    Nel merito, in ordine  alla  denunciata  violazione  dell'art.  3
Cost., la parte sostiene che vi e' una piena  corrispondenza  tra  il
reato di omicidio colposo aggravato di cui al secondo comma dell'art.
589 cod. pen. e il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis
cod. pen. 
    Quindi, le due norme in comparazione disciplinerebbero situazioni
giuridiche omogenee. 
    Argomenta la parte che «la condotta integrativa dei  due  delitti
e' identica sul  piano  della  struttura  della  fattispecie»,  anche
quanto  all'elemento  soggettivo  della   colpa   consistente   nella
violazione di norme  precauzionali  specifiche;  in  particolare  per
entrambe le fattispecie e' previstala pena della reclusione da due  a
sette anni. 
    Pertanto - conclude la  parte  -  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata dal giudice rimettente sarebbe fondata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Giudice per  l'udienza  preliminare  presso  il  Tribunale
ordinario di Treviso, ha sollevato, in riferimento all'art.  3  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589,
secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede  una
circostanza  attenuante  analoga  a  quella   contemplata   dall'art.
589-bis, settimo comma, cod. pen., secondo cui la  pena  per  chi  si
rende responsabile del reato di omicidio stradale e'  diminuita  fino
alla  meta'  qualora  l'evento   non   sia   «esclusiva   conseguenza
dell'azione o dell'omissione del colpevole». 
    Il giudice a quo sostiene che le  due  fattispecie  -  quella  di
omicidio colposo  aggravato  dalla  violazione  delle  norme  per  la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e quella di omicidio  stradale
- sarebbero «sostanzialmente identiche,  se  non  sovrapponibili  tra
loro» e che pertanto risulterebbe una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento (art. 3 Cost.) in ragione della mancata previsione, anche
nell'art. 589, secondo comma, cod. pen., della  diminuzione  di  pena
qualora la condotta della vittima sia stata tale da aver  contribuito
al verificarsi dell'evento. 
    2.- Giova premettere - quanto al quadro normativo di  riferimento
- che il parallelismo tra le due  fattispecie,  evocato  dal  giudice
rimettente, trova origine nell'art. 1 della legge 11 maggio 1966,  n.
296, recante «Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo)  e  590
(lesioni personali colpose) del Codice penale», che, nel  riformulare
l'art. 589 cod. pen. (omicidio  colposo),  ha  previsto,  al  secondo
comma di tale disposizione,  che  «[s]e  il  fatto  e'  commesso  con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o
di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  la  pena  e'
della reclusione da uno a cinque anni». 
    Per entrambe le ipotesi di omicidio colposo aggravato la pena  e'
stata dapprima elevata nel minimo (da uno a due anni  di  reclusione)
dall'art.  2,  comma  1,  della  legge  21  febbraio  2006,  n.   102
(Disposizioni  in  materia  di  conseguenze  derivanti  da  incidenti
stradali) e poi  anche  nel  massimo  (da  cinque  a  sette  anni  di
reclusione) dall'art. 1, comma 1, lettera c),  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125. 
    Successivamente, pero', l'allarme sociale causato dai numerosi  e
ricorrenti casi di "vittime della strada" ha indotto il legislatore a
elevare, nel complesso, il regime sanzionatorio di chi,  violando  le
norme sulla circolazione stradale, abbia cagionato la morte o lesioni
gravi o gravissime ad altri. 
    In particolare, il  legislatore  ha  isolato  la  fattispecie  di
omicidio colposo con violazione delle norme  sulla  disciplina  della
circolazione stradale trasformandola nell'autonomo e  distinto  reato
di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen. (art. 1, comma
1, della legge 23 marzo 2016, n. 41, recante «Introduzione del  reato
di omicidio stradale e  del  reato  di  lesioni  personali  stradali,
nonche' disposizioni  di  coordinamento  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e al decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.
274»). 
    In riferimento a tale fattispecie di reato la stessa disposizione
(art. 589-bis cod. pen.) - in  simmetria  con  il  reato  di  lesioni
stradali (art. 590-bis cod. pen.) - ha previsto da una parte  plurime
aggravanti a effetto speciale cosiddette  privilegiate,  perche'  non
suscettibili di bilanciamento con  circostanze  attenuanti  ai  sensi
dell'art.   590-quater   cod.   pen.;   dall'altra   ha   contemplato
un'attenuante anch'essa a effetto speciale «qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione  o  dell'omissione  del  colpevole»
(settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen.) al fine di  «moderare  il
notevole maggior rigore della risposta sanzionatoria» (sentenza n. 88
del 2019). 
    Invece  la  fattispecie  dell'omicidio  colposo  aggravato  dalla
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro
e' rimasta invariata. 
    Il giudice rimettente censura proprio  la  mancata  introduzione,
anche per tale reato,  della  stessa  attenuante  prevista  dall'art.
589-bis, settimo comma, cod. pen. in ragione dell'asserito perdurante
parallelismo con la fattispecie dell'omicidio stradale. 
    3.- Cio' premesso, la questione di legittimita' costituzionale e'
inammissibile per plurimi motivi. 
    4.- Innanzitutto, il rimettente ha sollevato tale  questione  nel
corso dell'udienza preliminare, omettendo di indicare se gli imputati
avessero formulato la richiesta di definizione del  giudizio  con  il
rito abbreviato di cui all'art. 438 del codice di procedura penale  o
con il cosiddetto patteggiamento, ai sensi dell'art. 444  cod.  proc.
pen. 
    L'assenza di una domanda di definizione del processo  allo  stato
degli atti ovvero di applicazione  della  pena  a  richiesta  risulta
riconosciuta dalla  stessa  difesa  dell'imputato,  costituitosi  nel
presente  giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  nonche'  trova
riscontro anche nel fascicolo  processuale  del  giudizio  principale
(sentenza n. 58 del 2009; ordinanza n. 57 del 2018). 
    Pertanto il giudice rimettente non e' chiamato a  decidere  sulla
responsabilita' degli  imputati  e  quindi  neppure,  in  ipotesi,  a
riconoscere la circostanza attenuante, la cui mancata  previsione  e'
oggetto di censura. 
    Cio' rende meramente eventuale e  ipotetica  -  nonche'  comunque
prematura - l'odierna questione. 
    Per costante orientamento di questa Corte, infatti, la  questione
incidentale e' irrilevante e, dunque, inammissibile se l'applicazione
della norma censurata e' solo eventuale e  successiva  (ex  plurimis,
sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 e n.  42
del 2020). 
    5.- Inoltre, il giudice rimettente non  precisa  le  ragioni  per
cui,  nel  caso  sottoposto  al  suo  giudizio,  sarebbe  ravvisabile
un'ipotesi analoga a quella disciplinata dall'art.  589-bis,  settimo
comma, cod. pen.,  si'  da  poter  ritenere  che  «l'evento  non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole». 
    In particolare, il rimettente, limitandosi ad indicare il capo di
imputazione, omette di prendere  posizione  sulla  ricostruzione  dei
fatti con riferimento sia alla responsabilita'  degli  imputati,  sia
soprattutto alla ipotizzata sussistenza di una condotta colposa della
vittima, che avrebbe contribuito a causare l'evento  morte;  condotta
questa che non viene affatto descritta. 
    Essendo  contestata  agli  imputati  la  cooperazione,  ai  sensi
dell'art. 113 cod. pen., nel reato di omicidio  colposo,  il  giudice
rimettente inoltre non specifica neppure il distinto apporto  causale
di ciascuno di essi. 
    Tali lacune nella  descrizione  della  fattispecie,  oggetto  del
giudizio principale, determinano  -  come  piu'  volte  affermato  da
questa Corte (ordinanze n. 147 e n. 108 del 2020, n. 203 e n. 64  del
2019)  -   l'inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale, in quanto non consentono di  verificarne  l'effettiva
rilevanza. 
    6.- Sotto altro concorrente profilo, deve altresi' osservarsi che
l'ordinanza di rimessione e' carente anche  quanto  alla  motivazione
della ritenuta non manifesta infondatezza della questione. 
    Infatti il rimettente, nell'evocare la disciplina sul trattamento
sanzionatorio dell'omicidio stradale quale tertium comparationis,  si
e' limitato a indicare genericamente che le fattispecie  a  confronto
prevedono la medesima pena della  reclusione  da  due  a  sette  anni
rispettivamente per l'ipotesi aggravata del secondo  comma  dell'art.
589 cod. pen. e per l'ipotesi base del primo comma dell'art.  589-bis
cod. pen. 
    In tal modo, pero', il  rimettente,  non  confrontandosi  con  il
complessivo e piu' articolato quadro normativo sopra richiamato,  non
spiega adeguatamente le  ragioni  della  asserita  omogeneita'  delle
fattispecie   in   comparazione,    da    cui    dovrebbe    derivare
l'illegittimita' costituzionale della mancata  introduzione  -  anche
per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per  la
prevenzione degli infortuni sul lavoro - della stessa  attenuante  ad
effetto speciale di cui all'art. 589-bis, settimo comma,  cod.  pen.,
prevista per il solo reato di omicidio stradale. 
    Per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  l'insufficiente
motivazione  in  punto  di  non  manifesta   infondatezza   determina
l'inammissibilita' della  questione  di  legittimita'  costituzionale
(sentenze n. 265 del 2019 e n. 182 del 2018),  cosi'  come  anche  la
determina l'«incompleta ricostruzione della normativa di riferimento»
(sentenza n. 102 del 2019). 
    7.-  Pertanto,  nel  complesso,   la   sollevata   questione   di
legittimita' costituzionale e' inammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  589,  secondo  comma,  del  codice  penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Giudice
per l'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario  di  Treviso,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA