MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 giugno 2021 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  Inserimento  nella  tabella  I   di   nuove   sostanze
psicoattive. (21A03590) 
(GU n.144 del 18-6-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettere a)  concernente  i
criteri di formazione della tabella I; 
  Vista la convenzione sugli stupefacenti adottata a New York  il  30
marzo del 1961 e il protocollo di emendamento adottato a  Ginevra  il
25 marzo 1972 a cui l'Italia ha aderito  e  ha  dato  esecuzione  con
legge 5 giugno 1974, n. 412; 
  Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2020
da parte  dell'Unita'  di  coordinamento  del  Sistema  nazionale  di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri,  concernenti  le  segnalazioni  di  nuove
molecole  tra  cui  metossipropamina,  BOH-PHP,  etazene,   brorfina,
BOH-2C-B,  5-MeO-AI,   PTI-3,   metodesnitazene,   N-metil-triptamina
identificate   per   la   prima   volta    in    Europa,    trasmesse
dall'Osservatorio  europeo  sulle  droghe  e   le   tossicodipendenze
(EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo gennaio-giugno 2020; 
  Considerato che le  sostanze  metossipropamina,  BOH-PHP,  etazene,
BOH-2C-B, metodesnitazene, N-metil-triptamina sono riconducibili  per
struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al testo unico; 
  Considerato  che   la   sostanza   brorfina   e'   una   piperidina
benzimidazolone che  presenta  una  somiglianza  strutturale  con  lo
stupefacente   analgesico   bezitramide   controllato    a    livello
internazionale in quanto incluso nell'allegato  I  della  Convenzione
unica delle nazioni unite  sugli  stupefacenti  del  1961e  che  tale
molecola  viene  descritta  come  «depressivo  del  sistema   nervoso
centrale»; 
  Considerato  che  5-MeO-AI  e'  un  aminoindano  riconducibile  per
struttura alla molecola  2-aminoindano,  formalmente  notificata  nel
2006, ed alla molecola 5-IAI, formalmente notificata nel 2011, e  che
uno studio del 2019 suggerisce che 5-MeO-AI  potrebbe  avere  effetti
simili   ma   con   minori   rischi   di    abuso    alla    sostanza
3,4-metilendiossimetamina (MDMA), presente nella tabella I del  testo
unico; 
  Considerato che la molecola  PTI-3  e'  un  cannabinoide  sintetico
strutturalmente correlato ai cannabinoidi sintetici  PTI-1  e  PTI-2,
entrambi formalmente notificati nel 2013; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 4 novembre 2020, favorevole all'inserimento nella tabella  I
del testo unico delle sostanze  metossipropamina,  BOH-PHP,  etazene,
brorfina,     BOH-2C-B,     5-MeO-AI,     PTI-3,     metodesnitazene,
N-metil-triptamina; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nelle  sedute  del  9  marzo  e  del  13  aprile   2021,   favorevole
all'inserimento nella  tabella  I  del  testo  unico  delle  sostanze
metossipropamina, BOH-PHP,  etazene,  brorfina,  BOH-2C-B,  5-MeO-AI,
PTI-3, metodesnitazene, N-metil-triptamina; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  all'aggiornamento   della
tabella I del  testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla identificazione per la  prima
volta  in  Europa  di  nuove  sostanze  psicoattive   e   alla   loro
circolazione sul mercato internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati dalle forze dell'ordine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    5-MeO-AI (denominazione comune): 
      5-metossi-2,3-diidro-1H-inden-2-ammina (denominazione chimica); 
      MEAI (altra denominazione); 
    BOH-2C-B (denominazione comune): 
      2-ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etanolo   (denominazione
chimica); 
      ß-idrossi-2C-B (altra denominazione); 
    BOH-PHP (denominazione comune): 
      1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-olo (denominazione chimica); 
      α-PHP M1 (altra denominazione); 
    Brorfina (denominazione comune): 
      1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-diidro-2H-benzim
idazol-2-one (denominazione chimica); 
    Etazene (denominazione comune): 
      2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazolo-1-etanamin
a (denominazione chimica); 
    metodesnitazene (denominazione comune): 
      N,N-dietil-2-[2-[(4-metossifenil)metil]benzimidazol-1-il]etanam
ina (denominazione chimica); 
    Metossipropamina (denominazione comune): 
      2-(3-metossifenile)-2-(propilammino)cicloesan-1-one
(denominazione chimica); 
      MXPr (altra denominazione); 
    N-metil-triptamina (denominazione comune): 
      2-(1H-indol-3-il)-N-metil-etanammina (denominazione chimica); 
    PTI-3 (denominazione comune): 
      N-(«2-[1-(5-fluropentil)-1H-indol-3-il]-1,3-tiazol-4-il»metil)-
2-metossi-N-metiletanamina (denominazione chimica). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° giugno 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza