GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 25 maggio 2021 

Avvertimento  alla  regione  Campania   in   merito   all'uso   delle
certificazioni verdi Covid-19. (Provvedimento n. 207). (21A03470) 
(GU n.137 del 10-6-2021)

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
«Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati»   (di   seguito
«Regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito «Codice»); 
  Visto il provvedimento del 23 aprile 2021, n. 156; 
  Ritenuto di intervenire, in via d'urgenza, in quanto l'ordinanza n.
17 del 6 maggio 2021 del Presidente della Regione Campania e' in fase
di imminente avvio; 
  Ritenuto quindi che  ricorrano  i  presupposti  per  l'applicazione
dell'art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e
il funzionamento dell'Ufficio del Garante, il quale prevede che  «Nei
casi di particolare urgenza e di indifferibilita' che non  permettono
la convocazione in  tempo  utile  del  Garante,  il  Presidente  puo'
adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i  quali  cessano
di avere efficacia sin dal momento della loro adozione  se  non  sono
ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi  non
oltre il trentesimo giorno»; 
  Vista la documentazione in atti; 
 
                              Premesso 
 
  Con l'ordinanza n. 17 del 6 maggio 2021 il Presidente della Regione
Campania ha introdotto sul territorio regionale «ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
finalizzate «alla ripresa in sicurezza  delle  attivita'  economiche,
culturali e sociali». 
  Nella predetta ordinanza,  il  Presidente  della  Regione  Campania
«demanda  all'Unita'  di  crisi  regionale  la  predisposizione,   di
concerto con  le  associazioni  di  categoria  rappresentative  degli
operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle linee
guida approvate in data 28 aprile 2021, prevedendo  regole  certe  di
prevenzione, proporzionate alla situazione epidemiologica e  adeguate
misure per assicurare l'accoglienza  sicura  e  la  promozione  della
fruizione in sicurezza dei diversi servizi - turistici,  alberghieri,
di  wedding,  trasporti,  spettacoli,   etc.   -   anche   attraverso
facilitazioni all'accesso dei servizi  e/o  deroghe  alle  misure  di
sicurezza  piu'  restrittive,  relative  al  contingentamento   delle
presenze  e  al  distanziamento  interpersonale,  per  cittadini   in
possesso  di  certificazione/smart  card   di   completamento   della
vaccinazione,  fermo  l'obbligo  di  utilizzo  dei   dispositivi   di
protezione  individuale  e  di  osservanza  delle  altre  misure   di
prevenzione di base (frequente  igienizzazione  delle  mani  e  degli
oggetti)». 
  Al riguardo, nella predetta ordinanza si rappresenta infatti che e'
stata ravvisata  l'esigenza  di  dare  mandato  all'Unita'  di  crisi
regionale affinche',  «analogamente  a  quanto  attualmente  previsto
dall'art. 2, commi 1 e 3 del decreto-legge  n.  52/2021  in  tema  di
spostamenti  tra  regioni»  «vengano  (...)  valutate   facilitazioni
all'accesso dei servizi da parte  dei  cittadini  che  comprovino  di
essere  immunizzati  all'esito  della  somministrazione  delle   dosi
vaccinali previste secondo le indicazioni del Ministero della salute,
nonche' deroghe alle misure  di  sicurezza  piu'  restrittive,  anche
relative al contingentamento delle  presenze  e/o  al  distanziamento
interpersonale in caso di possesso di  certificazione/smart  card  di
avvenuta vaccinazione». 
  La predetta ordinanza contiene anche un'indicazione  di  «indirizzo
ai direttori sanitari delle RSA e agli altri soggetti competenti:  di
consentire l'accesso alle strutture, nel  rispetto  delle  misure  di
sicurezza  fondamentali  (obbligo  di  utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione individuale, frequente igienizzazione delle mani  e  degli
oggetti) ai  visitatori  che  comprovino,  attraverso  esibizione  di
certificazione/smart  card,  di  aver  completato  la   vaccinazione,
secondo quanto  prescritto  dalle  indicazioni  del  Ministero  della
salute; di adottare ogni  ulteriore  misura  organizzativa  idonea  a
favorire nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari e
visitatori e le uscite programmate degli ospiti,  tenendo  conto  del
possesso della certificazione vaccinale/smart card». 
  Con specifico riferimento alle  predette  smart  card,  l'ordinanza
precisa che «nella regione Campania e' gia' operativo un  sistema  di
rilascio di certificazione di  avvenuta  vaccinazione,  in  modalita'
cartacea nonche'  telematica  ed  e'  stata  altresi'  predisposta  e
realizzata la produzione di una smart card, quale  supporto  durevole
rispondente ai requisiti di  cui  all'art.  9  del  decreto-legge  n.
52/2021 (...), che consente ai cittadini di comprovare  lo  stato  di
vaccinazione nonche' di guarigione - in caso di  pregressa  infezione
da Covid-19 -  e  l'esito  dei  tamponi  molecolari  effettuati,  con
relativa data di svolgimento». 
  Secondo quanto indicato nell'ordinanza,  alla  data  del  6  maggio
2021, «sono state realizzate e risultano in  consegna  circa  250.000
smart   card»,   e   «entro   dieci   giorni   dalla   pubblicazione»
dell'ordinanza stessa le «ASL  territorialmente  competenti,  con  il
supporto - ove richiesto -  della  Protezione  civile  (...)  (devono
provvedere  alle)  consegne   delle   smart   card   (...),   nonche'
(al)l'adozione di ogni misura, di  concerto  con  l'Unita'  di  crisi
regionale, finalizzata a  programmare  la  consegna  delle  ulteriori
smart  card  direttamente  al   momento   del   completamento   della
vaccinazione». 
 
