DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2021
Differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (21A03986)(GU n.154 del 30-6-2021)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo
stesso decreto;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni recante Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, recante disposizioni relative alla
razionalizzazione dei termini di versamento;
Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'art. 7,
comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti
previsti da disposizioni relative a materie amministrate da
articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese
le Agenzie fiscali, ancorche' previsti in via esclusivamente
telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle
medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini
scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno
lavorativo successivo;
Visto l'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni;
Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha disposto che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2018;
Visto l'art. 148, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
recante: «Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale (ISA)»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2
febbraio 2021, recante «Approvazione di modifiche agli indici
sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) applicabili al periodo
d'imposta 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9
febbraio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante
approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi
ad attivita' economiche dei comparti dell'agricoltura, delle
manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita'
professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 19 febbraio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile 2021, recante: «Approvazione di modifiche agli indici
sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) applicabili al periodo
d'imposta 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17
maggio 2021;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con
i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2021, per
il periodo di imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della applicazione ed elaborazione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale;
Considerate le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e
dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire e
il perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la
diffusione del virus COVID-19;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Differimento per l'anno 2021 dei termini di effettuazione
dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno
2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da
quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti
entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli
che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime
forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa',
associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti
indicati nel medesimo comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2021
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Draghi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 1700