N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 giugno 2021

Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in
cancelleria il 21 giugno 2021 (della Regione autonoma Sardegna). 
 
 Ambiente  -   Paesaggio   -   Provvedimenti   della   Soprintendenza
  Archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' metropolitana  di
  Cagliari  e  le  Province  di  Oristano  e  Sud  Sardegna  e  della
  Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le  Province
  di  Sassari  e  Nuoro  recanti   parere   contrario   al   rilascio
  dell'autorizzazione paesaggistica in relazione a istanze  formulate
  ai sensi di disposizioni delle leggi regionali n. 8 del 2015 e n. 1
  del 2021 - Denunciata omessa applicazione di disposizioni regionali
  vigenti - Istanza di sospensione. 
- Provvedimenti  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti   e
  paesaggio per la Citta' metropolitana di Cagliari e le Province  di
  Oristano e Sud Sardegna dell'8 aprile 2021, prot. n.  11997/P,  del
  15 aprile 2021, prot. n. 13167/P e del 28  maggio  2021,  prot.  n.
  19529; provvedimenti della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
  paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro dell'11  maggio  2021,
  prot. n. 6889/P e del 19 maggio 2021, prot. nn.  7466/P  e  7467/P;
  ulteriori    provvedimenti,    allo    stato     non     notificati
  all'amministrazione regionale. 
(GU n.27 del 7-7-2021 )
    Ricorso per conflitto di attribuzione  per  la  Regione  autonoma
della Sardegna, in persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale
dott. Christian Solinas, con sede legale in Cagliari, Viale Trento n.
69, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 12/1 del 4  giugno
2021 (doc. 1), rappresentata e difesa in forza di detta deliberazione
e di procura speciale a margine del presente  atto,  dal  prof;  avv.
Benedetto Ballero  (codice  fiscale  BLLBDT44D02M016S)  del  foro  di
Cagliari e dall'avv. Mattia Pani  (codice  fiscale  PNAMTT74P02B354J)
dell'ufficio  legale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna,   ed
elettivamente domiciliato presso l'ufficio  di  rappresentanza  della
Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo n, 24  (ai  sensi  dell'art.  5
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale si chiede che le comunicazioni e  notificazioni  siano
eseguite   a    mezzo    posta    certificata    all'indirizzo    pec
benedettoballero@legalmail.it , mapani@pec.regione.sardegna.it ovvero
via fax al n. 070/660503); ricorrente 
    contro: 
      - lo Stato nella  persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in carica; 
      - il Ministero della cultura, nella  persona  del  Ministro  in
carica; 
    e contro: 
      - la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per  la
citta' metropolitana di Cagliari e le  Province  di  Oristano  e  sud
Sardegna, nella persona del legale rappresentante pro tempore; 
      - la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per  le
Province  di  Sassari  e  di  Nuoro,   nella   persona   del   legale
rappresentante pro tempore; resistenti 
    per la declaratoria che: 
      A) non spetta allo Stato,  ed  ai  suoi  organi  amministrativi
disapplicare le leggi regionali vigenti,  che  devono  essere  sempre
rispettate   non   essendo   ammissibile,   per    alcuna    pubblica
amministrazione, compresa quella statale, sindacarne la  legittimita'
costituzionale al fine di una loro disapplicazione con  provvedimenti
amministrativi,  con  la  logica   conseguenza   che   sono   percio'
illegittimi gli atti adottati dalle Soprintendenze della Sardegna  e,
quindi, dal Ministero  della  Cultura,  che  hanno  disposto  di  non
applicare (oltre che  l'art.  31  della  legge  regionale  n.  8/2015
riferito anch'esso agli aumenti volumetrici del c.d. «Piano Casa») la
legge regionale n. 1/2021 in quanto impugnata - ma non sospesa -  dal
Governo nanti  alla  Corte  costituzionale,  che  ancora  non  si  e'
pronunciata; 
      B) Spetta alla Regione Sardegna: 
        b1) il potere di approvazione, in via  esclusiva,  del  piano
paesistico, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 480/1985, fruendo eventualmente della collaborazione degli
organi statali competenti; 
      ovvero, in subordine 
        b2) il potere di approvazione del Piano paesistico  spettante
alla Regione Sardegna va  esercitato,  in  co-pianificazione  con  lo
Stato solo limitatamente alle materie di cui all'art.  143,  comma  1
lettere b), c) d) del decreto legislativo  n.  42/2004  e  successive
modifiche e integrazioni; 
      ed in ogni caso spetta alla Sardegna 
      C) ai sensi dell'art. 3 lett. f) dello Statuto  Speciale  (L.C.
3/1948) e dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
480/1975, la potesta' legislativa esclusiva in materia di urbanistica
e edilizia con anche il potere di intervenire in relazione ai profili
di tutela paesistico-ambientale connessi, e cio' nei soli  limiti  di
cui all'art. 3 dello Statuto Speciale e con la conseguenza  che,  per
tale profilo, non opera la previsione dell'art. 117  lett.  s)  della
Costituzione. 
      e per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione 
        - dei provvedimenti della Soprintendenza di  Cagliari  del  8
aprile 2021 prot. 11997/P, del 15 aprile 2021 prot. 13167/P e del  28
maggio 2021 prot. 19529 (docc. 2, 3 e 4); 
        - dei provvedimenti della Soprintendenza di  Sassari  dell'11
maggio 2021 n. 6889/P e del 19  maggio  2021  (due  atti)  prot.  nn.
7466/P e n. 7467/P (docc. 5, 6 e 7); 
        - degli ulteriori provvedimenti (circa una decina o piu') non
meglio  identificati,  presumibilmente  riferiti  al  periodo   meta'
aprile/maggio 2021, allo  stato  non  notificati  all'Amministrazione
regionale, oltreche' dei  provvedimenti  pregressi,  in  ipotesi  non
conosciuti ovvero emanati successivamente  al  presente  atto  ove  e
nella misura in cui siano dotati di contenuto lesivo per  la  Regione
nei termini sopra indicati. 
 
                                Fatto 
 
    La Regione Sardegna e' recentemente venuta a conoscenza del fatto
che le  due  Soprintendenze  della  Sardegna  (Cagliari  e  Sassari),
evidentemente con l'avallo ed il coordinamento  del  Ministero  della
cultura,  hanno  tenuto  una   condotta   contraria   alle   potesta'
legislative attribuite dallo statuto speciale alla Sardegna, ed hanno
disposto  in  modo  sistematico  -  da  qui  l'individuazione  di  un
comportamento di palese conflitto di attribuzioni la non applicazione
della legge regionale n. 1/2021. 
    La disapplicazione e' intervenuta sul  mero  presupposto  che  la
legge citata era stata impugnata dinanzi alla  Corte  costituzionale,
ad opera del Governo, ma mai sospesa, arrogandosi quindi il potere di
anticipare la decisione della Corte costituzionale, con  un  completo
stravolgimento dei principi e  della  distribuzione  dei  poteri  sui
quali si fonda il giudizio di costituzionalita' delle leggi,  secondo
la Costituzione Italiana del 1948. 
    Il comportamento di tali organi periferici  del  Ministero  della
cultura - anche con la disapplicazione della precedente disciplina di
cui alla legge regionale n. 8 del 2015 - risulta ancor piu' grave  in
quanto non solo e' stato deciso di non dare attuazione ad  una  legge
regionale vigente, ma si e' anche, piu'  radicalmente,  affermata  la
potesta' legislativa univoca e sola dello Stato in materia di  tutela
paesaggistico-ambientale,  pure  con   riferimento   alla   Sardegna,
contestando quindi che alla stessa sia attribuita, in  tale  materia,
la potesta' legislativa esclusiva secondo quanto  previsto  dall'art.
6, del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975, sebbene  con
il rispetto dei limiti dell'art. 3 dello statuto speciale. 
    Avendo  le  due  Soprintendenze   svolto   le   sopra   riportate
affermazioni in modo sostanzialmente analogo, si prende come base  di
riferimento, il primo dei provvedimenti e-vocati in epigrafe  (avente
la motivazione piu' ampia), quello della Soprintendenza di  Cagliari,
reso, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n.  42/2004,  in
data 8 aprile 2021 (doc. n. 2), nel quale in sede  di  conferenza  di
servizi,  avviata  su  istanza  di  un  privato  cittadino   per   la
realizzazione  di  un  modesto  incremento  volumetrico  (17  mq)  di
un'abitazione, ai sensi  della  legge  regionale  n.  1/2021  che  ha
modificato la legge regionale n. 8/2015, la stessa Soprintendenza  ha
espresso il parere negativo disapplicando  dichiaratamente  le  leggi
regionali n. 8/2015 e n. 1/2021,  ed  affermando  che  queste,  senza
rispettare   il    principio    di    co-pianificazione,    avrebbero
unilateralmente (senza cioe' il concorso dello Stato, o meglio  senza
il loro apporto) disciplinato illegittimamente  la  materia  in  modo
difforme dall'art. 15 delle NTA del PPR. 
    Oltre al provvedimento dell'8 aprile 2021, la  Soprintendenza  di
Cagliari ha adottato, praticamente  coevo  a  quello  suindicato,  un
ulteriore provvedimento, prot. 13167 - P del 15 aprile 2021 (doc. 3),
poi integrato nella motivazione, riferito ad  un'altra  pratica,  che
peraltro alcuni anni prima, a normativa non modificata (PPR  e  legge
regionale n. 8/2015), aveva  avuto  il  regolare  N.O.  della  stessa
Soprintendenza. 
    Per comodita' espositiva, si trascrive il percorso  motivazionale
del primo dei provvedimenti sopra indicati che,  affermando  in  modo
espresso di  non  «dover»  dare  applicazione  alla  legge  regionale
vigente, costituisce la prova dell'esistenza della  violazione  delle
attribuzioni regionali, anche di seguito meglio specificate  e  della
fondatezza quindi dell'odierno ricorso. 
    L'organo statale avvia scientemente il  percorso  di  menomazione
della potesta' legislativa regionale, affermando innanzitutto  che  «
...le leggi  urbanistiche  regionali,  ancorche'  emanate  in  regime
straordinario ed  urgente,  non  siano  suscettibili  di  modificare,
eludere o derogare, alla disciplina contenuta nel Piano paesaggistico
vigente, se non ponendosi in irrimediabile contrasto con gli articoli
135, 143, 145  e  156  del  decreto  legislativo  n.  42/2004,  norme
fondamentali di riforma economico-sociale, interposte agli artt. 9  e
117, comma 2, lett. S) della Costituzione. Cio'  vale  anche  per  la
Regione Autonoma della Sardegna in ragione dell'art. 3 dello  Statuto
Sardo» (cfr. doc. n. 2). 
    La Soprintendenza, dopo aver effettuato tale premessa, si erge  a
Giudice  (dichiarando  in  errore  il  TAR  Sardegna  che  ha  deciso
diversamente), avocandosi  il  potere  di  disapplicare  direttamente
(potere peraltro non riconosciuto ad alcun  Giudice  dell'ordinamento
italiano) la legge regionale vigente,  siccome  ritenuta  viziata  da
incostituzionalita', perche' impugnata dal Governo, ed adotta percio'
il suo provvedimento prescindendo del tutto da tale normativa (da qui
il conflitto) che non applica. 
    In sostanza, un «Organo» dello Stato ossia la Soprintendenza  che
opera quale Autorita' di  amministrazione  attiva  nel  rilascio  dei
pareri in materia di tutela del paesaggio, disapplicando di fatto  il
principio generale di separazione dei poteri, pone a  fondamento  del
proprio  provvedimento  di  diniego   un   corollario   di   presunta
incostituzionalita'  attraverso  una  sua  autonoma  valutazione  che
precinde dal pronunciamento di codesta eccellentissima Corte  e  che,
usurpandone il relativo potere,  ne  anticipa  i  potenziali  effetti
caducanti. 
    Ed infatti afferma poco dopo, con un  respiro  che  travalica  il
caso concreto, che «...posto il principio costituzionale di  certezza
del diritto, questa Soprintendenza quale organo dello Stato  preposto
per legge alla tutela del patrimonio culturale, nella fattispecie  in
questione, cosi' come in tutti i casi in cui si  riscontrino  istanze
dirette all'ottenimento dei vantaggi volumetrici previsti di  diritto
con una legge regionale in aree sottoposte  a  tutela  ai  sensi  del
decreto legislativo. n. 42/2004 e del Piano Paesaggistico  regionale,
ravvisa la necessita' di individuare una volta per  tutte  il  quadro
normativo di riferimento, e dunque di verificare nello  specifico  se
il nuovo Piano Casa regionale, legge n. 1/2021 -  sulla  quale  pende
peraltro giudizio di legittimita' costituzionale relativamente  a  24
articoli su 30 - possa trovare applicazione rispetto ai beni  oggetto
di tutela paesaggistica.» (ancora doc. n. 2). 
    Cosi'  argomentando,  l'Organo  statale  di   Cagliari,   citando
impropriamente le sentenze di codesta  Ecc.  ma  Corte  nn.  11/2016,
