N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 gennaio 2021

Ordinanza del 4 gennaio 2021 del  Tribunale  di  Napoli  sull'istanza
proposta da Ferraro Paolo c/Azienda Ospedaliera di Rilievo  Nazionale
Antonio Cardarelli e Intesa San Paolo spa. 
 
Esecuzione forzata - Sanita' pubblica - Misure connesse all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 - Divieto di intraprendere o  proseguire
  azioni esecutive nei confronti degli enti  del  Servizio  sanitario
  nazionale fino al 31 dicembre 2020. 
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  materia  di
  salute, sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
  sociali  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
  convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,  n.  77,
  art. 117, comma 4. 
(GU n.24 del 16-6-2021 )
 
                         TRIBUNALE DI NAPOLI 
                   Quattordicesima sezione civile 
 
    Il giudice dell'esecuzione, dott. Valerio  Colandrea,  letti  gli
atti della procedura espropriativa  sopra  indicata;  sciogliendo  la
riserva di cui all'udienza del 19 ottobre 2020; 
 
                              Osserva: 
 
    § 1. La presente procedura espropriativa e'  stata  promossa  nei
confronti  della  Azienda  Ospedaliera  di   Rilievo   Nazionale   A.
Cardarelli ad istanza di Ferrara Paolo in forza di  titolo  esecutivo
costituito dalla sentenza n. 668 del 12  febbraio  2018  della  Corte
d'Appello  di  Napoli  contenente  la  condanna  al  pagamento  della
complessiva  somma  di  euro  240.000,00  (oltre   rivalutazione   ed
interessi) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al  decesso
del genitore Ferraio Giuseppe. 
    Nel corso della procedura il terzo  pignorato  Intesa  San  Paolo
S.p.A. (quale tesoriere del sopra citato ente) ha reso la  prescritta
dichiarazione di quantita', evidenziando al riguardo che -  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge n. 9 del 1993, convertito in  legge  n.
67 del 1993 - l'azienda esecutata ha adottato e trasmesso le delibere
di quantificazione delle somme impignorabili, nonche' precisando come
- nel periodo temporalmente rilevante - non si sarebbero  determinati
saldi  creditori  eccedenti  l'importo  delle  somme  oggetto   della
quantificazione ai fini dell'impignorabilita'. 
    A fronte di siffatta dichiarazione il creditore pignorante ne  ha
rilevato,  in  buona  sostanza,   il   carattere   positivo   (stante
l'esistenza di saldi creditori in favore dell'ente)  ed  ha  eccepito
che il limite all'azione  esecutiva  conseguente  all'adozione  delle
delibere  di  quantificazione  delle  somme   impignorabili   sarebbe
inefficace ed inoperante nel caso di specie. 
    A sostegno di tale conclusione, in particolare, il  creditore  ha
postulato l'esecuzione a cura dell'azienda ospedaliera  di  pagamenti
per prestazioni per servizi diversi da quelli «vincolati». 
    Segnatamente, ha depositato copia del mandato n. 1404284  del  25
novembre 2019 (concernente, per l'appunto, un pagamento  prima  facie
riconducibile a servizi diversi da quelli  indispensabili)  e  -  sul
presupposto della mancata prova da parte dell'azienda  esecutata  del
fatto che l'esecuzione dei pagamenti diversi  da  quelli  «vincolati»
avrebbe  avuto  luogo  nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  -  ha
domandato l'assegnazione delle somme oggetto della  dichiarazione  di
quantita' da parte del tesoriere. 
    §   2.   Tanto   opportunamente   premesso,   alla   luce   della
documentazione  depositata  dal  creditore  questo  giudice   sarebbe
chiamato a pronunciare ordinanza di assegnazione delle somme  oggetto
della dichiarazione di quantita' del terzo. 
    Invero, in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova  ai
fini  dell'operativita'  del  vincolo  di  impignorabilita'  previsto
dall'art. 1 del decreto-legge n. 9 del 1993, convertito in  legge  n.
67 del 1993, la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimita'
e' concorde nel fare applicazione del  medesimo  principio  affermato
con riguardo all'impignorabilita' delle somme  in  titolarita'  degli
enti locali ex art. 159 T.U.E.L., affermandosi in particolare che «il
creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo
di destinazione e' onerato di allegare gli  specifica  pagamenti  per
debiti estranei eseguiti successivamente aria  delibera,  mentre,  in
base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale
provare che tali pagamenti sono stati  eseguiti  in  base  a  mandati
emessi  nel  rispetto  del  dovuto  ordine  cronologico»  (Cass.   15
settembre 2020, n. 19103, in motivazione). 
    Tuttavia, occorre considerare come - nelle  more  della  presente
procedura - sia sopravvenuta la disposizione  dell'art.  117,  quarto
comma, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in  legge  n.  77
del 2020. 
    Dunque, a fronte di una situazione di potenziale sussistenza  dei
presupposti  per  la  pronuncia  dell'ordinanza  di  assegnazione  in
ragione del fatto che, si ribadisce, vi e' stata l'allegazione di  un
pagamento per titoli diversi da quelli «vincolati»  e  non  e'  stata
fornita prova del rispetto dell'ordine cronologico dell'esecuzione di
siffatti pagamenti a cura dell'azienda ospedaliera (stante la mancata
costituzione  di  quest'ultima  nel  presente  procedimento)  occorre
verificare in quale misura la disposizione di legge sopravvenuta  sia
idonea  ad  incidere  sulla  perdurante  vigenza  del   vincolo   del
pignoramento   e,   eventualmente,   a   precludere   la    pronuncia
dell'ordinanza di assegnazione. 
    § 3. La previsione dell'art. 117, quarto comma, del decreto-legge
n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, si compone di tre
periodi a tenore dei quali: 
      «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  nonche'  per  assicurare  al
Servizio  sanitario   nazionale   la   liquidita'   necessaria   allo
svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive» (primo periodo); 
      «I pignoramenti  e  le  prenotazioni  a  debito  sulle  rimesse
finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del  proprio  Servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in  vigore
del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta  data
e non vincolano  gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  e  i
tesorieri, i quali possono disporre, per le  finalita'  dei  predetti
enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei
debiti, delle  somme  agli  stessi  trasferite  durante  il  suddetto
periodo» (secondo periodo); 
      «Le disposizioni del presente comma si  applicano  fino  al  31
dicembre 2020» (terzo periodo). 
    Per quanto  in  questa  sede  specificamente  interessa,  occorre
verificare  il  significato  da  attribuirsi  alla   fattispecie   di
improcedibilita'  casi  disciplinata  per  la  parte  concernente  le
procedure espropriative gia' pendenti nei confronti  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale. 
    Al riguardo, ritiene  questo  giudice  che  venga  in  gioco  una
fattispecie di definitiva «improcedibilita'»  delle  esecuzioni  gia'
intraprese. 
    Queste le ragioni. 
    § 3.1. Anzitutto, a sostegno di tale  interpretazione  milita  il
tenore letterale della disposizione di legge. 
    Invero,  il  legislatore  ha  espressamente  sancito  un  divieto
generalizzato di agire esecutivamente nei confronti  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale (ovviamente,  per  il  limitato  periodo
preso in considerazione  della  norma):  viene  cioe'  inibito  tanto
l'avvio, quanto l'ulteriore prosieguo delle  procedure  espropriative
in danno di siffatti enti. 
    Peraltro, sotto il  profilo  dell'interpretazione  letterale  non
deve trascurarsi come l'ordinamento non ignori disposizioni normative
che, per contro, disciplinano espressamente peculiari fattispecie  di
sospensione di procedure  espropriative  pendenti  nei  confronti  di
determinate categorie di  enti  pubblici,  fattispecie  collegate  ad
esigenze lato sensu «finanziarie» ed emergenziali: il riferimento  e'
alla previsione dell'art. 243-bis, quarto comma, T.U.E.L.,  la  quale
statuisce la sospensione delle procedure espropriative  pendenti  nei
confronti di enti locali sottoposti ad una procedura di  riequilibrio
finanziario  pluriennale  (sospensione  operante  dalla  data   della
relativa  deliberazione  e  sino  all'approvazione   del   piano   di
riequilibrio). 
    Dunque, la circostanza per cui il sopra  citato  art.  117  abbia
optato  per  una  differente  formulazione  incentrata  sull'espressa
previsione di improcedibilita' (piuttosto che  sul  meccanismo  della
sospensione) appare sintomo di una scelta significativamente diversa,
nel senso, cioe', della vera e propria «caducazione» del vincolo  del
pignoramento e non gia' del mero  arresto  temporaneo  dell'ulteriore
corso dell'esecuzione con salvaguardia del vincolo gia' esistente. 
    Ne' significativi elementi per una diversa  soluzione  provengono
dalla relazione di accompagnamento al testo del decreto-legge  n.  34
del 2020, relazione  nella  quale  la  previsione  del  quarto  comma
dell'art.  117  viene  giustificata  sotto  forma   di   «sospensione
temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli  enti  sanitari
fino al 31 dicembre 2020». 
    Invero, occorre considerare che: 
      da un lato, i lavori preparatori di un testo normativo  possono
al piu' disvelare l'intentio sottesa all'intervento  legislativo,  ma
non escludono che il  significato  della  previsione  adottata  debba
desumersi dall'assetto che la norma abbia concretamente assunto nella
formulazione letterale e logico-sistematica; 
      dall'altro lato, a parte l'estrema stringatezza della relazione
di accompagnamento non puo' non concordarsi sul  carattere  a-tecnico
della  terminologia  adoperata,   atteso   che   -   attraverso   una
denominazione onnicomprensiva - si e' inteso in realta'  esprimere  e
il concetto di  una  sostanziale  e  generalizzata  inibitoria  delle
azioni  esecutive  (tanto  quelle  avviate  ex   novo   nel   periodo
considerato, quanto quelle gia' pendenti). 
    §  3.2.  In  secondo  luogo  ed  in  collegamento  con  l'esegesi
letterale  della  disposizione,  occorre  tener  conto  della   ratio
dell'intervento normativo quale esplicitata nell'incipit del comma  4
(si ribadisce: «al fine di far fronte alle esigenze straordinarie  ed
urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del   COVID-19   nonche'   per
assicurare al Servizio sanitario nazionale la  liquidita'  necessaria
allo svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza ...») 
    A  ben  vedere,  la  finalita'  affermata  expressis  verbis  dal
legislatore  di  «assicurare  al  Servizio  sanitario  nazionale   la
liquidita'  necessaria»   potrebbe   essere   realizzata   unicamente
attraverso una qualche forma di liberazione  delle  somme  vincolate,
laddove invece  -  qualora  si  opinasse  nei  termini  di  una  mera
temporanea sospensione dell'ulteriore corso della procedura - i  beni
pignorati resterebbero  comunque  vincolati  alla  soddisfazione  dei
crediti  azionati  esecutivamente,  in  tal  modo  determinandosi  la
panificazione del risultato legislativamente prefissato. 
    In tale prospettiva, cioe', il divieto di proseguire le procedure
gia'   pendenti   apparirebbe   privo   di   sostanziale   ed   utile
giustificazione:  non  sarebbe  infatti  idoneo  ad   assicurare   un
risultato effettivo ne' per l'ente esecutato (stante  la  persistenza
del vincolo sulle somme pignorate), ne' per il  creditore  che  abbia
gia'  avviato  l'azione  esecutiva  (per  il  quale  vi  sarebbe   un
differimento della  possibilita'  cli  procedere  al  soddisfacimento
delle proprie ragioni sulle somme comunque gia' vincolate). 
    §3.3. La soluzione qui prospettata trova  un  ulteriore  supporto
nell'interpretazione logico-sistematica della previsione  del  quarto
comma dell'art. 117 e, in  particolar  modo,  nell'esegesi  congiunta
delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo periodo. 
    Al riguardo, si e' visto  come  -  dopo  l'affermazione  generale
contenuta nel primo periodo  in  ordine  al  divieto  di  iniziare  o
proseguire azioni esecutive nei confronti  degli  enti  del  servizio
sanitario nazionale - il secondo periodo della disposizione in  esame
contenga una disposizione ad hoc per i procedimenti gia' pendenti. 
    In  particolare,  la  previsione  si  dipana  in  una  duplice  e
complementare direzione: 
      da un lato, vi e' la  comminatoria  di  una  (per  certi  versi
singolare) sopravvenuta «inefficacia» del pignoramento; 
      dall'altro lato, e' espressamente  sancito  il  recupero  della
piena «disponibilita'» delle somme ad opera degli enti  del  servizio
sanitario e dei rispettivi tesorieri. 
    Cio' posto, ritiene questo giudice che -  pur  a  fronte  di  una
formulazione non del tutto perspicua - la previsione in  discorso  si
riferisca a tutti i pignoramenti gia' pendenti e non  solo  a  quelli
che investano determinati beni  (ovverosia,  le  rimesse  finanziarie
provenienti dalle regioni); 
    Invero, in punto di diritto sarebbe difficilmente ipotizzabile un
pignoramento  che  investa  rimesse  finanziarie  provenienti   dalle
regioni: come noto, gli enti del servizio  sanitario  nazionale  sono
soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi della legge n. 720 del
1984, ragion per cui -  ai  sensi  dell'art.  1-bis  della  legge  in
questione - l'azione esecutiva non puo' che svolgersi  nei  confronti
del soggetto preposto al servizio di tesoreria ed in  relazione  alle
somme giacenti sulle relative contabilita' speciali. 
    Dunque, una limitazione  della  portata  della  disposizione  del
secondo  periodo  ai  soli  pignoramenti   concernenti   le   rimesse
finanziarie  provenienti   dalle   regioni   si   tradurrebbe   nello
svuotamento di significato della disposizione legislativa  in  esame,
laddove, al contrario, l'origine «emergenziale» non esclude che  essa
debba essere collocata  pur  sempre  nel  quadro  di  un  determinato
«sistema», cio' che rappresenta  il  sostrato  alla  luce  del  quale
ricostruire il significato della previsione medesima. 
    Nel quadro cosi' delineato, allora, il riferimento  alle  rimesse
finanziarie deve leggersi in collegamento non  gia'  ai  pignoramenti
pregressi (i quali non potrebbero che riguardare - si ribadisce -  il
saldo  di  cassa  gestito  dal  soggetto  tesoriere),   bensi'   alle
prenotazioni a debito eventualmente operate,  il  che  giustifica  la
portata della specificazione contenuta. 
    In questa prospettiva, dunque, la previsione del secondo  periodo
non  appare  disciplinare  una  fattispecie  distinta  (e   speciale)
rispetto  a  quella  del  primo  periodo,   bensi'   costituisce   la
specificazione - con  riferimento  alle  procedure  pregresse  -  del
divieto generale di  agire  esecutivamente  gia'  sancito  nel  primo
periodo. 
    In altri termini, il senso della disposizione e'  di  specificare
le conseguenze del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive  in
relazione alle procedure gia'  pendenti,  contemplando  per  esse  un
meccanismo di sopravvenuta  perdita  di  efficacia  del  vincolo  del
pignoramento e - in via del tutto speculare  -  affermando  la  piena
disponibilita' delle  somme  da  parte  degli  enti  debitori  e  dai
rispettivi tesorieri. 
    § 3.4. Infine, un  ultimo  argomento  puo'  individuarsi  in  una
prospettiva per cosi' dire  «storica»,  ponendo  mente  all'immediato
antecedente della disposizione in  esame:  ovverosia,  la  previsione
dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del  2010,  la  quale  pare
aver rappresentato il  modello  normativo  al  quale  il  legislatore
dell'emergenza si e' materialmente ispirato. 
    Sotto questo profilo, infatti, il tenore  dell'art.  117,  quarto
comma, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in  legge  n.  77
del 2020, risulta pressoche' coincidente -  mutatis  mutandis  -  con
quello di cui alla prima versione dell'art. 1, comma 51, della  legge
n. 220 del 2010 (ovverosia, la versione vigente prima  della  novella
operata  con  l'art.  6-bis  del  decreto-legge  n.  158  del   2012,
convertito in legge n. 189 del 2012). 
    A ben vedere, entrambe le disposizioni: 
      contengono   l'esplicitazione   in    premessa    dell'esigenza
perseguita dal legislatore di assicurare la concreta operativita'  di
pagamenti a cura degli enti del  servizio  sanitario  nazionale  (nel
primo caso in dipendenza della procedura di ricognizione  dei  debiti
per le regioni soggette a piani di rientro  dei  disavanzi  sanitari;
nel  secondo  caso  in   collegamento   con   l'attivita'   derivante
dall'emergenza epidemiologica per il Covid-19); 
      affermano  conseguentemente  un  identico  divieto  di   azioni
esecutive onde assicurare il  raggiungimento  della  finalita'  cosi'
affermata (testualmente sancendosi che «non possono essere intraprese
o proseguite azioni esecutive»); 
      disciplinano in  termini  pressoche'  identici  la.  sorte  dei
pignoramenti pregressi e delle prenotazioni a  debito  gia'  operate,
nel senso che in entrambi i casi si prevede che  essi  non  producano
effetto e che gli enti ed i rispettivi  tesorieri  abbiano  la  piena
disponibilita' delle somme  («i  pignoramenti  e  le  prenotazioni  a
debito  sulle  rimesse  finanziarie  trasferite  dalle  regioni   ...
effettuati prima ... non producono effetti dalla suddetta data ...  e
non  vincolano  gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  e   i
tesorieri, i quali possono disporre, per le  finalita'  dei  predetti
enti ... delle somme  agli  stessi  trasferite  durante  il  suddetto
periodo»). 
    In tale contesto, peraltro, non appaiono rilevanti le  differenze
presenti nella successiva versione dell'art. 1, comma 51, della legge
n. 220  del  2010,  differenze  riconducibili,  essenzialmente,  alla
esplicitazione di una vera e propria  «estinzione»  dei  pignoramenti
gia' pendenti («sono estinti di diritto  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione»)  e  ad  una   piu'   incisiva
affermazione della riacquisizione di  disponibilita'  delle  relative
somme («Dalla medesima  data  cessano  i  doveri  di  custodia  sulle
predette  somme,  con   obbligo   per   i   tesorieri   di   renderle
immediatamente disponibili, senza previa  pronuncia  giurisdizionale,
per garantire  l'espletamento  delle  finalita'  indicate  nel  primo
periodo»). 
    Invero, come e' stato  sottolineato  dalla  Corte  Costituzionale
nella sentenza n. 186  del  2013,  la  novella  dell'art.  6-bis  del
decreto-legge n. 158 del 2012, convertito in legge n. 189  del  2012,
ha semplicemente  estremizzata  «le  soluzioni  gia'  presenti  nella
previgente disciplina», della quale la novella  ha  rappresentato,  a
ben vedere, una piu' chiara e perspicua evoluzione normativa. 
    Cio' posto, la sostanziale identita' e continuita' tra  il  testo
dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 (quanto meno nella
versione originaria) e l'attuale previsione dell'art. 117 costituisce
un elemento che - sul piano interpretativo - induce a ricostruire  la
portata di quest'ultima disposizione in termini analoghi a quelli che
la giurisprudenza aveva prospettato in passato con  riferimento  alla
prima: ovverosia, quale improcedibilita'  definitiva  dell'esecuzione
in precedenza avviata nei confronti degli enti del servizio sanitario
nazionale. 
    § 4. La conclusione sopra raggiunta presenta indubbi  aspetti  di
criticita' sotto il profilo costituzionale e in special modo  -  come
meglio si vedra' nel prosieguo - in riferimento ai parametri  di  cui
agli articoli 24 e 111 Cost. 
    Prima di concentrare l'attenzione su siffatti aspetti,  tuttavia,
non appare fuor luogo verificare la  praticabilita'  di  una  diversa
interpretazione diretta ad «attenuare» i riflessi della  sanzione  di
improcedibilita' sulle procedure espropriative gia' pendenti. 
    Nondimeno, ritiene questo giudice che  la  soluzione  al  quesito
debba essere negativa. 
    § 4.1. Anzitutto, si e' gia' evidenziato come non  sia  possibile
interpretare il divieto di proseguire le procedure espropriative gia'
pendenti   nei   termini   di   una   mera   sospensione   temporanea
dell'ulteriore corso dell'esecuzione, con salvezza degli effetti  dei
pignoramenti gia' eseguiti. 
    Infatti, vi ostano gli elementi complessivamente ricavabili dalla
ricostruzione  letterale,  teleologica  e  logico-sistematica   della
disposizione in esame. 
    In altri termini, la praticabilita'  di  una  mera  «sospensione»
appare  smentita  sia  dall'espressa  previsione   nei   termini   di
improcedibilita' dell'esecuzione, sia dall'obiettivo  perseguito  dal
legislatore con l'introduzione del divieto (si ribadisce,  «liberare»
liquidita' in favore degli enti del servizio sanitario  nazionale  al
fine  di  far  fronte  alle  maggiori  spese   legate   all'emergenza
epidemiologica), sia dalla precisazione comunque operata in punto  di
sopravvenuta inefficacia dei pignoramenti pregressi. 
    § 4.2. In secondo luogo, non appare plausibile un'interpretazione
restrittiva della disposizione in esame che - collegando  il  divieto
del comma 4 alle precedenti previsioni dei commi 1, 2 e  3  dell'art.
117 - limiti l'operativita' di siffatto divieto alle sole  (maggiori)
risorse finanziarie  messe  a  disposizione  del  servizio  sanitario
nazionale in conseguenza dell'emergenza da Covid-19. 
    Indubbiamente, il divieto di procedere esecutivamente si  colloca
nel quadro di un piu' ampio intervento  volto  ad  «incrementare»  le
risorse per far fronte  all'emergenza  epidemiologica,  cio'  che  ha
avuto luogo sia  attraverso  l'ampliamento  dei  trasferimenti  dallo
Stato  alle  Regioni  (comma  1),  sia   attraverso   la   previsione
dell'obbligo per le Regioni di integrale messa a disposizione di tali
fondi agli enti del servizio sanitario (comma 3). 
    Tuttavia,  in  alcun  modo  quel  divieto  e'  limitato  ai  soli
trasferimenti finanziari  operati  con  il  medesimo  art.  117,  ne'
l'obiettivo dichiarato dal legislatore  di  assicurare  una  maggiore
liquidita' per gli enti del servizio sanitario  nazionale  giustifica
una limitazione di tal fatta. 
    In  altri  termini,  una  tale  prospettazione   si   tradurrebbe
nell'elisione di una rilevante parte del contenuto  precettivo  della
norma, atteso che non avrebbe ragion d'essere ne' la  previsione  del
divieto (non solo di iniziare, ma  anche)  di  proseguire  le  azioni
esecutive, ne' la  sanzione  di  inefficacia  dei  pignoramenti  gia'
eseguiti alla data di entrata in vigore della disposizione di legge. 
    §  4.3.  Resta  da  verificare  un'ultima  opzione:   quella   di
un'interpretazione che - con riguardo ai pignoramenti pregressi - non
escluda la caducazione degli effetti (e, quindi, l'inoperativita' del
vincolo gia'  perfezionato  sulle  somme),  ma  postuli  comunque  il
carattere meramente  temporaneo  di  tale  fenomeno  sotto  forma  di
«reviviscenza» del vincolo  allo  spirare  del  termine  sancito  dal
legislatore  (ovviamente,  sulle  sole   disponibilita'   finanziarie
successive). 
    Tuttavia, neppure tale soluzione appare plausibile. 
    Anzitutto, oltre ai sopra citati elementi di carattere  letterale
e logico-sistematico deve evidenziarsi come un  fenomeno  del  genere
non solo appaia sostanzialmente sconosciuto  al  vigente  ordinamento
giuridico processuale, ma ponga soprattutto inevitabili  problemi  in
relazione alle modalita' con cui operare  la  pretesa  «reviviscenza»
del  vincolo  del  pignoramento,  essendo  difficile  ipotizzarne  il
ripristino automatico sol che si pensi alle esigenze di certezza  nei
rapporti con un soggetto estraneo ai rapporti di debito-credito (tale
essendo il terzo pignorato). 
    In ogni caso, poi, una soluzione del genere non escluderebbe  che
- stante la caducazione del vincolo  del  pignoramento  (sebbene  con
un'efficacia  per  cosi'  dire   temporanea)   -   sarebbe   comunque
paralizzato il diritto di agire esecutivamente del creditore. 
    Dunque, non verrebbe  eliminato  quel  punto  di  «frizione»  con
l'esigenza di assicurare la  tutela  costituzionale  del  diritto  di
azione del creditore. 
    § 5. Le considerazioni che precedono comportano che, nel caso  di
specie, questo giudice dovrebbe procedere non gia'  all'ordinanza  di
assegnazione,    bensi'    alla    dichiarazione    di     definitiva
improcedibilita' della presente esecuzione. 
    In conformita' alla complessiva  interpretazione  sopra  operata,
infatti, la sopravvenuta previsione dell'art. 117, quarto comma,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020,  si
risolve nel venir meno dell'oggetto dell'esecuzione gia'  intrapresa,
cio' in  conseguenza  della  caducazione  ex  lege  del  vincolo  del
pignoramento. 
    Tuttavia, appare legittimo dubitare della compatibilita'  di  una
siffatta conclusione in relazione alle disposizioni degli articoli 24
e 111 Cost. in tema di tutela giurisdizionale dei  diritti  e  giusto
processo. 
    In  proposito,  possono  svolgersi  le  seguenti   considerazioni
generali. 
    § 5.1. E' noto come la Corte Costituzionale abbia  affrontato  in
plurime occasioni  la  questione  della  legittimita'  di  previsioni
legislative dirette al «blocco» di azioni esecutive nei confronti  di
determinate categorie di enti pubblici (e, in  special  modo,  quelli
del servizio sanitario nazionale). 
    Ai fini di opportuna sintesi appare sufficiente richiamare quanto
precisato  nella  sentenza  n.  186   del   2013,   nella   quale   -
nell'esaminare la questione della legittimita' dell'art. 1, comma 51,
della legge n. 220 del  2010  (disposizione  che,  si  ribadisce,  ha
rappresentato il modello di riferimento utilizzato anche nel caso  di
specie) - i giudici costituzionali hanno compendiato le condizioni in
presenza delle quali la previsione del divieto di azioni esecutive  e
la  caducazione  delle  procedure  gia'  pendenti   possa   ritenersi
compatibile con i principi degli artt. 24 e 111 Cost. 
    Nelle  parole  della  Corte,  in   particolare,   un   intervento
legislativo di tal fatta «puo' ritenersi giustificato da  particolari
esigenze transitorie qualora, per un verso, siffatto svuotamento  sia
limitato ad un risiretto periodo temporale (sentenze n. 155 dei  2004
e n. 310 del 2003) e, per altro verso, le disposizioni  di  carattere
processuale  che  incidono  sui  giudizi   pendenti,   determinandone
l'estinzione, siano controbilanciate  da  disposizioni  di  carattere
sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via  che
non  sia  quella  della   esecuzione   giudiziale,   la   sostanziale
realizzazione dei diritti oggetto delle procedure  estinte  (sentenze
n. 277 del 2012 e n. 364 del 2007)» (Corte Cost. sentenza n. 186  del
2013, in particolare par. 4.1.). 
    § 5.2. Cio' posto, con riguardo  alla  previsione  potenzialmente
applicabile nel caso di specie e'  legittimo  dubitare  del  rispetto
delle condizioni sopra indicate. 
    Se e'  vero  che  l'orizzonte  temporale  della  disposizione  in
discorso e' stato oggettivamente  limitato  (operando  il  divieto  -
salvo ulteriori interventi legislativi - sino al  31  dicembre  2020)
deve tuttavia osservarsi come non sia stato delineato  un  meccanismo
idoneo ad assicurare una tutela sostanziale in via equivalente. 
    Per la verita', il legislatore  non  ha  ignorato  l'esigenza  di
contemplare  -  pur  nel  quadro  di  una  situazione   indubbiamente
emergenziale quale quella derivante dall'emergenza epidemiologica  da
COVID-19 - strumenti idonei ad assicurare  il  soddisfacimento  delle
ragioni dei creditori degli enti del servizio sanitario nazionale. 
    Sotto questo profilo, infatti, i commi 5-11 del medesimo art. 117
hanno  introdotto  la  possibilita'  per  le  Regioni  di  richiedere
anticipazioni  di  liquidita'  alla  Cassa  Depositi  e  Prestiti  da
destinare al «ai pagamenti dei  debiti  certi  liquidi  ed  esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a  somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni per  prestazioni  professionali»,
previsione che deve  leggersi  in  collegamento  con  le  statuizioni
contenute nel  precedente  art.  115  (istitutivo  di  un  «Fondo  di
liquidita'  per  il  pagamento  dei  debiti  commerciali  degli  enti
territoriali» con dotazione finanziaria ad hoc). 
    Nondimeno, appare dubbia l'effettivita' di un siffatto meccanismo
al fine di assicurare la tutela delle ragioni dei crediti colpiti dal
divieto di azioni esecutive, cio' ove si ponga mente al fatto che: 
      il sistema contemplato dal legislatore non  e'  automaticamente
collegato  al  divieto  di  azioni  esecutive,  bensi'   si   risolve
nell'approntamento di un mero canale finanziario ulteriore in  favore
delle regioni; 
      conseguentemente, non vi e' alcun obbligo ma una mera  facolta'
per   l'amministrazione   regionale    interessata    di    avvalersi
dell'anticipazione  di  liquidita'  in   questione,   occorrendo   in
particolare una deliberazione ad iniziativa della Giunta regionale da
adottarsi entro un termine prefissato  (deliberazione  che  in  alcun
modo configura un atto dovuto); 
      infine  e  soprattutto,   non   e'   contemplata   una   tutela
generalizzata per qualsivoglia credito gia' azionato  esecutivamente,
potendo l'anticipazione essere destinata all'estinzione unicamente di
determinate  tipologie  di  debiti  (ovverosia,  quelli  «relativi  a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali»), con la conseguenza per cui - ad  esempio  -  per  un
credito quale quello azionato  nel  caso  di  specie  (si  ribadisce,
un'obbligazione  a  titolo  di  risarcimento   danni)   non   sarebbe
ipotizzabile alcuna forma di tutela equivalente. 
    §  5.3.  Le  considerazioni  che  precedono  inducono  allora   a
configurare  come  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 117, quarto comma,
del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020,
sotto un duplice profilo: 
      anzitutto, in relazione al parametro dell'art. 24 Cost., atteso
che il «sacrificio» posto a  carico  dei  creditori  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale (sotto forma di  improcedibilita'  delle
azioni esecutive dagli stessi gia' promosse) non appare  «bilanciato»
con la previsione di un sistema di effettiva tutela equivalente,  con
consequenziale   vanificazione    degli    effetti    della    tutela
giurisdizionale gia' conseguita nei procedimenti  esecutivi  promossi
da quei creditori; 
      in secondo luogo,  poi,  in  relazione  altresi'  al  parametro
dell'art. 111 Cost. con riguardo al  concetto  della  «parita'  delle
armi», atteso che, con la disposizione censurata, il  legislatore  ha
finito per introdurre una fattispecie di  ius  singuiare  che  -  pur
originata  da  comprensibili  preoccupazioni   legate   all'emergenza
epidemiologica in corso - ha determinato uno sbilanciamento  fra  due
posizioni in gioco,  esentando  quella  pubblica,  di  cui  lo  Stato
risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli delle condanne
giudiziarie subite. 
    Nella misura  in  cui  la  disposizione  dell'art.  117  dovrebbe
trovare applicazione nel caso di specie  (con  conseguente  rilevanza
della questione ai fini  del  prosieguo  della  presente  procedura),
pertanto, ritiene questo giudice di disporre d'ufficio la  rimessione
degli atti alla Corte Costituzionale per la soluzione della questione
di legittimita' sopra prospettata. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Letto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953: 
      Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata  la
questione di legittimita' dell'art. 117, quarto comma, del decreto n.
34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, in riferimento  agli
artt. 24 e 111 Cost. e per l'effetto: 
      Dispone la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. 
      Dichiara sospeso il presente procedimento. 
      Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della
cancelleria,  alle  parti  del  procedimento,  alla  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e
del Senato della Repubblica. 
        Napoli, 20 dicembre 2020 
 
                     Il giudice dell'esecuzione: 
                              Colandrea