N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2020

Ordinanza del 5 marzo 2020 del Tribunale di sorveglianza  di  Messina
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di S. R.. 
 
Esecuzione penale - Valutazione sull'esito dell'affidamento in  prova
  in casi particolari - Decisione del tribunale di  sorveglianza  con
  rito camerale de plano. 
- Codice di procedura penale, artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis. 
(GU n.23 del 9-6-2021 )
 
                      TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
                             DI MESSINA 
 
    Riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori: 
        1) dott. Nicola Mazzamuto, Presidente; 
        2) dott.ssa Gemma Occhipinti, mag. di sorv. relatore; 
        3) dott. Vittorio Crupi, esperto; 
        4) dott. Fabio Giuseppe Bilardi, esperto; 
    Sciogliendo la riserva di decidere all'udienza  del  18  dicembre
2019 nel procedimento di sorveglianza promosso nei  confronti  di  R.
S., nato  a  ...  il  ...,  ivi  residente  in  ...,  ai  fini  della
valutazione dell'esito dell'affidamento in prova in casi particolari; 
    Letti gli atti del procedimento; 
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 
    Ai fini del  presente  giudizio  sull'esito  dell'affidamento  in
prova in casi particolari, si appalesa rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale degli  articoli
667, comma 4, e 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale  per
contrasto con gli articoli 3, 27, 111 e 117 della Costituzione. 
A) Sotto il profilo della rilevanza. 
    Gli articoli 667, comma 4, e 678,  comma  1-bis,  del  codice  di
procedura  penale  stabiliscono   che   la   valutazione   giudiziale
dell'esito dell'affidamento in prova, anche in casi  particolari,  ai
sensi degli articoli 47, comma 12, O.P., e 94, comma 6,  T.U.  Stup.,
venga trattata nella forma processuale del  rito  cd.  de  plano.  La
giurisprudenza  consolidata  dell'Autorita'  nomofilattica  (cfr.  ex
multis l'ordinanza n. 19826  del  16  aprile  2019  della  Cassazione
acquisita  in  atti)   ha   statuito   l'obbligatorieta'   del   rito
semplificato  nelle  materie  per  cui  e'  previsto  dalla  legge  e
l'irritualita'   dell'immediata    trattazione    con    procedimento
giurisdizionale disposto ope iudicis a contraddittorio pieno, pena la
retrocessione procedimentale. 
    Si  aggiunga  che  la  rilevanza  della  sollevata  questione  di
incostituzionalita' deriva non solo da  tale  passaggio  obbligatorio
attraverso le «forche  caudine»  del  rito  de  plano  sancito  dalla
giurisprudenza nomofilattica, ma anche dalla considerazione che - pur
ipotizzando  di  disattendere  l'indirizzo  giurisprudenziale   della
suprema Corte e rimettendo la scelta del rito, se  non  all'arbitrium
iudicis,  alla  discrezionalita'  dell'  organo  procedente   -   non
verrebbero comunque soddisfatte le esigenze sostanziali e processuali
sottese ai plurimi profili di  incostituzionalita'  della  disciplina
impugnata. 
B) Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della  questione
di legittimita' sollevata. 
    La questione giuridica che  si  solleva  d'ufficio  attiene  alla
incompatibilita' delle citate disposizioni di cui agli articoli  667,
comma 4, e 678, comma bis, del  codice  di  procedura  penale  -  con
particolare riferimento al rito previsto in  materia  di  valutazione
giudiziale  dell'esito  dell'affidamento  in  prova,  anche  in  casi
particolari  -  rispetto  agli  articoli  3,  27,  111  e  117  della
Costituzione  (quest'ultimo  in  quanto  parametro   interposto   per
l'applicazione  del  diritto  sovrannazionale  e,  nello   specifico,
dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). 
    I  plurimi  profili  di  incostituzionalita'   della   disciplina
impugnata sono ampiamenti illustrati nella coeva e analoga  ordinanza
di rimessione costituzionale resa da questo Tribunale nella materia e
nel rito della riabilitazione, che si recepiscono per relationem e si
intendono qui riproposti nelle essenziali argomentazioni comuni,  con
particolare riguardo al carattere discrezionale  del  giudizio,  alla
sua complessita'  diagnostica  e  prognostica  ed  alla  sua  valenza
rieducativa e specialpreventiva, in  quanto  tale  non  riconducibile
alle  ipotesi   e   ai   criteri   elaborati   dalla   giurisprudenza
costituzionale  ed   europea   ai   fini   della   legittimita'   del
contraddittorio eventuale e differito, nonche', come subito  vedremo,
alla diretta incidenza di tale giudizio nella  sfera  della  liberta'
personale del condannato. 
    Si   osservi,   invero,   che   nel   presente    scrutinio    di
costituzionalita' - riguardante, ai sensi degli  articoli  47,  comma
12, O.P. e 94, comma 6, T.U. Stup., l'esito  di  un  affidamento  cd.
terapeutico  in  comunita'  per  tossicodipendenti  -   valgono,   in
aggravamento  del  tasso  di  incostituzionalita'   della   normativa
denunziata,  le   considerazioni   ulteriori,   che   suffragano   la
particolare  gravita'   dell'esclusione   «coatta»   delle   garanzie
processuali della partecipazione personale  ab  initio  del  soggetto
interessato e delle parti processuali al giudizio  e  della  pienezza
del contraddittorio ex art. 111 della Costituzione, in ordine: 
        1) al rilievo dirimente che tale giudizio verte  «in  materia
de libertate», giacche'  il  suo  esito  positivo  ha  una  efficacia
simil-riabilitativa, estinguendo la  pena  principale  e  ogni  altro
effetto penale, mentre il suo esito negativo determina il  ripristino
in toto o in parte della pena  detentiva,  con  ordinanza,  ancorche'
opponibile, immediatamente  esecutiva  e  in  quanto  tale  idonea  a
produrre immediati effetti carceratori, con ripercussioni traumatiche
nella sfera giuridica e personale del condannato (si pensi al caso di
un  affidamento  ab  externo  con   l'impatto   del   primus   status
detentionis); 
        2)  alla  manifesta  irragionevolezza   ex   art.   3   della
Costituzione di una disciplina processuale  «differenziata»  rispetto
ad   altre   fattispecie   in   cui   partecipazione   personale    e
contraddittorio sono garantiti  ab  initio,  come  nelle  ipotesi  di
revoca  in  itinere  dell'affidamento  in  prova,  anche   nei   casi
particolari, assimilabili nell'identita' di ratio  e  di  sostanziale
contenuto  giudiziale,  ovvero,  con  paradossale  inversione   delle
esigenze  di  garanzia,  nei  casi  di  eventuale   declaratoria   di
estinzione  ex  art.  93  T.U.  Stup.  a   seguito   di   sospensione
dell'esecuzione  della  pena  per  tossicodipendenti,   provvedimento
avente carattere meramente ricognitivo; 
        3) alla speciale condizione del soggetto tossicodipendente  e
alla peculiare complessita' della relativa valutazione  personologica
e  terapeutica   e   della   conseguente   prognosi   rieducativa   e
specialpreventiva,  che  involgono  un  giudizio   finale   altamente
discrezionale ed esigono un rito che si avvalga di tutti gli  apporti
cognitivi in modo da nutrire tale discrezionalita' nell'immediatezza,
oralita' e concentrazione di un pieno contraddittorio processuale. 
    Infine, si osservi come tale  giudizio  finale  ex  articoli  47,
comma 12, O.P., e 94,  comma  6,  T.U.  Stup.  ha  assunto  tassi  di
discrezionalita' e complessita'  ancora  maggiori,  a  seguito  della
giurisprudenza costituzionale che prevede, nei casi di  revoca  della
misura, pacificamente estensibile in via analogica ai casi  di  esito
negativo  della  prova,  di  dover  tener  conto,   ai   fini   della
determinazione della pena residua  espianda,  del  carico  afflittivo
delle prescrizioni imposte e della gravita'  oggettiva  e  soggettiva
dei comportamenti dell'affidato ed a seguito della novella  del  2018
dell'art. 51-ter O.P., senz'altro estensibile con analogia  in  bonam
partem, che  ha  introdotto,  in  luogo  del  ripristino  della  pena
carceraria, l'opzione  discrezionale  della  sostituzione  con  altra
misura alternativa alla detenzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  n.
87/53; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli  667,  comma  4°,  e  678,
comma  1-bis,  in  relazione  al  presente  giudizio  di  valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari,  per
contrasto con gli articoli 3, 27, 111 e 117 della  Costituzione,  nei
sensi di cui in motivazione. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  la
sospensione del giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata all'interessato, al pubblico ministero  ed  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del  Senato
e della Camera dei deputati. 
        Cosi' deciso in Messina, 18 dicembre 2019 
 
                      Il Presidente: Mazzamuto 
 
 
                            Il magistrato di sorveglianza: Occhipinti