N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2021
Ordinanza del 16 marzo 2021 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Serena Marzio contro Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione. Consorzi - Fallimento e altre procedure concorsuali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Consorzi di sviluppo industriale - Previsione, in via di interpretazione autentica, che la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa. - Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), art. 14, comma 5-nonies, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e modificato dall'art. 64, comma 2 (recte: art. 2, comma 64), della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).(GU n.26 del 30-6-2021 )
TRIBUNALE DI UDINE 2ª Sezione civile Il Tribunale di Udine, 2ª Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Francesco Venier - Presidente; dott. Andrea Zuliani - Giudice rel.; dott. Gianmarco Calienno - Giudice; nel causa iscritta al n. 4046/2019 R.A.C.C. promossa da Marzio Serena, con avvocati Daniele Compagnone, Giulio Mosetti e Jasmina Milosavljevic, contro «Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione», con l'avvocato Roberto Paviotti, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex articoli 98 e 209 Legge Fallimentare; rilevato che Marzio Serena - vantando un credito per rimborso spese legali sostenute in vari procedimenti in cui venne coinvolto quale dirigente del consorzio e invocando le previsioni in tal senso del contratto collettivo applicabile al suo rapporto di lavoro - ha chiesto al commissario liquidatore, dott. Marco Pezzetta, di essere ammesso al passivo del «Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno», ente pubblico economico posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2016; rilevato che, a fronte del rifiuto opposto dal commissario liquidatore, Marzio Serena ha proposto la presente opposizione allo stato passivo, ai sensi degli articoli 209 e 98 Legge Fallimentare (v. Cass. s.u. 26 marzo 2015, n. 6060); rilevato che il commissario liquidatore si e' costituito per resistere all'opposizione, ritenendo insussistente il credito vantato dal ricorrente; dato atto che questo tribunale ha rilevato d'ufficio, e sottoposto al contraddittorio delle parti (art. 101, comma 1°, del codice di procedura civile), la questione pregiudiziale della possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-nonies, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 («Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale») - laddove prevede che «In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa» - per violazione dell'art. 117, comma 2°, lett. l), Cost., secondo il quale lo Stato «ha legislazione esclusiva» in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile»; lette le memorie depositate dalle parti nel termine concesso e dato atto che parte ricorrente ha condiviso l'opinione secondo cui si pone una questione di illegittimita' costituzionale non manifestamente infondata, mentre parte resistente si e' rimessa alla valutazione del tribunale, essendole peraltro noto che questo collegio ha gia' rimesso la questione alla Corte costituzionale con ordinanza pronunciata in altro procedimento in cui e' parte la medesima procedura concorsuale; ritenuto, con riguardo alla non manifesta infondatezza, che: a) la legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 contiene la «Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale»; l'art. 14 della legge concerne, in particolare, la vigilanza della giunta regionale su tali enti pubblici economici; il comma 5-nonies dell'art. 14, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 e poi modificato dall'art. 64, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, dispone testualmente: «Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite e' autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa»; b) proprio nell'ultimo periodo del comma e' contenuta la disposizione sospettata di illegittimita' costituzionale, perche' l'art. 117, comma 2°, lett. l), Cost., attribuisce allo Stato la «legislazione esclusiva» in materia di «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», mentre l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta sensibili mutamenti, e limitazioni, alla tutela giurisdizionale dei creditori, ivi compresi il divieto di azioni esecutive individuali e la necessita' di sottostare alle speciali forme dell'accertamento del passivo (articoli 201, 51 e 52 Legge Fallimentare); c) il medesimo sospetto e' stato prospettato negli stessi termini, ed e' stato risolto in senso affermativo dalla Corte costituzionale, con riferimento ad analoghe disposizioni di altri enti regionali (art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, dichiarata incostituzionale con sentenza 6 febbraio 2007, n. 25; art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47, dichiarata incostituzionale dalla recentissima sentenza 17 febbraio 2021, n. 22, nella quale e' contenuta anche la segnalazione «che l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilita' degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale»; segnalazione che implica l'auspicio di un intervento del legislatore nazionale, in mancanza del quale l'unica soluzione alternativa percorribile de jure condito parrebbe essere la, pur controversa, applicazione a questi enti pubblici delle «procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento», introdotte per «porre rimedio» a tutte le «situazioni... non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate» nella legge 27 gennaio 2012, n. 3); d) sebbene approvato con legge costituzionale, in quanto volto a stabilire «forme e condizioni particolari di autonomia» (art. 116, comma 1°, Cost.), lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) non prevede alcuna deroga alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato disposta dal citato art. 117, comma 2°, lett. l), Cost.; e) per ogni piu' approfondita e dettagliata considerazione sui termini in cui si pone la questione di illegittimita' costituzionale e' sufficiente il rinvio all'ordinanza di questo tribunale 10-29 dicembre 2020, con cui la medesima questione e' stata gia' rimessa alla Corte costituzionale. Ritenuto, per quanto riguarda la rilevanza della questione nel presente processo, che: a) si tratta di procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di' ammissione del credito vantato dal ricorrente al passivo della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa; b) qualora fosse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in forza della quale e' stata aperta la liquidazione coatta amministrativa, verrebbe meno il presupposto legittimante anche del presente processo di accertamento dello stato passivo, con conseguente improponibilita' della domanda nella forma in cui e' stata svolta; c) in altri termini, dalla legittimita' della norma di legge regionale dipendono la validita' e l'efficacia del provvedimento amministrativo che ha aperto la liquidazione coatta amministrativa e che sta ancora producendo i suoi effetti, uno dei quali e' la pendenza del presente processo e la possibilita' che esso giunga ad una decisione di merito.
P. Q. M. Visto l'art. 134 Cost.; visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-nonies, della legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, e modificato dall'art. 64, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, in riferimento all'art. 117, comma 2°, lett. l), Cost. che riserva allo Stato la potesta' legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali nonche' di ordinamento civile; dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia; ordina che la presente ordinanza sia comunicata dalla cancelleria al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Udine, 25 febbraio 2021 Il Presidente: Venier