N. 128 SENTENZA 9 - 22 giugno 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica  da
  COVID-19 - Sospensione  di  ogni  procedura  esecutiva  immobiliare
  avente a oggetto l'abitazione principale del debitore  -  Ulteriore
  proroga, fino al 30 giugno 2021 - Irragionevolezza e violazione dei
  principi di proporzionalita' e  di  tutela  giurisdizionale,  anche
  nella fase esecutiva - Illegittimita' costituzionale. 
- Decreto-legge  31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito   con
  modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, art. 13,  comma
  14. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 42, terzo  comma,  47,  111  e  117,
  primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo
  e delle liberta' fondamentali, art. 6; Protocollo addizionale  alla
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta' fondamentali,  art.  1;  Carta  dei  diritti  fondamentali
  dell'Unione europea, art. 13. 
(GU n.25 del 23-6-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  54-ter  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  (Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), introdotto dall'Allegato  alla  legge  di  conversione  24
aprile 2020, n. 27 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure  di  potenziamento
del Servizio sanitario nazionale di sostegno economico per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19.  Proroga   dei   termini   per   l'adozione   dei   decreti
legislativi), come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137  (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia
e sicurezza,  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e come prorogato, nel termine d'efficacia, dall'art.  13,  comma  14,
del decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  recante  «Disposizioni
urgenti in  materia  di  termini  legislativi,  di  realizzazione  di
collegamenti digitali, di esecuzione della  decisione  (UE,  EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di
recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione  europea»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio  2021,  n.  21,  promossi  dal
Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di  Barcellona  Pozzo
di Gotto con ordinanza del  13  gennaio  2021  e  dal  Giudice  delle
esecuzioni immobiliari presso il Tribunale ordinario  di  Rovigo  con
ordinanza del 18 gennaio 2021, iscritte, rispettivamente,  ai  numeri
40 e 51 del registro  ordinanze  2021  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica numeri 14  e  17,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' quello di C. L.; 
    udito nella camera di consiglio del  9  giugno  2021  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 13 gennaio 2021 (reg. ord. n. 40 del 2021),
il Giudice dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale  ordinario
di Barcellona Pozzo di Gotto ha sollevato - in riferimento agli artt.
3, secondo comma, 24, primo comma, 47,  secondo  comma,  111  secondo
comma, e 117, primo  comma,  della  Costituzione  -  quest'ultimo  in
relazione agli artt. 6 della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848,  e  1  del  Protocollo  addizionale  alla  CEDU,
firmato a Parigi  il  20  marzo  1952  -  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18 (Misure di potenziamento del Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19),  introdotto  dall'Allegato
alla legge di conversione 24  aprile  2020,  n.  27  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga  dei  termini  per
l'adozione  di  decreti  legislativi),  modificato  e  prorogato  nel
termine d'efficacia al 31 dicembre 2020 dall'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da Covid-19), convertito, con modificazioni,  in  legge  18  dicembre
2020, n. 176, e ulteriormente prorogato nel termine d'efficacia al 30
giugno 2021 dall'art. 13, comma 14,  del  decreto-legge  31  dicembre
2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione
della  decisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del  Consiglio,  del  14
dicembre  2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella  legge  26
febbraio 2021, n. 21. 
    Il  giudice  rimettente  riferisce,  in  punto  di  fatto  e   di
rilevanza, che, in data  4  gennaio  2021,  scaduta  la  delega  alle
operazioni di vendita conferita all'udienza del 2 maggio 2016 (in una
procedura incardinata nell'anno 2014, in forza  di  una  sentenza  di
condanna del 2012), il  professionista  delegato,  nel  chiederne  il
rinnovo,  aveva  rappresentato  che  il  bene  pignorato   costituiva
l'abitazione principale della debitrice esecutata. 
    Pertanto,  a  seguito  della  proroga  dell'efficacia,  ad  opera
dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del  2020,  come  convertito,
sino al 30 giugno 2021, dell'art. 54-ter del d.l.  n.  18  del  2020,
come convertito, che sospende in tutto il territorio nazionale  «ogni
procedura  esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare,   di   cui
all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto
l'abitazione principale del debitore», il rinnovo  della  delega  non
avrebbe potuto essere disposto prima di tale data, trattandosi di  un
atto esecutivo finalizzato alla liquidazione del bene. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette
che la sospensione delle procedure esecutive immobiliari prevista dal
predetto art. 54-ter si  correla  alla  mera  destinazione  del  bene
pignorato ad abitazione principale del debitore,  circostanza  neutra
rispetto alla capacita' reddituale dello stesso  e  dubita,  di  qui,
innanzi tutto, della compatibilita' della norma censurata con  l'art.
24,  primo  comma,  Cost.,  poiche'  il  diritto  del  creditore   di
soddisfarsi in  sede  esecutiva  e'  parte  essenziale  della  tutela
giurisdizionale e la sospensione  non  potrebbe  essere  giustificata
dall'esigenza di tutelare altri beni di rango costituzionale, come il
risparmio e la salute individuale o collettiva.  
    Il giudice a quo assume, inoltre, che la  disposizione  censurata
potrebbe porsi in contrasto con gli artt. 3,  secondo  comma,  e  47,
secondo comma, Cost., in quanto, con la stessa,  il  legislatore  non
avrebbe ponderato adeguatamente  ne'  i  contrapposti  interessi  dei
creditori (anche  di  quelli  «occasionali»  e  non  solo  di  quelli
«istituzionali») e dei debitori esecutati, ne'  l'incidenza  negativa
che una progressiva stabilizzazione della misura  di  sospensione  di
cui all'art. 54-ter del d.l.  n.  18  del  2020,  come  convertito  e
prorogato sino alla data del 30 giugno  2021,  potrebbe  avere  sulla
collettivita', per l'idoneita' a determinare un sensibile aumento dei
tassi di interesse sui mutui a causa  dell'incertezza  dei  creditori
«istituzionali» sulle possibilita' di recupero coattivo  delle  somme
erogate. 
    Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Barcellona  Pozzo  di
Gotto  dubita,  altresi',  della  legittimita'  costituzionale  delle
previsioni censurate con l'art.  111,  secondo  comma,  Cost.  e,  in
particolare, con il principio della ragionevole durata del  processo,
atteso  che  la  sospensione  in  esame  comporta  un  arresto  della
procedura esecutiva per un  periodo  di  tempo  significativo,  senza
essere giustificata ne' dall'esigenza di consentire  al  debitore  di
ripianare la propria posizione ne' dalla crisi economica  determinata
dall'emergenza  sanitaria,  non  essendo   consentito   all'autorita'
giudiziaria alcun vaglio circa la relativa incidenza sulla situazione
dell'esecutato. 
    Il giudice rimettente assume, infine, che l'art. 54-ter del  d.l.
n. 18 del 2020, come convertito  e  prorogato,  potrebbe  confliggere
anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione  all'art.  6,
paragrafo 1, CEDU e all'art. 1, primo comma, Prot. addiz. CEDU. 
    La norma censurata, specie  a  seguito  delle  proroghe  via  via
disposte, innanzitutto inciderebbe  negativamente  sulla  ragionevole
durata del processo, garanzia estesa da  tempo  dalla  giurisprudenza
della Corte dei diritti dell'uomo anche alle procedure esecutive.  Il
protrarsi    della    sospensione    potrebbe    inoltre    implicare
l'incompatibilita' della predetta disposizione con  l'art.  1,  primo
comma, Prot. addiz. CEDU, poiche', in conformita' alla giurisprudenza
convenzionale, i beni che rientrano nella relativa tutela comprendono
qualsiasi entita' materiale o immateriale economicamente  valutabile,
inclusi i diritti di credito derivanti da una decisione giudiziaria. 
    1.1.- Con atto depositato in data 26 aprile 2021, e'  intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del
ricorso. Secondo la prospettazione della difesa statale,  il  giudice
rimettente muove da un'erronea individuazione della ratio legis della
disposizione censurata, la  quale  non  deve  rinvenirsi  in  quella,
indistintamente assistenzialistica,  di  tutela  del  patrimonio  del
debitore in un periodo di crisi economica, bensi' nella necessita' ed
urgenza  di  fronteggiare  le  esigenze   ingenerate   dall'emergenza
pandemica  da  COVID-19  e,  dunque,  nella  garanzia   del   diritto
all'abitazione  dell'esecutato,  «considerando   da   un   lato   che
l'abitazione e' di sicuro un bene primario in generale, e  lo  e'  in
modo particolare durante la pandemia in corso, e  dall'altro  che  il
debitore  esecutato  e'  comunque  la  parte  debole   del   processo
esecutivo». La norma censurata, anche nelle proroghe  successivamente
disposte dal legislatore,  costituirebbe  una  misura  temporanea  ed
eccezionale volta alla tutela del diritto  all'abitazione,  legittima
alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (sono citate
le sentenze n. 310 del 2003, n. 62 del 2004 e n. 155 del 2004). 
    Sottolinea inoltre l'Avvocatura dello Stato  che  la  tutela  del
diritto di abitazione dell'esecutato non  e'  del  tutto  soddisfatta
dalla concomitante vigenza dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del
2020, come convertito, nella formulazione attuale  (risultante  dalle
modifiche apportate dall' 13, comma 3, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, che ne ha anche prorogato la durata sino alla data del 30
giugno 2021), e cio' in quanto le due norme non hanno  un  ambito  di
applicazione sovrapponibile. In sostanza, se il  predetto  art.  103,
comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come prorogato e modificato, tutela
anch'esso il diritto di abitazione del debitore,  il  titolo  la  cui
esecuzione e' sospesa in virtu' di tale norma e' solo il  decreto  di
trasferimento, sicche' non sono comprese  nella  relativa  tutela  le
ipotesi nelle quali, nel  corso  della  procedura  di  espropriazione
immobiliare, e'  disposta  la  liberazione  anticipata  dell'immobile
costituente l'abitazione del debitore ai sensi dell'art. 560,  ottavo
comma, del codice  di  procedura  civile,  ovvero  a  fronte  di  una
condotta non collaborativa del debitore o  dell'inosservanza,  spesso
anche lieve, degli obblighi di conservazione e custodia dell'immobile
pignorato. 
    2.- Con ordinanza del 18 gennaio 2021 (reg. ord. n. 51 del 2021),
il Giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale ordinario
di Rovigo ha sollevato - in riferimento agli artt.  3,  24,  41,  42,
terzo comma, 47, 111 e 117, primo  comma,  Cost.  -  quest'ultimo  in
relazione agli artt. 6 CEDU e 16 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000  e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - questioni di legittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt.  4,  comma  1,  del
d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e 13, comma 14,  del  d.l.  n.
183 del 2020, come convertito, laddove hanno  esteso  il  termine  di
efficacia dell'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, come  convertito,
rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021. 
    Il giudice rimettente premette, in punto di fatto e di rilevanza,
che nell'ambito di una procedura  esecutiva  immobiliare  incardinata
nell'anno 2019, il creditore procedente  aveva  chiesto,  all'udienza
del 15  gennaio  2021,  l'autorizzazione  alla  vendita  del  cespite
pignorato.  Tale   bene,   tuttavia,   costituiva,   secondo   quanto
riscontrato dal custode, abitazione principale del debitore, sicche',
a seguito della proroga dell'efficacia, ad opera dell'art. 13,  comma
14, del d.l. n. 183 del 2020,  sino  al  30  giugno  2021,  dell'art.
54-ter del d.l. n. 18 del 2020, che sospende in tutto  il  territorio
nazionale ogni procedura esecutiva per  il  pignoramento  immobiliare
che  abbia  ad  oggetto  l'abitazione  principale  del  debitore,  le
operazioni di vendita non avrebbero potuto essere  autorizzate  prima
di tale data. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo  dubita,
innanzi tutto, della compatibilita' delle  norme  censurate  con  gli
evocati  parametri,  poiche'  la  liberta'  di  iniziativa  economica
privata potrebbe essere compromessa dall'incidenza  negativa  che  la
proroga dell'efficacia dell'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, come
convertito, ha sulle prospettive di recupero giudiziale del  credito,
senza che  sussistano  ragioni  giustificative  di  tale  previsione.
Secondo il Giudice delle esecuzioni immobiliari presso  il  Tribunale
di  Rovigo  la  ratio  normativa  non  potrebbe  infatti   ravvisarsi
nell'esigenza, determinata dall'emergenza COVID-19,  di  tutelare  la
parte colpita dalla crisi economica, in quanto le procedure  sospese,
a  partire  dalla  data  del  30  aprile  2020,  riguardano  debitori
inadempienti prima di tale momento. 
    Ne'  lo  scopo  della  disposizione  potrebbe  essere  quello  di
garantire la salute pubblica, e cio' sia in quanto, ove cosi'  fosse,
non  sarebbe  giustificata  una  sospensione  delle  sole   procedure
immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione  principale  del  debitore
sia, piu' in generale, per la possibilita' di  fronteggiare  in  ogni
caso le relative esigenze con misure di protezione  e  distanziamento
sociale. Rileva il giudice a quo che,  dunque,  l'unico  scopo  delle
previsioni censurate, estraneo all'emergenza epidemiologica,  sarebbe
la  tutela   delle   esigenze   abitative   dei   soggetti   ritenuti
economicamente piu' deboli.  I  relativi  obiettivi,  peraltro,  come
affermato piu'  volte  dalla  stessa  giurisprudenza  costituzionale,
dovrebbero  essere  perseguiti  dal  legislatore  mediante  politiche
strutturali di sostegno del diritto all'abitazione, senza "scaricare"
tale onere sui cittadini. 
    Il giudice a quo assume, inoltre, un  possibile  contrasto  delle
disposizioni censurate con l'art. 42, terzo comma, Cost., poiche'  la
prevista sospensione impedisce al creditore di diventare proprietario
del bene oggetto della procedura esecutiva mediante  la  proposizione
dell'istanza  di  assegnazione.  La  violazione  risiederebbe   nella
circostanza  che  tale  impedimento  al  creditore  di  acquisire  la
proprieta' del cespite pignorato dovrebbe  ritenersi  equivalente  ad
un'espropriazione che, per quanto  evidenziato  rispetto  agli  altri
parametri, non sarebbe fondata su un interesse pubblico preminente  e
sarebbe comunque priva di ogni forma di indennizzo. 
    Il giudice  rimettente  dubita,  altresi',  della  compatibilita'
delle norme che hanno prorogato l'efficacia dell'art. 54-ter del d.l.
n. 18 del 2020, come convertito, con l'art. 47 Cost., atteso  che  le
difficolta' nel recupero dei crediti determinate dalla sospensione in
questione finiscono con il riverberarsi sulle condizioni  di  accesso
della generalita' dei cittadini al credito bancario, rendendole  piu'
rigorose. 
    Il  giudice  a  quo  assume,  infine,  che  le  norme   censurate
potrebbero porsi in contrasto con il combinato disposto  degli  artt.
24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art.
6, paragrafo 1, CEDU, in quanto le stesse comportano una  limitazione
del diritto di azione del creditore non giustificata ne' dalla  crisi
economica  ne'  dall'esigenza  di   tutela   della   salute,   bensi'
finalizzata a una "indiscriminata politica di favore" del diritto  di
determinati soggetti all'abitazione. 
    Tale diritto, tuttavia, come affermato  ripetutamente  da  questa
Corte, non potrebbe essere realizzato mediante una  sospensione  sine
die delle procedure esecutive ma, piuttosto, anche nell'ottica  della
solidarieta' sociale di cui all'art. 2 Cost.,  attraverso  interventi
di sostegno  in  favore  dei  soggetti  che  versino  in  particolari
condizioni di disagio economico. 
    2.1.- Con atto depositato in data 17 maggio 2021, e'  intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  eccependo  in   via
preliminare, con riguardo alla censura dell'art. 4, comma 1, del d.l.
n. 137 del 2020, come convertito, il difetto di rilevanza, per essere
cessata l'efficacia di tale norma in data 31 dicembre 2020, anteriore
al deposito dell'ordinanza di rimessione.  Con  riferimento  all'art.
13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come  convertito,  la  difesa
dello Stato ha dedotto la non fondatezza delle questioni,  in  virtu'
di argomentazioni analoghe a quelle spiegate  nel  giudizio  relativo
all'ordinanza iscritta al r. o. n. 40 del 2021. 
    2.2.- Con atto depositato in data 18 maggio 2021, e'  intervenuto
in giudizio ad opponendum C. L., in qualita' di debitore esecutato in
una procedura pendente dinanzi al Tribunale ordinario di  Firenze  ed
avente ad oggetto la sua abitazione, assumendo di essere direttamente
interessato   alla   decisione   dell'incidente    di    legittimita'
costituzionale su  una  norma  che,  allo  stato,  ha  sospeso  detta
procedura nei suoi confronti. Nel merito, C. L.  ha  dedotto  la  non
fondatezza delle questioni sollevate  dal  Giudice  delle  esecuzioni
immobiliari  presso  il  Tribunale  di  Rovigo  rispetto  a  tutti  i
parametri, pur evidenziando che sarebbe stato opportuno da parte  del
legislatore riconoscere «un indennizzo ai proprietari». 
    Con memoria pervenuta a  mezzo  posta  certificata  (PEC)  il  18
maggio, lo stesso C. L. ha ribadito la sussistenza  delle  condizioni
legittimanti il  suo  intervento,  sottolineando  nuovamente  la  non
fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 13 gennaio 2021 (r. o. n. 40 del 2021),  il
Giudice dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale ordinario  di
Barcellona Pozzo di Gotto ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,
secondo comma, 24, primo comma, 47, secondo comma, 111, primo comma e
117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli
artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,  e
1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20  marzo
1952 - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 54-ter  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  (Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), introdotto dall'Allegato  alla  legge  di  conversione  24
aprile 2020, n. 27 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure  di  potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19.  Proroga  dei  termini  per   l'adozione   di   decreti
legislativi), modificato e prorogato nel termine di efficacia  al  31
dicembre 2020 dall'art. 4, comma  1,  del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in  materia  di  tutela  della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19),  convertito,  con
modificazioni, in legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  e  ulteriormente
prorogato nel termine d'efficacia al 30  giugno  2021  dall'art.  13,
comma 14,  del  decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183,  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di   termini   legislativi,   di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'
in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito   dall'Unione   europea»,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 
    Premesso che la norma censurata  comporta  la  sospensione  delle
procedure  esecutive  immobiliari  aventi  ad  oggetto   l'abitazione
principale del debitore, il rimettente  dubita,  innanzitutto,  della
compatibilita' della stessa con l'art.  24,  primo  comma,  Cost.  in
quanto comprimerebbe, senza alcuna ragione giustificativa, il diritto
del creditore di soddisfarsi in sede esecutiva. 
    Secondo  la  prospettazione  del  giudice  a  quo,  inoltre,   la
disposizione potrebbe porsi in contrasto con  gli  artt.  3,  secondo
comma, e 47, secondo comma, Cost.,  atteso  che  il  legislatore  non
avrebbe ponderato adeguatamente ne' i  contrapposti  interessi  delle
parti del  processo  esecutivo,  ne'  l'incidenza  negativa  che  una
progressiva stabilizzazione  della  misura  di  sospensione  potrebbe
avere sui tassi di interesse dei mutui, per la  crescente  incertezza
dei creditori «istituzionali» sulle possibilita' di recupero coattivo
delle somme erogate. 
    Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dubita, altresi', della
compatibilita' della predetta  previsione  con  l'art.  111,  secondo
comma, Cost., in virtu'  dell'incidenza  negativa  della  sospensione
della procedura esecutiva sulla sua ragionevole durata. 
    Il rimettente assume, infine, che il  medesimo  art.  54-ter  del
d.l. n. 18 del 2020, come convertito e prorogato, potrebbe  porsi  in
contrasto anche con l'art. 117,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione
tanto all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, atteso che la  tutela  esecutiva
e' componente fondamentale del diritto ad una tutela  giurisdizionale
effettiva, quanto all'art. 1, primo comma,  Prot.  addiz.  CEDU,  che
tutela anche i diritti di credito. 
    2.-  Con  ordinanza  del  18  gennaio  2021,  il  Giudice   delle
esecuzioni immobiliari presso il Tribunale  ordinario  di  Rovigo  ha
sollevato - con riferimento agli artt. 3, 24, 41,  42,  terzo  comma,
47, 111 e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo  in  relazione  agli
artt. 6 CEDU e 16 della Carta dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e  adattata  a
Strasburgo  il  12  dicembre  2007  -   questioni   di   legittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt.  4,  comma  1,  del
d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e 13, comma 14,  del  d.l.  n.
183 del 2020, come convertito, laddove, come visto, hanno  esteso  il
termine di efficacia dell'art. 54-ter del d.l. n. 18 del  2020,  come
convertito, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021. 
    Il   giudice   rimettente   dubita,   in   primo   luogo,   della
compatibilita' delle  norme  censurate  con  gli  evocati  parametri,
poiche' la liberta' di iniziativa economica privata  potrebbe  essere
compromessa dall'incidenza negativa  che  la  proroga  dell'efficacia
dell'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, come convertito,  ha  sulle
prospettive di recupero giudiziale del credito, senza che  sussistano
ragioni giustificative di tale previsione diverse dalla tutela  delle
esigenze abitative dei soggetti ritenuti economicamente piu'  deboli,
scopo estraneo all'emergenza epidemiologica  e  che  dovrebbe  essere
perseguito dal legislatore mediante politiche strutturali di sostegno
del diritto all'abitazione. 
    Il Giudice delle esecuzioni immobiliari presso  il  Tribunale  di
Rovigo assume, inoltre, un contrasto delle disposizioni censurate con
l'art. 42,  terzo  comma,  Cost.,  poiche'  la  prevista  sospensione
impedisce al creditore di diventare  proprietario  del  bene  oggetto
della procedura esecutiva mediante la presentazione di un'istanza  di
assegnazione e finisce con il costituire una "misura ablativa  reale"
non giustificata da un interesse pubblico preminente e priva di  ogni
forma di indennizzo. 
    Il giudice  rimettente  dubita,  altresi',  della  compatibilita'
delle norme che hanno prorogato l'efficacia dell'art. 54-ter del d.l.
n. 18 del  2020,  come  convertito,  con  l'art.  47  Cost.,  per  le
difficolta' determinate nel recupero dei crediti dalla sospensione in
questione,  difficolta'  che  finiscono  con  il  riverberarsi  sulle
condizioni di accesso della  generalita'  dei  cittadini  al  credito
bancario, rendendole piu' rigorose. 
    Il  giudice  a  quo  rileva,  infine,  che  le  norme   censurate
potrebbero porsi in contrasto anche con il combinato  disposto  degli
artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost.,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, in quanto  le  stesse  comportano  una
limitazione del diritto di azione del  creditore  finalizzata  a  una
«indiscriminata  politica  di  favore»  del  diritto  di  determinati
soggetti  all'abitazione.  Tale  diritto,  tuttavia,  come  affermato
ripetutamente  da  questa  Corte,  non  potrebbe  essere   realizzato
mediante una sospensione  sine  die  delle  procedure  esecutive  ma,
piuttosto,  anche  nell'ottica  della  solidarieta'  sociale  di  cui
all'art. 2 Cost., attraverso interventi di  sostegno  in  favore  dei
soggetti che versano in particolari condizioni di disagio economico. 
    3.- Le questioni sollevate dalle due ordinanze di  rimessione  in
massima parte si sovrappongono sia per le disposizioni censurate, sia
per i parametri evocati, e sono pertanto oggettivamente connesse. 
    I relativi giudizi devono quindi essere riuniti  e  definiti  con
un'unica decisione. 
    4.- In data 18 maggio  2021,  C.  L.,  in  qualita'  di  debitore
esecutato  in  una  procedura  esecutiva   pendente   sulla   propria
abitazione principale dinanzi al Tribunale ordinario di  Firenze,  e'
intervenuto nel procedimento iscritto al r. o. n. 51  del  2021,  per
contrastare la fondatezza delle questioni sollevate dal Giudice delle
esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Rovigo. 
    L'intervento e' inammissibile. 
    L'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte  costituzionale  stabilisce  che  «[n]ei  giudizi  in  via
incidentale  possono  intervenire  i   titolari   di   un   interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto
in giudizio». 
    L'intervento e', quindi, ammissibile solo ove  l'incidenza  sulla
posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza  immediata  e
diretta dell'effetto che la pronuncia di questa Corte  determina  sul
rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex multis,  sentenze
n. 46 del 2021 e n. 98 del 2019). 
    Nella specie, C. L. non e' titolare di una  situazione  giuridica
soggettiva suscettibile di  tale  incisione  ma  e'  titolare  di  un
rapporto sostanziale, peraltro dedotto in un procedimento diverso  da
quello pendente innanzi al rimettente, semplicemente  regolato  dalla
norma oggetto di censura. 
    5.- Va preliminarmente precisato il thema decidendum dei presenti
giudizi. 
    L'ordinanza del Giudice delle esecuzioni  immobiliari  presso  il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto censura l'art. 54-ter del d.l.
n. 18  del  2020,  come  convertito,  successivamente  prorogato  nel
termine di efficacia al 31 dicembre 2020, dall'art. 4, comma  1,  del
d.l. n. 137 del 2020 (come convertito nella legge n. 176 del 2020), e
quindi fino al 30 giugno 2021, dall'art. 13, comma 14,  del  d.l.  n.
183 del 2020  (ancora  in  corso  di  conversione  al  momento  della
proposizione delle questioni e poi convertito nella legge n.  21  del
2021). 
    L'ordinanza del Giudice delle esecuzioni  immobiliari  presso  il
Tribunale di Rovigo censura, a sua volta, gli artt. 4, comma  1,  del
d.l. n. 137 del 2020 e 13, comma  14,  del  d.l.  n.  183  del  2020,
laddove hanno prorogato l'efficacia dell'art. 54-ter del d.l.  n.  18
del 2020, come convertito. 
    Poiche' entrambe le ordinanze sono state pronunciate nel  gennaio
dell'anno 2021 a fronte di istanze depositate nello stesso  mese,  la
norma indubbiata, anche tenendo conto di quanto si evince dal  tenore
delle  censure  formulate,  va   identificata   piu'   specificamente
nell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del  2020,  come  convertito,
che  ha  disposto  la  (seconda)  proroga  della  sospensione   delle
procedure  esecutive  immobiliari  aventi  ad  oggetto   l'abitazione
principale del debitore esecutato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. 
    L'esame delle questioni di legittimita' costituzionale -  pur  in
un contesto normativo piu' ampio (di cui si viene ora a dire) -  deve
quindi essere, in realta', circoscritto alla predetta disposizione. 
    6.- E'  opportuno  premettere  una  sintetica  ricostruzione  del
quadro normativo di riferimento, nel quale si colloca la disposizione
censurata. 
    6.1.-  Su  un  piano  generale,  la  disciplina  degli   istituti
processuali speciali che hanno trovato applicazione durante  la  fase
iniziale dell'emergenza pandemica, nei giudizi civili come in  quelli
penali, e' stata dettata dall'art. 83 del d.l. n. 18 del  2020,  come
convertito. 
    La piu' importante misura adottata durante tale  prima  fase  dal
legislatore, per evitare la presenza di  piu'  persone  nello  stesso
luogo  fisico,  e'  stata  il  rinvio  generalizzato  delle  udienze,
dapprima dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (art. 83, comma 1, del d.l. n.
18 del 2020, come convertito) e, quindi sino all'11 maggio  2020,  ai
sensi dell'art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile  2020  n.  23  (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali), convertito, con  modificazioni,  nella
legge 5 giugno 2020, n. 40. E' stato dunque previsto un generalizzato
rinvio ex  lege  delle  udienze,  con  alcune  puntuali  e  tipizzate
eccezioni. 
    L'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18  del  2020,  come  convertito,
aveva  inoltre  sancito  la  sospensione,  per  il  medesimo  periodo
indicato, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto
nei procedimenti civili e penali. 
    Nel periodo successivo, ricompreso tra l'11 maggio e il 30 giugno
2020, e' stato affidato ai capi degli uffici giudiziari il compito di
adottare le misure organizzative,  anche  relative  alla  trattazione
degli affari giudiziari, ritenute piu' idonee ad affrontare i  rischi
derivanti dal contagio,  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  contenerne  gli   effetti   negativi   sullo   svolgimento
dell'attivita'  giudiziaria  ed  evitare  assembramenti   all'interno
dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. 
    Successivamente l'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n. 77, ha introdotto una serie di  disposizioni  volte  alla  ripresa
delle attivita' processuali, pur con  modalita'  compatibili  con  il
permanere dell'emergenza epidemiologica, prevedendo, ad esempio,  nel
settore civile, la possibilita' di svolgere l'udienza  "cartolare"  e
quella telematica. 
    6.2.- Nel descritto contesto normativo, non e'  stata  introdotta
una disciplina specifica per le procedure esecutive, che  sono  state
regolate dalle richiamate norme, pur con i dovuti  adattamenti,  resi
necessari dai peculiari adempimenti, implicanti non di rado  contatti
ravvicinati tra persone, che caratterizzano  le  relative  attivita',
soprattutto nelle espropriazioni immobiliari. 
    Tali  adattamenti  sono   stati   realizzati   sovente   mediante
l'esercizio da parte dei giudici dell'esecuzione dei poteri direttivi
di cui all'art. 484 cod. proc. civ., che, non di rado  e  specie  nei
confronti degli ausiliari, si e' concretizzato  nella  emanazione  di
direttive operative di carattere generale. 
    Sotto l'egida delle disposizioni dettate dall'art. 83 del d.l. n.
18  del  2020,  come  convertito,  nella  prima  fase  dell'emergenza
pandemica,  nelle  procedure  esecutive  vi  e'   dunque   stato   un
sostanziale arresto delle attivita' non urgenti. 
    Anche nella seconda fase, ossia quella ricompresa tra l'11 maggio
e il 30 giugno 2020, l'esame delle circolari degli uffici  giudiziari
mostra che nelle  procedure  esecutive  sono  state  svolte  le  sole
attivita' urgenti e di norma sono state differite le vendite forzate;
cio' anche in ragione della sospensione generalizzata delle attivita'
nel periodo precedente che non aveva consentito di porre  in  essere,
entro i termini previsti dall'art. 490 cod. proc. civ.,  i  necessari
adempimenti pubblicitari. 
    Nello stesso periodo,  in  considerazione  di  alcune  divergenze
interpretative che si rinvenivano  nelle  indicazioni  fornite  dagli
uffici giudiziari, il Consiglio superiore della magistratura, con  la
delibera plenaria adottata in data 4 giugno  2020  («L'organizzazione
del settore delle procedure esecutive e concorsuali  nella  "fase  2"
dell'emergenza COVID-19») - nel rimarcare la peculiarita' del settore
delle esecuzioni civili in quanto  indubbiamente  nevralgico  per  la
funzionalita' del sistema sotto il profilo della  circolazione  delle
risorse economiche - ha sottolineato l'opportunita' che, nel  secondo
periodo  dell'emergenza,  si  adottassero  le  misure   organizzative
necessarie a far si' che fossero immesse nel  circuito  economico  le
somme liquide gia'  realizzate  e  venisse,  al  contempo,  garantita
un'efficace ripresa dell'attivita' liquidatoria, ove consentito dalla
normativa, con modalita' che tutelassero in ogni caso  gli  interessi
convergenti del debitore e dei creditori  al  corretto  realizzo  dei
valori dei beni, ad  esempio  mediante  l'adozione  di  modalita'  di
vendite  telematiche  pure,  sincrone  o  asincrone,  anche  per   le
procedure per le quali si era inizialmente previsto diversamente. 
    Dopo il 30 giugno 2020, vi e' stata una ripresa  delle  attivita'
giudiziarie anche nelle procedure esecutive, sia  pure  nel  rispetto
delle generali prescrizioni normative sul  distanziamento  sociale  e
sulla mobilita' delle persone. 
    6.3.- In questo generale quadro legislativo deve essere collocato
l'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, che ha  stabilito  che,  «[a]l
fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, in tutto il territorio  nazionale  e'  sospesa,  per  la
durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, ogni  procedura  esecutiva
per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555  del  codice
di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del
debitore». 
    Tale previsione e' stata introdotta, in sede di  conversione  del
predetto  decreto  dall'Allegato  della  legge  n.   27   del   2020,
nell'ambito della prima  fase  della  legislazione  emergenziale  sui
processi, anche civili ed  esecutivi,  dovuta  al  diffondersi  della
pandemia da Covid-19. 
    L'art. 54-ter si e'  caratterizzato,  sin  dall'inizio,  rispetto
alle disposizioni dettate dall'art. 83 dello stesso d.l.  n.  18  del
2020 per il processo civile, per  aver  contemplato  una  sospensione
generalizzata  delle  attivita'   di   alcune   procedure   esecutive
immobiliari (quelle aventi ad  oggetto  l'abitazione  principale  del
debitore) e non  solo  dei  termini  per  il  compimento  degli  atti
processuali. 
    La durata della misura prevista era stata originariamente fissata
dalla richiamata norma in sei  mesi  e  quindi  l'applicazione  della
stessa avrebbe dovuto cessare dopo il 30  ottobre  2020.  L'efficacia
della disposizione - il cui contenuto e' rimasto immutato - e'  stata
prorogata, dapprima fino al 31 dicembre 2020, ad  opera  dell'art.  4
del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e quindi fino al 30 giugno
2021, dall'art. 13,  comma  14,  del  d.l.  n.  183  del  2020,  come
convertito, quest'ultimo oggetto di esame  nell'odierno  giudizio  di
legittimita' costituzionale. 
    Il  presupposto  della  sospensione  della  procedura  esecutiva,
ovvero la circostanza che il bene pignorato costituisca  l'abitazione
principale del debitore - ossia il luogo  dove  dimora  abitualmente,
coincidente  in  genere  con   la   residenza   anagrafica,   e   non
necessariamente, a dispetto della rubrica dello stesso  art.  54-ter,
con la «prima casa» - e' indicato dalla legge, e  quindi  il  giudice
dell'esecuzione per adottare  il  provvedimento  in  questione  deve,
senza  alcun  potere  discrezionale,  limitarsi  a   verificarne   la
ricorrenza. 
    6.4.- Ai fini di  una  piu'  completa  ricostruzione  del  quadro
normativo  di  riferimento,  occorre  anche  considerare   che,   sin
dall'inizio del  periodo  emergenziale,  e'  stata  introdotta  anche
un'altra disposizione, che ha sospeso alcune procedure  esecutive  in
forma specifica per  rilascio  di  beni  immobili,  anche  in  questa
ipotesi individuate in relazione al loro oggetto. 
    In particolare, l'art. 103, comma 6, dello stesso d.l. n. 18  del
2020,   come   convertito,   aveva   originariamente   previsto   che
l'«esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche  ad
uso non abitativo, e' sospesa fino al 1° settembre 2020». 
    Nella vigenza di tale formulazione della norma, il suo ambito  di
applicazione era stato ampiamente dibattuto in  dottrina  come  nelle
circolari applicative degli uffici giudiziari,  specie  con  riguardo
alla possibilita' di ricomprendervi anche i provvedimenti di rilascio
contenuti nei decreti di trasferimento e gli  ordini  di  liberazione
emanati nelle procedure esecutive immobiliari. 
    Con l'art. 17-bis del d.l.  n.  34  del  2020,  come  convertito,
rubricato «Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di
immobili ad uso abitativo e non abitativo», e'  stato  previsto  che,
«[a]l comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2020"». 
    Tale novella, limitando in rubrica la  proroga  alla  sospensione
dell'esecuzione degli sfratti, ha mostrato di  condividere  l'opzione
interpretativa piu' restrittiva circa la portata della  disposizione,
nel senso, in particolare, di escludere  i  titoli  per  il  rilascio
degli  immobili   pignorati   pronunciati,   come   il   decreto   di
trasferimento, nel corso dell'esecuzione forzata. 
    Tuttavia la norma sulla sospensione di cui all'art. 103, comma 6,
del d.l. n. 18 del 2020, e' stata nuovamente modificata dall'art. 13,
comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, secondo  cui  la
sospensione  dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art.  103,  comma
6, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e' prorogata sino al  30
giugno 2021, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati  per
mancato  pagamento  del  canone  alle  scadenze  nonche'   a   quelli
conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, secondo comma, cod.
proc. civ., del decreto di trasferimento  di  immobili  pignorati  ed
abitati dal debitore e dai suoi familiari. 
    7.-  Tutto  cio'  premesso,  sono   fondate   le   questioni   di
legittimita' costituzionale sollevate in riferimento  agli  artt.  3,
primo comma, e 24, primo e secondo  comma,  Cost.,  con  assorbimento
delle altre. 
    8.- Questa Corte ha ripetutamente affermato  che  la  garanzia  -
riconosciuta dall'art. 24, primo comma, Cost. -  di  poter  agire  in
giudizio  per  la  tutela  dei   propri   diritti   comprende   anche
l'esecuzione forzata, che e' diretta a rendere effettiva l'attuazione
del provvedimento del giudice (sentenza n. 522 del 2002). 
    La tutela in sede esecutiva, infatti,  e'  componente  essenziale
del diritto di accesso al giudice: l'azione esecutiva rappresenta uno
strumento   indispensabile   per    l'effettivita'    della    tutela
giurisdizionale  perche'  consente  al  creditore  di  soddisfare  la
propria pretesa in mancanza di adempimento  spontaneo  da  parte  del
debitore (ex plurimis, sentenze n. 225 del 2018, n. 198 del 2010,  n.
335 del 2004, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998; ordinanza n. 331 del
2001). 
    La fase di esecuzione  coattiva  delle  decisioni  di  giustizia,
proprio in quanto componente intrinseca ed essenziale della  funzione
giurisdizionale,   deve   ritenersi   costituzionalmente   necessaria
(sentenza n. 419 del 1995), stante che «il principio di  effettivita'
della tutela giurisdizionale [...] rappresenta un connotato rilevante
di ogni modello processuale» (sentenze n. 225 del 2018 e n.  304  del
2011). 
    E' certo  riservata  alla  discrezionalita'  del  legislatore  la
conformazione  degli  istituti  processuali,  con  il  limite   della
manifesta  irragionevolezza  o  arbitrarieta'  della  disciplina  (ex
plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 10 del 2013 e n. 221 del 2008);
ma tale limite e' valicato «ogniqualvolta emerga  un'ingiustificabile
compressione del diritto di agire» (sentenza n. 225 del  2018;  negli
stessi termini, tra le tante, sentenze n. 87 del  2021,  n.  271  del
2019, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004). 
    La  sospensione  delle  procedure  esecutive   deve   costituire,
pertanto, un evento eccezionale: «un intervento legislativo - che  di
fatto svuoti di contenuto i titoli  esecutivi  giudiziali  conseguiti
nei confronti di un soggetto debitore - puo'  ritenersi  giustificato
da  particolari   esigenze   transitorie   qualora   [...]   siffatto
svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale» (sentenza
n. 186 del 2013). 
    E' ben vero che il legislatore ordinario - in presenza  di  altri
diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all'abitazione
- puo' procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore  alla
tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva. 
    Deve pero' sussistere un ragionevole bilanciamento tra  i  valori
costituzionali   in   conflitto,   da   valutarsi   considerando   la
proporzionalita'  dei  mezzi  scelti  in  relazione   alle   esigenze
obiettive da soddisfare e alle  finalita'  perseguite  (ex  plurimis,
sentenze n. 212 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n.
50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988). 
    Nella fattispecie in esame, in particolare, viene in  rilievo  il
diritto all'abitazione, che costituisce «diritto  sociale»  (sentenze
n. 106 del 2018 e n.  559  del  1989)  e  «rientra  fra  i  requisiti
essenziali caratterizzanti la socialita' cui  si  conforma  lo  Stato
democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza  n.  44  del  2020).
Esso, benche' non espressamente menzionato,  deve  ritenersi  incluso
nel catalogo dei diritti inviolabili (sentenze n. 161 del 2013, n. 61
del 2011 e n. 404 del 1988) e il suo oggetto -  l'abitazione  -  deve
considerarsi «bene di primaria importanza» (sentenze n. 79 del 2020 e
n. 166 del 2018). 
    Anche  nell'ipotesi  in  cui  sia  in  discussione   il   diritto
all'abitazione del debitore esecutato, la sospensione delle procedure
esecutive puo' tuttavia essere contemplata  dal  legislatore  solo  a
fronte di circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato,
e non gia' con una serie di proroghe,  che  superino  un  ragionevole
limite di tollerabilita' (ex multis, sentenze n. 155 del  2004  e  n.
310 del 2003). 
    9.-   Pertanto,   le   sollevate   questioni   di    legittimita'
costituzionale   richiedono   essenzialmente   di    verificare    la
ragionevolezza e  proporzionalita'  del  bilanciamento  sotteso  alla
proroga  della  sospensione  delle  esecuzioni  aventi   ad   oggetto
l'abitazione principale del debitore esecutato. 
    Il  dovere  di  solidarieta'  sociale,   nella   sua   dimensione
orizzontale, puo'  anche  portare,  in  circostanze  particolari,  al
temporaneo  sacrificio  di  alcuni  -  i  creditori   procedenti   in
executivis - a beneficio di altri maggiormente  esposti,  selezionati
inizialmente sulla base di un  criterio  a  maglie  larghe:  tutti  i
debitori  esecutati   che   dimoravano   nell'abitazione   principale
posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale. 
    10.- Nel periodo dell'emergenza pandemica, che ha visto l'arresto
di  fatto  di  numerose  attivita'  economiche   e   la   conseguente
difficolta' di ampi  strati  della  popolazione,  il  legislatore  ha
voluto evitare che tanto l'esecuzione  del  rilascio  degli  immobili
quanto  le  procedure  esecutive  aventi  ad   oggetto   l'abitazione
principale  potessero  costituire   causa   di   aggravamento   delle
difficolta' economiche e fonte  di  preoccupazioni  ulteriori  per  i
debitori  esecutati,  ove  esposti   al   rischio   di   perdere   la
disponibilita' dell'abitazione principale. 
    Questa misura emergenziale, introdotta dall'art. 54-ter del  d.l.
n. 18 del 2020, e' rimasta inalterata nelle successive  proroghe,  la
seconda delle quali e' oggetto delle ordinanze di rimessione, sicche'
il periodo complessivo di tale sospensione e' divenuto di quattordici
mesi, di cui  l'ultimo  semestre  e'  ascrivibile  alla  disposizione
censurata. 
    In particolare, la sospensione delle procedure  esecutive  aventi
ad oggetto l'abitazione principale - sospensione che,  anche  se  non
preclude al  creditore  di  pignorare  tale  immobile,  determina  un
generale arresto temporaneo delle attivita' della procedura esecutiva
- ha inizialmente riguardato il periodo a partire dal 30 aprile 2020. 
    La prima proroga (di cui all'art. 4 del d.l. n. 137 del 2020)  ha
esteso tale sospensione fino al 31 dicembre 2020, oltre  a  prevedere
l'inefficacia di ogni procedura esecutiva a partire  dal  25  ottobre
2020 (aspetto quest'ultimo che qui non viene in rilievo). La  seconda
proroga (ai sensi dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020) -
la cui ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e proporzionalita'
rispetto al diritto alla  tutela  giurisdizionale  anche  nella  fase
esecutiva (art. 24, primo e secondo comma, Cost.)  e'  oggetto  delle
censure in esame - ha ulteriormente  differito  tale  termine  al  30
giugno 2021. 
    Cio' che qui soprattutto rileva e' che, in  occasione  delle  due
proroghe, il bilanciamento (tra il diritto del  creditore  procedente
alla tutela giurisdizionale nella  forma  esecutiva  e  l'eccezionale
protezione,  giustificata  dall'emergenza  pandemica,  del   debitore
esecutato per conservargli la  disponibilita'  della  sua  abitazione
principale) sotteso alla misura in esame  e'  rimasto  invariato  nei
termini inizialmente valutati dal legislatore, che ha  introdotto  il
blocco di tali esecuzioni. 
    11.- Per tutto il tempo di vigenza della  misura,  la  condizione
necessaria e sufficiente  dell'arresto  temporaneo  del  procedimento
esecutivo  e'  consistita  -  e  consiste  tuttora   -   nella   sola
circostanza, che il giudice dell'esecuzione e' tenuto  a  verificare,
che  il  suo  oggetto  sia  l'abitazione  principale   del   debitore
esecutato. 
    La disciplina in esame - che null'altro richiede -  non  fornisce
una definizione di  «abitazione  principale»,  la  quale  pero'  puo'
rinvenirsi nella normativa tributaria e  segnatamente  nell'art.  10,
comma 3-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del
testo unico delle imposte sui redditi), in tema di  oneri  deducibili
dal reddito  complessivo;  disposizione,  questa,  che  prevede  che,
«[p]er abitazione principale si intende quella nella quale la persona
fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale,
o i suoi familiari dimorano abitualmente». 
    La sospensione investe tutti gli atti della  procedura  e  quindi
anche l'emanazione del decreto di trasferimento del bene  espropriato
contenente l'ordine di  rilascio  ai  sensi  dell'art.  586,  secondo
comma, cod. proc. civ. 
    Si ha, pero', che  parallelamente  l'art.  103,  comma  6,  dello
stesso d.l. n. 18  del  2020  ha  previsto  che  «[l]'esecuzione  dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo,
e' sospesa fino al 1° settembre  2020»,  data  poi  differita  al  31
dicembre 2020 dall'art. 17-bis, comma 1, del d.l.  n.  34  del  2020,
come  convertito.  L'inclusione  nel  raggio  applicativo   di   tale
disposizione anche dell'ordine di rilascio contenuto nel  decreto  di
trasferimento del bene espropriato e' testualmente prevista dall'art.
13, comma 13,  del  d.l.  n.  183  del  2020,  come  convertito,  che
ulteriormente  proroga  la  sospensione  dell'esecuzione  di   alcuni
provvedimenti di rilascio degli immobili. 
    Quindi, da ultimo, la norma censurata finisce con l'assicurare un
plus di  protezione  al  debitore  esecutato,  quando  oggetto  della
procedura e' la sua abitazione principale; una  protezione  ulteriore
che copre tutti gli atti della procedura esecutiva e che si aggiunge,
sovrapponendosi, a quella piu' specifica, concernente la  sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad
uso non abitativo, prevista da un'altra disposizione. 
    12.- Sempre tenendo presente  il  profilo  diacronico  di  questa
normativa emergenziale, c'e' poi  da  considerare  che  vi  sono,  in
parallelo  a  queste  misure  cosi'  focalizzate   (quelle   di   cui
rispettivamente agli artt. 54-ter e 103 del d.l. n.  18  del  2020  e
rispettive proroghe), altre e ben piu' generali previsioni normative,
che - come si e' gia' sopra ricordato  -  hanno  riguardato  tutti  i
giudizi civili, compresi quelli di esecuzione,  per  i  quali  vi  e'
stata una  graduale  evoluzione  della  disciplina,  tanto  che  puo'
parlarsi di almeno tre distinte fasi. 
    Inizialmente il legislatore ha previsto il rinvio d'ufficio delle
udienze di  tutti  i  procedimenti  civili  (oltre  che  penali)  con
sospensione del decorso dei termini per il  compimento  di  qualsiasi
atto fino al 15 aprile 2020, data poi estesa fino  al  successivo  11
maggio (art. 83, commi 1 e 2, dello stesso d.l. n. 18 del 2020). 
    In questa prima fase l'emergenza  pandemica  ha  giustificato  un
temporaneo blocco pressoche' totale dell'attivita'  giudiziaria,  che
quindi  si  e'  sovrapposto  alla  sospensione  sia  delle  procedure
esecutive aventi ad  oggetto  l'abitazione  principale  del  debitore
(art. 54-ter), sia  dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio
degli immobili in genere (art. 103, comma 6). 
    Ma la situazione emergenziale si e' evoluta e  opportunamente  il
legislatore ha previsto - quanto al settore della giustizia -  misure
piu' mirate  che,  sempre  finalizzate  a  contenere  il  rischio  di
contagio  secondo  un  criterio  di  precauzione,  assicurassero   in
parallelo la ripresa dell'attivita' giudiziaria. 
    Si   e'   transitati   cosi'   alla   seconda   fase,   connotata
dall'assegnazione ai capi degli uffici giudiziari della  facolta'  di
adottare misure organizzative, comprensive della  adozione  di  linee
guida vincolanti per la fissazione e la  trattazione  delle  udienze,
nonche' del loro possibile rinvio a data successiva al 30 giugno 2020
nei procedimenti civili  e  penali,  peraltro  con  alcune  eccezioni
tipizzate. 
    A cio' ha fatto seguito una  terza  fase  (dapprima  fino  al  31
ottobre 2020), introdotta dall'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, come
convertito, che ha dettato una serie di prescrizioni e cautele per la
generale ripresa, quali l'obbligatorieta'  del  deposito  degli  atti
introduttivi    con    modalita'    telematiche,    la     cosiddetta
cartolarizzazione dell'udienza e la possibilita' che l'udienza civile
si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza. 
    L'art. 1, comma 3, lettere a) e b), numero 7), del  decreto-legge
7 ottobre 2020, n. 125,  recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la
proroga della dichiarazione dello stato di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, per il  differimento  di  consultazioni  elettorali  per
l'anno 2020 e per la continuita' operativa  del  sistema  di  allerta
COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739  del  3
giugno  2020,  e  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riscossione
esattoriale», convertito, con modificazioni, nella legge 27  novembre
2020, n. 159, ha poi prorogato questa disciplina fino al 31  dicembre
2020. 
    Un ulteriore adattamento degli istituti processuali si  e'  avuto
con l'art. 23 del d.l. n. 137  del  2020,  come  convertito,  con  la
previsione, in particolare,  dell'udienza  a  porte  chiuse  e  della
cosiddetta camera di consiglio telematica. 
    13.- A questo progressivo adattamento delle  misure  emergenziali
dettate per i giudizi civili, comprensivi delle procedure  esecutive,
non   e'   rimasta   estranea   neppure   la   prevista   sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili,  che  -
come gia' notato - e' fattispecie distinta rispetto alla  sospensione
delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale. 
    L'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020,  come  convertito,
ha ulteriormente prorogato la sospensione fino  al  30  giugno  2021,
limitatamente ai  provvedimenti  di  rilascio  adottati  per  mancato
pagamento del canone alle scadenze, oltre  che  -  come  si  e'  gia'
rilevato - ai provvedimenti di  rilascio  contenuti  nei  decreti  di
trasferimento di immobili pignorati ed abitati  dal  debitore  e  dai
suoi familiari. 
    Piu' recentemente l'art. 40-quater  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di  sostegno  alle  imprese  e
agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 21 maggio 2021, n. 69, ha stabilito  che  la  sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli  immobili,  anche
ad uso non abitativo, e' prorogata: a) fino al 30 settembre 2021  per
quelli adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al
31 dicembre 2021 per quelli adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno
2021. 
    14.- Orbene, a fronte di questa disciplina processuale affinatasi
progressivamente  -  sia  quella  generale  della  giustizia   civile
comprensiva delle procedure esecutive, sia quella molto specifica del
rilascio coattivo degli immobili  -  la  prevista  sospensione  delle
procedure esecutive aventi  ad  oggetto  l'abitazione  principale  e'
invece rimasta invariata  nei  suoi  presupposti  fino  alla  seconda
proroga, oggetto delle censure in esame. 
    E' mancato cioe' un aggiustamento dell'iniziale bilanciamento sia
quanto alla possibile selezione degli atti della procedura  esecutiva
da  sospendere,  sia  soprattutto  quanto  alla  perimetrazione   dei
beneficiari del blocco. 
    L'individuazione di questi ultimi in termini ampi - perche' fatta
con riferimento alla  mera  circostanza  che  il  debitore  esecutato
dimorasse nell'abitazione principale e che questa fosse  assoggettata
ad esecuzione forzata - poteva giustificarsi inizialmente per rendere
piu'  agevole,  rapida  e  immediatamente  efficace  la   misura   di
protezione. Ma in prosieguo di tempo sono emerse l'irragionevolezza e
la   sproporzione   di   un   bilanciamento   calibrato   su   tutti,
indistintamente, i debitori esecutati. 
    Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti  in
executivis,  che  di  per  se'  non   costituiscono   una   categoria
privilegiata   e   immune   dai    danni    causati    dall'emergenza
epidemiologica, avrebbe  dovuto  essere  dimensionato  rispetto  alle
reali  esigenze   di   protezione   dei   debitori   esecutati,   con
l'indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti,  tra  gli
altri, in materia di  riscossione  esattoriale  (art.  76,  comma  1,
lettera  a,  del  d.P.R.  29  settembre   1973,   n.   602,   recante
«Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»). 
    Invece, nella proroga della sospensione delle procedure esecutive
aventi ad oggetto l'abitazione principale, di cui  alla  disposizione
censurata,  nessun   criterio   selettivo   e'   stato   previsto   a
giustificazione dell'ulteriore protrarsi della  paralisi  dell'azione
esecutiva. 
    Il legislatore, cioe', ha prorogato una misura generalizzata e di
extrema  ratio,  quale  quella  della  sospensione   delle   predette
espropriazioni  immobiliari,  mentre  avrebbe  dovuto  specificare  i
presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche  eventualmente
demandando  al  vaglio  dello  stesso  giudice   dell'esecuzione   il
contemperamento in concreto degli interessi in gioco. 
    La  sproporzione  conseguente  al   mancato   aggiustamento   del
bilanciamento sotteso  alla  misura  in  esame  e'  resa  ancor  piu'
evidente  dalla  considerazione  che  il  diritto  del   debitore   a
conservare  la  disponibilita'  dell'abitazione  e'  stato   comunque
tutelato  dalla  gia'  ricordata  proroga   della   sospensione   dei
provvedimenti di rilascio di immobili di cui all'art. 103,  comma  6,
del medesimo d.l. n.  18  del  2020,  nella  formulazione  modificata
dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 183  del  2020,  come  convertito,
applicabile anche al decreto di trasferimento del bene espropriato. 
    15.- In conclusione, il  bilanciamento  sotteso  alla  temporanea
sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto  l'abitazione
principale e' divenuto, nel tempo,  irragionevole  e  sproporzionato,
inficiando la tenuta costituzionale della  seconda  proroga  (dal  1°
gennaio al 30 giugno 2021), prevista dell'art. 13, comma 14, del d.l.
n. 183 del 2020, come convertito; disposizione, questa, che va quindi
dichiarata illegittima per violazione degli artt. 3, primo  comma,  e
24, primo e secondo comma, Cost., con assorbimento di tutti gli altri
parametri. 
    Resta   ferma   in   capo   al   legislatore,   ove   l'evolversi
dell'emergenza  epidemiologica  lo  richieda,  la   possibilita'   di
adottare  le  misure  piu'   idonee   per   realizzare   un   diverso
bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il  diritto
all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale  in
executivis dei creditori procedenti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara inammissibile l'intervento  di  C.  L.  nel  giudizio
incidentale relativo alle questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l'ordinanza indicata
in epigrafe; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  termini  legislativi,  di  realizzazione  di
collegamenti digitali, di esecuzione della  decisione  (UE,  EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di
recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione  europea»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA