MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2021 

Integrazione dell'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2020, concernente
«Modalita' e disciplina di dettaglio  per  l'applicazione  dei  nuovi
criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale e provinciale». (21A03328) 
(GU n.133 del 5-6-2021)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8; 
  Considerato che con tale disposizione e' stato approvato  il  nuovo
criterio di classificazione delle sedi di  segreteria  convenzionate,
in forza del  quale:  «La  classe  di  segreteria  delle  convenzioni
previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma  degli
abitanti di tutti i comuni convenzionati»; 
  Considerato che, secondo quanto previsto dal comma  12  citato,  le
modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione  dei  nuovi
criteri di classificazione, compresa  la  disciplina  della  relativa
fase  transitoria,   sono   definite   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare con la  procedura  prevista  dall'art.  10,
comma 7, lettera a), del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Considerato che, ai sensi del comma 13 citato, i nuovi  criteri  di
classificazione sono applicabili solo alle  convenzioni  stipulate  a
decorrere dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  che  ai
segretari titolari di tali convenzioni, posti in  disponibilita',  e'
corrisposto il trattamento economico  in  godimento  presso  l'ultima
sede di servizio, previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di  posizione,
che e' riconosciuta nella misura  pari  a  quella  stabilita  per  il
comune capofila; 
  Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su  proposta  del
consiglio direttivo per l'Albo nazionale  dei  segretari  comunali  e
provinciali sentita la Conferenza Stato-citta'  e  autonomie  locali,
definisce le modalita' procedurali e organizzative  per  la  gestione
dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari  comunali
e provinciali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  21  ottobre  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale -  n.  297  del  30  novembre  2020,  recante  «Modalita'  e
disciplina di dettaglio  per  l'applicazione  dei  nuovi  criteri  di
classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale e provinciale»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto, che
prevede testualmente «Possono partecipare ad una medesima convenzione
fino a cinque enti»; 
  Vista la proposta del consiglio direttivo per l'Albo nazionale  dei
segretari comunali e  provinciali,  approvata  nella  seduta  del  15
aprile 2021; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, espresso nella seduta del 22 aprile 2021; 
  Ritenuto necessario provvedere all'integrazione dell'art. 2,  comma
1, del suddetto decreto, ampliando i criteri  di  approvazione  delle
convenzioni dell'ufficio di segreteria, in  modo  da  assicurare  una
maggiore flessibilita' sul numero  massimo  degli  enti  che  possono
essere ammessi a partecipare ad una medesima convenzione, purche'  le
specifiche modalita' organizzative assicurino, comunque, il  rispetto
del principio del buon andamento dell'azione amministrativa; 
 
                              Decreta: 
 
  All'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro  dell'interno  del  21
ottobre 2020, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: 
    «Il Ministero dell'interno puo' autorizzare convenzioni con  piu'
di cinque enti, qualora sussistano  motivate  esigenze  rappresentate
dagli  enti  locali  interessati  e  siano  indicate   le   modalita'
necessarie  per  assicurare  l'ottimale  svolgimento  delle  funzioni
segretariali». 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 aprile 2021 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2021 
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