N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2021
Ordinanza del 12 aprile 2021 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Accardi Rosario e altri contro il Ministero della giustizia, Presidenza del Consiglio dei ministri. Impiego pubblico - Personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Applicazione delle fonti della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Previsto assoggettamento alle disposizioni del codice civile e alla contrattazione collettiva. - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), artt. 2, commi 2 e 3; 3, comma 1; 40, comma 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo; 45, comma 1; e 51, comma 1.(GU n.25 del 23-6-2021 )
TRIBUNALE DI ROMA
Il giudice sciogliendo la riserva rilevato che:
1. La parte plurisoggettiva ricorrente di cui in epigrafe, ut
supra rappresentata e difesa, ha proposto ricorso a questo Tribunale
per:
«1) L'accertamento e la dichiarazione del diritto alla
regolamentazione con legge di ogni aspetto giuridico ed economico del
rapporto di lavoro del personale non dirigenziale appartenente ai
ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della
giustizia in osservanza dell'art. 108, comma 1 Cost.;
2) L'accertamento e la dichiarazione del diritto alla
regolamentazione del trattamento retributivo del personale non
dirigenziale appartenente ai ruoli delle cancellerie e segreterie
giudiziarie del Ministero della giustizia con criteri proporzionati
alla qualita' del lavoro prestato in osservanza dell'art. 36 comma 1
Cost. e dell'art 3, comma 1 Cost.;
3) L'accertamento e la dichiarazione dell'inapplicabilita' al
personale non dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
delle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 -
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle
amministrazioni pubbliche - e successive modificazioni, recanti la
disciplina sulla privatizzazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche e precisamente: art. 2,
comma 2, decreto legislativo n. 165/2001; art. 2, comma 3, decreto
legislativo n. 165/2001; art. 3, comma 1, decreto legislativo n.
165/2001; art. 51, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001; art. 40,
comma l, decreto legislativo n. 165/2001, primo periodo; art. 40,
comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, primo periodo; art. 45,
comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, primo periodo;
4) l'accertamento e la dichiarazione dell'appartenenza del
personale non dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
all'Ordine giudiziario».
2. A tali fini, detta parte esponeva e argomentava - in fatto e
in diritto - quanto segue.
«I ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero della giustizia
appartenenti ai ruoli del personale non dirigenziale in servizio
presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie con sede in Roma.
I ricorrenti, in assolvimento dei compiti di ufficio, concorrono
istituzionalmente all'attuazione della funzione giurisdizionale
espressiva del potere giudiziario.
Per tale qualificata connotazione sostanziale della prestazione
lavorativa gli istanti posseggono esclusiva specifica tipicizzata
professionalita' ragionevolmente meritevole di apposito
riconoscimento ordinamentale e di simmetrica valorizzazione giuridica
ed economica.
L'attivita' d'ufficio condotta dai ricorrenti, per la
peculiarita' che la caratterizza quanto a responsabilita' personali e
finalita' istituzionali, comporta necessariamente che il rapporto di
lavoro alla dipendenza del Ministero della giustizia debba essere
regolamentato con adeguata coerente normativa speciale di settore
idonea a disciplinare in termini chiari e definiti, da un lato,
qualifiche compiti responsabilita' e percorsi di carriera, e
dall'altro, il corrispettivo economico della prestazione di lavoro da
parametrarsi in coerente sinallagmatico apprezzamento delle esclusive
connotazioni qualitative dei compiti affidati al personale
giudiziario.
Il vigente regime del rapporto di lavoro del personale
giudiziario da oltre un ventennio ha impedito, come attualmente
impedisce, la congrua valorizzazione ed il riconoscimento in termini
retributivi della specifica professionalita' dai lavoratori della
giustizia.
La privatizzazione del rapporto di lavoro, infatti, in grave
pregiudizio degli interessi economici della categoria, ha
illegittimamente e irragionevolmente determinato l'inammissibile
omologazione economico/giuridica del personale giudiziario al
personale meramente amministrativo del comparto ministeriale e ora al
personale amministrativo del piu' ampio comparto delle funzioni
centrali (CCNL 23 dicembre 2017, triennio 2016/2018) che ha
determinato e determina l'ingiusto appiattimento professionale ed
economico della categoria.
Siffatta irrazionale forzosa assimilazione del personale
giudiziario a categorie di personale non omogeneo e' preclusa
nell'intrinseco dalla natura della prestazione di lavoro resa dai
ricorrenti i quali, come dianzi evidenziato, concorrono
all'attuazione della funzione giurisdizionale, mentre, diversamente,
il restante personale e' addetto ad attivita' lavorative strettamente
amministrative che concorrono all'attuazione della funzione esecutiva
ben distinta da quella giurisdizionale.
La differenziazione ontologica della categoria del personale
giudiziario, come di seguito si esporra' in diritto, e' scolpita
dall'appartenenza dei lavoratori della giustizia all'ordine
giudiziario come stabilito dalla legge (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12)
e dai tassativi precetti in materia sanciti dalla costituzione (art.
108, comma 1 Cost.).
L'evidenziato appiattimento della specifica professionalita'
posseduta dai ricorrenti, resa sostanzialmente irrilevante e non
adeguatamente valorizzabile ad opera dalla dinamica massificante
della contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, di carattere
privatistico introdotta dalla privatizzazione del rapporto di lavoro
alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni, lede il diritto
degli istanti ad ottenere un regime retributivo proporzionato alla
qualita' della prestazione resa garantita dall'art. 36, primo comma
della Costituzione.
Recita l'art. 36, comma 1 della Costituzione «il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualita' e quantita'
del suo lavoro ...».
L'art. 36 Cost., comma 1, per costante interpretazione della
giurisprudenza lavoratistica, e' norma che possiede immediata
efficacia precettava applicabile direttamente nel rapporto di lavoro.
L'art. 36, comma 1 Cost. e' uno dei massimi riferimenti per tutti
i lavoratori e garantisce il diritto al giusto salario.
La giurisprudenza e' concorde da tempo nel ritenere che l'art. 36
Cost, abbia un'applicazione «erga omnes», le sue disposizioni, cioe',
si applicano a tutti i lavoratori, non solamente a quelli iscritti a
sindacato.
L'art. 36, comma 1 Cost. fa assurgere il diritto alla
retribuzione proporzionale alla qualita' della prestazione al rango
di diritto fondamentale della persona e costituisce limite
invalicabile all'autonomia negoziale e tutela del lavoratore.
Il diritto alla giusta retribuzione proporzionata alla qualita'
della prestazione nel sistema costituzionale assurge al rango di
diritto assoluto, vero e proprio pilastro, invalicabile da qualsiasi
altra fonte anche legale, compreso il diritto dei contratti.
Il principio della proporzionalita' della retribuzione alla
qualita' della prestazione e' immanente nel contratto di lavoro ed
opera anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
L'attuale pregiudizievole assetto del rapporto di lavoro dei
ricorrenti, regolamentato interamente da irragionevoli norme pattizie
generiche, inoltre, non solo viola l'art. 36, comma 1 Cost., che
assicura agli istanti qualificata pretesa soggettiva all'osservanza
della prescrizione costituzionale, ma, lede altresi' l'interesse
soggettivo altrettanto qualificato dei ricorrenti, costituzionalmente
protetto, a veder ragionevolmente disciplinato e regolamentato il
proprio speciale rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero
della giustizia ad opera di chiare, certe norme legislative primarie
contenenti coerenti e sistematici precetti, sul livello retributivo,
sui percorsi di carriera, sulle mansioni e sulle qualifiche.
In tale profilo la pretesa azionata dagli istanti e' radicata
nell'art. 108, comma 1 della Costituzione che prescrive: «Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge».
Il contenuto della prescrizione appare finalizzato ad assicurare
l'autonomia del potere giudiziario da ogni altro potere, ed in
particolare dal potere esecutivo.
Il precetto costituzionale ha stabilito in materia il principio
della riserva assoluta di legge che preclude l'introduzione di
disciplina sull'ordinamento giudiziario ad opera di fonti diverse
dalla legge.
A ben vedere l'art. 108 Cost. sembrerebbe aver stabilito una
riserva rinforzata di legge per aver previsto non soltanto l'obbligo
di disciplinare in modo diretto con legge la materia riservata, ma
anche l'obbligo di conferire alla legge un contenuto specifico certo
e prestabilito (disciplina dell'ordinamento giudiziario).
La lettura logica e sistematica del precetto costituzionale
consente di affermare che la materia dell'«ordinamento giudiziario»
riguardi e comprenda non soltanto la regolamentazione dell'esercizio
della funzione giurisdizionale ad opera dei magistrati, ma includa
necessariamente anche la disciplina complessiva attinente
all'organizzazione dell'apparato servente l'assolvimento della
funzione giurisdizionale e alle tipicizzate competenze proprie ed
esclusive degli addetti alle strutture dell'organizzazione
giudiziaria onde garantire l'autonomia e l'indipendenza della
magistratura e l'esercizio neutrale della funzione giurisdizionale.
In tale ottica debbono essere disciplinate con legge le posizioni
lavorative dei soggetti che operano in intimo collegamento organico
con l'amministrazione della giustizia e comunque dei soggetti che a
vario titolo prestano servizio presso gli uffici appartenenti
all'organizzazione giudiziaria che concorrono all'attuazione della
funzione giudiziale.
Ne discende dal precetto costituzionale che la privatizzazione
del rapporto di lavoro del personale delle segreterie e cancellerie
giudiziarie, introdotto dal decreto legislativo n. 29/1993 confluito
nel decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni si
configura come una grave forzatura ordinamentale per confliggere con
il dianzi richiamato art. 108, comma 1 della Costituzione il quale,
in termini ineludibili, ha stabilito: «Le norme sull'ordinamento
giudiziario sono stabilite con legge».
In senso tecnico l'ordinamento giudiziario e' costituito
dall'insieme di tutte le norme istituzionalmente finalizzate a
regolare e organizzare il funzionamento degli organi che esercitano
l'ufficio giurisdizionale.
Al riguardo significativamente ha statuito il vigente art. 3,
comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento
Giudiziario -: «ogni corte ed ufficio di conciliazione ha una
cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
L'ufficio di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche
presso le sezioni distaccate di sui alla tabella B annessa al
presente ordinamento». Ed il comma 3 del medesimo art. 3, altrettanto
significativamente ha statuito «Il personale e gli uffici delle
cancellerie e segreterie giudiziarie ... sono regolati da leggi
particolari»".
Non puo' quindi il rapporto di lavoro dei ricorrenti essere
disciplinato da fonti negoziali pattizie totalmente privatistiche
applicative del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni stante la riserva di legge in materia stabilita
dall'art. 108, comma 1 della Costituzione che affida invece la
disciplina del rapporto di lavoro alla legge primaria.
Dunque il vigente indiscriminato assetto pattizio della
disciplina del rapporto lavorativo del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie lede permanentemente da un lato il diritto
fondamentale dei ricorrenti, discendente direttamente dall'art. 36,
comma 1 della Costituzione, diritto vivente, ad ottenere un apposito
trattamento retributivo parametrato effettivamente alla qualita'
della prestazione di lavoro resa, e dall'altro, viola altresi' il
diritto dei ricorrenti, discendente direttamente dall'art. 108, comma
1 della Costituzione, a vedersi regolamentato il proprio rapporto di
lavoro ad opera della legge e non ad opera di atti meramente
privatistici inidonei all'adeguata valorizzazione della specifica
professionalita' posseduta dal personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie.
Con il presente ricorso i ricorrenti propongono azione per
l'accertamento e la dichiarazione della violazione dei propri diritti
fondamentali di rango costituzionale.
L'azione di accertamento che gli interessati propongono
costituisce l'unica strada percorribile per la tutela giurisdizionale
dei propri diritti assoluti e fondamentali, costituzionalmente
protetti, a fronte dei dianzi illustrati ingiusti pregiudizi subiti e
subendi ad opera della violazione permanente delle precitate norme
della Costituzione.
L'azione e' conforme all'art. 24, comma 1 della Cost. a mente del
quale «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi» ed all'art. 111, comma l Cost. che,
in garanzia dell'effettivita' della tutela giurisdizionale, ha
statuito: «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge».
Allo stato la regolamentazione del rapporto di lavoro dei
ricorrenti e' posta impropriamente dal contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto «Ministeri» 2006/2009 siglato il 14 settembre
2007, dal contratto collettivo nazionale integrativo 2006/2009 del
personale non dirigenziale del Ministero della giustizia stipulato il
29 luglio 2010, come integrato dal decreto ministeriale 9 novembre
2017 e dal recente C.C.N.L. del personale del comparto delle funzioni
centrali 2016/2018 stipulato il 23 dicembre 2017.
In precedenza la disciplina del rapporto di lavoro e
l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie era contenuto in apposite leggi speciali coerenti e
ragionevolmente sintoniche alla specificita' delle funzioni primarie
ed esclusive del personale giudiziario (legge 23 ottobre 1960, n.
1196, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077, legge 28 ottobre 1970, n. 775, decreto del Presidente della
Repubblica 1° giugno 1972, n. 319).
La regolamentazione di dettaglio della categoria professionale
dei lavoratori del Ministero della giustizia appartenente al ruolo
delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' stata introdotta dal
Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia 2006/2009 siglato il 29
luglio 2010 (alto privatistico).
Il contratto integrativo ha classificato il personale giudiziario
in tre aree professionali suddivise in profili professionali.
Nella terza area sono inseriti i profili di funzionario
giudiziario e direttore amministrativo; nella seconda area i profili
di operatore giudiziario, assistente giudiziario e cancelliere; nella
prima area il profilo di ausiliario.
I ricorrenti appartengono ai profili di funzionario giudiziario e
direttore della terza area; di assistente giudiziario di' cancelliere
e di operatore giudiziario della seconda area; di ausiliario
giudiziario della prima area.
Come puo' leggersi nella declaratoria dei contenuti professionali
dei profili, i ricorrenti assolvono funzioni direttamente connesse e
rilevanti sia nel processo civile che in quello penale.
Il direttore dirige gli uffici di cancelleria e rappresenta
l'amministrazione; il funzionario giudiziario fornisce
«collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli
atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere»; il
cancelliere esplica «compiti di collaborazione qualificato al
magistrato nei vari aspetti connessi all'attivita' di ufficio, anche
assistendo nell'attivita' istruttoria o nel dibattimento, con compiti
di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali»; l'assistente
giudiziario svolge «attivita' di collaborazione in compiti di natura
giudiziaria ... e attivita' preparatoria o di formazione degli atti
attribuiti alla competenza della professionalita' superiore, curando
l'aggiornamento e la conservazione di atti e fascicoli in relazione
all'esperienza maturata in almeno un anno di servizio gli stessi
possono essere adibiti anche dell'assistenza al magistrato
nell'attivita' istruttoria o nel dibattimento con compiti di
redazione e sottoscrizione dei relati verbali»; «l'operatore
giudiziario svolge: «attivita' lavorative di collaborazione,
amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali
connessi al proprio settore di competenza. Personale che svolge
attivita' di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso
del pubblico cui forniscono eventualmente le opportune indicazioni,
di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli,
atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la tenuta e
custodia, nonche' attivita' d'ufficio di tipo semplice che richieda
anche l'uso di sistemi informatici, di ricerca ed ordinata
presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei
diversi dati necessari per la formazione degli atti attributi alla
competenza delle professionalita' superiori; lavoratori incaricati
della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti
dell'amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica
con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire
eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. Lavoratori
addetti alla chiamata all'udienza»; il cancelliere: «lavoratori che,
secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti
informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di
collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi
all'attivita' dell'ufficio, anche assistendo nell'attivita'
istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e
sottoscrizione dei relativi verbali»; l'ausiliario svolge: «attivita'
ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del
proprio settore di competenza con l'ausilio degli strumenti in
dotazione, anche informatici. Lavoratori che svolgono le seguenti
attivita': di movimentazione fascicoli, oggetti, documenti e
materiale librario, fotocopiatura e fascicolazione copie, ritiro e
consegna corrispondenza, ricevimento al pubblico»; l'assistente alla
vigilanza « ... collabora con le professionalita' superiori
(direttore-funzionario giudiziario) nella gestione del personale
addetto alla vigilanza e custodia dei locali o alla conduzione di
autoveicoli. In tale ambito assicura la costante efficienza dei
materiali e dei mezzi tramite una puntuale gestione dei locali e
degli automezzi. Svolge anche attivita' preparatoria o di formazione
degli atti attribuiti alla competenza della professionalita'
superiore, curandone l'aggiornamento e la conservazione».
Con il decreto ministeriale del 9 novembre 2017 il Ministero
della giustizia ha di recente rimodulato il profilo del funzionario
giudiziario della III area che e' ora tenuto: «Attivita' di contenuto
specialistico, con assunzione di compiti di gestione per la
realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi definiti dal
dirigente. Lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed
avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione
all'ufficio forniscono una collaborazione qualificata alla
giurisdizione assicurando il presidio delle attivita' che la legge
attribuisce alla competenza del cancelliere esperto. Lavoratori che
svolgono attivita' di direzione di una sezione e reparto nell'ambito
degli uffici di cancelleria. Lavoratori che partecipano all'attivita'
didattica dell'amministrazione per le materie di competenza. In
relazione all'esperienza maturata in almeno sette anni di servizio
nel profilo, possono essere adibiti, su base volontaria, alle
attivita' connesse alla tutela dei crediti erariali e delle spese di
giustizia, anche coordinando le professionalita' inferiori».
Con il medesimo decreto si e' poi definita la figura
professionale del cancelliere esperto della II area cui compete:
«Lavoratori che, secondo le direttive ed avvalendosi anche degli
strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di
collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi
all'attivita' dell'ufficio, anche assistendolo nell'attivita'
istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e
sottoscrizione dei relativi verbali, nonche' di rilascio di copie
conformi e di ricezione di atti, anche in modalita' telematica, e
tutte le altre attivita' che la legge attribuisce al cancelliere ...
».
Il sovra descritto mansionario riflette in termini estremamente
sintetici la complessa attivita' d'ufficio, tipica e speciale, cui e'
tenuto il personale giudiziario all'interno del processo civile e
penale congiuntamente al magistrato.
Ed invero una sequenza di apposite norme processuali cardine
(c.p.a. e c.p.c.) che, in schema di sintesi, di seguito si riportano,
codifica le fasi ed il rilievo giuridico nel processo riservate alla
competenza imprescindibile del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie che integra, in dispiegamento di funzioni
pubbliche, l'attivita' del magistrato nel corso del processo, sin dal
primo avvio e fino alla conclusione finale.
Riguardo i procedimenti giurisdizionali civili.
L'art. 57 codice di procedura civile affida al cancelliere
(pubblico funzionario) il dovere/obbligo d'ufficio di documentare «a
tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le
attivita' proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti; di
assistere il giudice» in tutti gli atti dei quali deve essere formato
processo verbale [126, 130, 44, 46 att.]; di stendere la scrittura e
di apporre la sottoscrizione dopo quella del giudice «quando il
giudice provvede per scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti».
L'art. 58 codice di procedura civile codifica le ulteriori
attivita' (doveri d'ufficio) del cancelliere con lo stabilire che il
cancelliere (pubblico funzionario) «Attende al rilascio delle copie
ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle
cause a ruolo, alla formazione del fascicolo di ufficio [168] e alla
conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni [136] e alle
notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle
altre incombenze che la legge gli attribuisce».
L'art. 136 codice di procedura civile disciplina le comunicazioni
e le notificazioni attinenti al processo a mente del quale: «il
cancelliere con biglietto di cancelleria (45 att.) fa le
comunicazioni (133,134) che sono prescritte dalla legge o dal giudice
al pubblico ministero (71), alle parti (170, 176, 280, 292, 308,
377,485,538, 176 att.), al consulente (192), agli altri ausiliari del
giudice (68) e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per
i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di
comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che
ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente se
non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il
biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale
giudiziario per la notifica».
Pregnante l'art. 168 codice di procedura civile che affida al
cancelliere ed agli uffici di cancelleria la funzione essenziale
dell'iscrizione delle cause a ruolo e la formazione e della tenuta
del fascicolo d'ufficio.
Prescrive al riguardo l'art. 168 all'atto della costituzione
dell'attore, o, se questo non si e' costituito, all'atto della
costituzione del convenuto [166], su presentazione della nota di
iscrizione a ruolo [71 att.] il cancelliere iscrive la causa al ruolo
generale.
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo di ufficio
[36 att.] nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia
dell'atto di citazione [51 att.], delle comparse e delle memorie in
carta non bollata [73 att.] e, successivamente, i processi verbali
d'udienza [126], i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione
e copia del dispositivo delle sentenze.
Dalle citate norme processuali emerge palese la' coessenzialita'
dell'attivita' del personale di cancelleria a quella condotta dal
magistrato cui compete l'obbligo sostanziale di assistere il giudice
monocratico o collegiale in ogni fase processuale onde assicurare e
garantire la piena validita' sostanziale e formale del processo.
I verbali sottoscritti dal cancelliere e dall'assistente
giudiziario (processo verbale) documentano gli atti e le attivita'
condotte nel corso del processo e fanno pena prova fino alla querela
di falso.
E' significativa la frase che accompagna inscindibilmente la fase
conclusiva di ogni rito o provvedimento secondo cui il giudice «manda
alla cancelleria per gli adempimenti». E' altrettanto significativo
l'art. 60 del c.p.c. che sanziona pregnantemente la responsabilita'
personale diretta del cancelliere per le pubbliche funzioni
esercitate con lo statuire che: «il cancelliere e l'ufficiale
giudiziario sono civilmente responsabili (28 Cost.; 2043 ss.cc.): 1)
quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono
loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine
(328 c.p.) che, su istanza di parte, e' fissato dal giudice dal quale
dipendono o dal quale sono stati delegati; 2) quando hanno compiuto
un atto nullo con dolo o colpa grave (162²).
Riguardo il processo penale.
Art. 126, codice di procedura civile: «Assistenza al giudice» Il
giudice in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito
dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento, [1 reg.]
se la legge non dispone altrimenti».
Art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 -
Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale; «I
compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente
regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di
cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o segreteria si
intendono attribuiti al personale di cancelleria e segreteria secondo
le mansioni ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato
giuridico. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria
con ordini di servizio, ripartisce i compiti fra il personale in modo
di assicurare la continuita' e l'efficienza del servizio».
Art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 -
Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale: «gli
uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri
obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di
grazia e giustizia. Possono altresi' tenere registri sussidiari,
senza carattere ufficiale, che ritengono utili.
I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se
occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da
lasciare leggere le parole cancellate [48 att.].
I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e
possono essere consultati solo dal personale giudiziario».
Discende dalle dianzi riportate norme processuali che il
personale operante nelle cancellerie dei tribunali penali e nelle
segreterie giudiziarie delle Procure della Repubblica presso i
tribunali ha il compito di documentare e certificare tutte le
attivita' del giudice e del pubblico ministero. In particolare
compete a detto personale:
collaborazione diretta e qualificata al magistrato,
assistendolo nelle attivita' di udienza e provvedendo alla redazione
e sottoscrizione dei verbali;
autenticazione, rispetto agli atti formati dal giudice;
imprime il sigillo della ufficialita' e della legalita';
documentazione delle attivita' proprie, quelle degli organi
giudiziari e delle parti;
assistenza nella formazione degli atti del giudice e
sottoscrizione dei provvedimenti giudiziali;
ricezione di ogni dichiarazione di parte, relativa al
processo penale, che non debba per legge essere resa al giudice
(costituzione di parte civile, dichiarazione ed elezione di
domicilio, impugnazione di provvedimenti) e di ogni ricorso o istanza
diretta all'autorita' giudiziaria in materia penale o civile;
esecuzione di avvisi, comunicazioni e notifiche alle parti e
agli altri soggetti interessati;
rilascio di copie e estratti autentici dei documenti
prodotti;
provvedere alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte
dalla legge o dal giudice;
provvedere all'aggiornamento e alla corretta conservazione di
atti e fascicoli;
svolgimento, su provvedimento del pubblico ministero, gli
adempimenti per l'esecuzione delle sentenze di condanna;
apposizione delle cosiddette apostille agli atti
amministrativi o giudiziari provenienti da ordinamenti esteri;
ricezione del giuramento di perizie stragiudiziali e di stime
fallimentari;
ricezione degli atti di notori,
rilascio di copie, estratti e certificati;
legalizzazione delle firme;
registrazione, custodia e vendita dei corpi di reato e le
altre operazioni conseguenti alla confisca di cose sequestrate, non
vendibili;
vendita all'incanto, in alternativa con l'ufficiale
giudiziario, dei beni mobili pignorati;
vendita all'incanto dei beni mobili di minori interdetti e
inabilitati;
pubblicazione e comunicazione delle sentenze;
rimozione dei sigilli e formazione dell'inventario;
ricezione di cauzioni in materia civile e penale;
recupero delle spese di giustizia in materia penale e nella
riscossione delle pene pecuniarie;
emissione di ordini di pagamento di spese di giustizia
anticipate dall'erario: indennita' a testimoni, periti, interpreti
etc. e nella tenuta del registro (mod. 12);
scansione dei tempi per l'esecuzione dei provvedimenti nel
rispetto delle norme vigenti.
Le sovraevidenziate funzioni processuali, di esclusiva competenza
del ricorrente personale giudiziario evidenziano che' l'attivita'
dispiegata presso le segreterie e cancellerie giudiziarie concorre
all'attuazione della funzione giurisdizionale ovverosia
all'applicazione del diritto al caso concreto.
In altri termini il personale giudiziario integra la funzione
giurisdizionale esercitata dai magistrati con una serie di atti
strutturalmente connessi alla concreta realizzazione della
giurisdizione.
Per siffatta connotazione istituzionale delle competenze e delle
funzioni d'ufficio il personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie possiede ed e' titolare di proprio speciale «status»
giuridico che lo distingue rispetto alla generalita' dei pubblici
dipendenti la cui attivita', a differenza dei primi, e' condotta per
la realizzazione della funzione esecutiva do amministrativa e non per
la realizzazione della funzione giurisdizionale.
Riguardo il personale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie
il comma 3 dell'art. 4, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ha
lapidariamente statuito: «il personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario».
La norma ha nettamente separato e distinto il personale
giudiziario dal personale meramente amministrativo delle pubbliche
amministrazioni. Ed invero soltanto il personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie appartiene all'ordine giudiziario.
E' significativo inoltre che il comma 3 dell'art. 4 sia
sistematicamente inserito nell'art. 4 laddove il primo comma dello
stesso art. 4 ha statuito: «l'ordine giudiziario e' costituito dagli
uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai
magistrati del pubblico ministero».
Le richiamate norme, in congiunta lettura, hanno unitariamente e
chiaramente individuato l'insieme dei soggetti, ciascuno per quanto
di competenza, appartenenti all'ordine giudiziario in quanto chiamati
all'attuazione della funzione giurisdizionale, vale a dire il
personale appartenente ai ruoli della magistratura ed il personale
appartenente ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Le norme in commento sono collocate nell'ambito della ampia
disciplina sull'ordinamento giudiziario contenuta nel regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni che regolamenta il
funzionamento e l'organizzazione degli organi e degli uffici deputati
all'Amministrazione della giustizia.
Al riguardo il regio decreto n. 12/1941, titolo primo -
Disposizioni generali - capo I dopo aver definito all'art. 1, comma
1, le autorita' (organi) alle quali e' affidata l'Amministrazione
della giustizia in materia civile e penale (giudice di pace,
Tribunale ordinario, Corte di appello, Corte di cassazione, Tribunale
dei minorenni, magistrato di sorveglianza, Tribunale di sorveglianza,
ufficio del pubblico ministero), ha significativamente e
sistematicamente stabilito all'art. 3, primo comma che «ogni corte,
tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni
ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di
cancelleria e di segreteria puo' essere costituito anche presso le
sezioni distaccate di cui alla tabella 3 annesso al presente
ordinamento».
Altrettanto significativamente il comma 3 dello stesso art. 3
prescrive che: «il personale e gli uffici delle cancellerie e
segreterie giudiziarie ... sono regolati da leggi particolari».
L'ordito normativo in commento (norme sull'ordinamento
giudiziario) ha disciplinato unitariamente l'organizzazione
dell'apparato giudiziario al quale appartengono i ricorrenti, essendo
palese l'inscindibile connessione strutturale stabilita dalla legge
tra le cancellerie e segreterie giudiziarie ed ogni corte, tribunale
ed ufficio di conciliazione ed ogni ufficio del pubblico ministero.
Ne deriva, alla luce delle sistematiche osservazioni in fatto ed
in diritto in precedenza dispiegate, che il rapporto di lavoro dei
ricorrenti non puo' essere assoggettato al regime privatistico
introdotto dal decreto legislativo n. 165/2001 che preclude in radice
la valorizzazione giuridica ed economica della prestazione del lavoro
resa all'amministrazione della giustizia.
In tutela dei propri intangibili interessi professionali i
ricorrenti prospettano il contrasto del regime giuridico del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie con l'art. 108,
comma 1 Cost., con l'art. 36 e 1 Cost. e con l'ari. 3, comma 1 Cost.
per i motivi di diritto che di seguitosi dispiegano».
3. Sulla base di tali premesse e assunti, la parte ricorrente ha
eccepito, rispetto alla vigente normativa di rango primario, gli
asseriti profili di illegittimita' costituzionale di cui appresso.
Per un primo gruppo di questioni ha assunto a parametro di
verifica della legittimita' costituzionale della legge vigente l'art.
108, primo comma, della Costituzione.
Tali questioni sono state formulate dalla parte ricorrente come
segue.
«Violazione del comma 1 dell'art. 108 della Costituzione.
L'evidenziata appartenenza dei ricorrenti all'ordine giudiziario,
sia in profilo di speciale "status" a mente del citato comma 3
dell'art. 4 del regio decreto n. 12/1941 (il personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte
dell'ordine giudiziario), che in profilo organizzativo, per essere i
ricorrenti addetti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, uffici
questi operanti in sinergia e diretto supporto con la magistratura ai
fini dell'attuazione della funzione giurisdizionale, preclude
l'assoggettazione del personale giudiziario al regime generale della
privatizzazione del rapporto del personale alla dipendenza delle
amministrazioni pubbliche introdotto dal decreto legislativo n.
29/1993 e successive modificazioni poi confluite nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n 165.
Il regime privatistico infatti, per venire a determinare la
regolamentazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti con atti
collettivi negoziali; confligge recta via con l'art. 108, comma 1
della Costituzione che, riguardo alla materia dell'organizzazione del
potere giurisdizionale e/o della funzione giurisdizionale
(ordinamento), ha stabilito: "Le norme sull'ordinamento giudiziario e
su ogni magistratura sono stabilite con legge". Nell'ambito dell'area
precettiva della norma costituzionale sono indubbiamente attratte le
norme dirette a regolamentare il rapporto di lavoro del personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie in quanto anche esse
preordinate a disciplinare il funzionamento dell'istituzione
giurisdizionale nel suo complesso.
Non e' dubitabile che l'ordinamento giudiziario sia formato
dall'insieme delle norme che regolano la costituzione ed il
funzionamento degli uffici giudiziari.
Ne deriva pertanto il conflitto con il primo comma dell'art. 108
Cost. delle norme di cui al decreto legislativo n. 165/2001 nella
parte in cui hanno disposto la privatizzazione del rapporto di lavoro
anche nei confronti del ricorrente personale delle segreterie e
cancellerie giudiziarie e la rimessione della disciplina di ogni
aspetto dello "status" economico-giuridico alla negoziazione
collettiva, mentre tutta la materia deve essere regolata dalla legge
primaria in quanto materia riguardante l'ordinamento giudiziario.
Al riguardo il comma 1 dell'art. 108 della Costituzione ha posto
la regola intangibile della riserva di legge. La norma costituzionale
nello stabilire che "le norme sull'ordinamento giudiziario ... sono
stabilite con legge" ha prescritto che la disciplina della materia in
questione debba essere regolata dalla sola legge primaria, vale a
dire esclusivamente ad opera della legge formale approvata dal
parlamento.
La regola costituzionale, riguardo al personale delle cancellerie
e segreterie giudiziarie, impedisce al legislatore di disporre che la
materia possa essere disciplinata da atti e/o fonti appartenenti ad
un livello gerarchico (gerarchia delle fonti) inferiore alla legge e
per l'effetto ogni altra fonte diversa dalla legge e' incompetente a
regolare la materia in questione.
La riserva di legge stabilita dal comma primo dell'art. 108 Cost.
e' riserva assoluta rinforzata per aver stabilito la costituzione il
contenuto della legge nel senso che le norme in tema di ordinamento
giudiziario debbano essere esclusivamente stabilite con legge
primaria (contenuto della legge).
Le dianzi dispiegate prospettazioni sulla vigente riserva
assoluta di legge in materici di ordinamento giudiziario ex art. 108,
comma 1 Cost. offrono fondato sospetto di illegittimita'
costituzionale della sequenza normativa contenuta nel decreto
legislativo n. 165/2001 che ha assoggettato la regolamentazione del
rapporto di lavoro del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie al regime privatistico.
Si appalesano pertanto affette da vizio di costituzionalita' per
conflitto con il comma 1 dell'art. 108 Cost., nella parte in cui
determinano l'applicabilita' al personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie del regime privatistico:
1) l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo cui: "i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del
capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono
disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto
discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o
accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili".
Le riferite prescrizioni, laddove vengono a prevederle la
generalizzata applicazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche delle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e delle leggi sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa sono inapplicabili al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie che appartiene all'ordine
giudiziario. Diversamente, stante la riserva assoluta di legge ex
art. 108, comma 1 Cost., il rapporto di lavoro dei ricorrenti deve
essere necessariamente disciplinato da apposita specifica legge
primaria. Ed invero, deve ribadirsi che in materia prescrive
ineludibilmente il comma l dell'art. 108 Cost. "le norme
sull'ordinamento giudiziario ... sono stabilite con legge".
2) L'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n
165, secondo cui: "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sano regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di
cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i
casi previsti dal comma 3-ter e 3- quater dell'art. 40 e le ipotesi
di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47-bis o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento
sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva".
Le prescrizioni, nel prevedere la regolamentazione contrattuale
dei rapporti di lavoro individuali in aderenza ai contratti
collettivi di lavoro e l'attribuzione del trattamento economico
esclusivamente mediante contratti collettivi e' inapplicabile al
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie che,
diversamente, agli effetti della insuperabile riserva assoluta di
legge ex art. 108, comma 1 Cost. deve essere obbligatoriamente
regolamentato con legge primaria di natura pubblicistica e che regoli
unilateralmente il trattamento economico, le qualifiche, il percorso
di carriera e la costituzione del rapporto di lavoro con atti
unilaterali dell'amministrazione.
3) L'art. 3, primo comma del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a mente del quale: "In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato,
il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia
nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10
ottobre 1990, n. 287".
La prescrizione in commento, nell'escludere il personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie dalle categorie del personale in
regime di diritto pubblico, confligge irragionevolmente con l'art.
108, comma 1 Cost. che tassativamente impone la permanenza in regime
pubblicistico del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie che concorre all'attuazione della funzione pubblica
giurisdizionale nel quadro delle norme sull'ordinamento giudiziario
oggetto di riserva di legge assoluta e rinforzata.
4) L'art. 51, primo comma del decreto legislativo 30 marzo 2001,
a mente del quale: "Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche e' disciplinato secondo le disposizioni
degli arti. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1".
La sovrariportata prescrizione, nel ribadire con precetto di
chiusura l'assoggettamento del rapporto di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche al regime privatistico stabilito dai
richiamati articoli 2, commi 2 e 3 e 3, comma 1 e' viziata per
diretto contrasto con l'art. 108, comma 1 Cost., che, diversamente,
alla luce di quanto in precedenza esposto e dedotto, esclude il
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del regime
privatistico introdotto dal decreto legislativo n. 165/2001 dovendosi
osservare il comma 1 dell'art. 108 Cost. secondo cui le norme
sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge.
5) Discende dalla ripetutamente rilevata effrazione dell'art.
108, comma 1 della Costituzione il vizio di costituzionalita' che,
relativamente al personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, inficia le prescrizioni del decreto legislativo n.
165/2001 regolatrici in dettaglio dei procedimenti di contrattazione
collettiva privatistica del rapporto di lavoro del personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche. La questione di
costituzionalita' riguarda: l'art. 40, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001, primo periodo, laddove prescrive: "la
contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le
relazioni sindacali con le modalita' previste dal presente decreto";
l'art. 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, primo periodo
laddove prescrive: "Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative secondo le procedure di cui agli
articoli 41, comma 5 e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, sono definiti fino ad un massimo di quattro
comparti contrattazione collettiva ..."; l'art. 45, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui "Il trattamento
fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto dall'art. 40,
commi 3-ter e 3-quater, e dall'art. 47-bis, comma 1, e' definito dai
contratti collettivi".
Le richiamate prescrizioni, nel rimettere la disciplina del
rapporto di lavoro del personale giudiziario a fonti strettamente
privatistiche, contrastano palesemente con l'art. 108, comma 1 Cost.
che ha riservato alla legge primaria la competenza a porre la
regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti
all'ordinamento giudiziario.
Il chiaro precetto costituzionale non ammette nella materia
competenze normative alternative e/o sostitutive.
Le prospettate questioni di costituzionalita' dispiegate nei
confronti dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n.
165/2001, del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n.
165/2001, del primo comma dell'art. 51 decreto legislativo n.
165/2001, del primo comma, primo periodo dell'art. 40 del decreto
legislativo n. 165/2001, del secondo comma, primo periodo dell'art.
40 del decreto legislativo n. 165/2001, del primo comma, dell'art. 45
del decreto legislativo n. 165/2001 appaiono non manifestamente
infondate e rilevanti affini della decisione nel merito del ricorso
atteso che, ove le impugnate prescrizioni del decreto legislativo n.
165/2001 dovessero essere ritenute conformi alla Costituzione, il
presente ricorso dovrebbe essere respinto. Deve di conseguenza
disporsi la sospensione del giudizio e la remissione degli atti
all'esame della Corte costituzionale ai fini del controllo della
legittimita' costituzionale delle impugnate norme del decreto
legislativo n. 165/2001 che illegittimamente comprimono il fondato
diritto e la fondata pretesa dei ricorrenti a veder regolamentato
dalla legge primaria ogni aspetto giuridico ed economico del proprio
rapporto di lavoro conformemente ai dettami dell'art. 108, comma 1
Cost.».
4. Per un secondo gruppo di questioni - che pure investono gli
stessi articoli 40 e 45, nelle loro rispettive parti gia' citate -
sono stati assunti, invece, a parametro di costituzionalita' gli
articoli 36, primo comma, e, in parte, 3, primo comma, della
Costituzione, nonche' i connessi principi di uguaglianza e
ragionevolezza.
Esse sono state formulate dalla parte ricorrente come segue.
«Violazione art. 36, comma l Cost. Violazione art. 3, comma 1
Cost.
La specificita' della categoria del personale giudiziario non
dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia ed
addetto ai compiti d'ufficio facenti capo al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie onde assicurare il buon
funzionamento dell'apparato organizzativo preordinato all'attuazione
della funzione giurisdizionale, comporta che la prestazione
lavorativa resa abbia un contenuto professionale di alta
qualificazione unico nel suo genere.
Ed invero, la funzione integrativa dell'attivita' del giudice in
concorso con esso, che compete al ricorrente personale alla stregua
delle puntuali norme del processo civile e del processo penale in
precedenza illustrate, comporta che la determinazione del regime del
trattamento retributivo spettante non possa essere equamente definito
unitamente a quello del personale meramente amministrativo delle
pubbliche amministrazioni con lo strumento della generalizzata
negoziazione collettiva nazionale privatistica.
Si ribadisce che il ricorrente personale e' strumentale ed
essenziale alla realizzazione in concreto della giurisdizione.
Siffatta circostanza implica che il regime retributivo dei
ricorrenti debba essere stabilito in applicazione di appositi
autonomi parametri di valutazione e di giudizio che certamente e
secondo ragione non possono essere riconducibili a quelli sinora
applicati, stante la strutturale differenziazione delle funzioni e
dei compiti d'ufficio e delle responsabilita' proprie ed esclusive
del ricorrente personale giudiziario.
Allo stato la retribuzione corrisposta alle varie qualifiche del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, parificate
forzosamente dagli accordi collettivi in vigore a quello del
personale meramente amministrativo, delle pubbliche amministrazioni
non e' idonea ad adeguatamente remunerare la prestazione lavorativa
del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie che e'
qualificato nell'intrinseco dall'elevata capacita' professionale
richiesta ed occorrente per l'adempimento dei tipici ed compiti di
ufficio presso le cancellerie e segreterie giudiziarie comportanti
responsabilita' dirette e personali.
In siffatta prospettazione l'inadeguato trattamento retributivo
riservato dall'ordinamento al personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie confligge con il comma 1 dell'art. 36 della
Costituzione che assicura al lavoratore il diritto "ad una
retribuzione proporzionata alla quantita' ed alla qualita' del suo
lavoro".
Il comma l dell'art. 36 Cost. ha carattere precettivo di
immediata applicazione. L'art. 36, comma 1 Cost. disciplina un
diritto costituzionale della persona vale a dire un diritto assoluto
della personalita' inviolabile ad opera di qualsivoglia fonte legale
regolativa del rapporto di lavoro . In quanto diritto inviolabile
della persona nel lavoro il diritto "ad una retribuzione
proporzionata alla quantita' e qualita'" della prestazione sostanzia
un diritto fondamentale irrinunciabile.
L'art. 36 Cost., per concorde giurisprudenza ha un'applicazione
"erga omnes". L'art. 36, comma 1 Cost. si applica anche al rapporto
di pubblico impiego.
Ne consegue che il rilevato appiattimento retributivo che
colpisce ingiustamente i ricorrenti lavoratori della giustizia
addetti alle cancellerie e segreterie giudiziarie offre fondato
sospetto di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 36, comma 1
Cost. di una serie di norme contenute nel decreto legislativo n.
165/2001, che per la complessiva strutturazione, nel regolamentare il
regime contrattuale del personale alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, precludono il conferimento al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie di un appropriato regime
retribuivo logicamente e sinallagmaticamente proporzionato alla
elevata qualita' dell'attivita' lavorativa prestata.
Trattasi: dell'art. 40, comma 1 del decreto legislativo n.
165/2001, primo periodo, laddove con precetto di portata generale ed
indistinta prescrive: "la contrattazione collettiva disciplina il
rapporto di lavoro e le relazioni sindacali con le modalita' previste
dal presente decreto; dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001, primo periodo, laddove, sempre con precetto di portata
generale ed indistinta, prescrive: "Tramite appositi accordi tra
l'ARAN e le confederazioni rappresentative secondo le procedure di
cui agli articoli 41, comma 5 e 47, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sono definiti fino ad un massimo di quattro
comparii di contrattazione collettiva ..."; dell'art. 45, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui "Il trattamento
fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto dall'art. 40,
commi 3-ter e 3-quater e dall'art. 47-bis, comma 1, e' definito dai
contratti collettivi".
Le riferite prescrizioni non lasciano spazio alcuno per
consentire apposita valorizzazione alla specifica qualita' della
prestazione lavorativa presso le cancellerie e segreterie
giudiziarie.
Ed invero, in applicazione delle norme in esame del decreto
legislativo n. 165/2001, si e' stipulato l'Accordo collettivo
nazionale quadro 13 luglio 2016 per la definizione "dei comparti e
delle aree di Contrattazione collettiva nazionale". L'art. 2
dell'accordo "Determinazione dei compili di contrattazione
collettiva" ha stabilito che i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche dovessero aggregarsi nei comparti di contrattazione
collettiva: A) Comparto delle funzioni centrali, B) Comparto delle
funzioni locali, C) Comparto dell'istruzione e della ricerca, D)
Comparto della sanita'. L'art. 3, con prescrizione omnicomprensiva ha
incluso nel Comparto di contrattazione collettiva delle funzioni
centrali il ricorrente personale dei ministeri nell'ambito del quale
e' incluso anche il personale non dirigenziale del Ministero della
giustizia.
Il successivo C.C.N.L. 23 dicembre 2017 relativo al personale del
Comparto funzioni centrali triennio 2016-2018, nonostante la
specificita' delle funzioni proprie del personale giudiziario e
l'elevata qualita' della prestazione professionale resa, ha
assoggettato i ricorrenti al medesimo trattamento retributivo
stabilito per il personale ministeriale addetto a mansioni meramente
amministrative.
E' dunque palese l'effrazione del comma 1 dell'art. 36 Cost.,
atteso che, nella specie, le dianzi riportate norme del decreto
legislativo 165/2001, e gli accordi collettivi di esse applicativi in
conformita' ad esse, escludono qualsivoglia riconoscimento e/o
considerazione in termini economici riguardo il ricorrente personale
nonostante la ben distinta posizione giuridica, qualificazione
professionale e responsabilita' tipiche dei dipendenti pubblici
appartenente ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie
(personale che concorre all'attuazione della finzione
giurisdizionale).
E' peraltro sintomatico della fondatezza della denunziata
violazione dell'art. 36 Cost. il differenziato regime riservato
dall'ordinamento al personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Riguardo tale personale il comma 3 dell'art. 74 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha stabilito tra l'altro che
"con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
sono determinati in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 4
marzo 2009, n. 15, limiti e modalita' di applicazione delle
disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto di contrattazione collettiva, in
considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento, che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione ...".
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre
2010, n. 226, la Presidenza del Consiglio al comma 1 dell'art. 3
(disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale) ha
stabilito: l'ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente
del Consiglio dei ministri attiva una distinta ed autonoma
contrattazione a livello nazionale per il personale dirigenziale e
non, del comparto autonomo di contrattazione collettiva della
Presidenza del Consiglio dei ministri".
Agli effetti delle surrichiamate prescrizioni il personale della
Presidenza gode di apposita contrattazione autonoma e separata
(comparto autonomo) che consente di valorizzare il lavoro prestato, e
cio' in ragionevole considerazione, come specificato e giustificato
dalla legge "della peculiarita' del relativo ordinamento che discende
dagli articoli 92 e 95 della Costituzione". In buona sostanza
l'ordinamento, nel prevedere l'introduzione di una distinta e
autonoma contrattazione in favore dei pubblici dipendenti della
Presidenza ha riconosciuto la specificita' della prestazione perche'
il personale concorre alla concreta diretta attuazione delle funzioni
costituzionali, di cui agli articoli 92 e 95 Cost. (funzioni di
Governo) e di conseguenza ha ragionevolmente osservato l'art. 36,
comma 1 della Cost. venendo ad assicurare ad essi un regime
retributivo proporzionato alla qualita' del lavoro prestato.
Orbene la posizione giuridica dei ricorrenti, e' identica nella
sostanza a quella del personale della Presidenza del Consiglio atteso
che il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie concorre
al pari del personale della Presidenza alla realizzazione di funzioni
di rilievo costituzionale a mente degli articoli da 101 a 113 della
Costituzione (attuazione della giurisdizione) e, tuttavia, nonostante
la rilevata parita' di situazione di diritto e di fatto l'ordinamento
vigente alcun specifico rilievo riconosce al personale giudiziario.
Da quanto considerato sul punto ne deriva pertanto evidente, non
soltanto la denunziata violazione dell'art. 36, comma 1 Cost., ma
anche la violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza
innanzi alla legge scolpito dall'art. 3 della Costituzione che vizia
il comma 3 dell'art. 74 del decreto legislative n. 150/2009 per non
aver previsto la norma, in favore del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, lo stesso beneficio giuridico del comparto
autonomo di Contrattazione collettiva nazionale riconosciuto in
manifesta disparita' di trattamento al solo personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri pur essendo identica la natura
della prestazione di lavoro connotata in entrambe le ipotesi di
attivita' preordinata all'attuazione diretta di norme costituzionali.
Le prospettate questioni di costituzionalita' per conflitto "in
parte qua" con gli articoli 36, comma 1 e 3, comma 1 Cost. dispiegate
nei confronti del primo comma, primo periodo e secondo comma, primo
periodo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001 e del primo
comma dell'art. 45 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001 e del
terzo comma dell'art. 74 del decreto legislativo n. 150/2009 appaiano
non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione nel
merito del ricorso. Deve di conseguenza disporsi la sospensione del
giudizio e la remissione degli atti all'esame della Corte
costituzionale ai fini del controllo della legittimita'
costituzionale delle impugnate norme del decreto legislativo n.
165/2001 e del decreto legislativo n. 150/2009, che illegittimamente
comprimono il fondato diritto e la fondata pretesa dei ricorrenti a
veder regolamentato il regime retributivo del proprio rapporto di
lavoro conformemente ai dettami dell'art. 36, comma 1 Cost. e
dall'art. 3, comma 1 Cost.».
5. Ulteriormente, la parte ricorrente ha infine argomentato come
appresso riportato.
«Sulla specialita' dello "status" della categoria del personale
delle cancellerie e segreterie.
A corollario dei motivi di diritto in precedenza dispiegati deve
evidenziarsi che nei confronti del ricorrente personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie l'art. 1 del decreto legislativo
1° dicembre 2009, n. 179 - "disposizioni legislative anteriori al 1°
gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, a norma dell'art. 14 della legge 29 novembre 2005, n. 246" -
ha statuito l'esigenza dell'indispensabile mantenimento in vigore
dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie disciplinato dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (all. 1
al decreto legislativo n. 179/2005, al n. 1686, articoli da 1 a 42,
articoli da 48 a 182 + tabelle allegate).
Come puo' leggersi nel testo della legge n. 1196/1960 gli
articoli da 1 a 42 regolamentano le carriere e le qualifiche del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. In particolare
l'art. 1 distingue il personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie in carriera direttiva e di concetto, e soprattutto il
comma 2 dell'art. 1 statuisce: il personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie fa parte dell'Ordiramento giudiziario.
La norma e' sintonica all'art. 108, comma 1 della Costituzione
che ha stabilito: "le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge".
Il vigente comma 2 dell'art. 1 della legge n. 1196/1960, norma
speciale, non e' superata ne' abrogata dalla contestata
privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e, per
l'effetto, preclude l'applicazione rigida del decreto legislativo n.
165/2001 al ricorrente delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Ne consegue che a norma del comma 2 dell'art. 1 della legge n.
1196/1960 gli istanti appartengono ineludibilmente all'ordinamento
giudiziario con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di stato
giuridico ed economico.
In siffatta prospettazione con il presente atto i ricorrenti
propongono domanda di accertamento e dichiarazione dell'appartenenza
del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
all'Ordinamento giudiziario».
Si e' costituita in giudizio il Ministero della giustizia e la
Presidenza del Consiglio dei ministri resistendo alle avverse domande
e chiedendone il rigetto formulando. le seguenti conclusioni: «Voglia
codesto Ill.mo Tribunale di Roma, in accoglimento delle difese svolte
dalla scrivente difesa, e contrariis reiectis:
in via preliminare, accertare e dichiarare il proprio difetto
di giurisdizione, essendo il ricorso diretto a censurare l'esercizio
e/o il mancato esercizio del potere legislativo;
in subordine, accertare e dichiarare il proprio difetto di
competenza per materia a statuire sulle domande di cui all'avversario
ricorso, non riguardando il caso di specie alcuna della controversia
di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il
difetto di legittimazione passiva di entrambe le PPAA resistenti
Ministero della giustizia e Presidenza del Consiglio dei ministri (o,
in subordine, almeno della sola Presidenza del Consiglio dei
ministri), e per l'effetto disporne l'estromissione dal giudizio;
in via ulteriormente subordinata, comunque respingere l
'avversario ricorso (e tutte le domande in esso contenute), in quanto
inammissibile (anche per difetto di interesse a ricorrere) e comunque
infondato e in alcun nodo provato, accertando e dichiarando - in
particolare - la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di
legittimita' costituzionale. Vinte le spese di lite».
Diritto
I. Ai fini del decidere la presente controversia, questo giudice
ritiene di dover sollevare preliminarmente questione incidentale di
legittimita' costituzionale - per quale eccepita dalla parte
ricorrente e riferita nella superiore narrativa in fatto - del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai relativi
articoli: 2, commi 2 e 3; 3, comma 1; 40, comma 1, primo periodo, e
comma 2, primo periodo; 45, comma 1; nonche' 51, comma 1. E cio' in
relazione agli articoli 108, primo comma; 36, primo comma; e 3, primo
comma, della Costituzione, e correlati principi di uguaglianza e
ragionevolezza.
II. Invero, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, il giudice, ove «non ritenga che la questione
sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la
quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu
sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».
III. Nessun dubbio puo' esservi in punto di rilevanza della
questione sollevata dalla parte ricorrente: e', infatti, del tutto
pacifico - com'e' scritto anche nel surriferito atto di parte - che
le «prospettate questioni di costituzionalita' dispiegate nei
confronti dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n.
165/2001, del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n.
165/2001, del primo comma dell'art. 51 del decreto legislativo n.
165/2001, del primo comma, primo periodo, [e] dell'art. 40 del
decreto legislativo n. 165/2001, del secondo comma, primo periodo,
dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, del primo comma
dell'art. 45 del decreto legislativo n. 165/20001, appaiono ...
rilevanti ai fini della decisione nel merito del ricorso atteso che,
ove le impugnate prescrizioni del decreto legislativo n. 165/2001
dovessero essere ritenute conformi alla Costituzione, il presente
ricorso dovrebbe essere respinto». Cio' che, ad avviso di questo
giudice, e' assolutamente indubitabile.
IV. Rimane dunque da' scrutinare, quale residua condizione del
potere-dovere di questo giudice di sollevare la prefata questione, la
non manifesta infondatezza di essa.
In proposito, merita appunto ricordarsi, invero quasi
tautologicamente, che il giudice a qua non e' mai chiamato a valutare
la fondatezza o l'infondatezza della questione che gli sia stata
proposta dalle parti, cio' spettando esclusivamente alla Corte
costituzionale; bensi' unicamente a verificare che tale questione,
quand'anche egli la reputi infondata, non gli appaia esser tale
«manifestamente».
Non e' necessario spendere molte parole per affermare che,
allorche' si e' chiamati a giudicare se una qualita' sia
«manifestamente» (ossia in modo manifesto) riferibile a un concetto
(nella specie: giuridico), l'esito di tale giudizio assuma un
peculiare carattere di soggettivita': e', infatti, intrinsecamente
soggettiva la valutazione se un fatto, che pur sussista, sia
«manifesto», o meno (assai piu' oggettivo sarebbe valutare se quello
stesso fatto sussista, o meno, prescindendo dal livello di evidenza
che se ne possa predicare).
Orbene, anche rispetto a tale generica premessa epistemologica,
la difficolta' di pervenire a un esito univoco e oggettivo di tale
valutazione aumenta esponenzialmente, per il giudicante, in presenza
d'una duplice circostanza che caratterizza la specifica vicenda in
trattazione.
Si allude, da un lato, alla caratterizzazione professionale dei
soggetti ricorrenti, che quotidianamente operano, appunto, a fianco e
a supporto del giudice remittente: circostanza, questa, che se per un
verso e' stata correttamente posta a base della sollevata questione
di legittimita' costituzionale, per altro verso rende pero' ancor
meno agevole, per quel giudice, oggettivizzare la valutazione in
discorso.
Nonche', dall'altro lato e soprattutto - e quand'anche si potesse
prescindere dal prefato profilo - alla tendenziale non spettanza, al
giudice a quo, della valutazione attinente alla corretta
perimetrazione dei limiti intrinseci della discrezionalita' del
legislatore.
Dispone, infatti, l'art. 28 della citata legge n. 87 del 1953 che
«Il controllo di legittimita' della Corte costituzionale su una legge
o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura
politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del
Parlamento»: da cui pare doveroso trarre il corollario che non spetta
al giudice remittente pregiudicare, in sede di delibazione di non
manifesta infondatezza della questione sollevata dalle parti, la
cognizione di quali possano essere gli estremi limiti, vuoi
estrinseci vuoi intrinseci, di tale delicatissimo sindacato che solo
il giudice delle leggi puo' avere sul corretto uso del potere
discrezionale del legislatore.
E' alla stregua di siffatte considerazioni che si ritiene di
concludere, nei ristretti limiti della delibazione spettante al
giudice a quo, nel senso della non manifesta infondatezza della
questione che e' stata sollevata dalla parte qui ricorrente.
V. In conclusione, vanno disposte la sospensione del presente
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
secondo le modalita' indicate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale solleva questione di legittimita' costituzionale del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente agli
articoli: 2, commi 2 e 3; 3, comma 1; 40, comma 1, primo periodo, e
comma 2, primo periodo; 45, comma l; nonche' 51, comma 1; in
relazione agli articoli 108, primo comma, 36, primo comma, e 3, primo
comma, della Costituzione, nonche' ai connessi principi di
uguaglianza e ragionevolezza, nei sensi e per le ragioni di cui in
motivazione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del giudizio alla
Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle
parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
dei deputati.
Sospende il presente giudizio.
Roma, 12 aprile 2021
Il Giudice: Damiani