89/2016 e 178/208, - cosi' come fa,  secondo  quanto  poi  si  vedra'
anche la Soprintendenza di Sassari - prosegue stabilendo  che  «...le
leggi  urbanistiche  regionali  non   possano   derogare   al   Piano
paesaggistico, sospendendone l'efficacia,  atteso  che,  secondo  una
precisa scelta del legislatore  del  Codice  decreto  legislativo  n.
42/2004, sarebbe il Piano Paesaggistico, e non la legge regionale,  I
'unico strumento attraverso il quale  pianificare  le  trasformazioni
del territorio e stabilire le specifiche regole per la  sua  corretta
destinazione d'uso.» (doc. 2). 
    Cio', dopo aver affermato la non pertinenza della sentenza  della
Corte costituzionale n. 308/2013 e senza mai menzionare la precedente
sentenza della Corte n. 51/2006, dalle  quali,  invece,  si  ricavano
principi ben diversi, in ordine alla ripartizione delle competenze in
materia di tutela del paesaggio, tra Stato e Regione  Sardegna,  come
di seguito verra' meglio ricostruito. 
    L'ufficio comunale che, invece, aveva formulato una  proposta  di
parere favorevole, applicando la legge regionale n. 1/2021 e  traendo
lo spunto proprio dalla su ricordata decisione n. 308/2013 (oltre che
in piena sintonia con le sentenze del Giudice amministrativo  locale,
tra le tante TAR Sardegna n.  331/2017),  viene  dunque  tacciato  di
incompetenza - non nel  senso  di  carenza  di  attribuzione,  ma  di
ignoranza - che si  desumerebbe  anche  dal  fatto  che  avrebbe  per
l'appunto  applicato  la  legge   regionale   e,   dunque,   ritenuto
realizzabile l'intervento. 
    La Soprintendenza in proposito sostiene infatti che «...il  fatto
stesso che il suddetto responsabile del servizio  applichi  la  norma
derogatoria in area paesaggistica, parrebbe deporre nel senso di  una
carenza delle competenze tecnico scientifiche in  materia  di  tutela
del paesaggio...» (doc. 2). 
    La disapplicazione della legge regionale e la  menomazione  delle
attribuzioni legislative della Regione  Sardegna,  si  conclude,  con
l'ammonimento rivolto  all'ufficio  comunale  ‑  forse  per  dare  un
segnale di indirizzo a tutti gli  uffici  tecnici  dei  Comuni  della
Sardegna e alle strutture competenti in materia  paesaggistica  della
Regione ‑ di aver commesso, nell'applicare  la  legge  regionale,  un
grave reato (pur non espressamente qualificato, ma ben evincibile) e,
quindi, con la segnalazione del «fatto» ai  Carabinieri,  destinatari
anch'essi del parere in esame. 
    Un forzato messaggio a  conformarsi  quanto  prima  per  tutti  i
Comuni e per la stessa Regione: «Si sottolinea infine che  la  scelta
operata dall'Ufficio tutela del paesaggio del Comune  di  Villasimius
di  applicazione  della  legge   urbanistica   n.   1/2021,   conduce
all'attribuzione di vantaggi  volumetrici  in  area  paesaggistica  e
quindi all'elusione della disciplina cogente  derivante  dal  decreto
legislativo n. 42/2004  e  dal  connesso  piano  paesaggistico  della
Sardegna,  e  su  tale  circostanza  e'  obbligo   di   quest'ufficio
provvedere ad informare l'Autorita' Giudiziaria» (doc. 2). 
    Il provvedimento  in  esame,  al  pari  di  tutti  gli  altri  in
precedenza  indicati,   si   chiude   quindi   con   la   conseguente
disapplicazione della legge regionale e l'espressione del  «...parere
contrario al rilascio della autorizzazione paesaggistica delle  opere
in oggetto». 
    Analoga  motivazione  e'  contenuta   anche   nei   provvedimenti
adottati, tra meta' aprile e maggio 2021 (docc.  5,  6  e  7),  dalla
Soprintendenza  di  Sassari  riferiti  per  lo  piu'  ad   incrementi
volumetrici  su  immobili  in  area   agricola   priva   di   vincoli
paesaggistici, formulando (unitamente ad  alcuni  rilievi  di  merito
assolutamente strumentali  perche'  costituenti  la  fotocopia  l'uno
dell'altro) affermazioni che fanno  impropriamente  risalire  le  sue
decisioni a codesta eccellentissima Corte costituzionale dalla  quale
prendono lo spunto affermando che il provvedimento di diniego sarebbe
dettato dall'applicazione delle sentenze della Corte  n.  189/2016  e
178/2018. 
    La soprintendenza  di  Sassari,  infatti,  testualmente  sostiene
(cfr. doc. n.  5)  che  «la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  deve
rispettare la competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
paesaggistica  e  non  puo'  assumere   unilateralmente   statuizioni
derogatorie o sottrarre a tale tutela porzioni di territorio»  [cioe'
tutto   il   territorio   regionale   deve    essere    oggetto    di
co-pianificazione (v. motivo 2 che segue), e la Regione  non  avrebbe
potesta' legislativa esclusiva sulla tutela del paesaggio (v.  motivo
n. 3)], e prosegue poi: «considerato che la citata legge regionale n.
1/2021 e' stata impugnata dal Governo  ...  ....  »,  e  «considerato
quindi che l'intervento di  ampliamento  in  esame  non  e'  pertanto
ammissibile sulla base  delle  sentenze  della  Corte  costituzionale
sopra richiamate esprime parere negativo» (ancora doc. n. 5). 
    In tutti i casi sopra indicati ciascuna delle due  Soprintendenze
ha formulato strumentalmente,  come  detto,  anche  alcuni  marginali
rilievi  di   merito   sull'impatto   paesaggistico   dell'intervento
urbanistico/edilizio proposto, pur se il basilare motivo  di  rigetto
e' costituito dalla espressa disapplicazione delle  leggi  regionali,
considerando le stesse illegittime  per  l'avvenuta  impugnazione  da
parte del Governo. 
    Emerge,  comunque,   da   tutti   i   provvedimenti   delle   due
Soprintendenze - la linea della Soprintentendenza di Sassari e' stata
anche riportata dal quotidiano la Nuova Sardegna del 23  maggio  2021
pag. 38, Olbia. (doc. 8) - che non si tratta di decisioni occasionali
ed estemporanee. 
    Si tratta di una iniziativa strutturata e metodica, avallata  dal
Ministero,  con  il  presumibile  e  concreto  rischio   che   verra'
certamente  replicata  nel  tempo,  per  rafforzare  l'invito  a  non
presentare nuove pratiche in base alla legge regionale vigente, cosi'
bloccando  non  solo  la  concreta  applicazione  delle   due   leggi
regionali, una delle quali peraltro, la legge  regionale  n.  8/2015,
mai impugnata e da tutti sinora regolarmente applicata, ma la  stessa
potesta' legislativa in tali materie da parte di una Regione speciale
qual e' appunto la Sardegna. 
    Orbene,   tali    provvedimenti    denunciano    il    contestato
comportamento, rendendo necessario sollevare il presente conflitto di
attribuzioni da parte della Regione Sardegna, per le seguenti ragioni
di 
 
                               Diritto 
                                  I 
 
    1) Violazione degli artt. 3 e 4  della  legge  costituzionale  n.
3/1948  (Statuto  Speciale  della   Regione   Sardegna),   Violazione
dell'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, degli artt. 116, 117,
127, 134 e 136 della Costituzione, violazione dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 480/1975, per la mancata applicazione
di una legge regionale vigente. 
    I  provvedimenti  oggetto  dell'odierna   impugnativa   affermano
esplicitamente  di  non  dover  applicare  disposizioni   legislative
approvate dalla Regione Sardegna e segnatamente alle leggi  regionali
1/2021 e 8/2015  (docc.  9  e  10),  perche',  pur  se  pacificamente
vigenti, la prima e' stata impugnata dal Governo. 
    Invece le leggi regionali devono essere  applicate  sino  ad  una
loro eventuale pronuncia di  illegittimita'  costituzionale,  che  e'
attivita' riservata esclusivamente a  codesta  eccellentissima  Corte
costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost.,  norma  dunque  violata
nel caso in esame. 
    In  proposito  si  veda  la  sentenza  n.  285/1990  di   Codesta
eccellentissima Corte, pronunciata in un conflitto di attribuzioni in
cui la disapplicazione di una norma regionale  era  stata  effettuata
dalla Corte di Cassazione. 
    Ora,  le  affermazioni  di  principio  rese  in  tal  sede,   con
riferimento ad una Regione ordinaria (non avente quindi una  potesta'
legislativa esclusiva in determinate materie) ben si attagliano anche
al caso di specie: «3.2. -  Quanto  al  punto  se  venga  o  meno  in
discussione una  menomazione  di  una  competenza  costituzionalmente
attribuita alla Regione, non puo' esservi dubbio che  la  prospettata
disapplicazione di leggi regionali, sia sotto il profilo di una  loro
equiparazione  ad  atti  amministrativi,  sia  in   quanto   ritenute
costituzionalmente illegittime, violi,  ove  accertata,  le  invocate
norme costituzionali  e  incida,  in  particolare,  sulla  competenza
legislativa garantita alla Regione dall'art. 117, primo comma. 
    Ne' ha pregio l'argomento  addotto  dall'Avvocatura  dello  Stato
secondo cui gli effetti della sentenza sarebbero limitati all'oggetto
del giudizio, cosi' che la legge regionale  continuerebbe  integra  a
spiegare la sua efficacia in via generale:  l'efficacia  della  legge
sta proprio nell'obbligo del giudice di applicarla nel caso  concreto
che gli e' sottoposto. La disapplicazione della  legge  anche  in  un
solo caso - come esattamente osserva la difesa della Regione -  viene
a negarne la intrinseca natura, e costituisce  pertanto  una  lesione
del potere legislativo regionale.». 
    Nel  caso  in  esame,  pertanto,  va  ribadito  che  la  potesta'
legislativa, riconosciuta in via generale alle Regioni Italiane ed in
particolare alla Regione Sardegna ‑ in quanto  titolare  quest'ultima
di plurime potesta' legislative, a prescindere dalla materia  in  cui
la potesta' si esplichi, attribuitale dagli articoli 116, 117  cost.,
10 legge costituzionale 3/2001 ed artt. 3  e  4  Statuto  speciale  e
dall'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  480/1975  ‑
implica  e  presuppone,  pena  la  violazione  delle  appena   citate
disposizioni costituzionali, che le norme di legge  promulgate  dalla
Regione siano efficaci  e  vincolanti  nell'intero  territorio  della
Regione, dovendo essere applicate e rispettate da tutti  i  soggetti,
pubblici e  privati,  che  su  di  questo  operino  e  compiano  atti
giuridici, ivi compresi gli organi dello Stato deputati a rilasciare,
in base alla legge anche regionale, un parere ai sensi dell'art.  146
del Codice Urbani. 
    La Soprintendenza, pertanto, quale «Organo» dello Stato che opera
quale Autorita' di amministrazione attiva nel rilascio dei pareri  in
materia di tutela del paesaggio, deve sempre e comunque applicare  la
legislazione regionale vigente (pur se la  ritenesse  non  legittima,
dato che non compete alla stessa un tale giudizio finale), e  cio'  a
prescindere  dalla  materia  trattata  dalla  Regione,  ordinaria   o
speciale, che la ha approvata; e  cio'  non  potendosi  sostituire  a
codesta  eccellentissima  Corte  in  valutazioni  «anticipatorie»  di
giudizi di costituzionalita' che ad essa non  competono  per  carenza
assoluta del relativo potere. 
    La disapplicazione della  legge  regionale  n.  8/2015  (peraltro
neppure impugnata a suo tempo in via  diretta,  pur  avendo  analoghi
contenuti rispetto a quella recente del 2021) e della legge regionale
n. 1/2021, perpetrata attraverso gli odiernamente atti contestati, si
fonda in realta' nella negazione «in assoluto» del potere legislativo
regionale,  pur  se  invece  e'  incontestabile   che   la   potesta'
legislativa riconosciuta statutariamente alla Regione Sardegna  dagli
artt. 3 e 4 Statuto, dall'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  480/1975  e  dagli  articoli  116,  117  cost.  10  legge
costituzionale 3/2001,  non  puo'  essere  contestata  dai  soggetti,
pubblici e privati, che operano nel territorio regionale, quand'anche
si tratti di organi periferici dello Stato. 
    Ne' appare corretto vestire tale  netta  disapplicazione  di  una
legge  vigente,  con  il  ricorso  alla  formula   di   stile   della
interpretazione  costituzionalmente   ammissibile,   che   certo   e'
consentita anche all'amministrazione, se ed in quanto e' tale, ma che
non puo' che aversi considerando ed interpretando la legge vigente, e
non certo svolgendo il ragionamento anticipatorio  di  una  pronuncia
del giudice delle legge  non  ancora  intervenuta  ma  che  di  fatto
determina la soppressione della norma regionale vigente, come se  non
esistesse. 
 
