N. 119 SENTENZA 11 maggio - 10 giugno 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia amministrativa -  Controversie  in  materia  di  produzione
  energetica, in particolare relative a infrastrutture  di  trasporto
  ricomprese,  o  da  ricomprendere,  nella  rete   di   trasmissione
  nazionale o rete nazionale dei gasdotti - Competenza funzionale del
  TAR Lazio, anche per i processi  pendenti  -  Onere  per  la  parte
  interessata di riassunzione dei giudizi pendenti entro  il  termine
  di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
  novella  -   Violazione   del   principio   di   ragionevolezza   -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 41, comma 5. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. 
(GU n.24 del 16-6-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  41,  comma
5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia),  promosso  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  nel
procedimento vertente  tra  la  Ruffolo  srl  e  altri  e  Terna-Rete
elettrica nazionale spa e altri, con ordinanza del  19  luglio  2019,
iscritta al n. 197 del registro ordinanze  2019  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  46,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione della Ruffolo srl e altri e  della
Terna-Rete elettrica nazionale spa; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  maggio  2021  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera, sostituito per la  redazione  della
decisione dalla Giudice Daria de Pretis; 
    uditi gli avvocati Pietro Greco per Ruffolo srl e altri  e  Mario
Esposito per Terna-Rete elettrica nazionale spa, in  collegamento  da
remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della  Corte
del 16 marzo 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 maggio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 19 luglio 2019 (r.o. n. 197  del  2019)  il
Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  ha  sollevato  questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 41, comma  5,  della  legge  23
luglio   2009,   n.   99   (Disposizioni   per    lo    sviluppo    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 
    La   disposizione   censurata,   dopo   avere   attribuito   alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla  competenza
territoriale del Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Lazio,
sede di Roma, alcune controversie in materia di impianti  energetici,
come specificamente individuate dalla norma stessa, aggiunge che,  in
caso di processi pendenti, le  parti  hanno  l'onere  di  riassumerli
avanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della stessa legge n. 99 del 2009. 
    La  vicenda  di  cui  il  rimettente  si  occupa   concerne   una
controversia regolata dall'art. 41, comma 5, della  menzionata  legge
n. 99 del 2009, poiche' sono censurati gli  atti  con  cui  e'  stata
imposta una servitu' di elettrodotto  sui  fondi  di  proprieta'  dei
ricorrenti, al fine di completare una  infrastruttura  energetica  di
rilievo nazionale. 
    La causa - riferisce il giudice a quo - fu decisa in primo  grado
dal TAR Calabria, avanti  al  quale  era  stata  radicata  nel  2005,
nonostante fosse gia' in vigore la norma censurata, che ha  efficacia
dal 15 agosto 2009. 
    La pronuncia del TAR Calabria fu percio' annullata con rinvio per
difetto di  competenza,  con  conseguente  riassunzione  della  causa
innanzi al TAR Lazio, divenuto competente nelle more del giudizio  di
primo grado. 
    Tuttavia, la riassunzione e' stata  operata  solo  nel  2012  (in
applicazione  della  «disciplina  ordinaria   della   riassunzione»),
anziche' entro il  termine  del  14  novembre  2009,  risultante  per
effetto  della  norma  censurata  e  della  sospensione  dei  termini
processuali durante il periodo  feriale.  Il  TAR  Lazio  ha  percio'
dichiarato estinto il giudizio,  in  applicazione  dell'art.  50  del
codice di procedura civile  «pacificamente  ritenuto  applicabile  al
processo amministrativo». 
    La pronuncia del  giudice  di  primo  grado  e'  stata  appellata
innanzi all'odierno rimettente, che, su eccezione di  parte,  censura
l'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui fa
decorrere  il  termine  perentorio  di   riassunzione   della   causa
dall'entrata in vigore della medesima legge n. 99 del 2009,  anziche'
«dalla data di ricezione dell'avviso dell'onere di riassunzione». 
    2.- Il giudice rimettente premette  che  la  norma  censurata  e'
stata abrogata e sostituita dall'art. 135, comma 1,  dell'Allegato  1
al  decreto  legislativo  2   luglio   2010,   n.   104   (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino  del  processo  amministrativo),  secondo  il
quale, quanto alla individuazione del giudice,  resta  competente  il
TAR Lazio. 
    La questione sarebbe pero' rilevante, posto che e' stata la norma
ora abrogata ad avere applicazione nel giudizio a quo, determinandone
l'estinzione. 
