CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 22 giugno 2021 

Modifica  dell'art.  15   del   regolamento   per   il   procedimento
disciplinare  nei  confronti   dei   componenti   delle   commissioni
tributarie  regionali  e   provinciali.   (Delibera   n.   739/2021).
(21A04008) 
(GU n.160 del 6-7-2021)

 
                            IL CONSIGLIO 
              DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
  Nella seduta del 22 giugno 2021, composto come da verbale  in  pari
data; 
  Vista la relazione del consigliere avv. Maria De Cono; 
  Visti gli articoli 15 e 16  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 545; 
  Rilevato che l'art. 15 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
contiene  la  disciplina  sostanziale  e  prevede  espressamente   le
sanzioni  disciplinari  cui  sono  soggetti  i   giudici   tributari,
individuandole in: ammonimento, censura, sospensione, incapacita'  ad
esercitare un incarico direttivo, rimozione dall'incarico; 
  Tenuto conto che l'art. 16 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, detta invece norme  concernenti  il  procedimento  disciplinare,
rinviando, al comma 7, per quanto non diversamente contemplato, ed in
quanto compatibili, alle disposizioni sul  procedimento  disciplinare
vigenti per i magistrati ordinari; 
  Rilevato dunque  che  la  fonte  di  rango  primario  non  contiene
previsioni di sorta in ordine a misure disciplinari cautelari; 
  Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti
dei componenti delle commissioni tributarie regionali e  provinciali,
nella versione vigente, approvata dal Consiglio di  presidenza  della
giustizia tributaria con delibera del 24 novembre 2015  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015; 
  Considerato che il regolamento suindicato, agli articoli 13,  14  e
15,  ha  inserito  nel  procedimento  disciplinare  la  misura  della
sospensione  cautelare  facoltativa  (art.  13),  la   misura   della
sospensione cautelare obbligatoria (art. 14) e la misura dell'esonero
temporaneo (art. 15); 
  Rilevato, in particolare, che l'art. 15 del regolamento prevede  la
applicazione  della   misura   dell'esonero   temporaneo   come   una
conseguenza vincolata, al  verificarsi  del  rinvio  a  giudizio  del
giudice tributario per i gravi reati di cui agli articoli  314  c.p.,
316 c.p., 316-bis c.p., 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,  319-ter  c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p.; 
  Rilevato  che   nell'ordinamento   disciplinare   della   giustizia
ordinaria, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.  109,  richiamato
dall'art. 16, comma 7, decreto legislativo  n.  545/1992,  le  misure
cautelari  si  esauriscono,  per  quanto  qui  di  interesse,   nella
sospensione cautelare  obbligatoria  e  nella  sospensione  cautelare
facoltativa,  mentre  non  e'  prevista  misura  analoga   a   quella
introdotta e disciplinata dall'art. 15 del  regolamento  disciplinare
del CPGT (esonero temporaneo); 
  Valutato che, la misura dell'art. 15 del regolamento di  disciplina
interno del Consiglio concerne profili rilevanti e significativamente
penalizzanti per  il  giudice,  di  talche',  ancorche'  trattasi  di
attivita' vincolata, non si ravvisano concrete  giustificazioni  alla
mancata   previsione   della   partecipazione   dell'interessato   al
procedimento,  partecipazione  prevista  quale  canone  essenziale  e
generale dell'ordinamento giuridico; 
  Per tutto quanto sopra premesso, con la maggioranza qualificata dei
consiglieri di cui all'art. 20 del regolamento; 
 
                              Delibera: 
 
  L'art. 15 del regolamento  per  il  procedimento  disciplinare  nei
confronti dei componenti delle  commissioni  tributarie  regionali  e
provinciali, approvato con deliberazione del Consiglio di  presidenza
della giustizia  tributaria  del  15  giugno  1999,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1999 -  Serie  generale  n.  152,  nella
versione vigente,  come  modificata,  da  ultimo,  dal  Consiglio  di
presidenza  della  giustizia  tributaria  con  deliberazione  del  24
novembre 2015, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre  2015
- Serie generale n. 283, e' sostituito come di seguito: 
  «Il giudice tributario nei cui confronti e'  disposto  il  giudizio
per alcuno dei delitti previsti dagli articoli  314  (peculato),  316
(peculato   mediante   profitto    dell'errore    altrui),    316-bis
(malversazione  ai  danni  dello  Stato),  317   (concussione),   318
(corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione  per  un
atto contrario ai doveri  d'ufficio),  319-ter  (corruzione  in  atti
giudiziari), 319 quater  (induzione  indebita  a  dare  o  promettere
utilita'),  320  (corruzione  di  persona  incaricata   di   pubblico
servizio), del  codice  penale,  e'  esonerato  dalle  funzioni,  con
perdita del diritto al compenso fisso. 
  2. Al giudice tributario  interessato  dall'esonero  ai  sensi  del
comma precedente e' tempestivamente data comunicazione dell'avvio del
procedimento,   prima   della   adozione   del   provvedimento,   con
assegnazione di un termine di giorni dieci per il deposito di memoria
difensiva. 
  3. Il provvedimento di esonero temporaneo  conserva  efficacia,  se
non revocato, per un periodo di tempo non superiore ad  anni  cinque.
Decorso  tale  termine  l'esonero  e'   dichiarato   inefficace   con
provvedimento del Consiglio di presidenza». 
  Si dispone la  sollecita  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica. 
  Si dispone la tempestiva pubblicazione, sul sito del Consiglio,  di
un testo del regolamento, coordinato con la suddetta modifica. 
    Roma, 22 giugno 2021 
 
                                                 Il Presidente: Leone