                               Osserva 
 
  Per i profili di competenza dell'Autorita',  si  rileva,  in  primo
luogo,  che,  con  riferimento   al   sistema   di   rilascio   delle
certificazioni verdi di cui all'art. 9 del decreto-legge n.  52/2021,
l'Autorita' ha recentemente adottato un provvedimento di avvertimento
nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei  dati
connesso  all'uso  delle  predette   certificazioni   verdi   e,   in
particolare,    dei    Ministeri    della    salute,    dell'interno,
dell'innovazione  tecnologica  e   della   transizione   digitale   e
dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e la Conferenza
delle regioni e delle province autonome, in merito  al  fatto  che  i
trattamenti di  dati  personali  effettuati  in  attuazione  di  tale
decreto possono violare le disposizioni del regolamento di  cui  agli
articoli 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 14, 25  e  32  (provvedimento
del 23 aprile 2021, n. 156). 
  Si osserva inoltre  che,  per  le  ragioni  di  seguito  riportate,
l'ordinanza del Presidente della Regione Campania del 6 maggio  2021,
n. 17  non  rappresenta  una  valida  base  giuridica  per  prevedere
l'utilizzo, in ambito regionale, delle certificazioni verdi di cui al
decreto-legge n. 52  del  22  aprile  2021  per  finalita'  ulteriori
rispetto a quelle indicate nello stesso decreto-legge. 
  Su tale tematica, il 6 maggio 2021, il Presidente  del  Garante  ha
effettuato un'audizione informale, presso le Commissioni  riunite  I,
II e XII della Camera dei Deputati, in cui ha  rappresentato  che  il
predetto decreto legge «presenta varie carenze tra le  quali  rileva,
in primo luogo, l'indeterminatezza delle finalita' (incompatibile con
il principio di cui all'art. 5.1.b. del regolamento) che  legittimano
la subordinazione di determinate attivita' all'ostensione del  pass».
In tale occasione, e' stato ribadito come il fatto che «la norma,  in
questi termini redatta, si presti a interpretazioni discrezionali  e'
dimostrato anche dall'attuazione propostane a livello regionale,  con
ordinanze che ne hanno esteso l'ambito applicativo  e  rispetto  alle
quali, sinora in un  caso,  il  Garante  e'  dovuto  intervenire.  La
riserva di legge  statale  sulle  materie  incise  da  queste  misure
rischia cosi' di essere elusa, per effetto  di  norme  carenti  della
necessaria determinatezza». 
  A   tal   riguardo,   il   Presidente   ha   rappresentato   quindi
l'opportunita' che  sia  introdotta  «una  precisazione  che  escluda
l'utilizzo dei pass per finalita'  diverse  da  quelle  espressamente
previste   dal    decreto-legge,    auspicabilmente    circoscrivendo
maggiormente  ex-ante  l'ambito  rimesso  alle  determinazioni  delle
linee-guida (sempre che non si ritenga preferibile rinviare, anziche'
ad atti di soft law, ad atti, almeno, amministrativi generali)». 
  A   fronte   di   tali   interventi    l'Autorita'    ha    avviato
un'interlocuzione con il Governo e con le  amministrazioni  coinvolte
nella  realizzazione  della  Piattaforma  nazionale   digital   green
certificate, per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi
Covid-19, al fine di superare le criticita' rilevate con il  predetto
provvedimento di avvertimento del 23 aprile 2021, anche sulla base di
modifiche da apportare alle norme in sede di conversione in legge del
decreto. 
  Con specifico riferimento all'immediato  uso  delle  certificazioni
verdi di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 52/2021, si  rappresenta
che, anche a seguito del predetto provvedimento di  avvertimento,  il
Ministro della salute ha  fornito  chiarimenti  al  Presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome (nota del 6 maggio
2021, prot. n. 7754). In tale occasione e' stato specificato  che  le
cc.dd. certificazioni verdi sono state «concepite  per  favorire  gli
spostamenti tra le regioni italiane in condizioni di sicurezza e  nel
rispetto delle garanzie a protezione dei dati  personali»  e  che  le
stesse «sono esibite soltanto su  iniziativa  degli  interessati  che
intendano spostarsi nelle regioni "arancioni" e  "rosse"  per  motivi
diversi da quelli di necessita', lavoro, salute». Il Ministro ha  poi
rappresentato che si tratta di «un'opportunita' aggiuntiva su cui, su
base volontaria, tutti gli  italiani  potranno  fare  affidamento  in
queste   settimane,   per   il    tempo    strettamente    necessario
all'implementazione del progetto  per  il  rilascio,  la  verifica  e
l'accettazione di certificazioni interoperabili a  livello  europeo».
Nella medesima nota il Ministro ha  ulteriormente  precisato  che  le
predette certificazioni «saranno esclusivamente esibite alle Forze di
polizia, al personale dei Corpi di polizia  municipale  munito  della
qualifica di agente di pubblica sicurezza e al personale delle  Forze
armate di cui si avvalga eventualmente il Prefetto per  le  verifiche
sugli spostamenti tra regioni, senza  la  possibilita'  di  raccolta,
conservazione e successivo trattamento». 
  Alla stregua dell'insieme delle considerazioni sopra riportate,  si
ritiene  pertanto  che  le  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente  della  Regione  Campania  del  6  maggio  2021,  n.   17,
presentino le seguenti criticita': 
 
