N. 116 SENTENZA 28 aprile - 3 giugno 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna  -  Controllo  della
  fauna selvatica - Soggetti abilitati all'attuazione  dei  piani  di
  abbattimento - Inclusione di delegati designati dai  proprietari  e
  conduttori dei fondi - Condizioni - Possesso  di  un'autorizzazione
  alla caccia e partecipazione a  corsi  di  formazione  specifici  -
  Concerto, nella definizione dei corsi, con l'Istituto superiore per
  la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Omessa previsione -
  Violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimita' costituzionale  in
  parte qua. 
- Legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5, art. 1,  comma
  1, lettera a). 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); statuto speciale
  per la Sardegna, art. 3, primo comma. 
(GU n.23 del 9-6-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.  23  del  1998  in
materia di  piani  di  abbattimento),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 29
aprile 2020, depositato in cancelleria il 6 maggio 2020, iscritto  al
n. 45 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  27  aprile  2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roberto  Murroni
e Giovanni Parisi per la Regione autonoma Sardegna,  in  collegamento
da remoto, ai sensi del punto 1) del  decreto  del  Presidente  della
Corte del 16 marzo 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 6 maggio 2020 (reg. ric. n. 45  del
2020) il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera  a),  della
legge della Regione  Sardegna  27  febbraio  2020,  n.  5  (Modifiche
all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del  1998  in  materia  di
piani di abbattimento), in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione e all'art. 3, primo comma, della legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), in relazione all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio). 
    2.- L'art. 6 della legge della Regione Sardegna 29  luglio  1998,
n.  23  (Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e   per
l'esercizio  della  caccia  in  Sardegna),   rubricato   «Cattura   e
abbattimento autorizzati»,  nella  versione  modificata  dalla  norma
impugnata, al comma 1  prevede  che  «[l]'assessore  regionale  della
difesa dell'ambiente,  avvalendosi  dell'Istituto  regionale  per  la
fauna selvatica di cui all'art. 100 e sentito il parere del  Comitato
regionale faunistico di cui all'art.  9  ha  facolta'  di:  [...]  f)
predisporre   piani   di   abbattimento,   qualora   sia   verificata
l'inefficacia dei predetti metodi,  la  cui  attuazione  deve  essere
affidata alle province e alla citta' metropolitana di Cagliari che si
avvalgono dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano
i piani medesimi o di loro delegati, espressamente individuati a  tal
fine. Tutti i soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di  abbattimento,
oltre a essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia
e  dell'autorizzazione  per  l'esercizio   venatorio,   devono   aver
partecipato a corsi di formazione specifici per  il  controllo  della
fauna selvatica e aver superato i relativi esami. Al Corpo  forestale
e di vigilanza  ambientale  e'  riservato  il  controllo  delle  fasi
esecutive». 
    La censura del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  concerne
l'inclusione, nel novero dei soggetti di cui  l'amministrazione  puo'
avvalersi per l'esecuzione degli abbattimenti della fauna nociva,  di
delegati designati dai proprietari e conduttori dei fondi. 
    L'impugnativa e' proposta su  tutta  la  novella  e  pertanto  la
censura comprende anche gli ultimi due periodi della norma impugnata,
che  prevedono  le  condizioni  di  formazione  e  di  controllo  per
l'attivita' dei suddetti delegati. 
    3.- Secondo la difesa statale la modifica  apportata  alla  legge
reg.  Sardegna  n.  23  del  1998  dalla  legge  regionale  impugnata
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione
all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del  1992,  che  attribuisce
alle Regioni il controllo della fauna selvatica anche mediante  piani
di abbattimento la cui  esecuzione  competerebbe,  secondo  la  legge
statale, in via tassativa, alle guardie  venatorie  dipendenti  delle
amministrazioni  provinciali,  le   quali   possono   avvalersi   dei
proprietari e  conduttori  dei  fondi  interessati  e  delle  guardie
forestali e comunali, se muniti di licenza per l'esercizio venatorio. 
    La tassativita' dell'elenco previsto dall'art. 19 della legge  n.
157 del 1992 integrerebbe il nucleo minimo di salvaguardia ambientale
il cui  rispetto  deve  essere  assicurato  su  tutto  il  territorio
nazionale, salva la possibilita'  per  le  Regioni  di  innalzare  il
livello di tutela; al contrario l'inclusione dei delegati,  ampliando
la platea dei soggetti utilizzabili per  l'abbattimento  della  fauna
nociva, comporterebbe un abbassamento di tale livello. 
    4.-  La  materia  degli  abbattimenti   di   fauna   nociva   non
rientrerebbe,  pertanto,  nella  competenza   legislativa   esclusiva
attribuita alla Regione autonoma Sardegna dallo statuto di  autonomia
in materia di caccia, poiche' il  controllo  faunistico  non  sarebbe
svolto a fini venatori, ma piuttosto a tutela dell'ecosistema,  tanto
che l'abbattimento e'  preso  in  considerazione  solo  come  extrema
ratio, qualora i metodi ecologici risultassero inefficaci. 
    5.- Si e' costituita in  giudizio,  con  atto  depositato  il  15
giugno 2020, la Regione autonoma  Sardegna  eccependo  l'infondatezza
della questione poiche' la norma  impugnata,  lungi  dal  ridurre  il
livello minimo di tutela ambientale, lo avrebbe ampliato,  prevedendo
che i proprietari o conduttori dei fondi  interessati  dai  piani  di
abbattimento, i quali in base alla  legge  statale  devono  possedere
solo la licenza o l'autorizzazione per l'esercizio venatorio,  devono
anche «aver partecipato  a  corsi  di  formazione  specifici  per  il
controllo della fauna selvatica e aver superato i relativi esami». 
    La norma impugnata,  quindi,  inserendosi  nel  quadro  normativo
vigente, sarebbe maggiormente garantista,  imponendo  agli  operatori
una specifica competenza, che va al di la' del  mero  possesso  della
licenza di caccia, senza ampliare il  novero  dei  soggetti  deputati
all'attuazione dei  piani  di  abbattimento  della  fauna  selvatica,
poiche' i delegati si sostituiscono ai proprietari o  conduttori  dei
fondi interessati. 
    6.- La norma impugnata, secondo  la  difesa  regionale,  andrebbe
ascritta  all'esercizio  delle  competenze  statuarie  esclusive   in
materia di caccia e di agricoltura, di cui all'art. 3,  primo  comma,
dello statuto  di  autonomia  e  all'esercizio  delle  competenze  in
materia ambientale che la Regione deve esercitare  nel  rispetto  dei
principi dell'ordinamento giuridico e delle norme di  grande  riforma
economico-sociale,  tra  cui  non  rientrerebbe  l'obbligo,  per   il
proprietario  o  conduttore  del  fondo  interessato  dal  piano   di
abbattimento,  di  svolgere  l'attivita'  in   prima   persona,   con
esclusione della facolta' di delega. 
    7.- Con successiva memoria del 23 marzo 2021  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  insistito  nelle  proprie  conclusioni,
precisando che il fatto che la norma  regionale  impugnata  prescriva
requisiti di professionalita' aggiuntivi per gli esecutori del  piano
di abbattimento  della  fauna  nociva  non  esclude  l'illegittimita'
dell'integrazione dell'elenco di cui all'art. 19 della legge  n.  157
del 1992. 
    8.- Con ulteriore memoria del 31 marzo 2021 la  Regione  autonoma
Sardegna ha ricordato che, con la sentenza n. 21 del 2021,  la  Corte
costituzionale ha parzialmente rivisto il proprio orientamento  sulla
tassativita' dell'elenco di cui all'art. 19 della legge  n.  157  del
1992,  ritenendo  che   l'inclusione,   tra   i   soggetti   deputati
all'attuazione dei piani  di  abbattimento  faunistico,  di  soggetti
coordinanti dalla pubblica amministrazione e dotati  di  specifica  e
adeguata formazione determini un incremento  dei  livelli  di  tutela
ambientale, anche in considerazione della necessita' di  fronteggiare
i sempre  piu'  frequenti  eventi  dannosi  determinati  dalla  fauna
selvatica. 
    9.-  In  ogni  caso,  la  Regione  insiste  sulla  necessita'  di
respingere il ricorso statale  poiche',  anche  a  voler  considerare
tassativo l'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992, la
legge regionale impugnata non  lo  avrebbe  ampliato,  limitandosi  a
prevedere solo una sostituzione tra i proprietari e i coltivatori dei
fondi e i loro delegati. 
