AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Pseudoneb» (21A03277) 
(GU n.132 del 4-6-2021)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 422/2021 del 24 maggio 2021 
 
    Codice pratica: C1B/2020/3534bis. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PSEUDONEB
anche nelle forme e confezioni di seguito indicata/e: 
       confezioni: 
        «1.000.000  UI  polvere  per   soluzione   iniettabile,   per
infusione o per inalazione»  56  flaconcini  di  vetro  -  A.I.C.  n.
037023049 (base 10) 139VB9 (base 32); 
        «1.000.000  UI  polvere  per   soluzione   iniettabile,   per
infusione o per inalazione»  60  flaconcini  di  vetro  -  A.I.C.  n.
037023052 (base 10) 139VBD (base 32); 
        «2.000.000  UI  polvere  per   soluzione   iniettabile,   per
infusione o per inalazione»  56  flaconcini  di  vetro  -  A.I.C.  n.
037023064 (base 10) 139VBS (base 32); 
        «2.000.000  UI  polvere  per   soluzione   iniettabile,   per
infusione o per inalazione»  60  flaconcini  di  vetro  -  A.I.C.  n.
037023076 (base 10) 139VC4 (base 32). 
    Forma  farmaceutica:  polvere  per  soluzione  iniettabile,   per
infusione o per inalazione. 
    Principio attivo: colistimetato di sodio. 
    Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l (codice fiscale 11654150157). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  C(nn)  (classe  non
negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggetti  a
prescrizione  medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per   volta,
vendibili al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di
specialisti - centri ospedalieri regionali della  fibrosi  cistica  e
internista, infettivologo, pneumologo, pediatra). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.