MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 giugno 2021 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  in  relazione  all'evento
musicale  in  programma  all'Arena  di  Verona  il  6  giugno   2021.
(21A03455) 
(GU n.133 del 5-6-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n.  65  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 1, il quale prevede che: «Dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona  gialla,
i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti  adottati  in
attuazione dell'art. 2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
hanno inizio alle ore 23,00 e terminano  alle  ore  5,00  del  giorno
successivo,  fatti  salvi  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute» e il successivo comma 3, ai sensi del quale:  «Con  ordinanza
del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari  agli
spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e  2  per  eventi  di
particolare rilevanza»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista la nota prot. n. 16338 del 3 giugno  2021  con  la  quale  il
Ministero della cultura ha trasmesso la  richiesta  del  sindaco  del
Comune di Verona, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18
maggio 2021, n. 65, di deroga al limite orario  agli  spostamenti  di
cui all'art. 1, comma 1, del medesimo articolo, per l'evento musicale
in programma all'Arena di Verona il 6 e 7 giugno 2021; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 giugno 2021,  con  la
quale, in seguito agli esiti del monitoraggio effettuato dalla Cabina
di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile  2020,
alla Regione Veneto si applicano le misure di  cui  alla  c.d.  «zona
bianca», ai sensi dell'art. 1,  commi  16-sexies  e  16-septies,  del
citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 
  Considerato che le misure di cui alla citata  ordinanza  entreranno
in vigore il 7 giugno 2021; 
  Ritenuto necessario e urgente  stabilire,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 3, del richiamato decreto-legge  18  maggio  2021,  n.  65,  in
considerazione  della  particolare  rilevanza  dell'evento   musicale
previsto all'Arena di Verona il giorno 6 giugno 2021, che  il  limite
orario agli spostamenti di cui al  comma  1  del  medesimo  articolo,
esclusivamente nella giornata del 6 giugno 2021 e in  relazione  allo
svolgimento del predetto evento,  abbia  inizio  alle  ore  1,00  del
giorno successivo, al fine di consentire ai  partecipanti  all'evento
il rientro presso i luoghi  di  domicilio,  residenza  o  abitazione,
evitando  la  formazione  di  assembramenti  nei  punti   di   uscita
dall'Arena di Verona; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
esclusivamente nella giornata del 6 giugno 2021 e in  relazione  allo
svolgimento dell'evento musicale in programma, al fine di  consentire
il rientro presso i luoghi di domicilio, residenza o  abitazione  dei
partecipanti all'evento organizzato all'Arena di  Verona,  il  limite
orario agli spostamenti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
18 maggio 2021, n. 65, per i partecipanti all'evento, ha inizio  alle
ore 1,00 del giorno successivo e termina alle ore 5,00  del  medesimo
giorno. 
  2. Le misure di cui alla presente ordinanza producono effetti dalla
data di adozione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 giugno 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
1890