    10.- A tali ultime difese ha replicato  in  sede  di  discussione
orale l'Avvocatura generale dello  Stato,  richiamando  il  principio
stabilito dalla sentenza n. 21 del 2021 di questa Corte,  laddove  e'
stata  ritenuta  la  legittimita'  della  deroga  alla   tassativita'
dell'elenco  di  cui  all'art.  19  della  legge  n.  157  del  1992,
condizionandola all'essere i programmi dei corsi per i nuovi soggetti
abilitati all'abbattimento concordati con l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  45  del
2020), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione e all'art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in  relazione
all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio), questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna  27  febbraio
2020, n. 5 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23  del
1998 in materia di piani di abbattimento), nella parte in cui prevede
che,  per  l'esecuzione  dei  piani  di  abbattimento   della   fauna
selvatica, le Province e  la  citta'  metropolitana  di  Cagliari  si
avvalgono dei proprietari e conduttori dei fondi su cui i piani vanno
attuati o di loro delegati,  precisando  che  tutti  i  soggetti  che
svolgono l'attivita' di abbattimento, oltre  a  essere  muniti  della
licenza di porto di fucile per uso caccia e  dell'autorizzazione  per
l'esercizio venatorio, devono aver partecipato a corsi di  formazione
specifici per il controllo della fauna selvatica e  aver  superato  i
relativi esami e che il Corpo forestale  e  di  vigilanza  ambientale
svolge il controllo delle fasi esecutive. 
    Tale norma ha modificato l'art. 6, comma  1,  lettera  f),  della
legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998,  n.  23  (Norme  per  la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio  della  caccia  in
Sardegna), che si limitava a  prevedere  la  possibilita'  del  Corpo
forestale e di vigilanza ambientale di avvalersi  dei  proprietari  e
conduttori  dei  fondi,  muniti   di   autorizzazione   all'esercizio
venatorio, per la realizzazione dei piani di abbattimento della fauna
nociva. 
    2.-  Il  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   censura,   in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art.
3, primo comma, dello statuto speciale,  l'ampliamento  della  platea
dei soggetti abilitati all'abbattimento  della  fauna  nociva,  nella
specie i  delegati  dai  proprietari  e  conduttori  dei  fondi,  sul
presupposto della tassativita' dell'elenco di cui all'art.  19  della
legge n. 157 del 1992  che  detterebbe  una  prescrizione  ambientale
inderogabile da parte delle Regioni, e che comunque non  considera  i
corsi  di  formazione  previsti  dalla  norma  impugnata   idonei   a
legittimare l'attivita' di abbattimento da parte dei delegati. 
    3.-  La  Regione  autonoma  Sardegna   ha   replicato   deducendo
l'infondatezza del ricorso sul presupposto che la norma impugnata non
riduce i parametri di salvaguardia della fauna interessata dai  piani
di abbattimento, ma addirittura li amplia, avendo previsto  corsi  di
formazione specifici per il controllo della  fauna  selvatica  per  i
proprietari, i  conduttori  e  relativi  delegati,  corsi  ai  quali,
invece, i titolari dei fondi non sono tenuti  ai  sensi  della  legge
statale; inoltre la difesa regionale ha  contestato  che  si  sia  in
presenza di un ampliamento dei  soggetti  abilitati  alle  misure  di
contenimento giacche' i delegati non si aggiungono, ma  sostituiscono
i titolari. 
    4.-  La  questione  di  costituzionalita'   si   incentra   sulle
condizioni della delega e, in particolare, sulle caratteristiche  del
corso  di  formazione  e  dei  relativi  esami  cui  debbono   essere
sottoposti  i  delegati  all'abbattimento  della  fauna  nociva   non
compresi nell'elenco del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157  del
1992. 
    5.- Sotto questo profilo la questione e' fondata. 
    La giurisprudenza di questa Corte e' costante nell'affermare  che
le Regioni e le Province autonome hanno  la  facolta'  «"di  adottare
norme di tutela ambientale piu' elevata nell'esercizio di competenze,
previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente"
(sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 246  e  n.
145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del  2008,  n.  378  del  2007)»
(sentenza n. 66 del 2018). 
    6.- Il controllo della fauna selvatica e' demandato alle Regioni,
ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157  del  1992,  e  deve  essere
espletato mediante il ricorso a metodi ecologici  e,  solo  allorche'
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA)  abbia  verificato
l'inefficacia  di  tali  metodi   ecologici,   le   Regioni   possono
autorizzare piani di abbattimento. 
    I suddetti piani, ai sensi del comma 2 dell'art. 19  della  legge
n. 157 del  1992,  evocato  dal  ricorrente  come  norma  interposta,
vengono attuati dalle amministrazioni tramite le guardie  provinciali
che possono avvalersi dei proprietari  e  dei  conduttori  dei  fondi
interessati, oltre che delle guardie forestali e comunali, sempre che
siano tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio. 
    La riconduzione dell'art. 19 della legge n.  157  del  1992  alle
prescrizioni in materia di tutela ambientale e'  stata  affermata  da
questa Corte in considerazione del fatto che l'abbattimento di  fauna
nociva non avviene a fini venatori,  ma  per  tutelare  l'ecosistema,
tanto che lo strumento  e'  preso  in  considerazione  quale  extrema
ratio, quando i metodi ecologici sono risultati inefficaci  (sentenze
n. 44 del 2019 e n. 217 del 2018). 
    Invero,  la  norma  deriva   da   un'attenta   ponderazione   del
legislatore statale tesa ad evitare che  la  tutela  degli  interessi
(sanitari, di  protezione  delle  produzioni  zootecniche,  agricole,
eccetera) perseguiti con  i  piani  di  abbattimento  trasmodi  nella
compromissione  della  sopravvivenza  di  alcune  specie  faunistiche
ancorche' nocive (sentenza n. 392 del 2005), ed  e'  per  questo  che
l'elenco dell'art. 19 della legge  n.  157  del  1992  e'  stato,  in
precedenza, considerato tassativo e non integrabile  da  parte  delle
Regioni (sentenze n. 217 del 2018, n. 174 e n. 139 del 2017 e n.  107
del 2014). 
    7.- Questa Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 21 del 2021, non
tassativa l'elencazione dei soggetti abilitati al contenimento  della
fauna nociva previsto dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, anche
per l'esigenza di limitare le popolazioni di  determinate  specie  di
fauna selvatica che hanno subito un notevole incremento. 
    In particolare l'ampliamento dell'elenco ai  meri  cacciatori  e'
stato ritenuto legittimo, a condizione che questi  frequentino  corsi
di preparazione al controllo  faunistico  organizzati  dalla  Regione
sulla base di programmi concordati con l'ISPRA; e  cio'  al  fine  di
garantire il livello di tutela ambientale minimo e  uniforme  imposto
dallo Stato. 
    8.- La Regione autonoma Sardegna ha, da un  canto,  indubbiamente
migliorato  il  livello  di  tutela  ambientale  imponendo  anche  ai
titolari dei fondi la frequenza di corsi regionali e  il  superamento
dell'esame finale; ma, dall'altro, con riferimento alla delegabilita'
degli abbattimenti a soggetti diversi dai  proprietari  e  conduttori
(muniti solo di  un'autorizzazione  alla  caccia),  detti  corsi  non
risultano pienamente idonei a legittimare  l'ampliamento  dell'elenco
dei soggetti autorizzati agli abbattimenti, di cui all'art. 19  della
legge n. 157 del 1992. 
    Infatti,  conformemente  a  quanto  stabilito   dalla   ricordata
giurisprudenza  di  questa  Corte,  solo   corsi   aventi   programmi
concordati con  l'ISPRA  sono  ritenuti  idonei  a  legittimare  agli
abbattimenti i  meri  cacciatori  privi  di  ulteriori  requisiti  di
qualificazione. 
    9.- Pertanto, l'art. 1, comma 1, lettera  a),  della  legge  reg.
Sardegna n. 5 del 2020, che sostituisce l'art. 6,  comma  1,  lettera
f),  della  legge  reg.  Sardegna  n.  23  del  1998,  va  dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non dispone  che  i
corsi previsti per i meri cacciatori delegati  siano  concordati  con
l'ISPRA. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  1,
lettera a), della legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.  23  del  1998  in
materia di piani di abbattimento), che sostituisce l'art. 6, comma 1,
lettera f), della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n.  23
(Norme per la protezione della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
della caccia in Sardegna), nella parte in cui non prevede che i corsi
di formazione specifici, ai quali  devono  aver  partecipato  i  meri
cacciatori delegati dai proprietari e conduttori  dei  fondi  su  cui
vanno attuati i piani di abbattimento della  fauna  selvatica,  siano
concordati con l'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE