N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 2021

Ordinanza del 18 marzo 2021 del Tribunale di Treviso nel procedimento
civile promosso da Condominio «Al Parco/A» contro Bresin Luisa. 
 
Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica  da
  COVID-19  -  Inefficacia  di  ogni  procedura  esecutiva   per   il
  pignoramento immobiliare di  cui  all'art.  555  cod.  proc.  civ.,
  avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore,  effettuata
  dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della  legge  di
  conversione del decreto-legge n. 137 del 2020. 
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in
  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  art.  4  [,  comma  1,  secondo
  periodo]. 
(GU n.25 del 23-6-2021 )
 
                        TRIBUNALE DI TREVISO 
 
    Il giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva  assunta
all'udienza del 4 marzo 2021; 
    Visto il pignoramento notificato il 4 novembre 2020 con il  quale
il Condominio al Parco A ha promosso la procedura  di  espropriazione
immobiliare nei confronti di Bresin Luisa sui seguenti beni: 
    Comune di Treviso: 
        Catasto Fabbricati - Sezione A - Foglio 7 - Mappale 75 -  Sub
286 - Categoria A/2 - Classe 4 -Consistenza 6 vani - indirizzo  viale
Luigi Luzzati - piano 1 
        per il diritto di proprieta' 1/1 
        Catasto Fabbricati - Sezione A - Foglio 7 - Mappale 75 -  Sub
232 - Categoria C/2 - Classe 8 - Consistenza 4 mq -  indirizzo  viale
Luigi Luzzati - piano 1 
        per il diritto di proprieta' 1/1 
        Catasto Fabbricati - Sezione A - Foglio 7 - Mappale 75 -  Sub
201 - Categoria A/2 - Classe 4 - Consistenza 4 vani - indirizzo viale
Luigi Luzzati - piano 1 
        per il diritto di proprieta' 929/100000; 
    Rilevato che in data 17 dicembre 2020 il creditore pignorante  ha
depositato l'istanza di vendita; 
    Rilevato che  il  giudice  dell'esecuzione  con  decreto  dd.  16
gennaio 2021, comunicato al creditore procedente il 18 gennaio 2021, 
        «visto l'art. 4 del decreto-legge n. 137/2020, convertito con
legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020 in forza del
quale "e' inefficace ogni procedura  esecutiva  per  il  pignoramento
immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile,  che
abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal
25 ottobre alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto"; 
        rilevato  che  il  pignoramento  e'  stato  notificato  il  4
novembre 2020 e ricevuto dall'esecutato/dagli esecutati all'indirizzo
corrispondente a quello dell'immobile pignorato; 
    Ha assegnato «al creditore procedente termine di 30 giorni  dalla
comunicazione  del  presente  decreto  per  depositare   istanza   di
prosecuzione della procedura esecutiva, nel qual caso verra' nominato
il  custode  al  fine  di  verificare  se  effettivamente  l'immobile
pignorato non e' occupato dall'esecutato/dagli esecutati; 
    in difetto del deposito  di  alcuna  istanza,  verra'  dichiarata
l'inefficacia  del  pignoramento  e  l'estinzione   della   procedura
esecutiva»; 
    Rilevato che  con  istanza  depositata  il  3  febbraio  2021  il
creditore procedente, premesso che: 
        «con provvedimento dd. 16 gennaio 2021, comunicato in data 18
gennaio 2021, il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Alessandra  Burra,
visto l'art. 4 del decreto-legge n.  137/2020,  conv.  con  legge  n.
176/2020, assegnava al creditore  procedente  termine  di  30  giorni
dalla comunicazione del predetto decreto per  depositare  istanza  di
prosecuzione della procedura esecutiva, precisando che in difetto del
deposito,  verra'  dichiarata  "l'inefficacia  del   pignoramento   e
l'estinzione della procedura esecutiva"; 
        la norma  sopra  citata,  in  particolare,  prevede  che  "e'
inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento  immobiliare,
di cui all'art. 555 del codice di  procedura  civile,  che  abbia  ad
oggetto  l'abitazione  principale  del  debitore  effettuata  dal  25
ottobre  2020  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione" del decreto-legge n. 137/2020; 
    tale previsione appare indiscutibilmente  "stravagante"  rispetto
al corpo dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 18/2020, in forza  del
quale, a seguito della modifica introdotta  sempre  dall'art.  4  del
decreto-legge n. 137/2020, "e' sospesa, fino  al  31  dicembre  2020,
ogni procedura esecutiva per  il  pignoramento  immobiliare,  di  cui
all'art. 555 del codice di procedura civile,  che  abbia  ad  oggetto
l'abitazione principale del debitore"; 
        essa, in particolare, produce una chiara incoerenza  laddove,
"mentre  proroga  la  sospensione  delle  espropriazioni  immobiliari
sull'abitazione principale del debitore fino  a  fine  anno,  per  un
segmento di esse ne dispone anche l'inefficacia  in  un  tempo  quasi
interamente sovrapponibile con quello del  percorso  parlamentare  di
conversione del decreto-legge che l'ha prevista" (...); 
        una lettura troppo letterale della previsione in esame, dalla
quale si ricaverebbe che, nel  periodo  considerato,  e'  addirittura
inibita l'effettuazione  di  qualsiasi  voglia  pignoramento,  appare
manifestamente non commisurata alla finalita' sanitaria  della  norma
prorogata ed esporrebbe le  ragioni  dei  creditori  chirografari  al
pregiudizio della perdita dell'unica garanzia immobiliare del proprio
credito, oggetto di possibili cessioni a terzi, oltre che  imporrebbe
un  limite  illegittimo   all'esercizio   del   diritto   di   azione
costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost.; 
        in  particolare,  impedire  al  creditore,  per  un  limitato
periodo  di  tempo  (circostanza  quest'ultima,  incomprensibile)  di
servirsi della fondamentale funzione conservativa  del  pignoramento,
non e' conciliabile con il principio costituzionale dell'effettivita'
del diritto di azione; 
        del  resto,  non  avrebbe  alcun  senso  logico   oltre   che
giuridico, "fulminare" il pignoramento con un vizio di "inefficacia",
in  un  contesto  in  cui,  come  noto,  lo  scopo  che  l'originaria
disposizione di cui all'art.  54-ter  del  decreto-legge  n.  18/2020
conv. in legge n.  27/2020,  intendeva  raggiungere,  era  quello  di
impedire che, nell'attuale  situazione  di  emergenza  sanitaria,  si
potessero porre le premesse per la  perdita  da  parte  del  debitore
della propria abitazione principale; 
        appare, quindi, maggiormente  condivisibile  attribuire  alla
previsione in  oggetto  il  significato  di  voler,  il  legislatore,
"impedire non il compimento del pignoramento (notifica, trascrizione,
iscrizione a ruolo) ma qualsiasi attivita' processuale  espropriativa
ad esso successiva, che risulterebbe pertanto inefficace" (...); 
        in tal modo, nel lasso di tempo necessario per la conversione
parlamentare, la sospensione  del  processo  esecutivo  riguarderebbe
tutte le attivita' processuali, e non soltanto quelle volte a privare
effettivamente il  debitore  della  propria  abitazione;  quindi,  la
sospensione  del  pignoramento  dovrebbe  riguardare  indistintamente
tutti i successivi atti  d'esecuzione  diversi  da  quelli  puramente
conservativi, pena la loro inefficacia; 
        tale   interpretazione   appare   coerente   con   un    equo
bilanciamento di valori tra la conservazione della garanzia a  tutela
del  diritto  di  credito  azionato  con   il   pignoramento   e   la
conservazione  del  diritto  (temporaneo  -  "fino   alla   data   di
conversione del presente decreto") del  debitore  a  non  subire  li'
espropriazione forzata della propria abitazione principale; 
        di  tal  avviso,  peraltro,  risultano  esser  anche   alcune
pronunce giurisprudenziali sull'art. 4 del decreto-legge n.  137/2020
(cfr. Tribunale di Pordenone, ordinanza dd. 28 dicembre 2020); 
    Ha  chiesto  «all'Ill.mo  giudice  dell'esecuzione,  di   fissare
udienza volta alla discussione di quanto  in  premessa,  riservandosi
all'esito l'eventuale  possibilita'  di  formulare  istanza  volta  a
sollevare   questione   di   illegittimita'   costituzionale    della
disposizione sopra citata»; 
    Rilevato che con decreto dd. 4  febbraio  2021,  comunicato  alle
parti il 5 febbraio 2021, il giudice, vista l'istanza  del  creditore
procedente, ha fissato l'udienza del 4 marzo 2021 per la comparizione
delle parti, nella quale udienza il creditore procedente ha insistito
per la prosecuzione della procedura esecutiva; 
    Visto l'art. 4 del  decreto-legge  n.  137/2020,  convertito  con
legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020 in forza del
quale «e' inefficace ogni procedura  esecutiva  per  il  pignoramento
immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile,  che
abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal
25 ottobre alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto»; 
    Rilevato che il pignoramento e' stato notificato  il  4  novembre
2020,   che   l'immobile   pignorato   e'   l'abitazione   principale
dell'esecutata,  come  accertato  dal  custode   in   occasione   del
sopralluogo di data 8 marzo  2021,  e  che,  pertanto,  la  procedura
esecutiva deve essere dichiarata inefficace; 
 
                               Solleva 
 
    Eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4   del
decreto-legge n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020,  entrata
in vigore il 25 dicembre 2020 nella parte in cui stabilisce  che  «e'
inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento  immobiliare,
di cui all'art. 555 del codice di  procedura  civile,  che  abbia  ad
oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,  effettuata  dal  25
ottobre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
Irragionevole disparita' di trattamento  e  violazione  dell'art.  24
Costituzione. 
    Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, entrata in  vigore  il  30
aprile 2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020 del 17 marzo
2020,  avente  ad  oggetto  «Misure  di  potenziamento  del  Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
e impresse connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e'
stato introdotto l'art. 54-ter rubricato «Sospensione delle procedure
esecutive sulla prima casa» in forza del quale «Al fine di  contenere
gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  in
tutto il territorio nazionale e' sospesa, per la durata di sei mesi a
decorrere dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  ogni  procedura  esecutiva  per  il  pignoramento
immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile,  che
abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore». 
    L'art. 4 del decreto-legge n. 137/2020, entrato in  vigore il  29
ottobre 2020,  convertito  dalla  legge  n.  176/2020  pubblicata  24
dicembre 2020,  inserito  nel  titolo  I  «Sostegno  alle  imprese  e
all'economica»  rubricato  «Sospensione  delle  procedure   esecutive
immobiliari nella prima casa», nella  prima  parte  ha  previsto  che
«All'art. 54-ter, comma, 1 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore della legge di'  conversione  del  presente  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020"; e nella seconda
parte ha previsto che «e' inefficace ogni procedura esecutiva per  il
pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del codice di  procedure
civile, che abbia ad oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,
effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto» 
    L'inefficacia delle procedure esecutive limitatamente al  periodo
di tempo compreso tra il 25 ottobre 2020 ed il 25  dicembre  2020  e'
misura incomprensibile in quanto si sovrappone alla sospensione delle
procedure esecutive stabilita  dalla  prima  parte  dell'art.  54-ter
citato, in forza del quale l'esecutato non potra' vedere  espropriato
l'immobile costituente la propria  abitazione  principale  fino  alla
scadenza della sospensione, ed introduce pertanto  una  irragionevole
disparita' di trattamento tra i  creditori  che  hanno  pignorato  le
abitazioni principali degli esecutati prima del  25  ottobre  2020  e
dopo il 25 dicembre 2020 ed i creditori che hanno, invece,  proceduto
al  pignoramento  nel  periodo  di   inefficacia,   con   conseguente
violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Infatti, se gia' la sospensione delle procedure esecutive  aventi
ad  oggetto  l'abitazione  principale  del   debitore   consente   di
realizzare l'intento manifestato nella rubrica  dell'art.  54-ter  di
sostenere economicamente le  famiglie  nel  periodo  della  pandemia,
l'ulteriore previsione della  inefficacia  delle  medesime  procedure
esecutive pendenti a seguito di pignoramenti  notificati  tra  il  25
ottobre 2020 ed il 24 dicembre 2020 ha come unico effetto  quello  di
limitare,  immotivatamente,  il  diritto  del  creditore   di   agire
esecutivamente per realizzare la garanzia del  proprio  credito,  con
conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione. 
    Anche la  diversa  lettura  della  norma,  nel  senso  non  della
inefficacia del pignoramento notificato tra il 25 ottobre 2020 ed  il
24 dicembre 2020, ma della inefficacia  degli  atti  successivi  alla
notifica del pignoramento,  sin  dalla  stessa  iscrizione  a  ruolo,
compiuti nel periodo indicato, non sottrae  la  norma  alle  medesime
censure di incostituzionalita': infatti, la  finalita'  della  norma,
espressamente dichiarata  dal  legislatore  nella  rubrica  dell'art.
54-ter di sostenere economicamente le famiglie  consentendo  loro  di
conservare   l'abitazione   durante    la    pandemia,    impedendone
temporaneamente l'espropriazione a  favore  dei  creditori,  e'  gia'
efficacemente realizzata con la previsione  della  sospensione  delle
procedure esecutive pendenti, con conseguente irragionevolezza  della
ulteriore sanzione di  inefficacia  degli  atti  esecutivi,  peraltro
inspiegabilmente  contenuta  nel   circoscritto   periodo   temporale
compreso tra il 25 ottobre 2020 ed il 24 dicembre 2020. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuto  che  la  questione  sollevata  sia  pregiudiziale,  non
potendo decidere sulla istanza di vendita  senza  l'intervento  della
Consulta; 
    Ritenuto che la questione sia rilevante  e  non  manifestatamente
infondata per i motivi sopra detti; 
    Il giudice solleva questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 4, decreto-legge n. 137/2020, nella  parte  in  cui
prevede  che  «e'  inefficace  ogni  procedura   esecutiva   per   il
pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del codice di  procedure
civile, che abbia ad oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,
effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto»; 
    Dispone la sospensione del processo  ed  ordina  la  trasmissione
della presente ordinanza e degli atti del procedimento esecutivo alla
Corte  costituzionale,  unitamente  alla  prova  delle  notificazioni
eseguite; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
ai  Presidenti  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della
Repubblica, ex art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953. 
        Treviso, 16 marzo 2021 
 
                              Il G.E.: 
                                Burra