MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 giugno 2021 

Divieto di preparazione di medicinali galenici contenenti le sostanze
classificate steroidi anabolizzanti androgeni. (21A03633) 
(GU n.143 del 17-6-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in  particolare,  l'art.
14, comma 3, lettera n); 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94  e,  in  particolare,
l'art. 5, che detta le disposizioni in  materia  di  prescrizione  di
preparazioni magistrali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, che prevede  che
il Ministro della salute puo' vietare l'utilizzazione di  medicinali,
anche preparati  in  farmacia,  ritenuti  pericolosi  per  la  salute
pubblica; 
  Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonche' il
vigente codice di deontologia medica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  16  marzo  2010  di
aggiornamento  e  correzione  della  XII  edizione  della  Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana: 
  Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018,  recante
«Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII  edizione  della
Farmacopea ufficiale della  Repubblica  italiana»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 -  Supplemento  ordinario
n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2018,  recante
«Aggiornamento della tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea
ufficiale  della  Repubblica  italiana»,  approvata  con  decreto   3
dicembre 2008 e rettifica delle tabelle nn. 2  e  6  del  decreto  17
maggio 2018, recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della
XII edizione della Farmacopea ufficiale della  Repubblica  italiana»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  188
del 14 agosto 2018; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2020,  recante
«Aggiornamento delle tabelle numeri 3, 4, 5 e 7  della  XII  edizione
della Farmacopea ufficiale della Repubblica  italiana  approvata  con
decreto 3 dicembre 2008  e  rettifica  del  decreto  17  maggio  2018
recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione
della Farmacopea ufficiale  della  Repubblica  italiana»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 13 luglio 2020; 
  Vista la  10ª  edizione  della  Farmacopea  europea,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante  «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita sportive  e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019,  recante
«Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze  biologicamente  o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche,  il  cui  impiego
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e,
in particolare, la sezione S1, dell'allegato I  relativo  alla  lista
delle  sostanze  proibite,  che  al  punto  1  elenca  gli   steroidi
anabolizzanti androgeni; 
  Viste le note prot. n. 38692 del 6 aprile 2018 e prot. n. 44318 del
19 aprile 2018 a mezzo delle quali il direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) rappresenta  al  Ministero  della  salute
l'opportunita' di emettere un provvedimento di esplicito  divieto  di
preparazione di medicinali galenici contenenti  il  principio  attivo
stanozololo o le altre  eventuali  sostanze  androgeniche  ad  azione
anabolizzante di cui si dovesse riscontrare l'uso; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2020, recante
«Divieto  di  preparazioni  di  medicinali  galenici  contenenti   il
principio attivo stanozololo», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 23 ottobre 2020; 
  Vista la nota prot. n. 23576 del 7 luglio 2020 a mezzo della  quale
l'Istituto superiore di sanita'  ha  affermato  che  «il  divieto  di
preparazioni galeniche a base di principi  attivi  appartenenti  alla
classe S1  (agenti  anabolizzanti)  dovrebbe  riguardare  tutti  quei
principi attivi per i quali esiste una valida alternativa terapeutica
e tutti i principi attivi che non hanno un equivalente  farmacologico
in commercio in Italia» e che «per le preparazioni galeniche  a  base
di  principi  attivi  per  i  quali  esistono  in  commercio  farmaci
autorizzati, si dovrebbe valutare caso per  caso  se  il  divieto  di
preparazione possa danneggiare in qualche modo particolari gruppi  di
pazienti»; 
  Vista la nota prot. n. 144093 del 18 dicembre 2020, a  mezzo  della
quale l'Agenzia italiana  del  farmaco,  acquisito  il  parere  della
Commissione tecnico-scientifica nella seduta  del  14  ottobre  2020,
«ritiene che  il  divieto  di  eseguire  le  preparazioni  magistrali
dovrebbe includere tutte le  forme  sistemiche  di  anabolizzanti  ad
eccezione di quelle a base di testosterone o  di  nandrolone»  e  che
«sembrerebbe opportuno precisare che le limitazioni alla prescrizione
previste per i medicinali autorizzati all'immissione in commercio, si
applichino anche ai galenici a base degli stessi principi attivi»; 
  Ravvisata la necessita di emanare un provvedimento cautelativo  che
disponga l'immediato divieto di prescrizione di medicinali galenici e
preparazioni contenenti i succitati principi attivi, a  tutela  della
salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere ed  ai  farmacisti  di
eseguire preparazioni galeniche contenenti le  sostanze  classificate
steroidi anabolizzanti androgeni nel  decreto  emanato  dal  Ministro
della salute, d'intesa con il Ministro  per  lo  sport,  su  proposta
della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping  e  per
la tutela della salute nelle attivita' sportive, ai sensi dell'art. 2
della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 
  2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
preparazioni galeniche contenenti testosterone  o  nandrolone,  fermo
restando che esse restino soggette alle condizioni e limitazioni  per
la  prescrizione   previste   per   le   corrispondenti   specialita'
medicinali, nonche' le preparazioni galeniche a base  dei  medicinali
di cui al comma  1  che  per  caratteristiche  e  formulazione  siano
destinate  esclusivamente  all'uso  topico,  escludendo  a  qualsiasi
titolo la possibilita' di un uso sistemico. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 1° giugno 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza