PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNICATO

Scioglimento  della  «Ufficio  Eventi»,   societa'   cooperativa   in
liquidazione, in Riva del Garda (21A03628) 
(GU n.141 del 15-6-2021)

 
                        LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
(Omissis). 
 
                              Delibera: 
 
    1. Di disporre, (omissis) lo scioglimento per atto dell'autorita'
della «Ufficio Eventi», societa'  cooperativa  in  liquidazione,  con
sede a Riva del Garda (TN), via Monte Oro n. 5/B, ai sensi e per  gli
effetti di cui agli articoli 2545-septiesdecies del codice  civile  e
degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008,  n.  5  e
successive modifica; 
    2. Di non procedere alla nomina di  un  commissario  liquidatore,
non essendovi rapporti patrimoniali da definire in misura superiore a
euro  5.000,00,  secondo   quanto   disposto   dall'art.   17   della
deliberazione di Giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009; 
    3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta  alcun
impegno di spesa a carico del bilancio provinciale; 
    4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge  17  luglio
1975, n. 400,  i  creditori  o  altri  interessati  possono  avanzare
espressa e motivata domanda di nomina di un  commissario  liquidatore
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente provvedimento; 
    5. Di dare atto che  il  procedimento,  avviato  e  sospeso  come
indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento; 
    6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Ree la comunicazione al registro imprese  ai
sensi dell'art. 34 comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n.  5
e successive modifiche; 
    7. Di rendere noto che, ferma restando la possibilita'  di  adire
la  competente  autorita'   giurisdizionale   avverso   il   presente
provvedimento e' possibile ricorrere al Presidente  della  Repubblica
nel   termine   di centoventi   giorni   dalla   notificazione    del
provvedimento stesso.