Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2020. (Delibera n. 4/2021). (21A03690)(GU n.145 del 19-6-2021)
IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3,
che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori
risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza
della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture;
Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle
disposizioni normative teste' citate;
Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme
assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2020 «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023», che prevede
l'iscrizione, per l'anno 2021, di euro 148.541.587 ed euro 8.541.587
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sul capitolo 1330 dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Vista la direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020,
registrata dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti al n. 1150 in data 10 aprile
2020 e dalla Corte dei conti al n. 1633 del 19 aprile 2020, con la
quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi le
risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2021 per la
copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali, pagati per i
transiti effettuati nell'anno 2020 dalle imprese con sede nell'Unione
europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di
procedura nonche' del contenzioso pregresso, per un importo pari a
euro 146.041.587;
Considerato altresi' che con la predetta direttiva e' stato
disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva
della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo
effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di
spesa;
Considerato che:
e' disponibile ed operativo sul sito internet
www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico PEDAGGI
finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della
relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi
autostradali;
che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti
fasi:
fase 1 - prenotazione della domanda;
fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda;
Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le
modalita' ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;
Considerato che le procedure informatiche e la piattaforma
utilizzate per il calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali
sono gestite dal CED della Direzione generale per la motorizzazione
per il tramite di apposita societa' e che pertanto, anche ove non
espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED;
Delibera:
Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI
1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'annualita' 2020, alle finalita' indicate nella
direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020 applicando i criteri
di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.
2. Le imprese, le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le
societa' consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al
punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti peri pedaggi
autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1°
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con veicoli, posseduti a
titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a svolgere servizi
di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro
III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione
alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di
classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5
se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi
oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione e'
commisurata al valore delle fatture ricevute da ciascuna delle
societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi
nell'anno (da ora in avanti fatturato) relative ai soli pedaggi
autostradali. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purche'
il totale delle fatture ricevute nell'anno e relative ai soli pedaggi
autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 secondo quanto indicato
al punto 6. Qualora all'interno di cooperative, consorzi o
raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, che svolgono
l'attivita' di trasporto di cose per conto terzi siano presenti
imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attivita' definita
dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si ha che:
1. Il fatturato conto proprio non partecipa al raggiungimento
degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7;
2. Ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio,
perche' abbia diritto al rimborso, deve aver sostenuto costi per
pedaggi autostradali, quantificati dall'insieme delle fatture
relative ricevute alla data di cui al punto 11, di almeno euro
200.000,00.
3. In nessun caso la riduzione puo' essere superiore al 13% del
valore del fatturato annuo.
4. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al
punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti
commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle
ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro
le ore 2,00 ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale riduzione spetta
ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano realizzato almeno il 10%
del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi
nelle predette ore notturne secondo le modalita' indicate al punto 8.
Qualora una cooperativa, un consorzio, una societa' consortile di cui
al punto 5, lettera b) o un raggruppamento, di cui al punto 5,
lettere c), d), e) non soddisfi tale ultima condizione, le singole
imprese ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il
10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono
beneficiare dell'ulteriore riduzione, purche' le cooperative, il
consorzio, le societa' consortili o i raggruppamenti a cui le stesse
afferiscono, forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei
pedaggi notturni delle suddette imprese.
5. Le predette riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi
a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da
ciascuna delle societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito
dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla
riduzione.
6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste
dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019 ovvero nel corso
dell'anno 2020:
a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n.
298;
b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui
all'art. 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali
consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del libro V,
titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, risultavano iscritti al
predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai
sensi del regolamento CE 1072/2009 del 21 ottobre 2009;
d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in
Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32
della legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro
Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di autotrasporto
in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale
degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2020, possono
richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data
di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari
delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2020,
possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo
la data di rilascio di dette licenze.
Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere b) e c) siano
presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attivita'
definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si
rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.
7. La riduzione di cui al punto 2 e' calcolata in ragione dei
diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe
ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di
riduzione, secondo i valori di seguito indicati:
Parte di provvedimento in formato grafico
8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 e' pari al 10% dei
valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto
7,calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo
il limite del 13% di cui al punto 3.
9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio
2020, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di
utilizzo del predetto servizio.
10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni
applicabili risulti superiore alle disponibilita', il Comitato stesso
provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni
richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale
provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare
complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate,
calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non
pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente,
applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore
aggiornato delle percentuali stesse.
11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate
le riduzioni compensate dei pedaggi, e' calcolato sulla base
dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al
medesimo punto 2, per i quali le societa' concessionarie abbiano
emesso fattura entro la data di apertura della fase 1 cui al punto
27.
12. L'Albo autotrasporto dara' seguito ai rimborsi ai soggetti
aventi titolo, secondo le regole proprie della contabilita' pubblica.
Titolo II
PRESENTAZIONE DOMANDE
13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione
dei pedaggi autostradali e' esperibile, a pena di irricevibilita',
attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile
all'indirizzo internet
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p
edaggi
A tal fine e' necessario preliminarmente registrarsi allo stesso
portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti_
14. Le attivita' attraverso le quali l'utente deve utilizzare il
predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni
ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link
dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e
modalita' sono di seguito definite «operazioni».
15. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione
dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:
fase 1 - prenotazione della domanda;
fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda;
E' possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e
firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno
precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto
27, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.
16. Nella fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto
richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri
dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a se'
imputabili, come rilasciati dalle societa' di gestione dei pedaggi
(d'ora in avanti anche: Service Provider).
17. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti
sono inviati alle societa' di gestione dei pedaggi che, in relazione
a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i
relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi
abbinati.
18. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione
della domanda, di cui al punto 27, lettera a), e fino all'apposizione
della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non
oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 - firma ed invio
della domanda di cui al punto 27, lettera b), il soggetto richiedente
procede:
a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una societa'
consortile di cui al punto 6, lettera b), o un raggruppamento, di cui
al punto 6, lettere c), d) o e), a caricare nell'applicativo ed
inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla
composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della
societa' consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione
«anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa
singola afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente
stesso;
b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a
caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni»,
i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda
chetali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati
in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in
tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa
considerando che sono ammessi comunque solo veicoli che circolano in
Italia con licenza comunitaria;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella
domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione
in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il
caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del
raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente, ad indicare ed
inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo
per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso la propria
impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».
Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a
definire il database di riferimento con il quale saranno confrontati
i dati inseriti nel file della domanda. Si raccomanda pertanto di
procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando
che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere
modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma
digitale sulla domanda stessa.
19. Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale
dell'albo procede:
a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in
Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della
classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio
nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della
motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e
quello presente nel predetto archivio, ai fini della procedura in
parola e' tenuto in considerazione il secondo;
b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in
Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza
nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un
soggetto esercente attivita' di autotrasporto di cose in conto
proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera a), la
ricerca e' effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese
indicate nell'anagrafica del raggruppamento;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in
Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera
b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla
verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una
dichiarazione, resa ai sensi del punto 17, lettera c), del titolo in
forza del quale detti veicoli sono in disponibilita' del soggetto
richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;
d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella
domanda, fermo restando che sono ammessi solo veicoli circolanti
Italia con licenza comunitaria, alla verifica della classe ecologica
ivi dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS
accessibile tramite il CED della motorizzazione. In caso di
discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto
registro, ai fini della procedura in parola e' tenuto in
considerazione il secondo.
20. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema
informatico del portale dell'albo dei file di cui al punto 18,
secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o piu'
targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e
non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 19,
lettera C), e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe
emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea, il predetto
sistema informatico restituisce al richiedente un report delle
anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente
evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per
qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato
appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il registro
EUCARIS o non ne sia stata rilevata la classe ecologica: in tal caso,
il richiedente tramite le consuete «operazioni», ed in corrispondenza
di ciascuna targa non ritrovata, deve caricarne il file .pdf della
relativa carta di circolazione. Il processo di correzione delle
anomalie, invio dei file modificati e/o integrati e restituzione
degli esiti da parte del sistema informatizzato del portale dell'albo
puo' ripetersi anche piu' di una volta e comunque fino al momento di
sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della
stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della fase 2 -
inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della
domanda, di cui al punto 27 lettera b).
21. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma
ed invio della domanda consiste nelle attivita' di inserimento dei
dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici
supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei
sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali a
seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della domanda,
ed esposti dal sistema informatico dell'albo, con i dati relativi ai
veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del
richiedente.
22. Il file della domanda, debitamente compilato ed ancora privo
della firma digitale, puo' quindi, attraverso le opportune
«operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale
dell'albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella
domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei
data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti
18 e 19. Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalera' le
anomalie di cui al punto 20, alle quali potra' aggiungersi la
casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali
non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla
targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia
andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante
dovra' procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub
punti 18 e 19 e, se del caso, dovra' coerentemente correggere i dati
inseriti nella domanda.
23. Lo scambio di file di cui ai punti 21 e 22 puo' ripetersi anche
piu' di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione
della firma digitale, non siano state sanate o non possano essere
sanate le anomalie esposte nel report, sono automaticamente esclusi
dal calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali in parola.
24. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della
firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di
cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attivita':
a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del
legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad
uopo delegata, sul documento informatico (file access)
definitivamente compilato. A tal fine e' quindi necessario che il
richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale
distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico
previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del
2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalita'
determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume
valore legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in
caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;
b) invio del documento di cui alla lettera a), debitamente
firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'albo.
Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente.
Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva
l'irricevibilita' della domanda di ammissione al beneficio di
riduzione dei pedaggi autostradali in parola.
25. Attraverso la sottoscrizione digitale, in osservanza al
regolamento UE 2016/679, l'entita' istante autorizza il Comitato
centrale, il CED (tramite la societa' che gestisce la piattaforma) e
Autostrade per l'Italia S.p.a., nonche' Telepass S.p.a., DKV Gmbh,
Axxes SaS, al trattamento dei propri dati personali, al fine di
consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del
beneficio richiesto.
26. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento
dell'imposta di bollo tramite pagamento con bollettino postale sul
c/c 4028. Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne
inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico
del portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione ed
identificativo dell'ufficio postale. La ricevuta del predetto
pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al
Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo,
per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della
imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna
segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente in ragione della sede del soggetto richiedente.
27. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della
riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilita' sono
stabiliti per ciascuna fase come di seguito:
a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 22
giugno 2021 e fino alle ore 14,00 del 28 giugno 2021;
b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda: dalle ore 9,00 del 21 luglio 2021 e fino alle
ore 14,00 del 6 agosto 2021, e dalle ore 9,00 del 23 agosto 2021 alle
ore 14,00 del 2 settembre 2021.
28. Conclusa la fase 1 di prenotazione delle istanze di riduzione,
cui alla lettera a) del punto 27, il Comitato, tramite la Societa'
che gestisce la piattaforma per il CED, entro il 6 luglio provvede a
trasmettere telematicamente ai service provider l'elenco denominato
allegato P recante l'elenco di tutti i soggetti che hanno prenotato
l'istanza di riduzione, specificando il codice cliente di cui sono
titolari oltre all'indicazione di tutte le informazioni richieste
dall'applicativo Pedaggi. I service provider provvedono a restituire
al Comitato l'elenco denominato P-risposta corredato
dell'abbinamento, per ciascun codice cliente, dei relativi codici
supporto di rilevazione transiti contrattualmente associati. I
service provider, al fine di consentire lo svolgimento della
procedura per la riduzione dei pedaggi, devono restituire l'elenco
P-risposta entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'invio
dell'allegato P da parte del Comitato.
Conclusa la fase 2 cui alla lettera b) del punto 27, il Comitato,
tramite la societa' che gestisce la piattaforma per il CED, entro
cinque giorni lavorativi trasmette telematicamente ai service
provider gli elenchi di cui agli allegati denominati A-F-L, generati
da sistema, al fine della verifica dei dati ivi contenuti. All'esito
delle verifiche effettuate, i service provider restituiscono
telematicamente al Comitato gli elenchi D-D1-L-risposta ed Allegati R
ed R-Bis. I service provider, al fine di consentire lo svolgimento
della procedura per la riduzione dei pedaggi, devono restituire gli
elenchi D-D1-L-risposta ed allegati R ed R-Bis entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dall'invio degli allegati A-F-L da parte del
Comitato.
29. L'adozione della presente delibera e' stata approvata dal
Comitato centrale nella seduta dell'8 aprile 2021.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' applicabile a decorrere dal giorno 22
giugno 2021.
Roma, 10 giugno 2021
Il Presidente: Finocchi