MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COMUNICATO

Entrata  in  vigore  dell'Accordo  che   istituisce   la   Fondazione
internazionale tra l'Unione europea e i suoi  Stati  membri,  da  una
parte, ed i Paesi dell'America  latina  e  dei  Caraibi,  dall'altra,
fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. (21A03840) 
(GU n.154 del 30-6-2021)

 
    Si e' perfezionata la procedura prevista per l'entrata in  vigore
dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi  dell'America
latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre
2016. 
    La ratifica e' stata autorizzata con legge n. 140 del 13  ottobre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020. 
    In conformita' al suo art. 25, il Protocollo e' entrato in vigore
per l'Italia il 24 marzo 2021. 
    All'atto del deposito dello strumento  di  ratifica  l'Italia  ha
formulato le seguenti riserve: «1.  In  the  event  that  the  EU-LAC
International Foundation should stipulate with the Italian Government
a specific Headquarters Agreement containing  provisions  related  to
privileges and  immunities,  pursuant  to  Art.  20,  para.4  of  the
founding Agreement, the Italian Government will retain the option  of
limiting tax  exemption  on  salaries  and  emoluments  paid  by  the
Foundation to that staff who is not resident in Italy  and  does  not
have Italian citizenship; 
    2. With regard to Article 21 of the Agreement, Italy recalls that
Italian is one of the official languages of the Union.  Hence,  Italy
reserves the right, whether appropriate, to make use  of  Italian  in
the  context  of  the  work  and  the  activities   of   the   EU-LAC
International  Foundation.  The  practices   developed   within   the
Organization do not constitute any precedent and do not constrain any
future choice.» Traduzione non ufficiale della riserva: «1. Nel  caso
in cui la Fondazione internazionale UE-LAC stipulasse con il  Governo
Italiano  uno  specifico  accordo  di  sede   contenente   previsioni
correlate a privilegi e immunita' ai sensi dell'art. 20, paragrafo 4,
dell'Accordo che istituisce la Fondazione,  il  Governo  Italiano  si
riservera'  di  limitare  l'esenzione  fiscale  sui  salari   e   gli
emolumenti pagati dalla Fondazione a al personale  non  residente  in
Italia e non avente cittadinanza italiana; 2. In merito  all'art.  21
dell'Accordo, l'Italia ricorda che l'italiano  e'  una  delle  lingue
ufficiali dell'Unione. Indi, l'Italia si riserva, ove appropriato, di
fare uso dell'italiano nel contesto  del  lavoro  e  delle  attivita'
della Fondazione internazionale  UE-LAC.  Ad  ogni  modo,  le  prassi
sviluppate all'interno della Fondazione non costituiscono  precedente
e non vincolano le scelte future in materia.».