DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2021 

Differimento, per l'anno  2021,  dei  termini  di  effettuazione  dei
versamenti  risultanti  dalle   dichiarazioni   fiscali,   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241. (21A03986) 
(GU n.154 del 30-6-2021)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo
stesso decreto; 
  Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto il Testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni  recante  Istituzione  dell'imposta   regionale   sulle
attivita'  produttive  (IRAP),  revisione  degli   scaglioni,   delle
aliquote  e  delle  detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione   di   una
addizionale  regionale  a  tale  imposta   nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto  l'art.  17,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, recante disposizioni relative alla
razionalizzazione dei termini di versamento; 
  Visto l'art. 3-quater  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  che  all'art.  7,
comma 2, lettera l), prevede che  gli  adempimenti  ed  i  versamenti
previsti  da  disposizioni  relative  a   materie   amministrate   da
articolazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,  comprese
le  Agenzie  fiscali,  ancorche'  previsti  in   via   esclusivamente
telematica, ovvero che devono essere effettuati nei  confronti  delle
medesime articolazioni o presso i  relativi  uffici,  i  cui  termini
scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno
lavorativo successivo; 
  Visto l'art. 9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti
gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale  per  gli  esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni; 
  Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che ha disposto che gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2018; 
  Visto  l'art.  148,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77
recante:  «Modifiche  alla  disciplina  degli  indici  sintetici   di
affidabilita' fiscale (ISA)»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  2
febbraio  2021,  recante  «Approvazione  di  modifiche  agli   indici
sintetici di  affidabilita'  fiscale  (ISA)  applicabili  al  periodo
d'imposta 2020», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del  9
febbraio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante
approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi
ad  attivita'  economiche  dei   comparti   dell'agricoltura,   delle
manifatture,  dei  servizi,   del   commercio   e   delle   attivita'
professionali e di  approvazione  delle  territorialita'  specifiche,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 19 febbraio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
aprile  2021,  recante:  «Approvazione  di  modifiche   agli   indici
sintetici di  affidabilita'  fiscale  (ISA)  applicabili  al  periodo
d'imposta 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  116  del  17
maggio 2021; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con
i quali sono stati approvati  i  modelli  di  dichiarazione,  con  le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2021, per
il periodo di imposta  2020,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' i modelli  per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini della applicazione  ed  elaborazione  degli  indici
sintetici di affidabilita' fiscale; 
  Considerate le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e
dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire  e
il perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la
diffusione del virus COVID-19; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Differimento per l'anno 2021 dei termini di effettuazione 
        dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 
 
  1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  e  che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno
2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei  redditi  e  da
quelle in materia di imposta regionale sulle attivita'  produttive  e
dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano  i  predetti  versamenti
entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  oltre  che  ai
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita'  fiscale
o che presentano cause di esclusione dagli  stessi,  compresi  quelli
che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  nonche'  quelli  che  applicano  il   regime
forfetario di cui all'art. 1,  commi  da  54  a  89  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a  societa',
associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  aventi  i  requisiti
indicati nel medesimo comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 giugno 2021 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                     Draghi           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 1700