    3.- La disposizione censurata, inoltre, non sarebbe  suscettibile
di  interpretazione  costituzionalmente  orientata.  Essa,   infatti,
sarebbe univoca nell'imporre  l'onere  di  riassunzione  a  tutte  le
controversie appartenenti alla tipologia indicata, anche  quando  non
vi fossero state concesse misure cautelari, come nel caso di specie. 
    4.- Il rimettente esclude che la  norma  censurata  sia  viziata,
nella parte in cui ha imposto l'onere di riassunzione avanti  al  TAR
Lazio  anche  delle  controversie  pendenti,  ma  sospetta  che   sia
manifestamente  irragionevole  e  contrario  al  diritto  di  difesa,
nonche'  al  principio  del  giusto  processo,  che  il  termine   di
riassunzione decorra da un «fatto processuale» (ovverosia,  l'entrata
in vigore della legge n. 99 del  2009),  anziche'  da  uno  specifico
avviso, dato alle parti, in ordine all'onere di riassumere la causa. 
    5.- A sostegno del dubbio di legittimita'  costituzionale,  viene
in particolare ricordata la sentenza n. 111 del 1998, con cui  questa
Corte dichiaro' l'illegittimita' costituzionale di una norma  che,  a
pena di estinzione, onerava le parti dei  processi  pendenti  innanzi
alla Commissione tributaria centrale di  depositare  una  istanza  di
trattazione, nel termine di sei mesi  dall'entrata  in  vigore  della
norma stessa. 
    La Corte - osserva il rimettente - ritenne lesi gli artt. 3 e  24
Cost., poiche' il termine  decorreva  dall'entrata  in  vigore  della
legge, anziche' «dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di
proposizione dell'istanza stessa». 
    A parere del rimettente, la  norma  censurata  si  esporrebbe  ad
identiche censure. 
    Essa, infatti, incidendo sul «ragionevole e  preciso  affidamento
delle parti a che il processo si svolga secondo le norme vigenti  nel
momento  in  cui  esse  lo  hanno   instaurato»,   introdurrebbe   un
adempimento «eccezionale e derogatorio rispetto al sistema», senza il
correttivo  di  rimediare  ad   una   «situazione   di   non   facile
conoscibilita'», con l'introduzione di un avviso da  comunicare  alle
parti. 
    In considerazione del  grave  effetto  conseguente  alla  mancata
riassunzione, ovvero la «estinzione  a  sorpresa  del  giudizio»,  il
rimettente ritiene pregiudicato il diritto di difesa  «a  prescindere
dalla maggiore o minore complessita' tecnica del processo». 
    L'esercizio   del   diritto   sarebbe   stato   reso,    infatti,
«estremamente difficile»,  non  tanto  in  forza  di  un  termine  di
sessanta giorni reputato dal rimettente  «non  irragionevole»,  ma  a
causa del suo dies a quo, nonostante, con l'art. 42, comma  5,  della
legge  6  dicembre  1971,  n.   1034   (Istituzione   dei   tribunali
amministrativi regionali), il legislatore, in un caso affine,  avesse
invece gravato la segreteria del giudice amministrativo dell'avviso. 
    6.- Il 22 novembre 2019 si sono costituite  in  giudizio  Ruffolo
srl e altri, parti ricorrenti nel giudizio  a  quo,  concludendo  per
l'accoglimento delle questioni. 
    Le parti ripercorrono  il  testo  dell'ordinanza  di  rimessione,
condividendolo. 
    La normativa processuale censurata sarebbe stata inserita «in una
legge dai contenuti  sostanzialmente  ed  apparentemente  economici»,
recante «disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
delle imprese in materia di energia», cosi' da restare celata. 
    La disposizione menzionata, inoltre, sarebbe del tutto eccentrica
se posta a raffronto con la disciplina della perenzione  dei  ricorsi
ultra-quinquennali nel processo amministrativo, che opera quale causa
di estinzione del processo  per  inattivita'  delle  parti,  solo  se
queste ultime hanno ricevuto un apposito avviso di segreteria  e  non
hanno assunto ulteriori iniziative processuali. 
    Le parti private deducono, infine, la violazione  dell'art.  117,
primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, perche' sarebbe stato leso
l'affidamento dei consociati, con un «ingiusto favor del legislatore»
per l'amministrazione resistente nel giudizio. 
    Cio' avrebbe determinato anche una «interferenza legislativa  nel
processo pendente». 
    7.- Il 2 dicembre 2019 si e' costituita  in  giudizio  Terna-Rete
elettrica nazionale spa, parte resistente nel giudizio principale, la
quale, nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha  depositato  memoria,
chiedendo che le questioni  siano  dichiarate  inammissibili  e,  nel
merito, non fondate. 
    L'inammissibilita'  deriverebbe  dal  fatto  che  ne'  la   parte
ricorrente  nel  giudizio  principale,  ne'  il   rimettente   hanno,
rispettivamente, chiesto e valutato la concessione  della  rimessione
in  termini  per  riassumere  la  causa   ai   sensi   dell'art.   37
dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010. 
    Inoltre, il rimettente non avrebbe specificato se, a  seguito  di
accoglimento  delle  questioni,  l'obbligo  di  avvisare   le   parti
dell'onere di riassunzione dovrebbe competere al giudice, ovvero alla
sua segreteria. Cio' comporterebbe l'inammissibilita' per  «invasione
del potere legislativo» e «difetto di legittimazione  del  Giudice  a
quo a prefigurare e modulare il tipo e il contenuto di  decisione  da
adottarsi dalla Corte costituzionale». 
    Le  questioni  sarebbero  inammissibili  anche  per  difetto   di
motivazione sulla non manifesta infondatezza, posto  che  il  giudice
rimettente  si  sarebbe   limitato   a   richiamare   la   precedente
giurisprudenza  costituzionale,  senza  offrire  altri  argomenti   a
sostegno del dubbio di costituzionalita'. 
    Le  questioni  sarebbero  altresi'  infondate,  poiche'  il  loro
accoglimento si porrebbe in contrasto con il principio che assume  la
generale conoscenza  della  legge,  e  dunque  -  secondo  Terna-Rete
elettrica nazionale spa - con gli artt. 73, terzo  comma,  Cost.,  10
disp. prel. cod. civ. e 5 cod. pen. 
    Tale  principio,  come  piu'  volte  osservato  dalla  Corte   di
cassazione, varrebbe in particolare per gli operatori del diritto  e,
quanto  agli  avvocati  difensori,  si  tradurrebbe  nell'obbligo  di
aggiornarsi autonomamente e con diligenza sull'evoluzione normativa e
giurisprudenziale. 
    La disposizione - aggiunge la parte - ebbe anche «una  importante
visibilita' in moltissime  riviste  e  quotidiani  giuridici».  Essa,
dettata nell'esercizio  dell'ampia  discrezionalita'  legislativa  in
tema di istituti processuali,  non  imporrebbe  oneri  eccessivamente
gravosi per il diritto di  difesa  e  risponderebbe  all'esigenza  di
concentrare le controversie energetiche piu' significative presso  il
TAR Lazio in tempi celeri. 
    8.- I ricorrenti del giudizio principale hanno  a  propria  volta
depositato  una  memoria  conclusiva,  con  la  quale  reiterano  gli
argomenti  gia'  spesi,  con  ampi   richiami   alla   giurisprudenza
costituzionale. 
    Insistono altresi' sulla violazione degli artt. 6, 13 e 18  CEDU,
posto che  il  legislatore  sarebbe  arbitrariamente  intervenuto  su
processi in corso, comprimendo senza proporzionalita' il fondamentale
diritto di difesa, anche allo scopo di ottenere un  «azzeramento  del
contenzioso  giurisdizionale»  a  favore  delle  «forti   oligarchie,
pubbliche o private che siano». 
    La norma censurata, infine, non  potrebbe  superare  il  test  di
ragionevolezza, poiche' avrebbe compromesso il diritto di difesa  per
tutelare interessi di minor rango costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 19 luglio 2019 (r.o. n. 197  del  2019)  il
Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  ha  sollevato  questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 41, comma  5,  della  legge  23
luglio   2009,   n.   99   (Disposizioni   per    lo    sviluppo    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 
    La disposizione censurata, al comma 1, non oggetto di censura, ha
devoluto alla giurisdizione esclusiva del  giudice  amministrativo  e
alla competenza territoriale del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio «tutte le controversie, anche  in  relazione  alla  fase
cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti
alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei
soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di  energia
elettrica  da  fonte  nucleare,  i  rigassificatori,  i  gasdotti  di
importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza   termica
superiore a 400 MW  nonche'  quelle  relative  ad  infrastrutture  di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti». 
    Il comma 5, oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale, ha
poi  previsto  che  tale  previsione  in  punto  di  giurisdizione  e
competenza si applica «anche  ai  processi  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge»  e  che  «l'efficacia  delle
misure cautelari  emanate  da  un'autorita'  giudiziaria  diversa  da
quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca  da
parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con  sede  in
Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di  riassumere
il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge». 
    Nel giudizio a quo e' appellata la sentenza, con la quale il  TAR
Lazio ha preso  atto  che  una  controversia  rientrante  tra  quelle
indicate  dall'art.  41,  comma  1,  della  legge  n.  99  del  2009,
inizialmente proposta avanti al  TAR  Calabria,  secondo  il  riparto
della competenza vigente ratione temporis, non e' stata riassunta nel
termine decadenziale di sessanta giorni previsto dal successivo comma
5, censurato, e si e' pertanto estinta. 
    Il giudice rimettente dubita della legittimita' costituzionale di
detta disposizione, nella parte in cui impone che il termine  per  la
riassunzione decorra dalla data di entrata in vigore della  legge  n.
99 del 2009, anziche' dalla data di ricezione dell'avviso  dell'onere
di riassunzione. 
    Il giudice a quo, in altri termini, non pone in  discussione  ne'
la legittimita' costituzionale della scelta legislativa  di  derogare
al principio della perpetuatio iurisdictionis,  sancito  dall'art.  5
del codice di procedura civile, modificando la competenza  anche  con
riguardo ai processi in corso;  ne'  la  gravosita'  dell'adempimento
consistente nella riassunzione nel termine di sessanta giorni. 
    Il  dubbio  di  costituzionalita'  cade,  invece,  sulla  opzione
legislativa di  non  accompagnare  la  previsione  normativa  con  la
garanzia  che  le  parti,  mediante  un  avviso,  siano  rese  edotte
dell'onere di riassumere la  causa  di  fronte  al  giudice  divenuto
competente per effetto dell'art. 41, comma 1, della legge censurata. 
    Il rimettente reputa tale omissione manifestamente irragionevole,
nonche' lesiva del diritto di  difesa  e  del  principio  del  giusto
processo (artt. 3, 24 e 111 Cost.). 
    2.- Nel costituirsi  nel  giudizio  incidentale,  Ruffolo  srl  e
altri, parti ricorrenti del  processo  principale,  hanno  introdotto
nuovi e  autonomi  profili  di  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione censurata, con  riferimento  alla  violazione  dell'art.
117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6,  13  e  18  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto  1955,  n.  848.  Tali
censure, tuttavia, non sono ammissibili,  poiche'  spetta  alla  sola
ordinanza di rimessione determinare il thema decidendum sottoposto  a
questa Corte (da ultimo, sentenza n. 49 del 2021). 
    3.- Si e' costituita in giudizio Terna-Rete  elettrica  nazionale
spa, parte resistente nel processo principale, la quale  ha  eccepito
l'inammissibilita' delle questioni dedotte, anzitutto per difetto  di
rilevanza,   poiche'   il    rimettente    non    avrebbe    valutato
l'applicabilita' al caso di specie dell'art. 37  dell'Allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al  governo  per
il riordino del processo amministrativo), che consente la  rimessione
in termini per errore scusabile. 
    L'eccezione  e'  infondata,  posto  che,  in  linea  logica  e  a
prescindere dall'effettiva pertinenza dell'art. 37 dell'Allegato 1 al
d.lsg. n. 104 del 2010 (d'ora in avanti: cod.  proc.  amm.)  al  caso
oggetto di giudizio, il dubbio sulla legittimita'  costituzionale  di
una norma impositiva di un onere  processuale  precede  la  questione
della   applicabilita'   di   un   rimedio   eventualmente    offerto
dall'ordinamento (anche) per il caso di inosservanza di tale norma. 
    3.1.- Terna-Rete elettrica nazionale  spa  ha  altresi'  eccepito
l'inammissibilita' delle questioni, perche' il rimettente non avrebbe
chiarito se, in caso  di  accoglimento  del  dubbio  di  legittimita'
costituzionale, l'avviso alle parti debba essere  dato  dal  giudice,
ovvero dalla segreteria del Tribunale. 
    L'eccezione e' infondata. Omettendo ogni altra considerazione, e'
assorbente rilevare che dal tenore dell'ordinanza  di  rimessione  si
puo' univocamente  concludere  che,  nella  prospettiva  del  giudice
rimettente,  l'avviso  competa   agli   uffici   amministrativi   del
Tribunale, secondo lo  schema  introdotto  da  questa  Corte  con  la
sentenza n. 111 del 1998, che il giudice a quo reputa attenere ad  un
caso analogo all'odierno, e che si e' risolto appunto in tale modo. 
    Va aggiunto che, nelle ipotesi in cui il  giudice  amministrativo
ravvisi  la  propria  incompetenza,  pronuncia  ordinanza,  ai  sensi
dell'art. 15 cod. proc. amm. E' percio' evidente che  il  rimettente,
omettendo ogni riferimento a tale ordinaria  disciplina  del  rilievo
del difetto di competenza, e riferendosi viceversa  ad  un  "avviso",
abbia  ritenuto  che,  in  caso  di  accoglimento  delle   questioni,
quest'ultimo debba spettare alla segreteria del Tribunale. 
    3.2.- La parte resistente ha infine  eccepito  l'inammissibilita'
delle questioni, per difetto di motivazione sul requisito  della  non
manifesta infondatezza, che il rimettente avrebbe illustrato  con  un
mero rinvio alla sentenza n. 111 del 1998 di questa Corte. 
    L'eccezione e' infondata, poiche' i richiami a tale pronuncia  si
inseriscono in una trama motivazionale del  tutto  congrua,  con  cui
essi sono resi calzanti alle odierne questioni, ampiamente illustrate
con riferimento ai parametri costituzionali indicati. 
    4.- La disposizione censurata  e'  stata  abrogata  dall'art.  4,
comma 1, numero 43 dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, e nella
sostanza riprodotta dall'art. 135, comma 1, lettera  f),  cod.  proc.
amm. 
    Come  ha  rilevato  il  rimettente,  essa  continua   a   trovare
applicazione nel giudizio principale, nel quale  l'effetto  estintivo
causato dalla omessa riassunzione si e' determinato fin dal 2009,  ed
e' quindi interamente disciplinato dalla norma censurata. Ne' vi sono
ragioni per reputare implausibile la valutazione del giudice  a  quo,
al quale essa spetta, in ordine all'effetto  processuale  conseguente
all'inosservanza dell'onere, ovvero l'estinzione. 
    5.- E' fondata la questione sollevata in riferimento  all'art.  3
Cost. 
    La norma censurata riconnette all'inerzia  delle  parti  la  piu'
grave  delle  conseguenze,  poiche'   esse   incorrono   nell'effetto
estintivo appena rammentato. 
    Cio' accade in conseguenza di una  deroga  (la  cui  legittimita'
costituzionale in se'  il  rimettente  non  pone  in  dubbio)  ad  un
principio di carattere generale (codificato  dall'art  5  cod.  proc.
civ. e applicabile al processo amministrativo ai sensi  dell'art.  39
cod.  proc.  amm.),  ovvero  che  giurisdizione  e  competenza   sono
determinate  con  riguardo  alla  legge  vigente  al  momento   della
proposizione della domanda giudiziale. 
    Eventuali  deroghe  a  tale  principio,   se   costituzionalmente
legittime, devono nondimeno essere accompagnate, allorche' comportino
l'onere per la parte di riassumere il  giudizio  davanti  al  giudice
competente  entro  un  termine  perentorio,   da   accorgimenti   che
garantiscano alle parti stesse l'effettiva conoscenza  del  mutamento
normativo, medio tempore intervenuto.  E  cio'  in  ragione,  per  un
verso,  del  naturale  affidamento  che  le  parti  ripongono   nella
stabilita' della competenza del giudice, una volta  che  il  processo
abbia avuto inizio, e, per altro verso,  della  particolare  gravita'
della sanzione della decadenza che presidia  il  mancato  adempimento
dell'onere nel termine prescritto. 
    Non a caso, con riguardo a ipotesi normative  di  estinzione  del
giudizio amministrativo a causa della  inattivita'  delle  parti,  il
legislatore ha posto  a  carico  delle  segreterie  l'adempimento  di
doveri informativi, volti ad agevolare  l'esercizio  del  diritto  di
difesa. 
    Depone nel senso anzidetto l'art. 42 della legge 6 dicembre 1971,
n.  1034  (Istituzione  dei  tribunali   amministrativi   regionali),
rammentato dal rimettente, con il quale si stabili' che la segreteria
del giudice dovesse avvisare le parti, in occasione del trasferimento
dei ricorsi  pendenti  presso  qualsiasi  autorita'  giurisdizionale,
affinche' decorresse il termine perentorio per chiedere la fissazione
dell'udienza di trattazione della causa. 