1. Inidoneita' della base giuridica 
  In  via  preliminare  si   rappresenta   che,   con   il   predetto
provvedimento  di  avvertimento,  il  Garante  ha  ritenuto  che   il
decreto-legge n. 52/2021 non rappresenti, allo stato, una valida base
giuridica per l'introduzione e l'utilizzo  dei  certificati  verdi  a
livello nazionale in quanto risulta privo di  alcuni  degli  elementi
essenziali richiesti dal regolamento (articoli 6, par. 2 e 9)  e  dal
Codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter  e
2-sexies). 
  Proprio la mancata  specificazione,  nel  predetto  decreto  legge,
delle finalita' per le quali possono essere  utilizzate  le  predette
certificazioni e' stata considerata dal Garante una delle  principali
criticita' della norma in merito agli aspetti di protezione dei  dati
personali, atteso che il principio di  limitazione  delle  finalita',
previsto dall'art. 5, par. 1, lett. b) del  regolamento,  costituisce
l'elemento  essenziale  per  valutare  anche  la   minimizzazione   e
l'esattezza dei dati,  nonche'  la  limitazione  della  conservazione
degli stessi. 
  Tale indeterminatezza ha favorito inoltre,  come  e'  avvenuto  con
l'ordinanza  in  esame,   un'interpretazione   estensiva   circa   la
possibilita'  di  prevedere  l'uso  di  tali   certificazioni   quali
condizioni per l'accesso a luoghi o a servizi o per l'instaurazione o
l'individuazione  delle  modalita'   di   svolgimento   di   rapporti
giuridici, allo stato non indicati nel decreto-legge. 
  Con la propria ordinanza del 6 maggio 2021, n.  17,  il  Presidente
della Regione Campania ha infatti  ulteriormente  esteso,  in  ambito
regionale, l'utilizzo delle certificazioni verdi anche  oltre  quanto
indicato  nel   decreto-legge   n.   52/2021   («servizi   turistici,
alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli,  etc.»).  Cio'  anche
tenuto conto del contenuto del decreto legge 18 maggio  2021,  n.  65
che ha introdotto ulteriori previsioni,  in  tema  di  certificazioni
verdi, con riferimento ad alcuni  aspetti  disciplinati  anche  nella
predetta ordinanza. In particolare, il decreto prevede infatti che  i
partecipanti alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
siano muniti di una delle certificazioni  verdi  di  cui  all'art.  9
decreto-legge n. 52 del  2021  (art.  9),  determinando  anche  nuovi
parametri  per  il   rilascio   e   la   validita'   delle   predette
certificazioni in relazione alla somministrazione della prima dose di
vaccino (art. 14). 
  La competenza in merito all'introduzione di misure  di  limitazione
dei  diritti  e  delle  liberta'  fondamentali  che   implichino   il
trattamento di dati personali ricade tuttavia, come  evidenziato  dal
Presidente del Garante nella predetta audizione informale alla Camera
del 6 maggio u.s., nelle materie assoggettate alla riserva  di  legge
statale (Corte cost.,  sent.  n.  271/2005  sulla  riserva  di  legge
statale sulla protezione dati; Corte cost., sent. n. 37/21). 
  A cio' si aggiunga che  la  Corte  costituzionale  ha  recentemente
evidenziato che  «la  pandemia  in  corso  ha  richiesto  e  richiede
interventi rientranti nella materia della  profilassi  internazionale
di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.  117,  secondo
comma, lettera q), Cost.» (ordinanza n. 4/21). 
  Cio'  appare  ancor  piu'  evidente  se  si  tiene  conto  che   le
disposizioni sulla certificazione verde di cui  al  decreto-legge  n.
52/2021 sono applicabili, in ambito  nazionale,  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  degli  atti  delegati  per  l'attuazione   delle
disposizioni di cui al  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  in  tema  di  rilascio,   verifica   e   accettazione   di
certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai  test  e
alla guarigione per  agevolare  la  libera  circolazione  all'interno
dell'Unione europea durante la pandemia di Covid-19 (art. 9, comma 9,
decreto-legge n. 52/2021). 
  Al fine di garantire un approccio  ben  coordinato,  prevedibile  e
trasparente  all'adozione  delle   restrizioni   alla   liberta'   di
circolazione, la Commissione europea ha infatti proposto di istituire
un quadro unitario di regole in merito all'utilizzo  dei  certificati
di vaccinazione all'interno dell'Unione europea, nel contesto  di  un
«certificato  verde  digitale»  (cfr.  Proposta  di  regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio  sul  certificato  verde  digitale
(2021/0068/COD) del 17 marzo 2021). 
  E' utile rilevare inoltre che, il 30 aprile 2021, anche il Comitato
nazionale per la bioetica,  nel  proprio  documento  su  «Passaporto,
patentino, green pass nell'ambito della  pandemia  Covid-19:  aspetti
bioetici», ha evidenziato che «un  altro  problema  legato  al  "Pass
Covid-19" riguarda la possibilita' che le Regioni o i singoli  comuni
possano  richiedere  certificazioni  aggiuntive,   non   coincidenti,
aggravando  il  quadro  discriminatorio  in  base  alla   provenienza
geografica».  In  questa  prospettiva  quindi  il  predetto  Comitato
raccomanda che «al fine di evitare discriminazioni  fra  i  cittadini
residenti nei diversi  territori  del  Paese,  l'adozione  del  "Pass
Covid-19" deve essere prevista a  livello  centrale  e  applicata  in
termini omogenei su tutto il territorio nazionale». 
  Cio' stante, si rileva che  l'individuazione  della  certificazione
verde quale condizione per l'accesso a  «diversi  servizi  turistici,
alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli, etc.» non puo' essere
prevista in un'ordinanza regionale, ne' demandata all'Unita' di crisi
di una regione; cio' in quanto la competenza circa l'introduzione  di
misure di limitazione dei diritti e delle liberta'  fondamentali  che
implichino il trattamento di  dati  personali  ricade  nelle  materie
assoggettate alla riserva di legge statale e pertanto  deve  avvenire
attraverso una disposizione che abbia  le  caratteristiche  richieste
dal regolamento (art. 6, par.  4),  previa  acquisizione  del  parere
dell'Autorita'. 
 
2. Criticita' del sistema di rilascio delle certificazioni verdi 
  L'ordinanza del Presidente della  Regione  Campania  del  6  maggio
2021, n. 17 prevede un «sistema  di  rilascio  di  certificazione  di
avvenuta vaccinazione»  ulteriore  rispetto  a  quello  indicato  nel
predetto decreto-legge n. 52/2021, ovvero attraverso una smart card. 
  Al  riguardo,  si  rileva  dal  predetto  atto  non   si   ricavano
indicazioni in merito  alla  tipologia  di  dati  personali  trattati
attraverso la predetta smart  card,  al  rispetto  del  principio  di
minimizzazione dei dati, al soggetto  deputato  al  rilascio  e  alle
modalita' di  lettura  della  smart  card,  nonche'  alle  modalita',
attraverso le quali, sarebbe assicurata  l'interoperabilita'  con  la
Piattaforma  nazionale  digital  green   certificate   prevista   dal
decreto-legge n. 52/2021. 
  In merito si rappresenta inoltre che, seppur la predetta  ordinanza
afferma che tali  «smart  card»  possano  essere  considerate  «quale
supporto durevole rispondente ai requisiti  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge n. 52/2021», il suddetto decreto legge non prevede  che
possano essere rilasciate certificazioni verdi con modalita'  diverse
da quelle individuate nello stesso decreto. 
  Al contrario, invece, il predetto  decreto  legge  prevede  che  le
caratteristiche delle predette certificazioni siano  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentito
il Garante per la protezione dei dati  personali.  In  tale  decreto,
infatti, dovranno essere indicati, tra l'altro, i  dati  che  possono
essere  riportati  nelle  certificazioni  verdi,  le   modalita'   di
aggiornamento delle stesse, la struttura dell'identificativo  univoco
e del codice a barre interoperabile che  consentira'  di  verificarne
l'autenticita', la validita' e l'integrita', i tempi di conservazione
dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle  certificazioni  e  le
misure per assicurare la  protezione  dei  dati  personali  contenuti
nelle stesse (art. 9, comma 10, decreto-legge n. 52/2021). 
  Al riguardo, si rileva inoltre che  un  sistema  non  coordinato  a
livello nazionale per il rilascio e la verifica delle  certificazioni
verdi rischierebbe di compromettere l'efficienza  dell'intera  misura
non potendo assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei  dati  (art.
5, par. 1, lett. d) del regolamento),  nonche'  la  possibilita'  per
l'interessato di utilizzare la predetta certificazione  su  tutto  il
territorio nazionale. 
  Come gia' evidenziato  dal  Garante  nel  citato  provvedimento  di
avvertimento  il  requisito  di  esattezza  dei  dati  si  pone  come
essenziale nella valutazione della proporzionalita' della limitazione
e  della  idoneita'  della  misura  di   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
  Alla luce di tali considerazioni e di quanto indicato dal  Ministro
della salute nella predetta nota del 6 maggio 2021, si evidenzia  che
le  suddette  smart  card  non  appaiono  essere  conformi  a  quanto
richiesto a livello nazionale, anche in una prima fase di attuazione,
con  riferimento  al  sistema  di  rilascio  e  di   verifica   delle
certificazioni verdi. 
  Nel progettare l'introduzione della certificazione verde,  mediante
l'utilizzo di una smart  card,  quale  misura  volta  a  contenere  e
contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19,  si  ritiene  che
non si  sia,  quindi,  tenuto  adeguatamente  conto  dei  rischi  che
l'implementazione della misura determina per i diritti e le  liberta'
degli interessati, e, quindi, non  siano  state  adottate  le  misure
tecniche e organizzative adeguate per  attuare  in  modo  efficace  i
principi di protezione dei dati,  integrando  nel  trattamento  degli
stessi le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti  previsti  dal
regolamento e a tutelare i diritti degli interessati (art.  25,  par.
1, del regolamento). 
 
3. Principio di trasparenza 
  In via preliminare, si rappresenta che l'Autorita' ha ritenuto  che
il decreto-legge n. 52/2021 contrasti con il principio di trasparenza
in  quanto  non  indica,  in  modo  chiaro,  le  puntuali   finalita'
perseguite, le caratteristiche  del  trattamento  e  i  soggetti  che
possono trattare i dati raccolti  in  relazione  all'emissione  e  al
controllo delle certificazioni verdi (articoli 5, par. 1, lett. e)  e
6, par. 3, lett. b) del regolamento). 
  Analogamente si rileva che la  predetta  ordinanza  del  Presidente
della Regione Campania non individua in modo puntuale i soggetti  che
trattano le predette informazioni e che  possono  accedervi,  nonche'
quelli deputati a controllare la  validita'  e  l'autenticita'  delle
certificazioni  verdi,  disponendo  un  sistema  di  rilascio  e   di
verifica, difforme da quello individuato a livello nazionale e su cui
sono stati forniti dei primi chiarimenti da parte del Ministero della
salute con la richiamata nota del 6 maggio 2021. 
  La predetta ordinanza risulta inoltre priva dell'indicazione  della
titolarita' dei trattamenti effettuati ai fini dell'emissione  e  del
controllo delle predette certificazioni verdi  e  in  particolare  di
quelle emesse attraverso la smart card. 
  In considerazione del fatto che, alla luce di quanto indicato nella
predetta  ordinanza,  alla  data  del  6  maggio  2021  «sono   state
realizzate  e  risultano  in  consegna  circa  250.000  smart  card»,
l'assenza di tali indicazioni, e in particolare della titolarita' del
trattamento,  non  consente  -  allo  stato  -  agli  interessati  di
esercitare i diritti in materia  di  protezione  dei  dati  personali
previsti dal regolamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
 
4. Principi di limitazione della  conservazione  e  di  integrita'  e
riservatezza 
  Analogamente a quanto rappresentato dal Garante con riferimento  al
decreto-legge n. 52/2021, le disposizioni  della  predetta  ordinanza
violano  anche  il  principio  di  limitazione  della  conservazione,
secondo cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta
l'identificazione  degli  interessati  per  un  arco  di  tempo   non
superiore al conseguimento delle finalita' per le quali sono trattati
(articoli 5, par. 1, lett. e) e 6, par. 3, lett. b) del regolamento). 
  Si rileva inoltre che, al pari di  quanto  gia'  rappresentato  nel
provvedimento di avvertimento,  le  disposizioni  dell'ordinanza  non
forniscono  adeguata  garanzia  anche  in  merito  al  rispetto   del
principio di integrita'  e  riservatezza,  atteso  che  -  anche  con
specifico riferimento all'utilizzo delle predette smart  card  -  non
sono indicate  le  misure  che  si  intende  adottare  per  garantire
un'adeguata sicurezza dei dati  personali,  compresa  la  protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali (articoli 5, par. 1, lett. f) e 32 del regolamento). 
 
5. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
  Si segnala infine che l'introduzione delle certificazioni verdi nel
territorio campano con le modalita' indicate nella predetta ordinanza
determina  un  trattamento  sistematico  di  dati  personali,   anche
relativi alla salute, su larga scala, che presenta un rischio elevato
per i diritti e le  liberta'  degli  interessati  in  relazione  alle
conseguenze che possono derivare alle persone  con  riferimento  alla
limitazione delle liberta' personali.  Tali  condizioni  rendono,  in
ogni caso, necessario che sia effettuata una  preventiva  valutazione
di impatto ai sensi dell'art. 35, par. 10 del regolamento. 
 
                              Ritenuto 
 
  Alla luce delle rilevanti criticita' sopra illustrate,  che  quanto
previsto  in   ordine   all'utilizzo   delle   certificazioni   verdi
nell'ordinanza del Presidente della Regione  Campania  del  6  maggio
2021, n. 17 non risulta conforme al regolamento in quanto: 
    fondato  su  una  disposizione  di  legge  rispetto  alla   quale
l'Autorita' ha adottato un provvedimento di avvertimento il 23 aprile
2021, evidenziando la possibile violazione degli articoli 5, 6,  par.
3, lett. b), 9, 13, 14, 25 e 32 del regolamento; 
    individua misure per la  prevenzione  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  Covid-19  che   prevedono   il   trattamento   di
informazioni, relative alla salute degli interessati, e incidono  sui
diritti e liberta' degli stessi, che possono essere  introdotte  solo
da una norma del diritto dell'Unione o nazionale  di  rango  primario
che  abbia  le  caratteristiche  richieste  dal  regolamento,  previa
acquisizione del parere dell'Autorita'; 
    introduce l'utilizzo di smart card come «sistema di  rilascio  di
certificazione di avvenuta vaccinazione» in violazione  dei  principi
di liceita' e correttezza e trasparenza, di privacy by  design  e  by
default e senza prevedere misure adeguate a garantire  la  protezione
dei dati, anche appartenenti a categorie particolari,  in  ogni  fase
del trattamento (articoli 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 14, 25 e  32
del regolamento). 
  Considerato che il regolamento  attribuisce  al  Garante,  tra  gli
altri,  il  potere  di  rivolgere  avvertimenti  al  titolare  o   al
responsabile del trattamento sul fatto  che  i  trattamenti  previsti
possono verosimilmente violare le disposizioni del regolamento  (art.
58, par. 2, lett. a)) e che ricorre l'esigenza di intervenire, in via
d'urgenza, in quanto l'utilizzo della certificazione  verde,  con  le
modalita' indicate nella predetta ordinanza, e' in fase di  imminente
avvio, al fine di tutelare i diritti e le liberta' degli  interessati
prima che le richiamate violazioni producano effetti. 
  Considerato quindi che  risulta  necessario  avvertire  la  regione
Campania e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti del fatto
che  i  trattamenti  di   dati   personali   effettuati   nell'ambito
dell'utilizzo delle certificazioni verdi di cui all'ordinanza  n.  17
del 6 maggio 2021 del Presidente della Regione Campania,  in  assenza
di  interventi  correttivi,  possono  violare  le  disposizioni   del
regolamento di cui agli articoli 5, 6, par. 3, lett. b), 9,  13,  14,
25 e 32. 
  Ritenuto  inoltre  di  comunicare  il  presente  provvedimento   al
Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, per le valutazioni di competenza anche  al
fine di segnalare alle regioni e alle Province autonome il necessario
rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  protezioni  dei  dati
personali  nell'ambito  dei  trattamenti  effettuati  attraverso   il
sistema  delle  certificazioni  verdi  di  cui  al  decreto-legge  n.
52/2021. 
 
                  Tutto cio' premesso, il Garante: 
 
    a) ai sensi dell'art. 58,  par.  2,  lett.  a),  del  regolamento
avverte la regione Campania  e  tutti  i  soggetti  coinvolti  che  i
trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell'ordinanza
n. 17 del 6 maggio 2021 del Presidente della Regione Campania,  sulla
base delle motivazioni  espresse  in  premessa,  possono  violare  le
disposizioni del regolamento di cui agli articoli 5, 6, par. 3, lett.
b), 9, 13, 14, 25 e 32; 
    b) trasmette copia del presente provvedimento al  Presidente  del
Consiglio dei ministri  e  alla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province autonome per le valutazioni di competenza; 
    c) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del  Codice,  dispone  la
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 25 maggio 2021 
 
                                             Il presidente: Stanzione