                                 II 
 
    Le argomentazioni addotte dalle Soprintendenze della Sardegna per
giustificare la disapplicazione - in se' comunque illegittima ‑ della
legge regionale consistono quindi: 
      A)  sulla  necessita'  di  una   co-pianificazione   paesistica
Stato-Regione (vedi successivo motivo n. 2)  non  solo  generalizzata
(ed illimitata) ma addirittura ben piu' ampia di quella prevista  per
le Regioni Ordinarie, e 
      B) sulla totale  insussistenza  di  una  qualsivoglia  potesta'
legislativa esclusiva della Regione Sardegna in materia di tutela del
paesaggio,  perche'  al  contrario  la  materia   sarebbe   riservata
solamente alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di  cui  all'art.
117 lett. s). 
    Tali affermazioni di contestazione dei poteri della Regione  sono
comunque infondate nel  merito  ed  anche  sotto  questo  profilo  si
pongono in violazione  delle  norme  di  rango  costituzionale  sulle
potesta' attribuite alla Regione Sardegna e percio' rilevanti ai fini
del conflitto di attribuzione. 
    A) Il potere di pianificazione paesaggistica tra Stato e Regione. 
    2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 117, della
Costituzione. Violazione dell'art. 3 dello Statuto  Speciale  per  la
Sardegna (legge costituzionale n. 3/1948). Violazione dell'art. 6 del
decreto del Presidente della  Repubblica  480/1975  (Nuove  norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione  autonoma  della
Sardegna), in ordine alla  competenza  esclusivamente  regionale  per
l'appravazione del Piano paesistico. 
 
                         Ovvero in subordine 
 
    in ordine alla sussistenza di un obbligo di co-pianificazione  ma
solo per le materie di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 143 del
decreto legislativo n. 42/2004, come per le altre Regioni. 
    Con il presente ricorso, pertanto, si richiede  altresi'  che  la
Corte  costituzionale  stabilisca,  con  riferimento   alla   Regione
Sardegna, quale sia il regime delle competenze costituzionali. 
    Gli atti impugnati, come detto, rifiutano  di  applicare  le  due
leggi regionali sopra richiamate, la L.R 8/2015 e la legge  regionale
n.  1/2021,  anche  in  quanto  l'organo  statale  afferma  (pur  non
potendolo sindacare) che  le  stesse  violerebbero  il  principio  di
co-pianificazione tra Stato e Regione. 
    Alla luce di quanto sopra  esposto,  pertanto,  il  conflitto  di
attribuzione non puo' non essere esteso,  anche  alla  contestazione,
sollevata dallo Stato alla Regione che, in materia urbanistica  e  di
tutela del paesaggio, tutto il  territorio  della  Sardegna  dovrebbe
essere oggetto di co-pianificazione, ben oltre quanto previsto per le
stesse Regioni Ordinarie, pur se invece la  gia'  ricordata  sentenza
della Corte costituzionale n. 308/2013, ha stabilito  che  ,  «l'art.
135 del Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  nel  testo  in
vigore  dal  2008,  stabilisce,  all'ultimo  periodo  del  comma   1,
l'obbligo della elaborazione congiunta dei  piani  paesaggistici  tra
Ministero e Regioni  «limitatamente  ai  beni  paesaggistici  di  cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme  previste
dal medesimo  art.  143»,  e  che  «dall'esame  delle  norme  statali
rilevanti, considerate anche nella loro successione  cronologica,  si
desume,  quindi,  chiaramente  l'inesistenza   di   un   obbligo   di
pianificazione  congiunta,  per  i  beni  paesaggistici   individuati
dall'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche ed in  specie
per le cosiddette zone umide». 
    La Regione Sardegna, quindi - pur se in  via  subordinata  chiede
che venga ribadito quanto sopra esposto  non  potendo  certo  esserle
riconosciuta una potesta' pianificatoria pari o addirittura inferiore
a quella delle Regioni ordinarie (come verra' di seguito  esposto)  -
per quanto riguarda i suoi poteri di  programmazione  paesistica,  si
trova costretta a sottoporre alla  superma  Corte  costituzionale  la
richiesta che vengano rispettate le sue competenze statutarie e venga
riconosciuta la non sussistenza di alcun obbligo di co-pianificazione
paesaggistica con lo Stato. 
    L'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  480/1975
(doc. 11), infatti, quale norma di attuazione dello Statuto  speciale
della Sardegna sopra  indicata  -  che  costituisce,  secondo  quanto
sempre  affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale,   un   (pur
anomalo) atto  legislativo  rinforzato,  non  modificabile  da  leggi
ordinarie - impone di riesaminare il rapporto  tra  Stato  e  Regione
Sardegna, alla luce di tale disposizione che contrasta nettamente con
gli  atti  delle  Soprintendenze  della   Sardegna   impugnati,   che
vorrebbero invece una generale co-pianificazione paesistica su  tutte
le aree dell'isola. 
    Spetta  pero'  alla  Corte  costituzionale,  e  non  certo   alla
Soprintendenza  o  al  Ministero  della  cultura,  stabilire  se   il
principio di co-pianificazione - che si trae e viene espresso da  una
legge ordinaria dello Stato, il  decreto  legislativo  n.  42/2004  e
successive modifiche e integrazioni - debba essere riferito anche  ad
una  specifica  attribuzione  di  competenza  fatta  dalla  norma  di
attuazione dello Statuto, ossia se tale principio possa  condizionare
pure il contenuto della  suddetta  norma  che  sullo  stesso  oggetto
(competenza all'approvazione) decide  diversamente  e  stabilisce  il
soggetto competente ad approvare un atto amministrativo, quale e'  il
PPR,  prevedendo  non  un  obbligo  ma  una  mera   possibilita'   di
collaborazione Stato - Regione. 
    Con  la  conseguenza  che   in   tal   caso   il   principio   di
co-pianificazione desunto da  una  successiva  modifica  del  decreto
legislativo n. 42/2004, continuerebbe ad operare per le altre Regioni
cui non e' attribuita  una  siffatta  competenza  esclusiva,  ma  non
potrebbe essere operante per la Sardegna; in tal  caso  neppure  come
limite all'attivita' legislativa, perche' escluso  da  una  norma  di
valore superiore nella gerarchia delle fonti. 
    L'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  480/1975,
infatti, afferma testualmente  che:  «Sono  trasferite  alla  Regione
autonoma della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli  organi
centrali e periferici del  Ministero  della  pubblica  istruzione  ai
sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed  attribuite  al  Ministero
per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974,
n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da  organi
centrali e periferici di altri Ministeri. Il  trasferimento  predetto
riguarda  altresi'  la   redazione   e   l'approvazione   dei   piani
territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497». 
    Definita in  tal  modo,  puntualmente,  con  atti  cui  la  legge
ordinaria dello Stato deve sottostare -  cosa  che  non  avviene  per
altre  Regioni  -  l'attribuzione  della  competenza   alla   Regione
Sardegna, (cosi' come richiamata nella  citata  sentenza  di  codesta
eccellentissima Corte n. 51/2006), rende non rilevanti i  riferimenti
in varie occasioni  fatti  dall'avvocatura  generale,  al  potere  di
approvazione dei piani paesistici contenuto nella L. 431/1985  e  nel
decreto  legislativo   n.   42/2004,   leggi   ordinarie   e   quindi
sottoordinate alla norma di attuazione, in quanto non e' ipotizzabile
che quest'ultima previsione, sub-costituzionale e  sovra-legislativa,
possa essere contraddetta  da  principi  espressi  appunto  da  leggi
ordinarie dello Stato, quali che siano. 
    Cio' tanto piu' che la norma di attuazione dello statuto speciale
prosegue all'ultimo comma precisando quale debba essere il ruolo e la
posizione  del  competente  Ministero,  il  cui   apporto   meramente
collaborativo, peraltro e' stato richiamato anche in una disposizione
di siffatta natura e rilevanza. 
    Tale  comma,  infatti,  non  prevede  certo   alcuna   forma   di
copianificazione tra Stato e Regione Sardegna ma al contrario afferma
che «La regione potra'  avvalersi,  per  la  redazione  dei  predetti
piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela
delle bellezze naturali e panoramiche». 
    Dovrebbe derivare da cio' che l'elaborazione e l'approvazione del
PPR sia di competenza esclusiva della  Regione  Sardegna  che  potra'
discrezionalmente «avvalersi, per la redazione  dei  predetti  piani,
della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela  delle
bellezze  naturali  e  panoramiche»,  e  quindi   anche   di   quelle
Soprintendenze che ora ne contestano la legislazione. 
    Cio', del resto, come e'  avvenuto  con  il  PPR  del  2006  oggi
vigente, che non e' stato frutto  di  una  co-pianificazione  con  il
Ministero, ma che e' stato elaborato ed  approvato  unicamente  dalla
Regione Sardegna. 
    Tanto piu' che  la  Sardegna  e'  antesignana  nella  tutela  del
paesaggio essendosi sempre mossa  in  attuazione  dell'art.  9  della
Costituzione; e cio' non solo perche' e' stata piu' volte  apprezzata
anche da codesta eccellentissima Corte per i contenuti  del  PPR,  ma
anche  perche',  sin  dal   1976   ha   stabilito   un   vincolo   di
inedificabilita' assoluta con  riferimento  ai  150  metri  dal  mare
(portati poi a 300 metri nel 1993), cosa che nessuna legge  nazionale
ha mai disposto in tutto il territorio della Repubblica  (cfr.  docc.
12 - 15). 
    Si chiede pertanto che la Corte costituzione voglia affermare  la
insussitenza in Sardegna di un obbligo di  pianificazione  paesistica
tra Stato e Regione riconoscendo la  competenza  esclusiva  che  alla
Regione  deriva  dall'art.  6  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 480/1975. 
 
                    In via meramente subordinata 
 
    Rispetto  all'affermazione  di   un   piu'   ampio   obbligo   di
co-pianificazione imposto dagli atti ministeriali  impugnati  che  di
fatto priverebbero la Regione - pur essendo essa dotata di competenza
legislativa esclusiva in  materia  di  urbanistica  ed  edilizia  con
annessa potesta' di  disciplinare  anche  i  conseguenti  aspetti  di
tutela del paesaggio - di ogni possibilita' di intervento legislativo
in materia urbanistica, edilizia e  paesistica  per  il  governo  del
proprio territorio, si chiede  che  la  Corte  costituzionale  voglia
ribadire quantomeno che, cosi' come  pacificamente  previsto  per  le
Regioni ordinarie - che pur a differenza  della  Sardegna  non  hanno
costituzionalmente  e  per  effetto  dell'enorme  statutarie   alcuna
competenza in materia di tutela del paesaggio - operi anche per  essa
stessa l'obbligo di  co-pianificazione,  come  limite,  solo  per  le
materie di cui all'art. 143 comma 1 lett. b), c)  e  d)  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni 
    Si richiede pertanto, subordinatamente (rispetto a  quanto  sopra
sostenuto), che venga ribadito che sussiste anche per la Sardegna, ma
limitatamente, per i profili paesaggistici, alle aree di cui all'art.
143, comma l lettere b), c) d) del decreto legislativo. 42/2004, tale
obbligo di co-pianificazione, conformemente, del resto, a quanto gia'
affermato, in ossequio  alle  decisioni  della  Corte  costituzionale
(sentenza n. 308/2013), dal Consiglio Regionale  della  Sardegna  con
l'approvazione della legge regionale  del  13  luglio  2020,  n.  21,
pubblicata sul BURAS n. 40 del 13  luglio  2020  (doc.  16),  recante
«Norme  di  interpretazione   autentica   del   Piano   Paesaggistico
Regionale», legge  pero'  anch'essa  impugnata  dal  Governo  ed  ora
sottoposta all'esame di codesta eccellentissima Corte. 
    In tale ipotesi, quindi, la Regione anche sul  piano  legislativo
non potra' disporre, con riguardo alla disciplina delle aree  oggetto
di co-pianificazione, perche' in tal caso la legge non  rispetterebbe
tale principio di co-pianificazione, che costituisce - se  non  viene
modificato, con riferimento al sopra ricordato art. 6 delle norme  di
attuazione,   l'orientamento    consolidato    anche    di    codesta
eccellentissima  Corte  ‑  un  sicuro  vincolo  anche  per  la  legge
regionale  ,  ex  art,  3  Statuto  speciale,  essendo  stato  sempre
ritenuto, anche con riguardo alla Sardegna, una norma fondamentale di
riforma economico sociale che per lo Statuto speciale della  Sardegna
un limite alla potesta' legislativa esclusiva della Regione. 
    La Regione, pertanto, potrebbe legiferare in  materia  paesistica
ma nel rispetto di tutti i limiti posti dallo Statuto speciale. 
    B) La potesta' legislativa esclusiva della  Regione  Sardegna  in
materia di tutela paesaggistico-ambientale. 
    3) Violazione dell'art. 3 lett. f) dello Statuto speciale per  la
Sardegna (legge costituzionale n. 3/1948). Violazione dell'art. 6 del
decreto del Presidente della  Repubblica  480/1975  (Nuove  norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione  autonoma  della
Sardegna), per  il  mancato  rispetto  delle  competenze  legislative
esclusive statutariamente riconosciute alla Regione Sardegna. 
    Come noto, ai sensi dell'art. 3 lettera f) del  proprio  statuto,
la Regione Sardegna e' titolare di potesta' legislativa esclusiva  in
materia di edilizia ed urbanistica,  che  deve  considerarsi  estesa,
alla luce della previsione dell'art. 6  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  480/1975,  anche  alla   tutela   del   paesaggio,
disponendo anche del relativo potere di approvazione in via esclusiva
dei piani paesaggistici. 
    Codesta eccellentissima Corte, gia' oltre quindici  anni  orsono,
nella sentenza n.  51/2006,  ha  infatti  chiarito  che  «la  Regione
Sardegna dispone, nell'esercizio delle proprie competenze  statutarie
in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere  di  intervenire
in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale. Cio' sia sul
piano  amministrativo  che  sul  piano  legislativo  (in  forza   del
cosiddetto «principio del  parallelismo»  di  cui  all'art.  6  dello
statuto speciale), fatto salvo, in questo secondo caso,  il  rispetto
dei limiti espressamente individuati nell'art. 3 del medesimo statuto
in  riferimento  alle  materie  affidate  alla  potesta'  legislativa
primaria della  Regione  (l'armonia  con  la  Costituzione  e  con  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica  e  il  rispetto
degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica).». 
    L'assunto e' stato ribadito  anche  nella  sentenza  n.  308/2013
nella quale si e'  poi  espressamente  affermato  che  «Pertanto,  la
Regione  ben  poteva,   nell'esercizio   della   propria   competenza
legislativa    primaria,    intervenire    sulla     regolamentazione
paesaggistica dei  suddetti  beni,  anche  attraverso  una  norma  di
interpretazione autentica, non essendo vincolata a  coinvolgere,  ne'
in via  preventiva,  ne'  in  via  successiva,  i  competenti  organi
statali». 
    Va quindi affermato che,  sussistendo  una  potesta'  legislativa
esclusiva della Regione  Sardegna  estesa  ai  profili  della  tutela
paesistico-ambientale, quantomeno nei  limiti  sopra  ricordati,  non
puo' operare  in  Sardegna  in  termini  assoluti  ed  automatici  la
previsione della competenza  univoca  ed  esclusiva  statale  di  cui
all'art. 117 Costituzione, lett. s) per la tutela  del  paesaggio  e,
quindi, una preclusione generale a legiferare per la  Sardegna  posto
che,  al  contrario,  la  legge  regionale  ben  puo'  legittimamente
regolamentare la materia  paesaggistica  pur  con  i  limiti  di  cui
all'art. 3 dello Statuto; per l'effetto sono percio' illegittimi  gli
atti impugnati nella misura in cui violano le competenze  legislative
regionali. 
    La persistente disapplicazione della legge regionale n. 8/2015  e
della legge regionale n. 1/2021, affermata dagli atti  impugnati  con
il presente  ricorso,  pertanto,  disattende  i  dettami  di  codesta
eccellentissima Corte. 
    Peraltro se venisse riconosciuto secondo quanto sopra esposto nel
precedente motivo 2, che non sussiste, in alcun caso, un  obbligo  di
co-pianificazione Stato-Regione, per quanto riguarda la redazione  ed
approvazione del piano paesistico, ne deriverebbe che lo  stesso  non
opererebbe neppure con riferimento all'integrazione del limite per la
disciplina delle materie di cui al  primo  comma  dell'art.  143  del
decreto legislativo n. 42/2004. 
    Essendo,  cioe',  la  pianificazione  paesistica  una  competenza
esclusiva della Regione Sardegna, ne deriverebbe, di conseguenza, che
il principio di co-pianificazione per le materie sopra  indicate  non
sussisterebbe con riguardo alla Regione ricorrente (perche'  derogato
de  una  norma  di  attuazione  statutaria   come   noto   di   rango
gerarchicamente superiore alla legge ordinaria),  per  cui  esso  non
potrebbe  neppure  operare  quale  principio  fondamentale  di  norme
economico sociali, costituenti un limite all'attivita' legislativa. 
    In  sostanza  tale  pretesa  di  co-pianificazione  non  potrebbe
costituire quindi un limite, ai sensi dell'art.  3,  lett.  f)  dello
Statuto speciale, per l'attivita'  legislativa  regionale,  la  quale
risulta essere soggetta solamente ai limiti statutari e percio'  alle
ben differenti norme fondamentali di riforma economico sociale che si
traggono dalla legislazione statale quali, in primo luogo, il decreto
legislativo n. 42/2004,  e  ai  principi  generali  dell'ordinamento,
della Costituzione e all'interesse dello Stato e delle altre Regioni. 
 
                       Istanza di sospensione 
 
    Nell'interesse della Regione Sardegna si formula altresi' istanza
di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. 
    Quanto al fumus, si rinvia alla superiore espositiva. 
    Il pregiudizio grave ed irreparabile e le gravi ragioni richieste
dall'art. 40 della legge n. 87/1953, derivano dalla estrema  gravita'
per l'ordinamento costituzionale  che  un  organo  amministrativo  si
arroghi il potere di disapplicare leggi vigenti della Regione. 
    E' d'altronde evidente che in caso  di  mancata  sospensione  dei
provvedimenti statali, con affermazione della sussistenza  almeno  di
un fumus sulla fondatezza della rivendicazione di competenza da parte
della  Regione  Sardegna,  verrebbe  perseguito  -  con  grave  danno
all'economia dell'Isola,  specie  in  un  momento  di  pandemia  come
l'attuale - l'intento di sistematica disapplicazione della  legge  da
parte delle due Soprintendenze, creandosi incertezza anche in tutti i 
    funzionari comunali e regionali  che  debbono  adottare  atti  in
materia di urbanistica e di paesaggio e che non saprebbero se e  come
rispettare la volonta' sovrana della Regione, senza vedersi segnalati
al  Giudice  penale,  sia  pur  arbitrariamente,  come  ha  fatto  la
Soprintendenza di Cagliari. 
    Oltre a cio' va anche  considerato  che  le  leggi  regionali  n.
8/2015 e  n.  1/2021  stabiliscono  l'ammissibilita'  di  molti  suoi
interventi solo entro il 31 dicembre 2023 (art. 37 legge regionale n.
8/2015 come novellata dalla legge regionale n. 1/2021). 
    E' dunque  quanto  mai  opportuno  che  gli  effetti  degli  atti
impugnati siano subito sospesi ex art. 40 da codesta  eccellentissima
Corte. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude    affinche'    codesta    eccellentissima    Corte
costituzionale: 
      - dichiari  che  non  spetta  allo  Stato,  e  per  esso   alla
Soprintendenza Archeologia, belle arti  e  paesaggio  per  la  citta'
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ed
alla Soprintendenza per le Province di Sassari e Nuoro,  disapplicare
le  leggi  vigenti,  ed  ancorche'  impugnate  dal  Governo,  ed   in
particolare le leggi regionali n. 8/2015 e n. 1/2021, e per l'effetto
annulli i provvedimenti prot. 11997 - P dell'8 aprile 2021,  e  prot.
13167 - P del 15 aprile 2021 (Cagliari) e del 28 maggio 2021,  ed  in
data 11 maggio 2021,  19  maggio  2021  ed  ancora  19  maggio  2021,
rispettivamente prot. nn. 6889/P, 7466/P, e 7467/P (Sassari) ed  ogni
altro allo stato non conosciuto; 
      - affermi che la Regione Sardegna ha una  competenza  esclusiva
per l'elaborazione e l'approvazione della programmazione  paesistica,
potendosi  avvalere  della  collaborazione  degli  organi  decentrati
ministeriali; 
      - ovvero  in  subordine  ribadisca  rispetto  alla   precedente
conclusione, che l'obbligo di co-pianificazione, anche per la Regione
Sardegna, sussiste ma e' limitato, per i profili paesaggistici,  alle
materie sopra indicate delle lettere b), c), d) dell'art. 143,  comma
1 del decreto legislativo. 42/2004 
      - ribadisca  che  la  Regione  Sardegna  dispone  di   potesta'
legislativa esclusiva in materia di urbanistica ed  edilizia,  estesa
anche ai connessi profili di tutela del paesaggio,  con  il  rispetto
dei soli limiti indicati  all'art.  3  dello  Statuto  speciale,  ivi
compresa - nella ipotesi subordinata  sopra  indicata  -  come  norma
fondamentale  di  riforma  economico  sociale  anche   l'obbligo   di
co-pianificazione  per  i   profili   paesaggistici   nelle   materie
suindicate. 
      - confermi  che,  in  caso  di   accoglimento   della   domanda
principale, in applicazione dell'art. 6 della  norma  di  attuazione,
non sussistendo un obbligo di co-pianificazione, tale  principio  non
opererebbe neppure come limite dell'attivita' legislativa. 
    In via istruttoria si deposita: 
      1) delibera di giunta regionale n. 12/1 del 4 giugno 2021; 
      2)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e  le  province  di
Oristano e Sud Sardegna prot. 11997 - P in data 8 aprile 2021; 
      3)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e  le  province  di
Oristano e Sud Sardegna prot. 13167 - P in data 15 aprile 2021; 
      4)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e  le  province  di
Oristano e Sud Sardegna prot. 19529 del 28 maggio 2021; 
      5)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per le province di Sassari e  Nuoro  prot.  6889/P  dell'11
maggio 2021; 
      6)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per le province di Sassari e  Nuoro  prot.  7466/P  del  19
maggio-2021; 
      7)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per le province di Sassari e  Nuoro  prot.  7467/P  del  19
maggio 2021; 
      8) articolo La Nuova Sardegna del 23 maggio 2021; 
      9) legge regionale n. 1/2021; 
      10) legge regionale n. 8/2015; 
      11) decreto del Presidente della Repubblica 480/1975; 
      12) legge regionale n. 10/1976; 
      13) legge regionale n. 17 /1981; 
      14) legge regionale n. 23/1993; 
      15) legge regionale n. 8/2004; 
      16) legge regionale n. 21/2020; 
      17) NTA PPR. 
        Cagliari - Roma, li' 4 giugno 2021 
 
                                         prof. avv. Benedetto Ballero 
 
                                                     avv. Mattia Pani