N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 2021
Ordinanza del 18 marzo 2021 del Tribunale di Treviso nel procedimento civile promosso da Condominio «Al Parco/A» contro Bresin Luisa. Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 cod. proc. civ., avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020. - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 4 [, comma 1, secondo periodo].(GU n.25 del 23-6-2021 )
TRIBUNALE DI TREVISO Il giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 marzo 2021; Visto il pignoramento notificato il 4 novembre 2020 con il quale il Condominio al Parco A ha promosso la procedura di espropriazione immobiliare nei confronti di Bresin Luisa sui seguenti beni: Comune di Treviso: Catasto Fabbricati - Sezione A - Foglio 7 - Mappale 75 - Sub 286 - Categoria A/2 - Classe 4 -Consistenza 6 vani - indirizzo viale Luigi Luzzati - piano 1 per il diritto di proprieta' 1/1 Catasto Fabbricati - Sezione A - Foglio 7 - Mappale 75 - Sub 232 - Categoria C/2 - Classe 8 - Consistenza 4 mq - indirizzo viale Luigi Luzzati - piano 1 per il diritto di proprieta' 1/1 Catasto Fabbricati - Sezione A - Foglio 7 - Mappale 75 - Sub 201 - Categoria A/2 - Classe 4 - Consistenza 4 vani - indirizzo viale Luigi Luzzati - piano 1 per il diritto di proprieta' 929/100000; Rilevato che in data 17 dicembre 2020 il creditore pignorante ha depositato l'istanza di vendita; Rilevato che il giudice dell'esecuzione con decreto dd. 16 gennaio 2021, comunicato al creditore procedente il 18 gennaio 2021, «visto l'art. 4 del decreto-legge n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020 in forza del quale "e' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; rilevato che il pignoramento e' stato notificato il 4 novembre 2020 e ricevuto dall'esecutato/dagli esecutati all'indirizzo corrispondente a quello dell'immobile pignorato; Ha assegnato «al creditore procedente termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto per depositare istanza di prosecuzione della procedura esecutiva, nel qual caso verra' nominato il custode al fine di verificare se effettivamente l'immobile pignorato non e' occupato dall'esecutato/dagli esecutati; in difetto del deposito di alcuna istanza, verra' dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva»; Rilevato che con istanza depositata il 3 febbraio 2021 il creditore procedente, premesso che: «con provvedimento dd. 16 gennaio 2021, comunicato in data 18 gennaio 2021, il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Alessandra Burra, visto l'art. 4 del decreto-legge n. 137/2020, conv. con legge n. 176/2020, assegnava al creditore procedente termine di 30 giorni dalla comunicazione del predetto decreto per depositare istanza di prosecuzione della procedura esecutiva, precisando che in difetto del deposito, verra' dichiarata "l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva"; la norma sopra citata, in particolare, prevede che "e' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione" del decreto-legge n. 137/2020; tale previsione appare indiscutibilmente "stravagante" rispetto al corpo dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 18/2020, in forza del quale, a seguito della modifica introdotta sempre dall'art. 4 del decreto-legge n. 137/2020, "e' sospesa, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore"; essa, in particolare, produce una chiara incoerenza laddove, "mentre proroga la sospensione delle espropriazioni immobiliari sull'abitazione principale del debitore fino a fine anno, per un segmento di esse ne dispone anche l'inefficacia in un tempo quasi interamente sovrapponibile con quello del percorso parlamentare di conversione del decreto-legge che l'ha prevista" (...); una lettura troppo letterale della previsione in esame, dalla quale si ricaverebbe che, nel periodo considerato, e' addirittura inibita l'effettuazione di qualsiasi voglia pignoramento, appare manifestamente non commisurata alla finalita' sanitaria della norma prorogata ed esporrebbe le ragioni dei creditori chirografari al pregiudizio della perdita dell'unica garanzia immobiliare del proprio credito, oggetto di possibili cessioni a terzi, oltre che imporrebbe un limite illegittimo all'esercizio del diritto di azione costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost.; in particolare, impedire al creditore, per un limitato periodo di tempo (circostanza quest'ultima, incomprensibile) di servirsi della fondamentale funzione conservativa del pignoramento, non e' conciliabile con il principio costituzionale dell'effettivita' del diritto di azione; del resto, non avrebbe alcun senso logico oltre che giuridico, "fulminare" il pignoramento con un vizio di "inefficacia", in un contesto in cui, come noto, lo scopo che l'originaria disposizione di cui all'art. 54-ter del decreto-legge n. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020, intendeva raggiungere, era quello di impedire che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, si potessero porre le premesse per la perdita da parte del debitore della propria abitazione principale; appare, quindi, maggiormente condivisibile attribuire alla previsione in oggetto il significato di voler, il legislatore, "impedire non il compimento del pignoramento (notifica, trascrizione, iscrizione a ruolo) ma qualsiasi attivita' processuale espropriativa ad esso successiva, che risulterebbe pertanto inefficace" (...); in tal modo, nel lasso di tempo necessario per la conversione parlamentare, la sospensione del processo esecutivo riguarderebbe tutte le attivita' processuali, e non soltanto quelle volte a privare effettivamente il debitore della propria abitazione; quindi, la sospensione del pignoramento dovrebbe riguardare indistintamente tutti i successivi atti d'esecuzione diversi da quelli puramente conservativi, pena la loro inefficacia; tale interpretazione appare coerente con un equo bilanciamento di valori tra la conservazione della garanzia a tutela del diritto di credito azionato con il pignoramento e la conservazione del diritto (temporaneo - "fino alla data di conversione del presente decreto") del debitore a non subire li' espropriazione forzata della propria abitazione principale; di tal avviso, peraltro, risultano esser anche alcune pronunce giurisprudenziali sull'art. 4 del decreto-legge n. 137/2020 (cfr. Tribunale di Pordenone, ordinanza dd. 28 dicembre 2020); Ha chiesto «all'Ill.mo giudice dell'esecuzione, di fissare udienza volta alla discussione di quanto in premessa, riservandosi all'esito l'eventuale possibilita' di formulare istanza volta a sollevare questione di illegittimita' costituzionale della disposizione sopra citata»; Rilevato che con decreto dd. 4 febbraio 2021, comunicato alle parti il 5 febbraio 2021, il giudice, vista l'istanza del creditore procedente, ha fissato l'udienza del 4 marzo 2021 per la comparizione delle parti, nella quale udienza il creditore procedente ha insistito per la prosecuzione della procedura esecutiva; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020 in forza del quale «e' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; Rilevato che il pignoramento e' stato notificato il 4 novembre 2020, che l'immobile pignorato e' l'abitazione principale dell'esecutata, come accertato dal custode in occasione del sopralluogo di data 8 marzo 2021, e che, pertanto, la procedura esecutiva deve essere dichiarata inefficace; Solleva Eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020 nella parte in cui stabilisce che «e' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., per i seguenti Motivi Irragionevole disparita' di trattamento e violazione dell'art. 24 Costituzione. Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, entrata in vigore il 30 aprile 2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impresse connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e' stato introdotto l'art. 54-ter rubricato «Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa» in forza del quale «Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale e' sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore». L'art. 4 del decreto-legge n. 137/2020, entrato in vigore il 29 ottobre 2020, convertito dalla legge n. 176/2020 pubblicata 24 dicembre 2020, inserito nel titolo I «Sostegno alle imprese e all'economica» rubricato «Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa», nella prima parte ha previsto che «All'art. 54-ter, comma, 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di' conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020"; e nella seconda parte ha previsto che «e' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del codice di procedure civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» L'inefficacia delle procedure esecutive limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 25 ottobre 2020 ed il 25 dicembre 2020 e' misura incomprensibile in quanto si sovrappone alla sospensione delle procedure esecutive stabilita dalla prima parte dell'art. 54-ter citato, in forza del quale l'esecutato non potra' vedere espropriato l'immobile costituente la propria abitazione principale fino alla scadenza della sospensione, ed introduce pertanto una irragionevole disparita' di trattamento tra i creditori che hanno pignorato le abitazioni principali degli esecutati prima del 25 ottobre 2020 e dopo il 25 dicembre 2020 ed i creditori che hanno, invece, proceduto al pignoramento nel periodo di inefficacia, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, se gia' la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore consente di realizzare l'intento manifestato nella rubrica dell'art. 54-ter di sostenere economicamente le famiglie nel periodo della pandemia, l'ulteriore previsione della inefficacia delle medesime procedure esecutive pendenti a seguito di pignoramenti notificati tra il 25 ottobre 2020 ed il 24 dicembre 2020 ha come unico effetto quello di limitare, immotivatamente, il diritto del creditore di agire esecutivamente per realizzare la garanzia del proprio credito, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione. Anche la diversa lettura della norma, nel senso non della inefficacia del pignoramento notificato tra il 25 ottobre 2020 ed il 24 dicembre 2020, ma della inefficacia degli atti successivi alla notifica del pignoramento, sin dalla stessa iscrizione a ruolo, compiuti nel periodo indicato, non sottrae la norma alle medesime censure di incostituzionalita': infatti, la finalita' della norma, espressamente dichiarata dal legislatore nella rubrica dell'art. 54-ter di sostenere economicamente le famiglie consentendo loro di conservare l'abitazione durante la pandemia, impedendone temporaneamente l'espropriazione a favore dei creditori, e' gia' efficacemente realizzata con la previsione della sospensione delle procedure esecutive pendenti, con conseguente irragionevolezza della ulteriore sanzione di inefficacia degli atti esecutivi, peraltro inspiegabilmente contenuta nel circoscritto periodo temporale compreso tra il 25 ottobre 2020 ed il 24 dicembre 2020.
P.Q.M. Ritenuto che la questione sollevata sia pregiudiziale, non potendo decidere sulla istanza di vendita senza l'intervento della Consulta; Ritenuto che la questione sia rilevante e non manifestatamente infondata per i motivi sopra detti; Il giudice solleva questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 4, decreto-legge n. 137/2020, nella parte in cui prevede che «e' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del codice di procedure civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; Dispone la sospensione del processo ed ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento esecutivo alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ex art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953. Treviso, 16 marzo 2021 Il G.E.: Burra