    In  via   strutturale,   inoltre,   l'estinzione   del   giudizio
amministrativo per perenzione del ricorso ultra-quinquennale (ovvero,
che pende da 5 anni, senza che sia stata avanzata  nuova  istanza  di
fissazione di udienza) non puo' essere rilevata, se non a seguito  di
avviso alle parti costituite  dalla  segreteria  del  Tribunale,  per
permettere loro di attivarsi (art.  82  cod.  proc.  amm.,  preceduto
dall'analogo art. 9 della legge  21  luglio  2000,  n.  205,  recante
«Disposizioni in materia di giustizia amministrativa»). 
    Nelle ipotesi in cui la legge connetta  all'inerzia  delle  parti
l'estinzione nel processo  amministrativo,  pur  a  fronte  di  oneri
immediatamente ricavabili dalla normativa vigente, si  puo'  pertanto
rilevare  la  tendenza  del  legislatore  a  favorire   l'adempimento
processuale, grazie alla collaborazione degli uffici. 
    A simile tendenza la norma censurata si  e'  sottratta.  Si  deve
infatti considerare che la perenzione per inattivita' processuale  e'
effetto  tipico  del  giudizio  amministrativo,  mentre  l'onere   di
riassunzione  di  una  causa  pendente  avanti  al  giudice  divenuto
competente  discende  da  un'iniziativa  del  legislatore  del  tutto
peculiare,  e  derogatoria  rispetto  all'ordinario   andamento   del
processo. 
    Appare percio' manifestamente irragionevole la scelta  di  negare
alla parte il concorso degli uffici del giudice  nel  predisporre  le
attivita' processuali necessarie alla prosecuzione  della  causa,  in
un'ipotesi peculiare e derogatoria, benche' esso sia invece  offerto,
pur  non  sistematicamente,  ma   comunque   per   casi   connaturati
all'andamento del processo, in applicazione di una regola generale. 
    Va aggiunto che il legislatore ben avrebbe  potuto  assegnare  al
giudice preventivamente adito il compito  di  dichiarare  il  proprio
difetto  di   giurisdizione   e   di   competenza,   secondo   quanto
ordinariamente accadeva per  effetto  dell'art.  59  della  legge  18
giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', nonche' in  materia  di  processo
civile), che, nel medesimo tratto temporale in  cui  e'  maturata  la
norma censurata, ha optato per tale soluzione ai fini di garantire la
translatio  iudicii  nei  casi  di  carenza  di  giurisdizione.   Non
diversamente il legislatore si era in precedenza orientato con l'art.
3, comma 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel  settore  dei  rifiuti
nella regione  Campania  ed  ulteriori  disposizioni  in  materia  di
protezione civile), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  27
gennaio 2006, n. 21, con il quale si e' previsto che,  in  un'ipotesi
di incompetenza del primo giudice per ius superveniens,  spettasse  a
tale giudice dichiararsi incompetente con sentenza. 
    La scelta di imporre un diretto onere di  riassunzione  a  carico
delle parti, pur in assenza di analoga pronuncia giurisdizionale, non
e' in se' costituzionalmente illegittima, atteso che essa persegue un
obiettivo di celerita' nella  trattazione  di  delicate  controversie
attinenti ad interessi significativi. Allorche'  tuttavia,  come  nel
caso in esame, l'onere stesso non sia accompagnato  dalla  previsione
di un avviso alle parti costituite, avviso dal quale soltanto decorra
il termine breve fissato per la riassunzione, e sia  invece  previsto
che esso decorra senz'altro dall'entrata in vigore  della  legge,  la
scelta medesima si espone ad un tratto di devianza dalla comune trama
legislativa, che sfocia in una eccentricita' lesiva del principio  di
ragionevolezza. 
    6.-  L'art.  41,  comma  5,  della  legge  censurata  va  percio'
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui  prevede
che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data  di
entrata in vigore della medesima legge. Spetta al giudice  rimettente
decidere  quali  effetti  tale   pronuncia   produca   nel   giudizio
principale. 
    7.- Sono assorbite le questioni poste in relazione agli artt.  24
e 111 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41,  comma  5,
della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia),  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  termine  per   la
riassunzione del ricorso decorra dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA